Sentenza 4 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, ne' sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.
Commentario • 1
- 1. Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2002, n. 40970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40970 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/10/2002
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1196
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 16740/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 14.3.2002 dal Tribunale di Macerata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Aldo S. Rizzo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 18.4.2001 il Tribunale di Macerata, a seguito della richiesta di riesame proposta da LC RT disponeva la restituzione di un capannone, sottoposto a sequestro preventivo dal GIP dello stesso Tribunale con riferimento ai reati di cui all'art.20 lett. b) L. 47/85, agli artt. 13 e 14 L. 1086/71 ed agli artt. 17,
18 e 20 L. 64/74. Avverso l'ordinanza del Tribunale il PM proponeva ricorso per Cassazione e questa Corte, con provvedimento del 13.11.2002, rispettava la richiesta di riesame del LC avverso il decreto di sequestro ammesso dal GIP.
Contro tale ordinanza il LC ha proposto ricorso per Cassazione ed anzitutto ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato lamentando che in sede di esecuzione del sequestro preventivo a lui non era stato dato l'avviso che poteva farsi assistere dal difensore di fiducia in precedenza nominato ne' al legale era stato dato avviso dell'esecuzione del sequestro.
Ha poi sostenuto che la misura cautelare era stata eseguita da appartenenti alla polizia municipale i quali non avevano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Ha quindi dedotto che il sequestro era stato disposto in carenza delle esigenze cautelari in quanto il capannone da tempo era ultimato e non sussisteva il pericolo di crolli per la mancata osservanza degli adempimenti di cui alla legge 64/74. Ha infine sostenuto che, a seguito di conferenza di servizio, la giunta regionale aveva autorizzato l'utilizzazione del capannone per lo smaltimento di rifiuti ed una tale delibera, in forza di quanto disposto dal D. Leg.vo 22/97, sostituiva ogni autorizzazione o concessione di organi regionali, provinciali e comunali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva anzitutto la Corte che i motivi con in quali il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa sono infondati. È da escludere che il difensore di fiducia nominato dal LC dovesse essere avvisato dell'esecuzione del sequestro poiché l'obbligo di un tale avviso non è previsto da alcuna norma di legge. Nè può dirsi che prima di dare inizio all'esecuzione del sequestro, gli organi di polizia giudiziaria dovevano avvisare il LC della facoltà a lui concessa di farsi assistere dal suo difensore di fiducia.
Le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., che in tema di sequestro probatorio prevedono un tale avviso, non trovano applicazione nel caso di sequestro delle disposizioni sul sequestro probatorio va operata nei limiti fissati dall'art. 104 disp. att. c.p.p.. Peraltro è il caso di rilevare che nella specie il LC, presente all'esecuzione del sequestro si riservò di nominare un difensore e non fece riferimento alcuno al difensore di fiducia in precedenza nominato.
Per quanto poi concerne gli organi che eseguirono la misura cautelare è da rilevare che non sussiste elemento alcuno per ritenere che gli ufficiali della polizia municipale che procedettero al sequestro non avessero, in base alla norma di cui all'art. 5 L. 65/86, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
È poi da rilevare che non sussiste una assoluta incompetenza degli agenti di polizia giudiziaria ad eseguire il sequestro dato quanto disposto dall'art. 113 disp. att. c.p.p. per cui, in ogni caso, l'atto compiuto dagli ufficiali della polizia municipale sarebbe viziato da mera irregolarità e non da nullità, perché non prevista da alcuna norma di legge.
Sono parimenti infondate le doglianze del ricorrente in ordine al disposto sequestro.
Per quanto concerne la sussistenza delle esigenza cautelari l'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata perché mette in evidenza che la libera disponibilità del capannone potrebbe comportare un pericolo per l'incolumità dei lavoratori in esso impiegati dato che il manufatto non è stato sottoposto alle verifiche del collaudo statico.
È infine da osservare che, nella specie non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 27 co. 5 D. leg.vo 22/97. È pur vero che la delibera della Giunta regionale che autorizza la realizzazione dell'impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti, adottata dopo le conclusioni della conferenza di servizio, sostituisce, in base alla predetta norma, autorizzazioni e concessioni, ma allo stesso art. 27 al secondo comma statuisce che alla conferenza di servizio devono partecipare i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati.
Ne consegue che nel caso in esame, per ritenere la delibera adottata il 25.9.2001 dalla giunta regionale possa sostituire l'autorizzazione di cui all'art. 18 L. 64/74, alla conferenza di servizio avrebbe dovuto partecipare il responsabile del servizio regionale competente a rilasciare la predetta autorizzazione e non può pertanto accedersi alla tesi del ricorrente secondo la quale la delibera della giunta regionale è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 27 D. Leg.vo 22/97 anche se alla conferenza di servizio non hanno partecipato tutti i responsabili degli uffici regionali interessati. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché è infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002