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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Mancato riconoscimento del figlio: serve consapevolezza della procreazione per il danno genitorialeAccesso limitatoSara Guoli · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giancarlo Parte_1 Parte_2
Falco
- Appellanti principali-Appellati incidentali -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vincenzo G. Gagliardi Controparte_1
- Appellato principale-Appellante incidentale -
e
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” - OGGETTO: Riconoscimento di paternità, rimborso somme e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza del 16.9.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato in data 11.4.2016 ed il figlio Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trani. Gli attori hanno Controparte_1
chiesto, in favore di di accertare e dichiarare ex art. 269 cod. civ. la paternità Parte_2
naturale di nei confronti dell'istante, nato il [...] dalla relazione Controparte_1
sentimentale con ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trani di Parte_1
compiere la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
autorizzare il figlio riconosciuto al mantenimento del cognome materno unitamente a quello paterno;
adottare ai sensi dell'art. 277
cod. civ. i provvedimenti utili per garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di
, determinando il relativo importo mensile dovuto a tal fine dal convenuto a far data dalla Pt_2
domanda, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria;
condannare al Controparte_1
rimborso “pro quota” del mantenimento del figlio a decorrere dal compimento della maggiore età
o, comunque, dal giorno in cui il diritto può farsi valere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di €
200.000,00, spettante al figlio per l'assenza della figura genitoriale, in conseguenza del mancato adempimento dei doveri paterni;
condannare il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., della quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita fino al compimento della maggiore età o, in subordine, a far data e fino al momento in cui il diritto può farsi valere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la controparte al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi gli attori.
1.1. – L'attrice ha dedotto di aver appreso della gravidanza sùbito dopo l'inizio della relazione sentimentale con nel 1996 e, nonostante l'invito del convenuto ad Controparte_1
2 interromperla, di avere deciso, comunque, di portarla a termine, provvedendo, in seguito, alla crescita del figlio senza alcun contributo, materiale e morale, da parte dell'altro genitore.
2 – Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, esponendo che, dopo aver appreso della gravidanza, si è reso disponibile a contrarre le nozze con e che il progetto di matrimonio è naufragato a causa della confessione Parte_1
dell'attrice circa una concomitante frequentazione con altro uomo, che gli ha fatto dubitare della sua effettiva paternità; ha aggiunto che proprio tale rivelazione ha incrinato il rapporto di coppia,
con il conseguente reciproco allontanamento dei “partners”, provocando un comportamento silente della donna durato quasi diciannove anni;
ha precisato di aver avuto conoscenza delle richieste avversarie soltanto a distanza di diciassette anni dall'accaduto, ossia allorché il 28.3.2015 ha ricevuto una raccomandata contenente le suddette pretese e rivendicazioni economiche. Pertanto,
ha concluso per il rigetto e/o l'improcedibilità delle domande, anche tenuto conto della prescrizione del diritto al rimborso, dell'indipendenza economica da tempo raggiunta da Parte_2
e della mancanza di prova del danno non patrimoniale lamentato dal figlio.
[...]
3. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali, l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di ctu genetica.
4. – Con sentenza n. 1552/2023, pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale di Trani ha: dichiarato padre di (capo 1 del dispositivo); ordinato all'Ufficiale dello Controparte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Trani di annotare la pronunzia, in calce all'atto di nascita di Parte_2
con l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno (capo 2); condannato il convenuto
[...]
al pagamento in favore del figlio della somma già rivalutata di 6.480,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno da “illecito aquiliano endofamiliare” (capo 3); compensato fra le parti le spese di lite e quelle di ctu (capo 4).
4.1. – Il Collegio di prime cure ha disatteso le domande di natura economica, finalizzate ad ottenere sia il rimborso delle spese che la madre avrebbe sostenuto in passato per crescere il figlio e sia l'accertamento dell'obbligo di pagamento di somme a titolo di mantenimento mensile. Ciò in
3 ragione: a) della genericità degli assunti dell'attrice, che nulla ha allegato circa la misura delle spese periodiche sostenute per il figlio, l'esistenza di spese straordinarie e le fonti di reddito utilizzate per far fronte a tali supposti esborsi;
b) delle risultanze della prova orale, segnatamente la deposizione testimoniale della madre dell'attrice e l'interrogatorio formale di quest'ultima, da cui emerge che, fino al 2001, prima che si sposasse, al mantenimento di Parte_1 Parte_2
ha provveduto l'intero nucleo familiare e, in seguito, il marito della stessa attrice;
c)
dell'acquisizione di elementi probatori dimostrativi dell'avvenuto raggiungimento dell'autonomia economica da parte di già prima del compimento del diciottesimo anno d'età, Parte_2
avendo prestato attività lavorativa dapprima presso la macelleria di famiglia e, successivamente, ad
Imola, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.400,00, come si evince dall'interrogatorio formale reso dall'attrice e dalle deposizioni dei testi e a nulla rilevando la Tes_1 Tes_2
condizione di disoccupazione del ragazzo insorta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria giacché lo stesso si era, comunque, già immesso proficuamente nel mondo del lavoro, rendendosi economicamente indipendente e tanto escludendo l'obbligo di mantenimento paterno.
4.2. – Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da il Tribunale di Trani l'ha accolta con significativa incisione del “quantum” Parte_2
preteso dall'attore, sulla scorta del seguente ragionamento giustificativo: a) la privazione della figura paterna e la percezione del danno-evento da parte del figlio non sono coincisi con la sua nascita poiché egli ha vissuto nella consapevolezza di avere come padre il marito dell'attrice,
laddove questa realtà fenomenica è stata smentita allorché, verso i quattordici anni d'età, ha appreso dell'esistenza del suo vero padre biologico;
b) di conseguenza, il pregiudizio non patrimoniale si è concretizzato per la prima volta nel 2011 e si è protratto fino al 2014 allorquando ha raggiunto la maggiore età, arco temporale in cui il ragazzo ha potuto avvertire, in concreto, il vuoto affettivo dovuto all'assenza del padre;
c) tuttavia, l'attore non è stato in grado di circostanziare i momenti della sua esistenza in cui la (mancata) presenza del genitore avrebbe
4 costituito fattore di crescita umana e di sviluppo della sua personalità, omettendo di specificare in quali termini l'evento lesivo (cioè l'assenza della figura paterna) si sarebbe tradotto in un peggioramento della qualità della sua vita, in una preclusione/menomazione delle possibilità di compiere attività realizzatrici della sua persona o in una lesione dei suoi assetti relazionali.
Pertanto, il Collegio tranese è giunto alla determinazione del ristoro del danno “endofamiliare”
nella somma di € 8.640,00 adoperando come parametro di calcolo la soglia minima prevista per il mantenimento dei figli, ammontante ad € 180,00 al mese, moltiplicata per dodici mensilità in relazione al periodo di tempo che va dai quattordici ai diciotto anni dell'attore, con riduzione
“equitativa” del 25% per le specificità del caso concreto, come sopra esposte, per un importo finale di € 6.480,00, oltre interessi.
5. – Avverso la sentenza e hanno proposto appello, articolato in Pt_1 Parte_2
plurimi motivi privi di una identificabile indicazione numerica, chiedendone la parziale riforma,
con la conseguente condanna di al risarcimento del danno (in favore del secondo) Controparte_1
per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione nella misura di € 200.000,00,
nonché al rimborso (in favore della prima) della quota di spese sostenute per il mantenimento a partire dalla nascita e fino al diciottesimo anno di età “o, in subordine, a far data e fino a quando il
diritto può farsi valere, oltre interessi e la svalutazione” e al pagamento delle spese e competenze legali in favore di entrambi gli appellanti.
6. – Al gravame ha resistito il quale ha concluso per la sua integrale Controparte_1
reiezione e, inoltre, ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno “endofamiliare”, chiedendo di escluderlo “in toto”, con vittoria delle spese di lite.
7. – E' stato acquisito il parere reso il 2.9.2025 dal PG, di rigetto dell'appello, fatta eccezione per la doglianza relativa alla disposta compensazione delle spese di ctu, invece da porre, in via esclusiva, a carico di Controparte_1
5 8. – In assenza di attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo (enucleabile) motivo di appello ha lamentato l'erronea Parte_1
valutazione del Tribunale di Trani nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso della quota di mantenimento che dovrebbe, invece, gravare su per il solo difetto di Controparte_1
prova puntuale delle spese da lei affrontate nel corso degli anni, chiedendo il riconoscimento, in via equitativa, del concorso paterno alla contribuzione economica sin dalla nascita del figlio, a tutela del diritto della genitrice ad essere “indennizzata” degli oneri sostenuti. Inoltre, ha dedotto,
richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, l'irrilevanza del contributo fornito dai familiari, posto che tale circostanza non potrebbe, in alcun modo, esonerare il genitore dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, onde il pregiudizio patrimoniale subìto dalla madre ammonterebbe a non meno di € 38.880,00 (€ 180,00 x 216 mensilità).
2. – Con un secondo (enucleabile) motivo di appello ha denunciato l'erronea Parte_2
valutazione operata dal Tribunale di Trani nella quantificazione del danno “endofamiliare”
derivante dalla condotta omissiva del padre;
in particolare, per aver ritenuto rilevante il momento in cui egli avrebbe scoperto l'identità del genitore, ossia intorno al quattordicesimo anno di età,
limitando, consequenzialmente, la liquidazione del danno da tale breve periodo, senza, invece,
farlo decorrere dal momento della nascita. Inoltre, l'impugnante ha contestato i criteri di liquidazione del danno che il primo giudice avrebbe utilizzato sulla scorta di considerazioni personali inerenti al rapporto padre-figlio, in luogo delle tabelle elaborate dagli Uffici giudiziari di merito (ossia quelle del Tribunale di Milano per la perdita del genitore), come da prassi consolidata.
3. – Con un terzo (enucleabile) motivo entrambi gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha disposto la ripartizione paritaria delle spese di ctu tra le parti e la compensazione integrale delle spese di lite, sostenendo che all'accertamento genetico avrebbe dato causa, in via
6 esclusiva, e che gli attori hanno, comunque, ottenuto l'accoglimento delle Controparte_1
domande di riconoscimento della paternità e di risarcimento del danno “endofamiliare” (con ciò
presumibilmente alludendo ad una prevalente soccombenza complessiva del convenuto).
4. – Con l'appello incidentale ha chiesto l'integrale rigetto della domanda Controparte_1
di risarcimento del pregiudizio di natura non patrimoniale sul presupposto della mancanza di prova della consapevolezza della sua paternità e del deficit probatorio in ordine all'esistenza di un danno.
5. – Il primo motivo dell'appello principale non può trovare accoglimento per quanto di seguito esposto.
5.1. – Il Tribunale di Trani ha incensurabilmente fondato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale su due ordini di ragioni: da un lato, la totale assenza di documentazione idonea a comprovare gli effettivi esborsi da parte della madre;
dall'altro lato,
l'emersione, nel corso del giudizio, di elementi che hanno fatto ritenere come le esigenze economiche del minore fossero state soddisfatte adeguatamente attraverso il sostegno spontaneo offerto dal nuovo compagno della madre e dai suoi genitori.
5.2. – In proposito, appare utile rammentare che il diritto al rimborso delle spese anticipate da un genitore trova il suo fondamento in un'azione di regresso diretta a riequilibrare i rapporti interni tra i genitori stessi laddove, uno di essi, abbia sostenuto integralmente gli oneri che avrebbero dovuto gravare su entrambi (cfr. Cass.
4.11.2010 n. 22506; nel medesimo senso, cfr., a titolo esemplificativo, Cass. 22.11.2000 n. 15063, Cass. 26.5.2004 n. 10124 e, più recentemente,
Cass. 30.5.2023 n. 15098). Ne deriva che al genitore spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali ex art. 1299 cod. civ. (“il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”).
5.3. – Orbene, l'azione di regresso è funzionale a garantire il rimborso esclusivamente a colui che abbia sopportato in proprio l'onere economico;
essa non può estendersi a favore di chi non abbia personalmente sostenuto gli esborsi, né può fondarsi su presunzioni ove siano emersi in
7 giudizio contributi spontanei provenienti da terzi;
diversamente, si rischierebbe di attribuire un'indebita utilità patrimoniale in assenza di un reale pregiudizio subìto.
5.4. – Nella specie, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare, Parte_1
anche solo “indiziariamente”, le spese che afferma di aver sostenuto per il figlio e le fonti di provenienza delle relative ipotetiche risorse finanziarie impiegate. Né può ammettersi che tali esborsi possano presumersi “in re ipsa”, posto che il mantenimento di un minore comporta sì delle necessità oggettive ed un correlativo dispendio monetario, ma non per questo si può
automaticamente ritenere che, nella vicenda in esame, dette necessità siano state soddisfatte con le risorse personali della madre. Al contrario, proprio dalle dichiarazioni da lei rese nel corso dell'interrogatorio formale e dalle testimonianze assunte è emerso che il nuovo compagno/coniuge della madre ed i familiari di quest'ultima hanno provveduto, in via spontanea, al mantenimento del minore. Ciò risolvendosi nel difetto di prova che gli oneri economici siano stati sopportati, in qualche misura, dalla madre che ne rivendica il rimborso “pro quota”, risultando, invece, ripartiti e condivisi da terzi estranei al rapporto di filiazione. Di talché, l'insieme degli elementi sopra indicati consente di escludere l'esistenza di un sacrificio patrimoniale dimostratamente sopportato personalmente dalla genitrice appellante.
6. – Il secondo motivo dell'impugnazione principale e l'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente in ragione del loro rapporto d'interferenza in ordine alla comune questione che ne costituisce oggetto – ossia la spettanza a del diritto al risarcimento del danno non Parte_2
patrimoniale e la conseguente determinazione del relativo importo –, dalla cui soluzione dipende l'accoglimento dell'uno o dell'altro.
6.1. – Giova rammentare, al riguardo, che il Tribunale di Trani ha ritenuto la domanda risarcitoria parzialmente fondata nel “quantum”, riconoscendo la sussistenza dell'illecito
“endofamiliare” in capo al padre inadempiente, per il disinteresse e la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali nei confronti del figlio. Tuttavia, il Collegio di primo grado, come sopra anticipato, ha precisato che la percezione effettiva del danno da parte dell'attore non è
8 temporalmente coincisa con la nascita, bensì si è concretizzata soltanto intorno al quattordicesimo anno di età, allorché egli ha acquisito consapevolezza della vera identità del padre biologico. In
tale prospettiva valutativa, il Tribunale di Trani ha parametrato il danno all'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2014, ossia sino al compimento della maggiore età (come, peraltro, era stato richiesto dall'attore), determinandone l'ammontare con un criterio equitativo, prendendo a riferimento la misura minima dell'assegno di mantenimento previsto in caso di crisi familiare, pari ad € 180,00 mensili, e riducendo tale importo del 25% in assenza di allegazioni e prove specifiche circa le concrete ricadute esistenziali subite dall'attore. La liquidazione è stata, pertanto, pari alla somma già rivalutata di € 6.480,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia al saldo, con esclusione di ulteriori poste risarcitorie in quanto rimaste sfornite di prova.
6.2. – In termini più esplicativi può dirsi che alla predetta statuizione decisoria sia sotteso il seguente ragionamento: la privazione della figura paterna non si è manifestata sin dalla nascita,
poiché ha vissuto i primi quattordici anni di vita nella convinzione che il marito Parte_2
della madre fosse il proprio genitore, ricevendo da quest'ultimo cura, sostegno ed attenzioni tali da sopperire alla mancanza della presenza del padre biologico;
ne consegue che l'incidenza concreta dell'illecito omissivo risulta attenuata, giacché la sofferenza derivante dalla scoperta della reale paternità si è collocata in una fase avanzata e più matura della vita dell'attore, dopo che il suo percorso di crescita aveva già trovato validi riferimenti affettivi ed educativi alternativi;
ciò rende il danno percepito meno grave e “impattante” rispetto alle ipotesi in cui il minore cresca sin dalla nascita “orbato” della figura genitoriale;
dunque, l'assenza del padre biologico non risulta essere stata immediatamente percepita da né ha inciso in misura apprezzabilmente Parte_2
significativa fino all'età dell'adolescenza, essendo stato il danno concretamente avvertito solo al momento della scoperta della reale paternità; ne discende che la lesione, pur sussistente, risulta affievolita e perciò produttiva di effetti dannosi più contenuti. Pertanto, il Tribunale di Trani,
individuando quale arco temporale di riferimento quello intermedio tra il quattordicesimo anno e la maggiore età, ha proceduto ad una quantificazione equitativa del danno, reputata proporzionata
9 alla concreta incidenza del comportamento omissivo del genitore sullo sviluppo personale ed emotivo del figlio.
6.3. – Invero, il Collegio del grado superiore non può condividere la suddetta impostazione argomentativa, con la quale il Tribunale di Trani, in realtà, mostra di aver trascurato l'indagine circa la sussistenza dell'illecito “endofamiliare” sotto l'imprescindibile profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità “aquiliana”, da accertarsi in capo al genitore inadempiente, e,
soprattutto, del momento della sua insorgenza. In proposito, si è chiarito che il danno da deprivazione genitoriale conseguente al mancato riconoscimento del figlio “presuppone la
consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante
esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta
procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di
rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente
allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass.
9.8.2021 n. 22496). Inoltre, la Suprema Corte
ha dettato, “in subiecta materia”, le seguenti coordinate ermeneutiche: “Ai fini del risarcimento del
danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che
quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo
ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da
presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non
atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi,
quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro
in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 28.11.2022 n. 34950).
6.4. – Nella specie, occorre precisare che l'appellato non risulta aver contestato la ricostruzione dei fatti sintetizzata a pag. 2 della sentenza impugnata (“…parte convenuta, dopo
aver riconosciuto di aver avuto una relazione sentimentale con l'attrice, ha riferito che,
all'indomani della notizia della gravidanza, le parti si erano determinate a sugellare il proprio
rapporto con il matrimonio e che, tuttavia, tale progetto è naufragato a causa della confessione,
10 fatta dalla attrice, in ordine ad una concomitante frequentazione con altro uomo e conseguente
dubbio circa l'effettiva paternità in capo a ”). Dunque, quest'ultimo è stato Persona_1
reso pienamente edotto della gravidanza di tanto da proporre alla stessa di contrarre Parte_1
matrimonio e costituire un nucleo familiare insieme al nascituro. Inoltre, la circostanza della concomitante frequentazione di un altro uomo, che gli sarebbe stata inopinatamente rivelata dalla
“partner”, non ha, comunque, impedito a di avere la consapevolezza circa il non Controparte_1
affatto irrisorio grado di probabilità della sua paternità, ciò che lo avrebbe dovuto indurre al compimento di ogni azione finalizzata a dissipare, fin da sùbito, quell'eventuale dubbio, come del resto affermato – invero, non senza contraddizione rispetto all'esito decisorio della causa – a pag. 6
della sentenza appellata, dove si legge, testualmente, che “…un elementare principio di
responsabilità della paternità, desumibile proprio dall'art. 30 Cost., importa che un soggetto, ove
consapevole di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione, ha il dovere di attivarsi per
tutelare lo status di filiazione attraverso una serie di iniziative idonee a rimuovere ogni dubbio in
relazione alla sussistenza del rapporto di paternità (cfr. Cass. Civ. n. 26250/2013)…” (in realtà,
trattasi di Cass. n. 26205/2013).
6.5. – – una volta richiamato il costante principio giurisprudenziale secondo cui CP_2
gli obblighi genitoriali imposti dagli artt. 147 e 148 cod. civ. sorgono al momento della procreazione, in tal modo determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità “aquiliana” da illecito
“endofamiliare” nel caso in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi allo “status” di genitore (così, fra le pronunzie più recenti, Cass. 12.5.2022
n. 15148) – deve rilevarsi che le emergenze processuali consentono di ritenere conclusivamente che non ha dimostrato di non essere stato in grado, per causa a lui non Controparte_1
imputabile, di percepire il (o, quantomeno, di acquisire la conoscibilità del) legame genitoriale con in realtà presumibile in termini di qualificata verosimiglianza e plausibilità, e, Parte_2
11 conseguentemente, di evitare il comportamento abbandonico, fonte di responsabilità per lesione della sfera parentale, fin dal momento della sua nascita.
6.6. – Dunque, la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali da parte di
[...]
in qualità di padre biologico ha indiscutibilmente determinato la lesione del diritto del CP_1
figlio al riconoscimento e alla presenza paterna (diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti), che non può ritenersi insussistente, ancorché attenuata dalla figura “vicariante” del compagno/coniuge della madre. Ne consegue che s'impone il ristoro della sofferenza psicologica presuntivamente patita dal figlio, il cui pregiudizio esistenziale, sebbene mitigato dalla presenza della suddetta figura sostitutiva, è pur sempre sussistente alla luce della mancata costituzione del rapporto parentale, per fatto causalmente imputabile ad una condotta di non assolvimento degli obblighi connessi allo “status” di genitore (cfr., per tutte, Cass. 22.11.2013 n. 26205 e Cass.
12.5.2022 n. 15148). Dai suesposti rilievi discende la reiezione dell'appello incidentale e, di contro, l'accoglimento, per quanto di ragione, di quello principale esperito da Parte_2
6.7. – Quanto al criterio di determinazione dell'entità del pregiudizio non patrimoniale, deve escludersi che quello di natura equitativa utilizzato in primo grado presenti profili di arbitrarietà
(cfr., sul punto, Cass.
9.12.2024 n. 31552). Infatti, non è censurabile la scelta del Tribunale di
Trani di non applicare le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Al riguardo, è verosimile supporre che il Collegio di prime cure abbia ritenuto che dette
Tabelle trovino più appropriata applicazione in ipotesi differenti, nelle quali il danno deriva dalla morte o dalla perdita definitiva del genitore a seguito di condotta lesiva di un terzo, e concernano,
quindi, il pregiudizio subìto da vittime secondarie;
in tal modo, ravvisando la diversità della fattispecie in esame, che riguarda la responsabilità “aquiliana” del genitore nei confronti del figlio per una condotta omissiva protratta nel tempo. Di talché, il primo giudice ha incensurabilmente fatto applicazione di un criterio equitativo parametrato alla misura minima dell'assegno di mantenimento previsto in caso di separazione, reputato maggiormente idoneo a ristorare il
12 pregiudizio derivante dalla privazione della figura paterna in conseguenza del mancato riconoscimento del figlio.
6.8. – Di conseguenza, non sussistendo valide ragioni, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto sopra esposte, per dissentire e discostarsi dal criterio determinativo del danno adoperato dal Collegio di primo grado, il credito risarcitorio va riconosciuto con decorrenza dal momento della nascita dell'appellante e fino al raggiungimento della sua maggiore età, in conformità al “petitum” attoreo. Pertanto, a spetta la somma complessiva di € Parte_2
29.160,00 (€ 180,00 x 12 mesi = € 2.160,00 x 18 anni = € 38.880,00 – 25%), da intendersi già
rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
7. – Infine, come sopra detto, con il terzo motivo del gravame principale gli appellanti hanno censurato le statuizioni regolative degli oneri economici del processo di primo grado (costo della ctu e spese legali) attraverso la pronunzia interamente compensativa degli stessi fra le parti. La
disamina di tale doglianza si ricollega al potere del giudice dell'impugnazione di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali allorché si verifichi la riforma totale o parziale della sentenza gravata, in base al disposto dell'art. 336 cpc che prevede il cd. effetto espansivo della riforma in appello, posto che il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Sotto tale profilo il “decisum” finale scaturito dalla pronuncia emessa in sede impugnatoria mostra la reciproca soccombenza parziale dei contendenti,
con la vittoria moderatamente prevalente degli appellanti nell'economia complessiva della decisione della causa. Pertanto, appare rispondente ad un criterio di equità disporre la compensazione di due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, con la condanna di CP_1
al pagamento del residuo terzo.
[...]
7.1. – Il compenso professionale è liquidato in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore del “decisum” (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) il quale, peraltro, rientra nella “forbice numerica” prevista dall'art. 5 co. 6 DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (tale
13 essendo stato dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo, a fini di quanto previsto dall'art. 14 TUSG). Nella quantificazione delle competenze legali si fa applicazione dei parametri forensi medi, relativi alle fasi processuali effettivamente svoltesi, eccettuando, dunque, in relazione al solo grado di appello, la fase istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione).
8. – L'attribuzione definitiva delle spese di ctu, nel rapporto interno fra le parti, è effettuata per la quota di 1/3 a carico degli appellanti principali e per la restante quota dei 2/3 a carico dell'appellato. D'altra parte, in relazione al riparto del costo della ctu, il massimo consesso di legittimità ha ribadito, di recente (cfr. Cass.
7.6.2023 n. 16074, pag. 11, punto 14 della motivazione), il consolidato principio secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto
compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti,
trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova
in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di
regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza
di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma
solo l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016). A fortiori e per le medesime
ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in
solido nell'ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall'uno e
dall'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa
presentata da uno solo di loro”.
9. – Infine, stante il rigetto dell'appello incidentale, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1552/2023, pubblicata il 23.10.2023, nei Pt_2
14 confronti di , con atto di citazione del 1°.2.2024, nonché sull'appello incidentale Controparte_1
esperito da quest'ultimo con comparsa di costituzione e risposta dell'8.6.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'originaria domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da e condanna al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
predetto appellante della somma complessiva, già riadeguata monetariamente all'attualità, di €
29.160,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia al saldo;
2) rigetta, nel resto, l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di 2/3 e condanna CP_1
al pagamento in favore di della restante quota di 1/3, che si liquida, in detta
[...] Parte_2
misura ridotta, in complessivi € 2.538,66 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva
come per legge, nonché esborsi nella misura di 1/3, per il giudizio di primo grado, e in complessivi
€ 2.315,33 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva, nonché esborsi nella misura di
1/3, per il giudizio di appello, con distrazione in favore del patrocinatore ai sensi dell'art. 93 cpc;
5) pone definitivamente le spese di ctu, nel rapporto interno fra le parti, per la quota di 1/3 a carico degli appellanti e dei restanti 2/3 a carico dell'appellato;
6) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
15
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giancarlo Parte_1 Parte_2
Falco
- Appellanti principali-Appellati incidentali -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vincenzo G. Gagliardi Controparte_1
- Appellato principale-Appellante incidentale -
e
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” - OGGETTO: Riconoscimento di paternità, rimborso somme e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza del 16.9.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato in data 11.4.2016 ed il figlio Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trani. Gli attori hanno Controparte_1
chiesto, in favore di di accertare e dichiarare ex art. 269 cod. civ. la paternità Parte_2
naturale di nei confronti dell'istante, nato il [...] dalla relazione Controparte_1
sentimentale con ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trani di Parte_1
compiere la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
autorizzare il figlio riconosciuto al mantenimento del cognome materno unitamente a quello paterno;
adottare ai sensi dell'art. 277
cod. civ. i provvedimenti utili per garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di
, determinando il relativo importo mensile dovuto a tal fine dal convenuto a far data dalla Pt_2
domanda, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria;
condannare al Controparte_1
rimborso “pro quota” del mantenimento del figlio a decorrere dal compimento della maggiore età
o, comunque, dal giorno in cui il diritto può farsi valere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di €
200.000,00, spettante al figlio per l'assenza della figura genitoriale, in conseguenza del mancato adempimento dei doveri paterni;
condannare il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., della quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita fino al compimento della maggiore età o, in subordine, a far data e fino al momento in cui il diritto può farsi valere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la controparte al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi gli attori.
1.1. – L'attrice ha dedotto di aver appreso della gravidanza sùbito dopo l'inizio della relazione sentimentale con nel 1996 e, nonostante l'invito del convenuto ad Controparte_1
2 interromperla, di avere deciso, comunque, di portarla a termine, provvedendo, in seguito, alla crescita del figlio senza alcun contributo, materiale e morale, da parte dell'altro genitore.
2 – Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, esponendo che, dopo aver appreso della gravidanza, si è reso disponibile a contrarre le nozze con e che il progetto di matrimonio è naufragato a causa della confessione Parte_1
dell'attrice circa una concomitante frequentazione con altro uomo, che gli ha fatto dubitare della sua effettiva paternità; ha aggiunto che proprio tale rivelazione ha incrinato il rapporto di coppia,
con il conseguente reciproco allontanamento dei “partners”, provocando un comportamento silente della donna durato quasi diciannove anni;
ha precisato di aver avuto conoscenza delle richieste avversarie soltanto a distanza di diciassette anni dall'accaduto, ossia allorché il 28.3.2015 ha ricevuto una raccomandata contenente le suddette pretese e rivendicazioni economiche. Pertanto,
ha concluso per il rigetto e/o l'improcedibilità delle domande, anche tenuto conto della prescrizione del diritto al rimborso, dell'indipendenza economica da tempo raggiunta da Parte_2
e della mancanza di prova del danno non patrimoniale lamentato dal figlio.
[...]
3. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali, l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di ctu genetica.
4. – Con sentenza n. 1552/2023, pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale di Trani ha: dichiarato padre di (capo 1 del dispositivo); ordinato all'Ufficiale dello Controparte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Trani di annotare la pronunzia, in calce all'atto di nascita di Parte_2
con l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno (capo 2); condannato il convenuto
[...]
al pagamento in favore del figlio della somma già rivalutata di 6.480,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno da “illecito aquiliano endofamiliare” (capo 3); compensato fra le parti le spese di lite e quelle di ctu (capo 4).
4.1. – Il Collegio di prime cure ha disatteso le domande di natura economica, finalizzate ad ottenere sia il rimborso delle spese che la madre avrebbe sostenuto in passato per crescere il figlio e sia l'accertamento dell'obbligo di pagamento di somme a titolo di mantenimento mensile. Ciò in
3 ragione: a) della genericità degli assunti dell'attrice, che nulla ha allegato circa la misura delle spese periodiche sostenute per il figlio, l'esistenza di spese straordinarie e le fonti di reddito utilizzate per far fronte a tali supposti esborsi;
b) delle risultanze della prova orale, segnatamente la deposizione testimoniale della madre dell'attrice e l'interrogatorio formale di quest'ultima, da cui emerge che, fino al 2001, prima che si sposasse, al mantenimento di Parte_1 Parte_2
ha provveduto l'intero nucleo familiare e, in seguito, il marito della stessa attrice;
c)
dell'acquisizione di elementi probatori dimostrativi dell'avvenuto raggiungimento dell'autonomia economica da parte di già prima del compimento del diciottesimo anno d'età, Parte_2
avendo prestato attività lavorativa dapprima presso la macelleria di famiglia e, successivamente, ad
Imola, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.400,00, come si evince dall'interrogatorio formale reso dall'attrice e dalle deposizioni dei testi e a nulla rilevando la Tes_1 Tes_2
condizione di disoccupazione del ragazzo insorta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria giacché lo stesso si era, comunque, già immesso proficuamente nel mondo del lavoro, rendendosi economicamente indipendente e tanto escludendo l'obbligo di mantenimento paterno.
4.2. – Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da il Tribunale di Trani l'ha accolta con significativa incisione del “quantum” Parte_2
preteso dall'attore, sulla scorta del seguente ragionamento giustificativo: a) la privazione della figura paterna e la percezione del danno-evento da parte del figlio non sono coincisi con la sua nascita poiché egli ha vissuto nella consapevolezza di avere come padre il marito dell'attrice,
laddove questa realtà fenomenica è stata smentita allorché, verso i quattordici anni d'età, ha appreso dell'esistenza del suo vero padre biologico;
b) di conseguenza, il pregiudizio non patrimoniale si è concretizzato per la prima volta nel 2011 e si è protratto fino al 2014 allorquando ha raggiunto la maggiore età, arco temporale in cui il ragazzo ha potuto avvertire, in concreto, il vuoto affettivo dovuto all'assenza del padre;
c) tuttavia, l'attore non è stato in grado di circostanziare i momenti della sua esistenza in cui la (mancata) presenza del genitore avrebbe
4 costituito fattore di crescita umana e di sviluppo della sua personalità, omettendo di specificare in quali termini l'evento lesivo (cioè l'assenza della figura paterna) si sarebbe tradotto in un peggioramento della qualità della sua vita, in una preclusione/menomazione delle possibilità di compiere attività realizzatrici della sua persona o in una lesione dei suoi assetti relazionali.
Pertanto, il Collegio tranese è giunto alla determinazione del ristoro del danno “endofamiliare”
nella somma di € 8.640,00 adoperando come parametro di calcolo la soglia minima prevista per il mantenimento dei figli, ammontante ad € 180,00 al mese, moltiplicata per dodici mensilità in relazione al periodo di tempo che va dai quattordici ai diciotto anni dell'attore, con riduzione
“equitativa” del 25% per le specificità del caso concreto, come sopra esposte, per un importo finale di € 6.480,00, oltre interessi.
5. – Avverso la sentenza e hanno proposto appello, articolato in Pt_1 Parte_2
plurimi motivi privi di una identificabile indicazione numerica, chiedendone la parziale riforma,
con la conseguente condanna di al risarcimento del danno (in favore del secondo) Controparte_1
per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione nella misura di € 200.000,00,
nonché al rimborso (in favore della prima) della quota di spese sostenute per il mantenimento a partire dalla nascita e fino al diciottesimo anno di età “o, in subordine, a far data e fino a quando il
diritto può farsi valere, oltre interessi e la svalutazione” e al pagamento delle spese e competenze legali in favore di entrambi gli appellanti.
6. – Al gravame ha resistito il quale ha concluso per la sua integrale Controparte_1
reiezione e, inoltre, ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno “endofamiliare”, chiedendo di escluderlo “in toto”, con vittoria delle spese di lite.
7. – E' stato acquisito il parere reso il 2.9.2025 dal PG, di rigetto dell'appello, fatta eccezione per la doglianza relativa alla disposta compensazione delle spese di ctu, invece da porre, in via esclusiva, a carico di Controparte_1
5 8. – In assenza di attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo (enucleabile) motivo di appello ha lamentato l'erronea Parte_1
valutazione del Tribunale di Trani nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso della quota di mantenimento che dovrebbe, invece, gravare su per il solo difetto di Controparte_1
prova puntuale delle spese da lei affrontate nel corso degli anni, chiedendo il riconoscimento, in via equitativa, del concorso paterno alla contribuzione economica sin dalla nascita del figlio, a tutela del diritto della genitrice ad essere “indennizzata” degli oneri sostenuti. Inoltre, ha dedotto,
richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, l'irrilevanza del contributo fornito dai familiari, posto che tale circostanza non potrebbe, in alcun modo, esonerare il genitore dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, onde il pregiudizio patrimoniale subìto dalla madre ammonterebbe a non meno di € 38.880,00 (€ 180,00 x 216 mensilità).
2. – Con un secondo (enucleabile) motivo di appello ha denunciato l'erronea Parte_2
valutazione operata dal Tribunale di Trani nella quantificazione del danno “endofamiliare”
derivante dalla condotta omissiva del padre;
in particolare, per aver ritenuto rilevante il momento in cui egli avrebbe scoperto l'identità del genitore, ossia intorno al quattordicesimo anno di età,
limitando, consequenzialmente, la liquidazione del danno da tale breve periodo, senza, invece,
farlo decorrere dal momento della nascita. Inoltre, l'impugnante ha contestato i criteri di liquidazione del danno che il primo giudice avrebbe utilizzato sulla scorta di considerazioni personali inerenti al rapporto padre-figlio, in luogo delle tabelle elaborate dagli Uffici giudiziari di merito (ossia quelle del Tribunale di Milano per la perdita del genitore), come da prassi consolidata.
3. – Con un terzo (enucleabile) motivo entrambi gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha disposto la ripartizione paritaria delle spese di ctu tra le parti e la compensazione integrale delle spese di lite, sostenendo che all'accertamento genetico avrebbe dato causa, in via
6 esclusiva, e che gli attori hanno, comunque, ottenuto l'accoglimento delle Controparte_1
domande di riconoscimento della paternità e di risarcimento del danno “endofamiliare” (con ciò
presumibilmente alludendo ad una prevalente soccombenza complessiva del convenuto).
4. – Con l'appello incidentale ha chiesto l'integrale rigetto della domanda Controparte_1
di risarcimento del pregiudizio di natura non patrimoniale sul presupposto della mancanza di prova della consapevolezza della sua paternità e del deficit probatorio in ordine all'esistenza di un danno.
5. – Il primo motivo dell'appello principale non può trovare accoglimento per quanto di seguito esposto.
5.1. – Il Tribunale di Trani ha incensurabilmente fondato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale su due ordini di ragioni: da un lato, la totale assenza di documentazione idonea a comprovare gli effettivi esborsi da parte della madre;
dall'altro lato,
l'emersione, nel corso del giudizio, di elementi che hanno fatto ritenere come le esigenze economiche del minore fossero state soddisfatte adeguatamente attraverso il sostegno spontaneo offerto dal nuovo compagno della madre e dai suoi genitori.
5.2. – In proposito, appare utile rammentare che il diritto al rimborso delle spese anticipate da un genitore trova il suo fondamento in un'azione di regresso diretta a riequilibrare i rapporti interni tra i genitori stessi laddove, uno di essi, abbia sostenuto integralmente gli oneri che avrebbero dovuto gravare su entrambi (cfr. Cass.
4.11.2010 n. 22506; nel medesimo senso, cfr., a titolo esemplificativo, Cass. 22.11.2000 n. 15063, Cass. 26.5.2004 n. 10124 e, più recentemente,
Cass. 30.5.2023 n. 15098). Ne deriva che al genitore spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali ex art. 1299 cod. civ. (“il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”).
5.3. – Orbene, l'azione di regresso è funzionale a garantire il rimborso esclusivamente a colui che abbia sopportato in proprio l'onere economico;
essa non può estendersi a favore di chi non abbia personalmente sostenuto gli esborsi, né può fondarsi su presunzioni ove siano emersi in
7 giudizio contributi spontanei provenienti da terzi;
diversamente, si rischierebbe di attribuire un'indebita utilità patrimoniale in assenza di un reale pregiudizio subìto.
5.4. – Nella specie, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare, Parte_1
anche solo “indiziariamente”, le spese che afferma di aver sostenuto per il figlio e le fonti di provenienza delle relative ipotetiche risorse finanziarie impiegate. Né può ammettersi che tali esborsi possano presumersi “in re ipsa”, posto che il mantenimento di un minore comporta sì delle necessità oggettive ed un correlativo dispendio monetario, ma non per questo si può
automaticamente ritenere che, nella vicenda in esame, dette necessità siano state soddisfatte con le risorse personali della madre. Al contrario, proprio dalle dichiarazioni da lei rese nel corso dell'interrogatorio formale e dalle testimonianze assunte è emerso che il nuovo compagno/coniuge della madre ed i familiari di quest'ultima hanno provveduto, in via spontanea, al mantenimento del minore. Ciò risolvendosi nel difetto di prova che gli oneri economici siano stati sopportati, in qualche misura, dalla madre che ne rivendica il rimborso “pro quota”, risultando, invece, ripartiti e condivisi da terzi estranei al rapporto di filiazione. Di talché, l'insieme degli elementi sopra indicati consente di escludere l'esistenza di un sacrificio patrimoniale dimostratamente sopportato personalmente dalla genitrice appellante.
6. – Il secondo motivo dell'impugnazione principale e l'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente in ragione del loro rapporto d'interferenza in ordine alla comune questione che ne costituisce oggetto – ossia la spettanza a del diritto al risarcimento del danno non Parte_2
patrimoniale e la conseguente determinazione del relativo importo –, dalla cui soluzione dipende l'accoglimento dell'uno o dell'altro.
6.1. – Giova rammentare, al riguardo, che il Tribunale di Trani ha ritenuto la domanda risarcitoria parzialmente fondata nel “quantum”, riconoscendo la sussistenza dell'illecito
“endofamiliare” in capo al padre inadempiente, per il disinteresse e la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali nei confronti del figlio. Tuttavia, il Collegio di primo grado, come sopra anticipato, ha precisato che la percezione effettiva del danno da parte dell'attore non è
8 temporalmente coincisa con la nascita, bensì si è concretizzata soltanto intorno al quattordicesimo anno di età, allorché egli ha acquisito consapevolezza della vera identità del padre biologico. In
tale prospettiva valutativa, il Tribunale di Trani ha parametrato il danno all'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2014, ossia sino al compimento della maggiore età (come, peraltro, era stato richiesto dall'attore), determinandone l'ammontare con un criterio equitativo, prendendo a riferimento la misura minima dell'assegno di mantenimento previsto in caso di crisi familiare, pari ad € 180,00 mensili, e riducendo tale importo del 25% in assenza di allegazioni e prove specifiche circa le concrete ricadute esistenziali subite dall'attore. La liquidazione è stata, pertanto, pari alla somma già rivalutata di € 6.480,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia al saldo, con esclusione di ulteriori poste risarcitorie in quanto rimaste sfornite di prova.
6.2. – In termini più esplicativi può dirsi che alla predetta statuizione decisoria sia sotteso il seguente ragionamento: la privazione della figura paterna non si è manifestata sin dalla nascita,
poiché ha vissuto i primi quattordici anni di vita nella convinzione che il marito Parte_2
della madre fosse il proprio genitore, ricevendo da quest'ultimo cura, sostegno ed attenzioni tali da sopperire alla mancanza della presenza del padre biologico;
ne consegue che l'incidenza concreta dell'illecito omissivo risulta attenuata, giacché la sofferenza derivante dalla scoperta della reale paternità si è collocata in una fase avanzata e più matura della vita dell'attore, dopo che il suo percorso di crescita aveva già trovato validi riferimenti affettivi ed educativi alternativi;
ciò rende il danno percepito meno grave e “impattante” rispetto alle ipotesi in cui il minore cresca sin dalla nascita “orbato” della figura genitoriale;
dunque, l'assenza del padre biologico non risulta essere stata immediatamente percepita da né ha inciso in misura apprezzabilmente Parte_2
significativa fino all'età dell'adolescenza, essendo stato il danno concretamente avvertito solo al momento della scoperta della reale paternità; ne discende che la lesione, pur sussistente, risulta affievolita e perciò produttiva di effetti dannosi più contenuti. Pertanto, il Tribunale di Trani,
individuando quale arco temporale di riferimento quello intermedio tra il quattordicesimo anno e la maggiore età, ha proceduto ad una quantificazione equitativa del danno, reputata proporzionata
9 alla concreta incidenza del comportamento omissivo del genitore sullo sviluppo personale ed emotivo del figlio.
6.3. – Invero, il Collegio del grado superiore non può condividere la suddetta impostazione argomentativa, con la quale il Tribunale di Trani, in realtà, mostra di aver trascurato l'indagine circa la sussistenza dell'illecito “endofamiliare” sotto l'imprescindibile profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità “aquiliana”, da accertarsi in capo al genitore inadempiente, e,
soprattutto, del momento della sua insorgenza. In proposito, si è chiarito che il danno da deprivazione genitoriale conseguente al mancato riconoscimento del figlio “presuppone la
consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante
esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta
procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di
rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente
allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass.
9.8.2021 n. 22496). Inoltre, la Suprema Corte
ha dettato, “in subiecta materia”, le seguenti coordinate ermeneutiche: “Ai fini del risarcimento del
danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che
quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo
ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da
presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non
atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi,
quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro
in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 28.11.2022 n. 34950).
6.4. – Nella specie, occorre precisare che l'appellato non risulta aver contestato la ricostruzione dei fatti sintetizzata a pag. 2 della sentenza impugnata (“…parte convenuta, dopo
aver riconosciuto di aver avuto una relazione sentimentale con l'attrice, ha riferito che,
all'indomani della notizia della gravidanza, le parti si erano determinate a sugellare il proprio
rapporto con il matrimonio e che, tuttavia, tale progetto è naufragato a causa della confessione,
10 fatta dalla attrice, in ordine ad una concomitante frequentazione con altro uomo e conseguente
dubbio circa l'effettiva paternità in capo a ”). Dunque, quest'ultimo è stato Persona_1
reso pienamente edotto della gravidanza di tanto da proporre alla stessa di contrarre Parte_1
matrimonio e costituire un nucleo familiare insieme al nascituro. Inoltre, la circostanza della concomitante frequentazione di un altro uomo, che gli sarebbe stata inopinatamente rivelata dalla
“partner”, non ha, comunque, impedito a di avere la consapevolezza circa il non Controparte_1
affatto irrisorio grado di probabilità della sua paternità, ciò che lo avrebbe dovuto indurre al compimento di ogni azione finalizzata a dissipare, fin da sùbito, quell'eventuale dubbio, come del resto affermato – invero, non senza contraddizione rispetto all'esito decisorio della causa – a pag. 6
della sentenza appellata, dove si legge, testualmente, che “…un elementare principio di
responsabilità della paternità, desumibile proprio dall'art. 30 Cost., importa che un soggetto, ove
consapevole di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione, ha il dovere di attivarsi per
tutelare lo status di filiazione attraverso una serie di iniziative idonee a rimuovere ogni dubbio in
relazione alla sussistenza del rapporto di paternità (cfr. Cass. Civ. n. 26250/2013)…” (in realtà,
trattasi di Cass. n. 26205/2013).
6.5. – – una volta richiamato il costante principio giurisprudenziale secondo cui CP_2
gli obblighi genitoriali imposti dagli artt. 147 e 148 cod. civ. sorgono al momento della procreazione, in tal modo determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità “aquiliana” da illecito
“endofamiliare” nel caso in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi allo “status” di genitore (così, fra le pronunzie più recenti, Cass. 12.5.2022
n. 15148) – deve rilevarsi che le emergenze processuali consentono di ritenere conclusivamente che non ha dimostrato di non essere stato in grado, per causa a lui non Controparte_1
imputabile, di percepire il (o, quantomeno, di acquisire la conoscibilità del) legame genitoriale con in realtà presumibile in termini di qualificata verosimiglianza e plausibilità, e, Parte_2
11 conseguentemente, di evitare il comportamento abbandonico, fonte di responsabilità per lesione della sfera parentale, fin dal momento della sua nascita.
6.6. – Dunque, la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali da parte di
[...]
in qualità di padre biologico ha indiscutibilmente determinato la lesione del diritto del CP_1
figlio al riconoscimento e alla presenza paterna (diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti), che non può ritenersi insussistente, ancorché attenuata dalla figura “vicariante” del compagno/coniuge della madre. Ne consegue che s'impone il ristoro della sofferenza psicologica presuntivamente patita dal figlio, il cui pregiudizio esistenziale, sebbene mitigato dalla presenza della suddetta figura sostitutiva, è pur sempre sussistente alla luce della mancata costituzione del rapporto parentale, per fatto causalmente imputabile ad una condotta di non assolvimento degli obblighi connessi allo “status” di genitore (cfr., per tutte, Cass. 22.11.2013 n. 26205 e Cass.
12.5.2022 n. 15148). Dai suesposti rilievi discende la reiezione dell'appello incidentale e, di contro, l'accoglimento, per quanto di ragione, di quello principale esperito da Parte_2
6.7. – Quanto al criterio di determinazione dell'entità del pregiudizio non patrimoniale, deve escludersi che quello di natura equitativa utilizzato in primo grado presenti profili di arbitrarietà
(cfr., sul punto, Cass.
9.12.2024 n. 31552). Infatti, non è censurabile la scelta del Tribunale di
Trani di non applicare le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Al riguardo, è verosimile supporre che il Collegio di prime cure abbia ritenuto che dette
Tabelle trovino più appropriata applicazione in ipotesi differenti, nelle quali il danno deriva dalla morte o dalla perdita definitiva del genitore a seguito di condotta lesiva di un terzo, e concernano,
quindi, il pregiudizio subìto da vittime secondarie;
in tal modo, ravvisando la diversità della fattispecie in esame, che riguarda la responsabilità “aquiliana” del genitore nei confronti del figlio per una condotta omissiva protratta nel tempo. Di talché, il primo giudice ha incensurabilmente fatto applicazione di un criterio equitativo parametrato alla misura minima dell'assegno di mantenimento previsto in caso di separazione, reputato maggiormente idoneo a ristorare il
12 pregiudizio derivante dalla privazione della figura paterna in conseguenza del mancato riconoscimento del figlio.
6.8. – Di conseguenza, non sussistendo valide ragioni, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto sopra esposte, per dissentire e discostarsi dal criterio determinativo del danno adoperato dal Collegio di primo grado, il credito risarcitorio va riconosciuto con decorrenza dal momento della nascita dell'appellante e fino al raggiungimento della sua maggiore età, in conformità al “petitum” attoreo. Pertanto, a spetta la somma complessiva di € Parte_2
29.160,00 (€ 180,00 x 12 mesi = € 2.160,00 x 18 anni = € 38.880,00 – 25%), da intendersi già
rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
7. – Infine, come sopra detto, con il terzo motivo del gravame principale gli appellanti hanno censurato le statuizioni regolative degli oneri economici del processo di primo grado (costo della ctu e spese legali) attraverso la pronunzia interamente compensativa degli stessi fra le parti. La
disamina di tale doglianza si ricollega al potere del giudice dell'impugnazione di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali allorché si verifichi la riforma totale o parziale della sentenza gravata, in base al disposto dell'art. 336 cpc che prevede il cd. effetto espansivo della riforma in appello, posto che il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Sotto tale profilo il “decisum” finale scaturito dalla pronuncia emessa in sede impugnatoria mostra la reciproca soccombenza parziale dei contendenti,
con la vittoria moderatamente prevalente degli appellanti nell'economia complessiva della decisione della causa. Pertanto, appare rispondente ad un criterio di equità disporre la compensazione di due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, con la condanna di CP_1
al pagamento del residuo terzo.
[...]
7.1. – Il compenso professionale è liquidato in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore del “decisum” (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) il quale, peraltro, rientra nella “forbice numerica” prevista dall'art. 5 co. 6 DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (tale
13 essendo stato dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo, a fini di quanto previsto dall'art. 14 TUSG). Nella quantificazione delle competenze legali si fa applicazione dei parametri forensi medi, relativi alle fasi processuali effettivamente svoltesi, eccettuando, dunque, in relazione al solo grado di appello, la fase istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione).
8. – L'attribuzione definitiva delle spese di ctu, nel rapporto interno fra le parti, è effettuata per la quota di 1/3 a carico degli appellanti principali e per la restante quota dei 2/3 a carico dell'appellato. D'altra parte, in relazione al riparto del costo della ctu, il massimo consesso di legittimità ha ribadito, di recente (cfr. Cass.
7.6.2023 n. 16074, pag. 11, punto 14 della motivazione), il consolidato principio secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto
compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti,
trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova
in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di
regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza
di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma
solo l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016). A fortiori e per le medesime
ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in
solido nell'ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall'uno e
dall'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa
presentata da uno solo di loro”.
9. – Infine, stante il rigetto dell'appello incidentale, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1552/2023, pubblicata il 23.10.2023, nei Pt_2
14 confronti di , con atto di citazione del 1°.2.2024, nonché sull'appello incidentale Controparte_1
esperito da quest'ultimo con comparsa di costituzione e risposta dell'8.6.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'originaria domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da e condanna al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
predetto appellante della somma complessiva, già riadeguata monetariamente all'attualità, di €
29.160,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia al saldo;
2) rigetta, nel resto, l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di 2/3 e condanna CP_1
al pagamento in favore di della restante quota di 1/3, che si liquida, in detta
[...] Parte_2
misura ridotta, in complessivi € 2.538,66 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva
come per legge, nonché esborsi nella misura di 1/3, per il giudizio di primo grado, e in complessivi
€ 2.315,33 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva, nonché esborsi nella misura di
1/3, per il giudizio di appello, con distrazione in favore del patrocinatore ai sensi dell'art. 93 cpc;
5) pone definitivamente le spese di ctu, nel rapporto interno fra le parti, per la quota di 1/3 a carico degli appellanti e dei restanti 2/3 a carico dell'appellato;
6) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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