Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 13605
CASS
Sentenza 19 febbraio 2015

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L'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine del P.M. o della P.G. per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 13605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13605
    Data del deposito : 19 febbraio 2015

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