Articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 413
Articolo 4
Versione
3 settembre 1985
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 settembre 1985