Articolo 49 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 giugno 1983
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Versione
27 aprile 2001
Art. 49. (( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile .
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni ))
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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