Sentenza 29 marzo 2006
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 322 ter cod. pen - introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione - prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca. Ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal cod. civ. a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, comma secondo, cod. civ. o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 cod. civ., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale - confermando il rigetto dell'istanza di dissequestro pronunciato dal G.i.p. - ha ritenuto legittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un conto corrente cointestato, in quanto la mera cointestazione non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei co-intestatari in parti uguali e, parimenti, legittimo il sequestro, ai medesimi fini, di un finanziamento erogato in favore dell'indagato e accreditato su di un conto corrente bancario a quest'ultimo intestato, trattandosi di somme nella disponibilità dell'indagato, indipendentemente dai rapporti interni tra costui e l'ente erogatore).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2006, n. 24633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24633 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 29/03/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Severino - Consigliere - N. 847
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38694/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LO CC, N. in Frascati il 25 giugno 1955, e NI CC, N. in Tivoli il 7 maggio 1964;
contro l'ordinanza 4 luglio 2005 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carcano Domenico;
udito il pubblico ministero, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Bruno Bonanni, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di LO CC e NI CC propone ricorso contro la ordinanza 4 luglio 2005 del Tribunale di Roma che confermava il rigetto dell'istanza di dissequestro del giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città.
1.1. Il sequestro preventivo è stato operato con provvedimento 20 ottobre 2004 ex art. 322 ter c.p. su somme di danaro nella disponibilità di LO CC e altri indagati per concorso in concussione.
Il giudice d'appello rileva che contro il provvedimento de quo fu presentato richiesta di riesame, rigettata dal competente Tribunale con ordinanza 14 gennaio 2005 con la quale si poneva in risalto il fumus dei reati contestati, mediante rinvio all'ordinanza con la quale era stata disposta anche la custodia cautelare.
Ad avviso del giudice d'appello, correttamente è stata rigettata l'istanza del ricorrente, in quanto il sequestro preventivo fu disposto a norma dell'art. 322 ter c.p. su beni nella disponibilità di CC e per un valore corrispondente al prezzo del reato di concussione. Non vi era alcun dubbio per il Tribunale che il danaro e i beni, tra i quali vi era anche l'autovettura, fossero nella disponibilità di LO CC, in quanto intestati a lui alla moglie e alla figlia.
Per il giudice d'appello, inoltre, rispetto al provvedimento reso all'esito del riesame non è stato dedotto alcun elemento di novità che potesse porre in discussione il sequestro preventivo disposto in applicazione della invocata disposizione dell'art. 332 ter c.p., introdotta dalla L. 29 settembre 2000, n. 300.
Quanto alla richiesta subordinata di consentire l'uso dell'auto, il giudice d'appello ha anche qui ritenuto legittimo il diniego opposto dal primo giudice, in quanto l'uso dei beni contrasta con la disposizione per la quale è ammessa la confiscabilità - e così la sequestrabilità - dei beni nella disponibilità dell'indagato.
2. Con un primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 321 c.p.p., commi 2 bis e 3, e il difetto di motivazione.
L'ordinanza, ad avviso dei ricorrenti, è carente e manifestamente illogica, in quanto fa propria la motivazione dell'ordinanza 14 gennaio 2005 resa dal giudice del riesame e assume che rispetto a essa l'appellante non avrebbe dedotto alcun elemento di novità. Per i ricorrenti, invece, le questioni dedotte risultano assolutamente nuove, in quanto totalmente diversa da quelle decise dal giudice del riesame con ordinanza 14 gennaio 2005. In tale procedimento era stata dedotta la mancanza del presupposto della confiscabilità delle somme di danaro rinvenute nei conti bancari poiché non riconducibli all'attività delittuosa. Mentre, nella presente procedura incidentale CC si duole, da un lato, per il sequestro di somme non in sua disponibilità, perché provenienti da un prestito erogato dall'istituto di assistenza e previdenza degli impiegati comunali o di beni non indicati nell'originario decreto di sequestro, quale l'auto Mercedes, e, dall'altro, per il sequestro di somme appartenenti a persone estranee al reato. A tale ultimo riguardo, NI CC in proprio, unitamente al marito CC, quale titolare della potestà sulla figlia minore IU, deduce che il sequestro sarebbe stato illegittimamente esteso anche ai beni di loro esclusiva pertinenza, in quanto trattasi di danaro e obbligazioni depositate su libretti postali cointestati.
Si deduce ancora che la prima impugnazione è stata proposta solo da LO CC, mentre l'istanza di dissequestro è stata presentata da altri soggetti e per questioni diverse e principalmente riferite a NI CC in proprio e, unitamente a LO CC, nell'interesse della figlia minore IU, nei cui confronti non sarebbe stato opponibile alcun effetto preclusivo derivante da un asserito giudicato cautelare. Ad avviso di ricorrenti, tale circostanza esclude che nella specie si possa invocare il giudicato cautelare, riferito, invece, a procedure nella quale vi sia coincidenza oggettiva e soggettiva. Le motivazioni del provvedimento impugnato, rileva il ricorrente, sono manifestamente illogiche e totalmente carenti, in quanto il giudice d'appello ha omesso di valutare i nuovi elementi evidenziati con l'impugnazione proposta ex art. 322 bis c.p.p. e la sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità della nuova misura cautelare estesa ad altri beni.
Per il ricorrente, anche a volere ritenere che si sia in presenza della estensione di una precedente misura, già oggetto di riesame, il Tribunale avrebbe dovuto entrare nel merito e rispondere alle censure sollevate dai richiedenti. Non vi è limite alcuno, anche con riferimento a preesistenti misure cautelari, alla verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano la prosecuzione del sequestro e ciò, ancora più in particolare, là dove si rilevi l'intestazione di beni a soggetti diversi, nonché la disponibilità degli stessi da parte di persone diverse da quelle destinatane del provvedimento. Il Tribunale non avrebbe, pertanto, potuto sottrarsi all'obbligo di pronuncia e di valutare le questioni poste con l'istanza di dissequestro e con l'appello e opporre l'esistenza di un giudicato cautelare.
In concreto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali la quota, pari al cinquanta per cento, depositato su conti cointestati alla moglie e alla figlia costituisse profitto di reato e che conseguentemente le somme in comproprietà fossero in ogni caso confiscabili ai sensi dell'art.322 ter c.p. In secondo luogo, non sono state chiarite le ragioni per le quali le somme versate su conto corrente bancario S. AO IMI, costituite dal finanziamento erogato a CC dall'istituto di previdenza dei dipendenti del comune di Roma, fossero anch'esse profitto del reato, mentre avrebbero dovuto essere considerate di pertinenza dell'ente erogatore.
Altra questione in ordine alla quale è mancata ogni risposta è la riconducibilità dell'uso dell'auto Mercedes nel concetto di disponibilità di cui all'art. 322 ter c.p.
2.1. Con un secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p., commi 2 bis e 3, anche in relazione all'art. 1298 c.c., comma 2, e all'art. 1834 c.c.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe affatto considerato che, pur essendo indicati nel decreto di sequestro analiticamente i beni indicati da vincolare "per equivalente" nell'ipotesi in cui non fossero stati rinvenuti quelli costituenti profitto o prezzo del reato ex art. 332 ter c.p., ciononostante fosse stato illegittimamente esteso la misura ad un bene, l'auto Mercedes, non contemplata tra i predetti beni.
Con riferimento al danaro e obbligazioni esistenti sui libretti cointestati, il giudice d'appello ha superato la questione posta dall'appellante con specifico riferimento alla disciplina civilistica. Si deduce che il Tribunale, con argomenti assolutamente infondati e privi di ogni riferimento giuridico, non ha tenuto conto della regola di cui all'art. 1298 c.c. per la quale, le somme depositate su libretti cointestati, si presumono di proprietà di tutti i cointestatari, salva prova contraria che avrebbe dovuto fornire il pubblico ministero. Senza indicare la ragione per la quale ha ritenuto di superare della presunzione stabilita dall'art. 1298 c.c., comma 2, il Tribunale ha arbitrariamente esteso il sequestro anche alla quota del 50% di pertinenza della moglie e della figlia di CC, considerando anche tale somma "profitto" e, come tale, sequestrabile ex art.322 ter c.p. In tal modo, sarebbe stata anche violata la regola posta dall'art.1834 c.c. per la quale le somme depositate su libretto a risparmio sono acquisite in proprietà dal depositario che resta unicamente obbligato a restituirle alla scadenza ovvero a richiesta del depositante. In tal modo, il Tribunale ha stabilito che anche le somme trasferite a un istituto di credito sono di provenienza illecita le ha illogicamente sottoposte a sequestro nonostante fossero di persona estranea al reato.
Con riguardo alle somme pervenute a CC in forza di un contratto di finanziamento e non già di mutuo, il giudice d'appello non ha tenuto conto che, per la natura consensuale del negozio giuridico, l'intera somma de quibus appartiene all'ente erogatore e non al soggetto finanziato.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le questioni poste dal ricorrente sono state in realtà, seppure in sintesi, affrontate dal giudice d'appello che ha posto in risalto che il sequestro è stato disposto per assicurare la confisca per equivalente di quanto è nella disponibilità della persona indagata nei cui confronti, in caso di condanna per una delle specifiche ipotesi di reato previste dall'art. 332 ter c.p., è obbligatoria la confisca.
La disposizione de qua introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
Tale disposizione è volta, dunque, a superare gli ostacoli o le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale, nonché ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che la "confisca per equivalente" - cui è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento - può riguardare, a differenza dell'ordinaria confisca che non può che avere a oggetto cose direttamente riferibili a reato, beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto, non hanno neanche alcun collegamento diretto con il singolo reato. La ratio della norma - tradotta nell'espressa previsione della "confisca per equivalente" di quanto è nella "disponibilità" - è privare il reo di un qualunque beneficio sul versante economico, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale tipologia di risposte sanzionatorie.
2. Ne consegue che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella "disponibilità" dell'indagato, senza che possano avere effetti "presunzioni" o "vincoli" posti in materia contrattualistica dal codice civile volti a regolare rapporti "interni" tra creditori e debitori solidali, come stabilito dalla disposizione del secondo comma dell'art. 1298 c.c., ovvero i rapporti tra banca e depositante ex art. 1834 c.c. Disposizioni sulle quali prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo diretto a evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni in ogni caso nella disponibilità
dell'indagato possano essere definitivamente dispersi. Per tali ragioni, l'istanza di LO CC e CC NI, presentata in proprio e anche per conto della figlia minore IU, sono state correttamente ritenute infondate, in quanto la mera cointestazione di un conto corrente non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, dare rilievo alla presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei cointestatari in parti uguali.
Altrettanto infondata è la dedotta insequestrabilità di un finanziamento erogato in favore dell'indagato e accreditato su di un conto corrente bancario a lui intestato.
La somma erogata e depositata su di un conto corrente è in ogni caso da considerare nella "disponibilità" dell'indagato, indipendentemente dai rapporti interni tra costui e l'ente erogatore.
2.1. Il giudice d'appello ha correttamente opposto la preclusione derivante dalla precedente decisione con la quale in sede di riesame si è ritenuto legittimo il ricorso al sequestro preventivo per equivalente e ha rilevato che rispetto a tale situazione non era stato proposto nulla di nuovo e di diverso rispetto a quanto già accertato.
Come noto, l'art. 322 ter c.p. - pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella "disponibilità" dell'indagato solo quando non sia possibile la confisca del primo - richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (Sez. V, 3 luglio 2002, Silletti rv. 222741).
È su tale tema che il giudice d'appello ha posto la preclusione cautelare e ha correttamente ritenuto le deduzioni dell'appellante, riproposte in questa sede con il ricorso, non proponibili in assenza di un quid novi che potesse rimettere in discussione la confisca e, quindi, il sequestro per equivalente non soggetti ai limiti posti al sequestro preventivo tradizione sul prezzo o profitto del reato.
I beni sequestrati, ha più volte ribadito il giudice d'appello, sono nella "disponibilità" dell'indagato senza che la "cointestazione" di conti correnti e le somme erogate per finanziamenti possano essere di ostacolo a tale tipologia di sequestro e, rebus sic stantibus, a una successiva confisca cui non possono essere opposte presunzioni e vincoli di natura civilistica salvo che l'interessato non faccia valere impedimenti o situazioni che in concreto escludano la sua disponibilità dei beni. Quanto allo stato opposto dai ricorrenti riguarda solo i loro rapporti interni e i rapporti con enti erogatori e istituti di credito che nulla hanno eccepito e fatto valere in ordine al sequestro preventivo eseguito.
2.2. Altrettanto infondate le questioni riferite al sequestro dell'auto e del rigetto dell'istanza di uso del mezzo da parte di CC.
II giudice del riesame ha in proposito correttamente rilevato che anche qui si era in presenza - così già osservato dal giudice per le indagini preliminari col rigetto dell'istanza - di un bene "rinvenuto" nella "disponibilità" dell'indagato e, come tale, sequestrabile in via preventiva per assicurarne la confisca ex art. 322 ter c.p. e non utilizzabile dal soggetto cui era stato sequestrata per la ragionevole giustificazione di impedirne il deterioramento, connaturato all'uso, trattandosi di sequestro per equivalente. La non specifica menzione della auto tra i beni da sequestrare non impedisce il vincolo reale in virtù del provvedimento di sequestro preventivo di beni confiscabili "per equivalente", tenuto conto del generico riferimento a ciò che si trova nella disponibilità dell'indagato e alla verifica compiuta rebus sic stantibus dal giudice competente al momento del rigetto dell'istanza.
3. I ricorsi di LO CC e NI CC sono infondati e vanno rigettati e i ricorrenti, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006