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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6090/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to VASSALLO NUNZIO presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in US ON (CA) il 25/09/1999 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa depositato il 24.05.2013,
e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 13.06.2023 Il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e ritenuta l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, confermava la disciplina della separazione fissando l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al G.I.
Con memoria integrativa del 20.07.2023 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare come non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra dichiarare caducato, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'accordo CP_1
sull'accollo interno al pagamento della rata di mutuo ipotecario gravante per l'intero sul ricorrente;
condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi legali.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi chiedeva che la causa venisse decisa ed il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della IG.ra . Controparte_1
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dalla resistente che non è comparsa all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio (art 3 L. 898/1970
n.2, lett. b, modificato dalla L. del 6.5.2015 n. 55).Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data il 25.09.1999 in US ON (CA) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
La domanda formulata dal ricorrente in merito alla ripartizione della rata di mutuo è inammissibile mentre nulla il Collegio deve disporre sull'assegno divorzile non essendo formulata richiesta di attribuzione.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in US ON (CA) il 25/09/1999 da Parte_1
nato in [...] [...] e nata a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US ON (CA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile – atto n.18, parte II, serie A, anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6090/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to VASSALLO NUNZIO presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in US ON (CA) il 25/09/1999 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa depositato il 24.05.2013,
e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 13.06.2023 Il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e ritenuta l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, confermava la disciplina della separazione fissando l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al G.I.
Con memoria integrativa del 20.07.2023 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare come non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra dichiarare caducato, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'accordo CP_1
sull'accollo interno al pagamento della rata di mutuo ipotecario gravante per l'intero sul ricorrente;
condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi legali.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi chiedeva che la causa venisse decisa ed il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della IG.ra . Controparte_1
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dalla resistente che non è comparsa all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio (art 3 L. 898/1970
n.2, lett. b, modificato dalla L. del 6.5.2015 n. 55).Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data il 25.09.1999 in US ON (CA) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
La domanda formulata dal ricorrente in merito alla ripartizione della rata di mutuo è inammissibile mentre nulla il Collegio deve disporre sull'assegno divorzile non essendo formulata richiesta di attribuzione.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in US ON (CA) il 25/09/1999 da Parte_1
nato in [...] [...] e nata a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US ON (CA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile – atto n.18, parte II, serie A, anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso