Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di reati (nella specie, transnazionali) commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente.
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- 1. Art. 19 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sequestro preventivo, correi, modalità esecutive, società, imprenditore, solidarietàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2011, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/01/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 174
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28674/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ EF, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del riesame di Roma, in data 15/4/2010;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto;
Udito i difensori del ricorrente, avv.ti Aricò Giovanni e Merluzzi Fabrizio, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 15/4/2010, ha rigettato la istanza avanzata nell'interesse di AZ EF, tendente ad ottenere il dissequestro di tutti i beni, mobili ed immobili, di pertinenza del prevenuto, indagato del reato di cui all'art. 416 c.p., L. n. 146 del 2006, artt. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, in quanto quale amministratore delegato della
T.I.S. s.p.a.. in concorso con altri soggetti identificati, aveva sottoscritto le dichiarazioni annuali i.v.a. (2005 e 2006) per operazioni inesistenti.
Propone ricorso per Cassazione la difesa del AZ, con i seguenti motivi:
- mancanza assoluta di motivazione ed erronea applicazione dell'art.321 c.p.p., rilevando che non essendo rinvenibile nessun utile personale in capo al prevenuto, bensì solo una rilevanza economica rispetto alla società controllata dalla Telecom AL s.p.a. non avrebbe potuto affermarsi la provenienza da reato dei beni e dei depositi, sottoposti a misura cautelare: il giudice, disponendo di dati ed evidenze per identificare il bene o l'utilità proveniente dal delitto e il loro possessore, deve disporre la confisca su tali beni e non su quelli genericamente nella disponibilità di colui che si assume abbia concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta. Nella specie è evidente che il risultato del reato, asseritamente commesso dal AZ, ha costituito un profitto per la Telecom AL s.p.a., onde è sui beni di detta società che doveva procedersi al sequestro funzionale alla confisca.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale adottata dal decidente si palesa del tutto logica e corretta.
In primis si rileva che nessun dubbio sussiste in ordine al fumus dei delitti in contestazione, in forza del giudicato cautelare, per cui è stata disposta custodia in carcere a carico del AZ dal Gip presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 3/2/2010, confermata dal Tribunale del Riesame, e successivamente, da questa Corte con sentenza del 25/6/2010, n. 27597. Di poi, è opportuno evidenziare che la L. n. 146 del 2006 ha ratificato e posto in esecuzione la Convenzione dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dalla Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001. L'art. 11 prevede ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente per i reati di cui alla citata legge, art. 3, qualora non sia possibile la applicazione di detta misura sulle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato;
e proprio l'art. 3 definisce reato trasnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 4, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato;
ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
o sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale, impegnato in attività illecite in più di uno Stato: ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Osservasi che nel caso di specie è pienamente applicabile la misura cautelare reale finalizzata alla confisca per equivalente, ex art.321 c.p.p.. in correlato al disposto della L. n. 146 del 2006, art.11, in quanto i reati per cui risulta indagato il AZ
rientrano tra quelli ex all'art. 3 della indicata normativa (Cass.17/1/08, n. 6342). Totalmente privo di pregio risulta il motivo relativo alla eccepita mancata preventiva escussione del patrimonio della società, in quanto nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell'utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo. In proposito, nei rapporti tra persona fisica, alla quale è addebitato il reato e la persona giuridica chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato, secondo il quale a ciascun concorrente devono imputarsi tutte le conseguenze dello stesso. Sul punto, questa Corte ha ritenuto che "è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, ex art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato, ex art. 316 bis c.p.. per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione della intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorie e può interessare ciascuno dei concorrenti, anche per la intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale" (Cass. n. 10810/2010 - conformi. Cass. 9/11/06. n. 38803; Cass. 16/1/04, n. 15445). Peraltro, l'affermazione da parte del AZ di non avere ottenuto alcun utile personale dalla condotta illecita a lui contestata si palesa del tutto apodittica, non essendo supportata da alcun elemento a sostegno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011