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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.1581/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1581/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. AVONDO ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. LABIS EMANUELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Contrariis reiectis: In via principale nel merito: - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi signori e come in atti, con addebito della stessa al sig. per i motivi di cui Parte_1 Parte_2 Parte_2 alla narrativa che precede, con conseguente risarcimento del danno come risultante in corso di causa o in via equitativa, ove ritenuto;
- Confermare la responsabilità genitoriale e conseguente affidamento esclusivo in capo alla sola signora Parte_1 relativamente al figlio minorenne come in atti;
- Disporre a carico del sig.
[...] Persona_1 Parte_2 come in atti contributo mensile al mantenimento dei figli NU –maggiorenne non autosufficiente- e – Per_1 minorenne- come in atti, fino al raggiungimento della effettiva indipendenza economica degli stessi, ove ritenuto Parte_2 anche in considerazione della condanna del sig. alle spese di mantenimento durante la custodia in carcere;
- Dare Parte_2 ogni opportuna disposizione nelle more del procedimento per il ritiro presso l'alloggio ex familiare di Via Morazzone 11 in Novara dei beni ancora ivi collocati di proprietà del sig. come in atti da parte di incaricato di questi;
- Parte_2
Dare ogni ulteriore opportuna/necessaria disposizione nell'interesse della ricorrente signora e dei figli Parte_1
NU e come in atti. In via istruttoria: 10 - Disporre l'acquisizione al presente procedimento dei Persona_1 fascicoli in sede penale e minorile coinvolgenti i signori e nonché i figli NU e Parte_1 Parte_2
ai sensi ed agli effetti di legge;
- Dare ogni utile necessaria disposizione per l'accertamento della Persona_1 situazione reddituale/economica del sig. come in atti, ove necessitato. Con vittoria delle spese di causa. Parte_2
Parte resistente: NEL MERITO: - Accogliere la domanda di pronunciare la separazione legale presentata dalla ricorrente signora . In merito a tutte le ulteriori richieste ed istanze formulate dalla signora in Parte_1 Pt_1 sede di ricorso introduttivo in data 03.09.2025 il sig. si rimette alle valutazioni dell'Ill.mo Parte_2
Tribunale di Novara. - Con compensazione delle spese legali.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione dal marito, . Parte_2
Ella ha rappresentato di aver sposato il resistente in data 10/12/2016 (dopo una convivenza protrattasi dal 2003) e che dalla loro relazione sono nati NU (maggiorenne) e (minorenne di anni Per_1
17). La dona, quindi, ha rappresentato che la condotta di ra diventata sempre più violenta, Parte_2 caratterizzata da continue aggressioni e agiti che l'hanno indotta e denunciarlo, con emissione di misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., poi aggravata con la custodia in carcere. Peraltro, era stato Parte_2 condannato per tali delitti, con sentenza attualmente pendente in appello. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto fuori termine che ha aderito alla domanda di separazione e si è rimesso sul Parte_2 resto.
***
All'udienza dell'11/10/2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto al decisione della causa che, quindi, è stata rimessa al Collegio.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla domanda di addebito, questa deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova pregnante delle condotte che ha descritto nell'atto introduttivo. E, invero, le sentenze prodotte non sono idonee a fornire opportuno supporto probatorio alla richiesta di addebito, considerato che trattasi di sentenze ancora non definitive e, dunque, non facenti stato tra le parti.
Quanto al figlio , ancora minorenne, va disposto l'affido esclusivo alla madre, con collocazione Per_1 prevalente presso di lei, considerato l'attuale stato di detenzione di (attualmente detenuto Parte_2 per i reati commessi in danno della madre, anche alla sua presenza).
Il diritto di visita va allo stato sospeso.
Quanto alle statuizioni economiche, isulta detenuto e dispone di un'indennità mensile per Parte_2 la propria invalidità quantificabile in una somma oscillante tra i 400 € ed i 500 € mensili;
la Parte_3 titolare di reddito annuale lordo pari ad € 10.256,00 (cfr. CU 2025 per l'anno 2024).
Va, quindi, disposto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, uno minorenne e uno economicamente non autosufficiente (NU è titolare di contratto di mesi 6 di lavoro, per cui percepisce € 500,00, somma non sufficiente per garantirgli indipendenza economica), a carico di versando la somma complessiva di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al Parte_2
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere percepito dalla madre, essendo ella esclusiva affidataria e collocataria della prole.
Le spese di lite vanno compensate, considerata la parziale soccombenza di entrambe le parti della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione da parte della ricorrente;
3) affida in via esclusiva alla madre, con collocazione anagrafica presso di lei;
Per_1
4) sospende gli incontri padre-figlio;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_2 la somma complessiva di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1581/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. AVONDO ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. LABIS EMANUELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Contrariis reiectis: In via principale nel merito: - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi signori e come in atti, con addebito della stessa al sig. per i motivi di cui Parte_1 Parte_2 Parte_2 alla narrativa che precede, con conseguente risarcimento del danno come risultante in corso di causa o in via equitativa, ove ritenuto;
- Confermare la responsabilità genitoriale e conseguente affidamento esclusivo in capo alla sola signora Parte_1 relativamente al figlio minorenne come in atti;
- Disporre a carico del sig.
[...] Persona_1 Parte_2 come in atti contributo mensile al mantenimento dei figli NU –maggiorenne non autosufficiente- e – Per_1 minorenne- come in atti, fino al raggiungimento della effettiva indipendenza economica degli stessi, ove ritenuto Parte_2 anche in considerazione della condanna del sig. alle spese di mantenimento durante la custodia in carcere;
- Dare Parte_2 ogni opportuna disposizione nelle more del procedimento per il ritiro presso l'alloggio ex familiare di Via Morazzone 11 in Novara dei beni ancora ivi collocati di proprietà del sig. come in atti da parte di incaricato di questi;
- Parte_2
Dare ogni ulteriore opportuna/necessaria disposizione nell'interesse della ricorrente signora e dei figli Parte_1
NU e come in atti. In via istruttoria: 10 - Disporre l'acquisizione al presente procedimento dei Persona_1 fascicoli in sede penale e minorile coinvolgenti i signori e nonché i figli NU e Parte_1 Parte_2
ai sensi ed agli effetti di legge;
- Dare ogni utile necessaria disposizione per l'accertamento della Persona_1 situazione reddituale/economica del sig. come in atti, ove necessitato. Con vittoria delle spese di causa. Parte_2
Parte resistente: NEL MERITO: - Accogliere la domanda di pronunciare la separazione legale presentata dalla ricorrente signora . In merito a tutte le ulteriori richieste ed istanze formulate dalla signora in Parte_1 Pt_1 sede di ricorso introduttivo in data 03.09.2025 il sig. si rimette alle valutazioni dell'Ill.mo Parte_2
Tribunale di Novara. - Con compensazione delle spese legali.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione dal marito, . Parte_2
Ella ha rappresentato di aver sposato il resistente in data 10/12/2016 (dopo una convivenza protrattasi dal 2003) e che dalla loro relazione sono nati NU (maggiorenne) e (minorenne di anni Per_1
17). La dona, quindi, ha rappresentato che la condotta di ra diventata sempre più violenta, Parte_2 caratterizzata da continue aggressioni e agiti che l'hanno indotta e denunciarlo, con emissione di misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., poi aggravata con la custodia in carcere. Peraltro, era stato Parte_2 condannato per tali delitti, con sentenza attualmente pendente in appello. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto fuori termine che ha aderito alla domanda di separazione e si è rimesso sul Parte_2 resto.
***
All'udienza dell'11/10/2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto al decisione della causa che, quindi, è stata rimessa al Collegio.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla domanda di addebito, questa deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova pregnante delle condotte che ha descritto nell'atto introduttivo. E, invero, le sentenze prodotte non sono idonee a fornire opportuno supporto probatorio alla richiesta di addebito, considerato che trattasi di sentenze ancora non definitive e, dunque, non facenti stato tra le parti.
Quanto al figlio , ancora minorenne, va disposto l'affido esclusivo alla madre, con collocazione Per_1 prevalente presso di lei, considerato l'attuale stato di detenzione di (attualmente detenuto Parte_2 per i reati commessi in danno della madre, anche alla sua presenza).
Il diritto di visita va allo stato sospeso.
Quanto alle statuizioni economiche, isulta detenuto e dispone di un'indennità mensile per Parte_2 la propria invalidità quantificabile in una somma oscillante tra i 400 € ed i 500 € mensili;
la Parte_3 titolare di reddito annuale lordo pari ad € 10.256,00 (cfr. CU 2025 per l'anno 2024).
Va, quindi, disposto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, uno minorenne e uno economicamente non autosufficiente (NU è titolare di contratto di mesi 6 di lavoro, per cui percepisce € 500,00, somma non sufficiente per garantirgli indipendenza economica), a carico di versando la somma complessiva di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al Parte_2
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere percepito dalla madre, essendo ella esclusiva affidataria e collocataria della prole.
Le spese di lite vanno compensate, considerata la parziale soccombenza di entrambe le parti della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione da parte della ricorrente;
3) affida in via esclusiva alla madre, con collocazione anagrafica presso di lei;
Per_1
4) sospende gli incontri padre-figlio;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_2 la somma complessiva di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO