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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 48/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 29/2024 R.S. del Giudice di Oppido
Mamertina, pubblicata il 19.07.2024 (R.G. 63/2023), promossa da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bavasso Francesco, contro , contumace, si dà Controparte_1 atto che l'appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note l'appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 48/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 48/2025 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Via Nicola Serra n. 96, Cosenza, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Bavasso Francesco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 29/2024
R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina (R.G. 63/2023).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di appello, notificato il 16.01.2025, esponeva che Parte_1
aveva, in primo grado, proposto opposizione avvero l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 09420239004675081000, notificata il 19/09/2023, limitatamente a quattro cartelle di pagamento in essa contenute, per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Per ciò che atteneva l'intervenuta prescrizione dei crediti, dava prova della notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata in data 05/12/2019, valevole come atto interruttivo.
Con sentenza n. 29/2024 pubbl. il 19/07/2024, il Giudice di Pace di Oppido Mamertina accoglieva solo parzialmente l'opposizione di , limitatamente alla cartella n. Controparte_1
0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016, per la somma complessiva di €.1.539,24; rigettava l'opposizione con riguardo alle altre tre cartelle impugnate e, stante la soccombenza reciproca, compensava in parte le spese di lite e condannava, per la restante parte, alla CP_2 refusione delle spese in favore dell'opponente . Controparte_1
Come unico motivo di appello l' censurava la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Oppido Mamertina che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata da
[...]
con riferimento alla cartella n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016, CP_1 evidenziando di aver dato prova, già nel primo grado di giudizio, dell'esistenza dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000 (avente efficacia interruttiva) di cui era stata depositata anche la copia integrale nel corso del giudizio di prime cure e che era stata validamente notificata in data
21/11/2019, così interrompendo il termine prescrizionale quinquennale.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- riformare, sulla base della documentazione prodotta già in primo grado, la sentenza impugnata, resa dal GDP di Oppido Mamertina all'esito del giudizio n. 63/2023, ritenendo non fondata
l'eccezione di prescrizione anche con riferimento al credito contenuto nella cartella n.
09420160002470112001;
-dichiarare, quindi, la piena sussistenza ed efficacia del credito contenuto nell'intimazione n.
09420239004675081000;
- condannare l'odierno appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione.”
Dichiarata la contumacia dell'appellato , la causa veniva rinviata per la decisione. Controparte_1
2. L'appello è fondato.
L'unico motivo di opposizione attiene alla mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199011021090000, notificata in data 05/12/2019.
In effetti, dalla documentazione del fascicolo di primo grado risulta prova documentale della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata il 21.11.2019.
Pertanto, deve ritenersi interrotto il termine prescrizionale della cartella sottesa n.
0942016002470112001 notificata in data 1.04.2016, atteso che, oltre alla citata intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata il 21.11.2019, risulta, successivamente anche l'intimazione di pagamento n. 09420239004675081000, notificata il 19/09/2023 ed impugnata dallo
. Controparte_1
Ne consegue l'erroneità della valutazione del Giudice di prime cure, che ha ritenuto decorso il termine prescrizionale quinquennale, omettendo di considerare l'esistenza dell'intimazione di pagamento n.
09420199011021090000, notificata il 21.11.2019, nonostante la produzione in giudizio di primo grado da parte dell'odierna appellante . Parte_1 Da qui l'accoglimento dell'appello proposto da;
pertanto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di
Oppido Mamertina (R.G. 63/2023) va rigettata l'opposizione di anche con Controparte_1 riferimento alla cartella di pagamento n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016.
3. Dall'accoglimento dell'appello ne consegue l'integrale riforma della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (con cui era stata disposta la compensazione parziale delle spese di lite), in ragione del completo rigetto dell'opposizione proposta da avverso le Controparte_1 quattro cartelle impugnate (atteso il rigetto del Giudice di prime cure dell'opposizione proposta dallo avverso le altre tre cartelle impugnate, su cui alcuna delle parti ha proposto impugnazione e CP_1 su cui, dunque, deve ritenersi formato il giudicato), con applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Anche le spese del seguente grado di appello seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, le spese per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di ed in Controparte_1 favore dell' , con applicazione dei vigenti parametri del D.M. Parte_1
147/2022, scaglione fino ad € 5.200,00, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di diritto e di fatto trattate, delle difese esplicate, della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale, e senza liquidazione della fase istruttoria, non espletata.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina (R.G.
63/2023), promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina
(R.G. 63/2023) rigetta l'opposizione di anche con riferimento alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016;
- condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 457,00 per compensi per il primo grado di Parte_1 giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge ed in € 852,00 per compensi per il presente grado d'appello, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 10.11.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 29/2024 R.S. del Giudice di Oppido
Mamertina, pubblicata il 19.07.2024 (R.G. 63/2023), promossa da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bavasso Francesco, contro , contumace, si dà Controparte_1 atto che l'appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note l'appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 48/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 48/2025 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Via Nicola Serra n. 96, Cosenza, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Bavasso Francesco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 29/2024
R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina (R.G. 63/2023).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di appello, notificato il 16.01.2025, esponeva che Parte_1
aveva, in primo grado, proposto opposizione avvero l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 09420239004675081000, notificata il 19/09/2023, limitatamente a quattro cartelle di pagamento in essa contenute, per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Per ciò che atteneva l'intervenuta prescrizione dei crediti, dava prova della notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata in data 05/12/2019, valevole come atto interruttivo.
Con sentenza n. 29/2024 pubbl. il 19/07/2024, il Giudice di Pace di Oppido Mamertina accoglieva solo parzialmente l'opposizione di , limitatamente alla cartella n. Controparte_1
0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016, per la somma complessiva di €.1.539,24; rigettava l'opposizione con riguardo alle altre tre cartelle impugnate e, stante la soccombenza reciproca, compensava in parte le spese di lite e condannava, per la restante parte, alla CP_2 refusione delle spese in favore dell'opponente . Controparte_1
Come unico motivo di appello l' censurava la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Oppido Mamertina che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata da
[...]
con riferimento alla cartella n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016, CP_1 evidenziando di aver dato prova, già nel primo grado di giudizio, dell'esistenza dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000 (avente efficacia interruttiva) di cui era stata depositata anche la copia integrale nel corso del giudizio di prime cure e che era stata validamente notificata in data
21/11/2019, così interrompendo il termine prescrizionale quinquennale.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- riformare, sulla base della documentazione prodotta già in primo grado, la sentenza impugnata, resa dal GDP di Oppido Mamertina all'esito del giudizio n. 63/2023, ritenendo non fondata
l'eccezione di prescrizione anche con riferimento al credito contenuto nella cartella n.
09420160002470112001;
-dichiarare, quindi, la piena sussistenza ed efficacia del credito contenuto nell'intimazione n.
09420239004675081000;
- condannare l'odierno appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione.”
Dichiarata la contumacia dell'appellato , la causa veniva rinviata per la decisione. Controparte_1
2. L'appello è fondato.
L'unico motivo di opposizione attiene alla mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199011021090000, notificata in data 05/12/2019.
In effetti, dalla documentazione del fascicolo di primo grado risulta prova documentale della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata il 21.11.2019.
Pertanto, deve ritenersi interrotto il termine prescrizionale della cartella sottesa n.
0942016002470112001 notificata in data 1.04.2016, atteso che, oltre alla citata intimazione di pagamento n. 09420199011021090000, notificata il 21.11.2019, risulta, successivamente anche l'intimazione di pagamento n. 09420239004675081000, notificata il 19/09/2023 ed impugnata dallo
. Controparte_1
Ne consegue l'erroneità della valutazione del Giudice di prime cure, che ha ritenuto decorso il termine prescrizionale quinquennale, omettendo di considerare l'esistenza dell'intimazione di pagamento n.
09420199011021090000, notificata il 21.11.2019, nonostante la produzione in giudizio di primo grado da parte dell'odierna appellante . Parte_1 Da qui l'accoglimento dell'appello proposto da;
pertanto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di
Oppido Mamertina (R.G. 63/2023) va rigettata l'opposizione di anche con Controparte_1 riferimento alla cartella di pagamento n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016.
3. Dall'accoglimento dell'appello ne consegue l'integrale riforma della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (con cui era stata disposta la compensazione parziale delle spese di lite), in ragione del completo rigetto dell'opposizione proposta da avverso le Controparte_1 quattro cartelle impugnate (atteso il rigetto del Giudice di prime cure dell'opposizione proposta dallo avverso le altre tre cartelle impugnate, su cui alcuna delle parti ha proposto impugnazione e CP_1 su cui, dunque, deve ritenersi formato il giudicato), con applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Anche le spese del seguente grado di appello seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, le spese per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di ed in Controparte_1 favore dell' , con applicazione dei vigenti parametri del D.M. Parte_1
147/2022, scaglione fino ad € 5.200,00, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di diritto e di fatto trattate, delle difese esplicate, della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale, e senza liquidazione della fase istruttoria, non espletata.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina (R.G.
63/2023), promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 29/2024 R.S. pubblicata il 19.07.2024 del Giudice di Pace di Oppido Mamertina
(R.G. 63/2023) rigetta l'opposizione di anche con riferimento alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 0942016002470112001, notificata in data 1.04.2016;
- condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 457,00 per compensi per il primo grado di Parte_1 giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge ed in € 852,00 per compensi per il presente grado d'appello, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 10.11.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella