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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7034/2023 del Registro Generale e promossa da
, , , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di , con l'avv. TONDO MARIA ANTONELLA _1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.06.2023, chiedeva il riconoscimento del diritto _1 all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.11.2021) e la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento;
nelle more del giudizio, il ricorrente decedeva in data 12.01.2024 e la causa veniva proseguita dagli eredi costituiti indicati in epigrafe.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “La patologia osteoarticolare del , già presente all'epoca della visita medica peritale(27/01/23) del CTU dell'ATP, che Per_1 segnalava l'”artropatia diffusa con discreto impegno funzionale ma con deambulazione autonoma anche se con zoppia ed ausilio di bastone”, ha assunto un ulteriore aggravamento con un quadro clinico che ha condizionato in maniera sempre più marcato il deficit deambulatorio e l'instabilità posturale, come certificato dall'ortopedico nel giugno 2023.
Assumono notevole importanza ai fini medico-legali, in quanto hanno ulteriormente aggravato lo stato invalidante del , anche le altre patologie in diagnosi: la cardiopatia ipertensiva _1 con la fibrillazione atriale cronica e l'insufficienza valvolare aortica in esiti di impianto di protesi aortica e l'inziale declino cognitivo. Appare evidente che dal giugno 2023 il signor _1 si è trovato in condizioni di invalidità tali da richiedere l'assistenza continua per compiere l'insieme di azioni elementari e per assicurarsi le funzioni vegetative e di relazione. Considerato il quadro clinico e l'incidenza delle infermità, il signor dal giugno 2023 _1 si è trovato nelle condizioni di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88). Pertanto,
l'indennità di accompagnamento deve decorrere dal giugno 2023.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito della perizia di scienza, che non appaiono contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa del
23.11.2021 che al ricorso giudiziario per ATP (11.07.2022), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
22.06.2023 da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di nei confronti dell' , così provvede:
[...] _1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del defunto all'indennità di accompagnamento con _1 decorrenza dal Giugno 2023 fino alla data del decesso e condanna l' al pagamento in favore CP_1 degli eredi costituiti del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo