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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3936 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Norbello nello studio dell'avv. Giovanni Paolo C.F._2
Meloni, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 19.12.2024, e coniugatisi in Norbello Parte_1 Parte_2
con rito civile il 14.06.1980, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione, rispettivamente nel
1981 e nel 1984, erano nati i figli e , economicamente autosufficienti e residenti, la Per_1 Per_2 prima, in Cantù e, il secondo, in Verona;
(ii) di provvedere in autonomia al proprio sostentamento, quanto alla con la pensione di vecchiaia e, quanto al attraverso il reddito di inclusione e Pt_1 Pt_2
i modesti introiti di alcuni lavori saltuari;
(iii) che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata e la da circa due anni, aveva lasciato la casa Pt_1 familiare, di esclusiva proprietà del Pt_2
1 2. In ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., la volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso è stata confermata con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
3. Emerge dagli atti di causa che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tale circostanza dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, in quanto l'accordo ha ad oggetto soltanto diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ); CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Norbello di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1980, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il signor continuerà ad abitare nella dimora coniugale ubicata nel Comune di Parte_2
Norbello (Or), via Della Giustizia, n. 30;
3. La signora ha trasferito già da oltre due anni il proprio domicilio presso Parte_1
altra abitazione in Norbello (Or), alla via Roma, n. 32;
4. Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente e non essendo titolari di beni in comunione, nulla hanno da pretendere dal punto di vista economico l'uno dall'altro.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3936 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Norbello nello studio dell'avv. Giovanni Paolo C.F._2
Meloni, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 19.12.2024, e coniugatisi in Norbello Parte_1 Parte_2
con rito civile il 14.06.1980, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione, rispettivamente nel
1981 e nel 1984, erano nati i figli e , economicamente autosufficienti e residenti, la Per_1 Per_2 prima, in Cantù e, il secondo, in Verona;
(ii) di provvedere in autonomia al proprio sostentamento, quanto alla con la pensione di vecchiaia e, quanto al attraverso il reddito di inclusione e Pt_1 Pt_2
i modesti introiti di alcuni lavori saltuari;
(iii) che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata e la da circa due anni, aveva lasciato la casa Pt_1 familiare, di esclusiva proprietà del Pt_2
1 2. In ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., la volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso è stata confermata con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
3. Emerge dagli atti di causa che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tale circostanza dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, in quanto l'accordo ha ad oggetto soltanto diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ); CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Norbello di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1980, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il signor continuerà ad abitare nella dimora coniugale ubicata nel Comune di Parte_2
Norbello (Or), via Della Giustizia, n. 30;
3. La signora ha trasferito già da oltre due anni il proprio domicilio presso Parte_1
altra abitazione in Norbello (Or), alla via Roma, n. 32;
4. Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente e non essendo titolari di beni in comunione, nulla hanno da pretendere dal punto di vista economico l'uno dall'altro.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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