Articolo 13 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422
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4 febbraio 2001
Art. 13. Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999 , che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilita' di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2001