Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
L'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine del P.M. o della P.G. per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 13605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13605 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/02/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 399
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 37280/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AB, n. a Capizzi il 24/04/1958;
LO AN RM, n. a Capizzi il 05/04/1935;
US IT RM Mariannina Giacoma, n. a Capizzi il 17/07/1961;
avverso la ordinanza del Tribunale di Enna in data 19/03/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. LA AB, EL AN e US IT RM hanno proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Enna con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di x di somme di denaro e beni mobili ed immobili per il reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 4. 2. Con un primo motivo, deducendo violazione degli artt. 180 e 182 c.p.p., censurano l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto, in contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, tardiva l'eccezione di nullità del sequestro, sollevata con l'istanza di riesame, per mancata nomina, in sede di sequestro, di un difensore d'ufficio con indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
3. Con un secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. e dell'art. 109 T.u.i.r. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. Premesso che, secondo la contestazione, l'indagato LA avrebbe omesso di indicare ricavi pari ad Euro 1.313.794,62, così determinando una imposta non versata ai fini Ires di Euro 51.574,00, osservano che la Guardia di Finanza avrebbe ritenuto indeducibili i costi sostenuti pari ad Euro 1.267.711,09 ai sensi dell'art. 109 T.u.i.r. siccome non indicati in dichiarazione, e che la errata interpretazione dell'art. 109, comma 4, Tuir, avrebbe determinato l'erronea convinzione del superamento delle soglie di punibilità dell'art. 4 cit. Infatti la deduzione dei costi al nero sarebbe consentita anche ove gli stessi non risultino dalle scritture contabili ma da altri elementi certi e precisi. Lamenta poi come il Tribunale non abbia considerato che a pag. 5 dell'avviso di accertamento emergeva che gli elementi attivi sottratti all'imposizione sarebbero stati pari ad Euro 131.928,00 a fronte di un totale di elementi attivi pari ad Euro 1.447.398,00 con una conseguente percentuale di difformità inferiore al 10% di legge. Inoltre non sarebbe stata superata neppure la soglia di cui alla lett. a) dell'art. 4 posto che, dovendo sottrarsi dall'utile imponibile di Euro 187.541 contestato Euro 123.480,75 per erroneo computo di una fattura regolarmente inserita in contabilità, l'ammontare dell'imposta evasa si ridurrebbe a circa Euro 15.000 ben al di sotto della soglia di punibilità.
4. Con un terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 322 ter c.p. posto che, prima di procedere al sequestro per equivalente nei confronti dei beni personali dell'amministratore, si sarebbe dovuta accertare, ciò che non è mai stato fatto, l'impossibilità di sequestro in via diretta sui cespiti della società.
5. Con un quarto motivo censurano poi la violazione dell'art. 322 ter c.p. per essersi proceduto al sequestro di somme giacenti su conti correnti cointestati all'indagato e, rispettivamente, alla madre e sorella, ma in realtà nella esclusiva disponibilità delle stesse. In ogni caso, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota di proprietà dell'indagato.
6. Infine, con un ultimo motivo, lamenta la violazione degli art. 592 e 324 c.p.p. laddove sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del procedimento pur non versandosi in presenza di sentenza definitoria di un grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Con riguardo alla questione relativa al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di nullità del sequestro per mancata nomina nel decreto del difensore d'ufficio e per mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, va osservato che l'esame della stessa presuppone, evidentemente, che tale eccezione fosse e sia fondata. Ritiene tuttavia la Corte che così non sia.
Premesso anzitutto che l'art. 321 c.p.p. non prevede che il decreto di sequestro (nella specie, per equivalente) debba contenere dette indicazioni, va rammentato che, come già più volte affermato da questa Corte, non è previsto da alcuna disposizione di legge neppure l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare, in sede di esecuzione, l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essendosi al riguardo precisato infatti che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio,
non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo attesa la diversità delle esigenze presidiate, ovvero quelle di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 45321 del 17/10/2013, P.M. in proc. Messina, Rv.257421 e Sez. 3, n. 40970 del 04/10/2002, Calcagni, Rv.222789); va aggiunto che, mentre il sequestro probatorio è un atto di indagine del P.M. o della P.G. e pertanto, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il sequestro preventivo è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale, sicché, al momento dell'esecuzione dell'atto, non necessita tale presidio difensivo (Sez. 4, n. 42512 del 16/07/2009, Olivieri, Rv. 245778). Del resto, l'art. 114 disp. att. c.p.p. contiene un esclusivo ed evidentemente non estensibile richiamo alle sole attività indicate dall'art. 356 c.p.p., tutte non a caso finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova.
In ogni caso, anche al di là di quanto appena osservato, non si comprende neppure il senso della doglianza sollevata dai ricorrenti in ordine ad una pretesa violazione delle garanzie difensive: risulta infatti dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della violazione sollevata, che nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato agli indagati in data 24/02/2014 e, dunque, anteriormente alla esecuzione del sequestro, intervenuta il 25/02/2014, gli avvisi in questione vennero regolarmente riportati. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
8. Il secondo motivo è inammissibile.
Va infatti ribadito che, per costante affermazione di questa Corte fondata sul dato letterale dell'art. 325 c.p.p., comma 1, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, consentito solo per violazione di legge, è ammissibile, con riferimento all'aspetto motivazionale del provvedimento impugnato, quando detta motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Ì iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, AB, Rv. 254893). Ciò posto, non può certo dirsi che, con riguardo al profilo dell'eccepito non superamento delle soglie di punibilità quale elemento attinente il fumus commissi delicti, la motivazione del provvedimento sia assente o meramente apparente facendo la stessa riferimento sul punto a quanto contenuto nell'avviso di accertamento con riguardo, da un lato, al superamento della soglia di punibilità di 50.000 Euro e, dall'altro, all'omessa dichiarazione dell'intero ammontare degli elementi attivi per Euro 1.447.398,00 e passivi per Euro 1.259.857,00; di contro, le specifiche doglianze del ricorso, laddove pretendono di sindacare l'esattezza della lettura dei dati fattuali operata dal Tribunale, appaiono, pur nel formale riferimento ad una violazione di legge, sconfinare nella pretesa di un sindacato motivazionale non consentito a questa Corte. E ciò senza considerare che, con riguardo ai costi che, si sostiene, sarebbero deducibili, nessun elemento specifico viene offerto quanto agli elementi certi e precisi che ad una tale deducibilità dovrebbero condurre.
9. Il terzo motivo è infondato.
Invero, nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell'utile determinato dal reato prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo.
Si è già detto, in proposito (da ultimo, Sez. 3, n. 52327 del 15/10/2014, Porcelli, non massimata), che nei rapporti tra persona fisica, alla quale è addebitato il reato e persona giuridica chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato, secondo il quale a ciascun concorrente devono imputarsi tutte le conseguenze dello stesso. Sul punto, questa Corte ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente (Sez. 3, n. 7138 del 27/01/2011, Mazzitelli, Rv. 249398). Anche con riferimento ai reati tributari, il sequestro per equivalente può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui, da un lato, anzi, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può proprio essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646) e, dall'altro, che il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (v., per tutte: Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239926).
10. Il quarto motivo è anch'esso infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte.
Va infatti ribadito che le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo "si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato", non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori ex art. 1289 c.c. o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante ex art. 1834 c.c. (Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317; Sez.6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante e altro, Rv. 238086; Sez. 6, n. 24633 del 29/03/2006, Lucci e altro, Rv.234729); si è specificato infatti che la prevalenza della cautela penale sulla disciplina di natura civilistica è giustificata dall'esigenza di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di confisca vengano comunque dispersi i beni che si trovano nella disponibilità dell'indagato in correlazione, del resto, con i limiti cognitivi fisiologicamente propri della fase del riesame. Nella specie, pertanto, non essendo controversa la disponibilità delle somme in questione in capo all'indagato, correttamente è stata disattesa la censura in oggetto. 11. Infine, l'ultimo motivo è manifestamente infondato, giacché, avendo il riesame natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese (Sez. U., n.22 del 20/11/1996, D'Ambrosio, Rv. 206485).
12. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015