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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 339/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa AT RI, tramite collegamento da remoto, sono comparsi:
Per 'avv. SARI NICOLETTA con il ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. MANTOVANI FABIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Parte ricorrente si riporta al ricorso, alle note conclusive evidenziando come non sussiste una contestazione disciplinare in violazione del procedimento disciplinare, chiedendone l'annullamento. Insiste nell'assegnazione della parte ricorrente a mansioni di livello III -area conduzione- per i lavoratori che movimentano materialmente i rifiuti, anche in ausilio del pedanista, mentre nel IV rientrano i lavoratori che guidano, a tal fine essendo irrilevante il mezzo utilizzato, con conseguente demansionamento del ricorrente. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle note conclusive evidenziando che non vi è stata alcuna sanzione disciplinare ma solo un'assegnazione a diversa attività, tramite utilizzo di mezzo analogo a quello guidato in precedenza, insistendo nelle conclusioni ed eccezioni ivi formulate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa AT RI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mirano (VE), Via della Vittoria 19/F, presso il difensore avv. SARI NICOLETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Montecchio Maggiore (VI), Via Strada Romana 2, con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FABIO, elettivamente domiciliato in CONTRA' DELLE MORETTE 17, 36100 VICENZA presso il difensore avv. MANTOVANI FABIO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 quale dipendente di Parte_1 Controparte_1 proveniente dalla cedente di ramo aziendale dal 1998 con la mansione di operaio autista CP_2 addetto alla raccolta dei rifiuti con patente CE per traino rimorchi pesanti e guida di complessi veicolari, inquadrato nel IV livello ccnl Igiene Ambientale chiedeva: “- accertata CP_3
l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare irrogata dalla datrice di lavoro (asseritamente “leggera”, vedasi lettera del 25.03.2021 sub doc. 20) per i motivi tutti di cui al presente ricorso, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullabile e/o inesistente detta sanzione in quanto irrituale, nulla, annullabile, intempestiva e comunque inesistente, illegittima e ingiusta per i motivi tutti di cui nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso sia sotto il profilo sostanziale che procedurale per violazione dell'art. 7 della L. 300/70 e per, l'effetto, condannare la resistente all'immediata riassegnazione del ricorrente alle proprie mansioni di livello 4 parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, adibendolo alla c.d. Squadra scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti;
- accertata e dichiarata la condotta ritorsiva e/o discriminatoria e/o illegittima, della resistente per i motivi tutti di cui alla parte in fatto e in diritto del presente Ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimo demansionamento del ricorrente, tenuto conto del suo inquadramento di operaio autista di 4° livello parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, avvenuto dal mese di giugno 2020 e tuttora in corso, per l'effetto condannare la resistente all'immediata riassegnazione del ricorrente alle proprie mansioni di livello 4 parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, adibendolo alla c.d. Squadra scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti;
- accertata e dichiarata la condotta ritorsiva e/o discriminatoria e/o illegittima della resistente per i fatti di cui in narrativa del Ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità del demansionamento ed il nesso causale con il danno ingiusto subito dal ricorrente, per l'effetto, condannare la società resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza dal ricorrente, ed in particolare:- il danno biologico quantificato nella perizia dimessa in Ricorso dal Dott. tra l'8 e il 10%, e, dunque, da liquidarsi secondo le Tabelle Milanesi nella Per_1 somma di € 17.420,00, già considerata la percentuale di incrementabilità per la riconosciuta
“sofferenza di entità medio-lieve”, ovvero nella maggiore o minore quantificazione che dovesse accertarsi in corso di causa, ovvero in gradata ipotesi in via equitativa;
il danno non patrimoniale per la lesione alla personalità ed alla professionalità da liquidarsi in via equitativa secondo i criteri di cui al ricorso e, pertanto, nella misura pari al 30% della retribuzione mensile lorda (€ 2.367,41 X 30%) moltiplicato per il periodo in cui perdura il periodo di demansionamento illegittimo (da giugno 2020), ovvero alla diversa somma maggiore e/o minore da liquidarsi anche via equitativa ritenuta di giustizia;
quanto al danno patrimoniale, per le sedute psicologiche presso la Dott.ssa con Persona_2 studio in Vicenza con costi di € 378,00 e costo di perizia del Dott. per € 1.830,00, per un Per_1 importo pari a € 2.208,00; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”. Sosteneva di essersi occupato della guida e della movimentazione di gru e automezzi scarrabili dalla comunicazione di passaggio dal livello 3° al livello 4B del 21.5.2008, di aver conseguito la patente CE per il traino dei rimorchi pesanti e la guida di complessi veicolari di portata superiore (es autotreni ed autoarticolati) che utilizzava per lo svuotamento dei container del vetro stradale raccolto porta a porta o presso recandosi presso gli ecocentri dei Comuni committenti per lo svuotamento Controparte_4 dei containers contenenti anche rifiuti diversi (ingombranti, carta, legno e verde), valutando i percorsi per raggiungere i container sulla base delle richieste di svuotamento pervenute al ROS (Responsabile Operativo dei Servizi) e decidendo gli itinerari in autonomia ripartendoli fra sé ed ai colleghi ed essendo incaricato di svolgere servizi ulteriori rispetto all'ordinario svuotamento dei container in ragione della propria esperienza pluriennale, essendo altresì impiegato per i servizi con spazzatrice stradale, divenendo un punto di riferimento per i colleghi in caso di imprevisti e malfunzionamenti eseguendo le manutenzioni urgenti, coordinando gli interventi su richiesta dei suoi superiori in caso di mutamenti degli ordini di servizio. Sosteneva l'illegittimità e la natura ritorsiva dell'ordine di servizio del maggio 2020 che lo rimuoveva dalla squadra degli scarabillasti per assegnarlo alla squadra della raccolta porta a porta a partire da agosto, trattandosi di demansionamento volto a sanzionare le condotte addebitategli, di cui alla relazione del 4.5.2020 del Responsabile Tecnico, di cui gli era stata data lettura da , consistite nell'elusione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro per aver fissato Parte_2 la scaletta della gru di un camion con un elastico, nonché di atto ritorsivo, compiuto in seguito alle contestazioni mosse all'azienda da parte del ricorrente e dalla squadra di scarrabilisti in merito alla violazione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituiva tempestivamente sostenendo che nessuna delle mansioni Controparte_1 svolte dal ricorrente richiedeva l'utilizzo della patente CE, che il ricorrente smistava le richieste di svuotamento solo in ragione della competenza geografica di ciascun autista che decideva autonomamente il percorso da svolgere, nonché allegando la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, che aveva ancorato la scala della gru bloccandola in posizione estesa tramite cavo elastico, rilevata in sede di ispezione sul mezzo del 29.4.2020 e, quindi, la legittimità del cambiamento di mezzo disposto nei confronti del ricorrente che era stato assegnato alla conduzione di mezzo a vasca, di pari dimensioni rispetto allo scarrabile, con conseguente insussistenza del demansionamento. Contestava altresì l'esistenza di condotte discriminatorie ed il danno lamentato dal ricorrente.
La causa, istruita oralmente, discussa all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Dalla documentazione in atti risulta che assunto a tempo indeterminato in data Parte_1
7.10.1998 con la mansione di operaio ed inquadramento nel III livello, a partire dal 7.10.2008 veniva inquadrato quale “operaio autista” nel livello 4 B ccnl igiene ambientale aziende municipalizzate (all. 1 e 2 ric.) e a partire dal 15.12.2008 veniva inquadrato nel quarto livello, parametro B, quale “operaio addetto alle raccolte” (all. 3 res.) , per circostanza pacifica fra le parti, dal maggio 2013 con livello 4 parametro A (cfr. busta paga di dicembre all. 34 ric.) e ciò in ragione dello svolgimento, di fatto, di mansioni di “autista con patente C “operatore unico automezzi scarrabili” (all. 6 ric.).
E' poi pacifico fra le parti che a partire dall'8 giugno 2020, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, veniva addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta, Parte_1 dapprima in sostituzione di un collega trasferito ad altra sede e successivamente in via definitiva. In particolare, gli veniva assegnato un mezzo “a vasca” a tre assi, di dimensioni maggiori dello scarrabile, successivamente il mezzo a vasca “barchetta” e, infine, di un mezzo a tre assi, tutti guidati con patente C (cfr. testimonianza e ). Testimone_1 Pt_2
Ebbene, si ritiene raggiunta la prova che l'assegnazione al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta con un mezzo a vasca ha determinato un illegittimo demansionamento del ricorrente.
Invero, secondo il ccnl citato, appartiene all'area conduzione “il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento”.
Appartengono quindi al quarto livello dell'area conduzione i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati;
autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.; (..)”. Appartengono invece al terzo livello dell'area conduzione i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore, (..), provvede alla raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo dei contenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg;
(..)”.
Alla luce delle declaratorie sopra riportate emerge come la differenza fra il IV ed il III livello area conduzione consista nel grado di conoscenza della tecnica di lavoro richiesta (adeguata nel III livello e specifica nel IV), nonché nel grado di autonomia, rispetto ad “istruzioni generali non necessariamente dettagliate” per il IV e ad “istruzioni dettagliate” per il III livello. Infine, quanto al tipo di veicolo, gli autisti di IV livello possono guidare veicoli di categoria C o superiore, mentre quelli di III livello solo di categoria C. Emerge altresì, secondo il tenore letterale delle declaratorie sopra riportate, che un'ulteriore differenza, nell'ambito del servizio di raccolta cui era addetto il ricorrente, consiste nel fatto che il lavoratore di IV livello, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, è mono operatore e, quindi, manovra sempre “da bordo” i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (gli stessi che utilizzano gli operatori di III livello), mentre quello di III livello, laddove sia conducente di autocompattatore, può essere sia operatore unico che lavorare in concorso con altro operatore e nel primo caso movimenta sacchi e contenitori del peso massimo di 16 kg (anziché cassoni come l'autista di IV livello).
Così il testimone secondo cui: “Quanto alla diversità fra la raccolta con scarrabile e Testimone_2 la raccolta con vasca posso dire che con lo scarrabile si trasporta il rifiuto, i cassoni pieni mentre nella raccolta porta a porta si raccolgono i sacchi e si buttano nella vasca. ADR Lo scarrabilista guida solo il camion e tramite un gancio carica il cassone sul camion senza scendere dalla cabina. ADR Quanto alla raccolta con mezzo a vasca posso dire che il pedanista c'è quando si va via con i compattatori. ADR Si ho visto il ricorrente alla guida di un autocompattatore nella raccolta porta a porta. Sia la raccolta con scarrabile che quella con mezzo a vasca, che è il camioncino piccolo, sono mono operatore. ADR Il camioncino può avere vasche di diversa portata. ADR Quanto all'autocompattatore con pedaniere ci vuole la patente C. (..) Sia la raccolta con scarrabile che quella con mezzo a vasca, che è il camioncino piccolo, sono mono operatore. ADR Il camioncino può avere vasche di diversa portata. ADR Quanto all'autocompattatore con pedaniere ci vuole la patente C.”.
E' quindi emersa la prova che il ricorrente è stato addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta con guida di autocompattatore dapprima come mono operatore e successivamente in compagnia di altro operatore. Invero lo stesso ha dichiarato: “ADR Si ho visto il ricorrente alla guida di un Tes_2 autocompattatore nella raccolta porta a porta”, con conseguente necessità di movimentazione manuale dei sacchi di rifiuti. sul punto ha riferito: “è vero che è stato assegnato un Testimone_3 mezzo a vasca a 4 assi, che ha dimensioni simili allo scarrabile;
quindi gli furono assegnate le cd barchette e quindi da gennaio 2024, il mezzo indicato in capitolo;
ADR il mezzo a vasca fa il servizio di porta a porta, l'Iveco fa il porta a porta, ma c'è un addetto dietro che sale su una pedana e raccoglie porta a porta;
sono entrambi diversi dallo scarrabile”.
Inoltre, secondo quanto dedotto dalla stessa parte resistente (punto n. 30 della memoria) “quale autista addetto al mezzo “a vasca”, il ricorrente si è occupato dapprima della raccolta dell'umido e successivamente con autocompattatore 3 assi (da gennaio 2024) della raccolta dei RSU (secco, carta e plastica) secondo calendario di raccolta e gli ordini di servizio che pervengono in Ufficio il giorno prima, suddivisi per zona di riferimento. (..)”, dunque secondo ordini ed istruzioni dettagliate, anche considerando la natura manuale ed operativa della mansione svolta, consistita nella movimentazione di sacchi di rifiuti di peso limitato, da intendersi richiedente un grado di conoscenza tecnica inferiore a quella richiesta nella movimentazione dei cassoni di rifiuti tramite scarrabile munito di gru, qual era quello del ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, secondo la quale l'autista nella raccolta porta a porta avrebbe avuto la stessa autonomia nella decisione del tragitto da compiere, se l'attività veniva compiuta secondo “gli ordini di servizio suddivisi per zona di riferimento”, trattavasi di indicazioni dettagliate, diversamente da quanto avveniva quando il ricorrente era autista di scarrabile, allorquando non si limitava a decidere autonomamente il tragitto di collegamento fra i diversi ecocentri ma, come riferito dai testimoni sentiti, partecipava altresì alla suddivisione dei compiti fra i componenti della squadra degli scarabillasti sulla base delle richieste di svuotamento dei containers pervenute dall'ufficio insieme al responsabile di zona, Testimone_3
Quest'ultimo, sentito come testimone, ha dichiarato: “al mattino quando si partiva, mi interfacciavo con il per organizzare i giri, che erano già preparati però sorgevano delle priorità che Pt_1 cercavo di risolvere con il per poter fare tutto senza sconvolgere tutto il servizio;
ADR dopo Pt_1 di ciò il in mia presenza, riferiva agli autisti cosa avevamo deciso e quindi il lavoro da fare Pt_1 nella giornata, era un incontro con tutti gli autisti al mattino prima della partenza”. Anche Tes_2 ha dichiarato: “7. Veniva fuori il nostro superiore e assieme decidevano tutti i
[...] Testimone_3 servizi del giorno, le urgenze e le problematiche e ci impartivano indicazioni. ADR Decidevano insieme nel senso che si organizzavano. Arrivavano tutte le richieste di svuotamento a e Testimone_3 insieme al ricorrente spartivano i servizi alla squadra. ADR diceva cosa c'era da fare e Tes_3 Pt_1 diceva chi nella squadra doveva fare determinate cose. ADR Lo so perché eravamo lì insieme di mattina, ad aspettare indicazioni. ADR Io si ero parte della squadra ed ero scarrabilista, andavo via con il camion rimorchio”.
Nondimeno, è emersa la prova che il ricorrente, quando faceva parte della squadra degli scarabillasti, veniva addetto saltuariamente anche alla guida di mezzi richiedenti la patente CE, superiore alla patente C, pacificamente non in uso per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Invero, sul punto sono concordanti le dichiarazioni testimoniali di e avendo il primo riferito: “avevamo tre Tes_3 Tes_2 rimorchi, uno adibito a vetro e due adibiti all'ecocentro verso Valdagno e Recoaro e a volte è successo che gli ho chiesto di fare qualche viaggio con il camion rimorchio ove avevo bisogno;
per tale mezzo serviva la patente CE;
ciò accadeva saltuariamente se le persone addette erano in malattia o in ferie, vi era anche un soggetto che da jolly faceva queste mansioni” mentre ha dichiarato: “Confermo Tes_2 che il ricorrente svolgeva mansioni richiedenti la patente CE perché nella squadra scarrabilisti c'erano mezzi con il rimorchio e in caso di assenza dei lavoratori deputati alla guida di tali mezzi, fra cui io, prendeva il loro posto in sostituzione. Si confermo di aver visto il ricorrente guidare Pt_1 mezzi con rimorchio. Preciso di avergli anche impartito qualche lezione sul punto”. A tal proposito non si ritengono rilevanti le dichiarazioni testimoniali di il quale ha escluso che il ricorrente si sia Tes_1 occupato della guida di mezzi richiedenti la patente CE solo per quanto a sua conoscenza (“non mi risulta che il ricorrente abbia mai utilizzato camion con rimorchio, ADR non so dire chi venisse chiamato in caso di assenza di una persona addetta alla guida del rimorchio”), come neppure quelle di che, sul punto, ha espresso una sua deduzione tratta dallo stato dei mezzi alla data della sua Pt_2 assunzione (2020)
Inoltre, risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte che i superiori del ricorrente erano soliti rivolgersi a lui in caso di emergenze di servizio o guasti ai mezzi, circostanze in cui lo stesso ricorrente coordinava gli interventi. Sul punto, infatti, , responsabile di zona dal 1998 al 2024 Testimone_3 secondo quanto dallo stesso riferito, ha dichiarato: “si è vero, conosco ciò perché ero il suo responsabile e per ogni esigenza tra quelle indicate nel capitolo, chiamavo lui e lui mi diceva chi interpellare, altrimenti se ne occupava di persona;
ADR specificando quanto indicato nel capitolo, evidenzio che ciò accadeva sia per il caso di rotture e/o avarie dei camion o dei press container oppure del polipo, sia che lo stesso era diventato punto di riferimento dei colleghi ogni qualvolta ci fosse un problema di natura tecnica (..); ADR vi era un ufficio che faceva servizio di manutenzione, però si preferiva interpellare il ricorrente per fare più velocemente, soprattutto quando un camion o i press container si fermavano fuori sede, intanto per riportarlo in sede e ove quindi sarebbe stato visto dal responsabile dei mezzi che avrebbe chiamato il meccanico all'occorrenza; ADR il ricorrente per fare questa attività si interfacciava con l'ufficio di manutenzione;
ADR sorgevano circa due volte a settimana problemi su tali mezzi. ADR preciso come avveniva l'intervento: in caso di problema con un mezzo o un press conteiner, chi utilizzava quel mezzo mi chiamava, io a mia volta chiamavo il Pt_1 per capire chi c'era in zona e chi poteva intervenire e chiedevo se lui poteva passare e verificare il problema, lui se riusciva andava direttamente sul posto e quindi cercava di risolvere il problema, si non ci riusciva parlavo con l'ufficio di manutenzione e se non potevo era lo stesso fare ciò”. Pt_1
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nelle note conclusive, non si ritiene contraddittoria la testimonianza in esame avendo riferito il teste che in caso di rottura di un mezzo veniva contattato dall'autista e provvedeva lui a contattare il ricorrente, con ciò specificando in che senso quest'ultimo fosse “diventato un punto di riferimento dei colleghi ogni qual volta ci fosse un problema di natura tecnica…” e che “…si preferiva interpellare il ricorrente per fare più velocemente”, anzichè contraddicendo tali affermazioni. Lo stesso, peraltro, ha dichiarato Tes_2 il quale ha aggiunto, in sintesi, che: “Lui era scarrabiilista come noi, faceva i servizi come noi
[...] ma in più organizzava i servizi della squadra e se qualcuno aveva bisogno chiamava . ADR Si, Pt_1 andava lui perché riparava il guasto”. A tal proposito, come anche in relazione all'organizzazione dei servizi di mattina, con distribuzione dei compiti fra gli scarrabilisti, si ritiene l'attendibilità delle dichiarazioni rese da e in quanto precise e concordanti, peraltro riferendo di fatti di Tes_2 Tes_3 cui gli stessi, al contrario dei testimoni di parte resistente, erano a diretta conoscenza. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, manca la prova che l'attività di piccola manutenzione svolta dal ricorrente abbia determinato l'interruzione del servizio allo stesso assegnato, nulla avendo i testimoni riferito ai tempi e modi dell'intervento dello stesso, peraltro, alla luce della molteplicità delle situazioni di necessità variamente riferite dai testimoni sentiti. Peraltro, la stessa società resistente da atto in memoria di aver proposto al ricorrente di ricoprire, a partire dal 25 novembre 2021 la funzione di “Incaricato delle Manutenzioni”, “figura chiave in seno all'Ufficio Operativo, divenuta vacante a seguito alle dimissioni rassegnate 3 giorni prima da
[...]
” (cfr. pag. 13 memoria), assegnato in via stabile dalla società alle piccole manutenzioni Per_3 secondo quanto dalla stessa dedotto, il che depone ulteriormente a favore dello svolgimento di tale attività anche in precedenza, peraltro come facevano anche gli altri autisti sul proprio mezzo, ma con un grado elevato di autonomia e capacità di coordinamento dimostrate dai contatti con i superiori riferite dai testimoni sentiti.
In definitiva, ritenuta l'assegnazione, a partire dal mese di giugno 2020, ad una mansione di livello inferiore, qual era la raccolta dei rifiuti porta a porta con mezzo a vasca, stante la natura delle istruzioni impartite e la privazione della possibilità di partecipare al coordinamento della squadra, il tipo di attività svolta in concorso con altro operatore, nonchè tramite movimentazione manuale di sacchi o contenitori di rifiuti, come pure in ragione della privazione della possibilità di guida di mezzi di categoria superiore alla C, si ritiene raggiunta la prova di un demansionamento illegittimo ai danni del ricorrente, senza che la parte resistente abbia fornito sufficiente allegazione e prova che l'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori sia stata giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., sia stata dovuta ad un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c., la società resistente non ha fornito la prova di aver adibito il ricorrente a mansioni equivalenti, a tal fine non essendo sufficiente, come sopra descritto, la guida di un mezzo per cui è richiesta la patente C, come neppure è rilevante, ai fini della legittimità dell'assegnazione di cui si discute, la “manomissione posta in essere dal ricorrente sul mezzo scarrabile targato FW841SA in dotazione”, ovvero ragioni organizzative genericamente dedotte e non provate, a tal fine essendo irrilevante, in mancanza di ulteriori elementi, la diminuzione del numero di addetti alla raccolta successivamente al “trasferimento” del ricorrente ad altra attività.
Al contrario, l'assegnazione a mansione di livello inferiore rispetto a quello di inquadramento trova conferma proprio nell'intento sanzionatorio -e, quindi, afflittivo- della decisione aziendale di cui si discute rispetto alla violazione di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro commessa dal ricorrente, risultante dalla documentazione in atti, nonché dalle prove orali assunte. In particolare, è pacifico fra le parti ed emerso in sede di prova orale che in sede di ispezione sul mezzo scarrabile in uso al ricorrente veniva rinvenuto un cavo che ancorava la scala di salita alla postazione più elevata della gru allo stabilizzatore di quest'ultima, mantenendola fissa in posizione estesa e che la società resistente, anziché procedere in via disciplinare in ordine a tale fatto, aveva deciso di assegnare il ricorrente allo svolgimento di un'attività diversa, con utilizzo di mezzo difforme dallo scarrabile.
Invero, nella comunicazione del 25.3.2021 a firma del Direttore Generale della resistente, avente ad oggetto “esiti di incontro del 22.3.2021” si legge: “va anzitutto premesso che l'odierna posizione lavorativa è conseguenza della circostanza creatasi in seguito alla documentata elusione delle norme di sicurezza del mezzo scarrabile assegnatole all'epoca dei fatti. Tale comportamento è stato da lei attuato e protratto nel tempo per ragioni di comodità, in piena autonomia ed in palese contrasto con le norme d'uso del mezzo stesso nonché con le direttive generali in materia di sicurezza sul lavoro. Tale fatto coinvolgendo nella responsabilità i vertici aziendali pone inevitabilmente una questione di fiducia verso l'autista circa il corretto utilizzo del mezzo di servizio, denotando una palese leggerezza che frequentemente è il preambolo di infortuni gravi;
(..) per tale ragione, in conformità a quanto previsto anche dal CCNL applicato, le situazioni che si configurano come violazioni di obblighi o precauzioni relative alla sicurezza sul lavoro, e più generalmente come potenziali rischi per l'incolumità fisica delle persone sono sanzionabili ai sensi del vigente cc.nl. Esse, infatti, richiedono un'azione che ne rimuova tempestivamente le cause e ripristini lo stato di conformità, anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari verso chi ha assunto tali comportamenti. Nel Suo caso l'azienda ha ritenuto opportuno controbilanciare il fatto, valutando l'intera prestazione lavorativa senza dare avvio a procedure disciplinari. Certo il fatto non poteva rimanere fine a se stesso, quindi, è stato deciso un cambio di mansione salvaguardando così ogni aspetto del rapporto di lavoro (inquadramento, livello retributivo etc.). (..) Ciò considerato, attualmente non ci sono le condizioni per prevedere un suo ritorno alla mansione di scarrabili qualora nel futuro si aprissero delle necessità specifiche terremo in considerazione le sue richieste al pari di quelle degli altri colleghi” (all. 20 ric.). Lo stesso Pt_2
, responsabile operativo di assunto da marzo 2020, sentito quale
[...] Controparte_1 testimone, ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato la presenza del cavo e allora è stato adibito, sempre nell'area conduzione, dapprima alla guida di un mezzo 4 assi, quindi di dimensioni maggiori rispetto allo scarrabile, con portata di 32 tonnellate e dopo ad un mezzo barchetta di 7 tonnellate, sempre da guida con patente C e, mi sembra a gennaio 2024, ad un mezzo 3 assi, con portata di ventisei tonnellate, come lo scarrabile. ADR E' stato adibito a questi mezzi diversi perché a suo tempo c'era necessità, nel senso che avevamo un'esigenza di servizio perché il personale va e viene e poi perché aveva avuto questo eccesso di confidenza con il mezzo scarrabile. (..)”. La connessione fra il mutamento di mansioni e la condotta indicata nella comunicazione del 25.3.2021 trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei sindacalisti e i quali hanno riferito: “Confermo di Pt_3 Pt_4 aver partecipato ad un incontro in data 1.4.2022 fra i responsabili ed il direttore generale della resistente ed il ricorrente, era un incontro che avevo richiesto io. ADR L'ho richiesto per la situazione del sig. che mi aveva messo a conoscenza del verbale di incontro di un anno prima in cui Pt_1 riscontrai un'anomalia conoscendo molto bene il contratto collettivo. ADR Avevo riscontrato un demansionamento “controbilanciato” da un fatto a loro dire contestato non oggetto di procedimento disciplinare. Confermo che in quella sede confermò che il cambio di mansione era stato Tes_1 deciso in ragione di una violazione da lui commessa, (..). ADR Quanto alla violazione commessa da
[...]
i sembra si parlasse di una scaletta legata con qualche cosa, che però non era stata contestata. Pt_1
ADR diceva che era stato applicato questo cambio mansione perché avevano riscontrato Tes_1 questa cosa. Io ho fatto presente che il contratto non prevedeva questo passaggio. (..). Quanto alla frase che “l'azienda aveva optato un provvedimento disciplinare leggero”, penso di si che fosse questa la frase, lo ricordo perché io dissi che non era leggero un cambio mansione, e si creò anche tensione (..)” (cfr. testimonianza “Confermo che in quell'occasione fu detto che il cambio mansione Pt_3 era avvenuto per sanzionare un'asserita violazione. ADR Ricordo che parlavano di una scaletta tenuta chiusa con un elastico. Ricordo che dissero di aver optato per un provvedimento disciplinare leggero. Si ricordo che diceva che era una forma unilaterale prevista dall'azienda e non dal contratto Pt_3 mancando una contestazione. (..)” (testimonianza sospetti). Infine, anche responsabile Testimone_1 tecnico e delegato dl datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro ha riferito in sede testimoniale: “so che non si è mai parlato di procedimento disciplinare, il problema che era sorto era relativo ad un eccesso di confidenza del con il mezzo e pertanto fu deciso di cambiargli il mezzo e di conseguenza il Pt_1 servizio dallo scarrabile al mezzo a vasca;
(..)”, circostanza confermata altresì da quanto dedotto nella memoria di costituzione della parte resistente secondo la quale “Il fatto era, invece, estremamente grave - per aver compromesso la sicurezza dello scarrabile in dotazione, la propria incolumità fisica ed esposto l' a conseguenze pregiudizievoli – ed ha inciso sul rapporto fiduciario, rendendo il Pt_5 anche in relazione alla anzianità di servizio ed al ruolo all'interno della Squadra, Pt_1 incompatibile con la mansione di scarrabilista. Tale mansione era divenuta irricevibile da parte dell' , che non riponeva più nel lavoratore la necessaria fiducia affinché, in futuro, episodi Pt_5 simili non si ripresentassero, ancor più in considerazione del fatto che il pareva non riuscire Pt_1
a comprenderne la gravità” (pag. 11 memoria di costituzione).
A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, è irrilevante la lettera redatta dal ricorrente in data 15.6.2020 in quanto contenente “ringraziamenti” relativi al pregresso periodo di lavoro ed espressioni di gratitudine all'azienda “per essere stata d'aiuto anche in momenti difficili personali che ho dovuto subire in questi anni” che, quindi, non concerne l'assegnazione a mansioni diverse (peraltro avvenuta pochi giorni prima), mentre la comunicazione del 14.4.2021 contiene delle scuse per la “leggerezza” commessa in materia di sicurezza (all. 11 res.) che, tuttavia, non valgono ad escludere l'illegittimità dell'inadempimento datoriale, dimostrando una qualche tolleranza o consenso del ricorrente rispetto al “cambio di mezzo” allo stesso imposto.
La natura, per così dire, disciplinare dell'assegnazione del ricorrente alla raccolta porta a porta a partire dall'8 giugno 2025, pur se illegittima in quanto disposta in violazione dell'art. 2103 c.c. e, comunque, in assenza di previa contestazione, nonché volta a determinare un mutamento definitivo della prestazione lavorativa in violazione dell'art. 7, co. 2 e 4 L. 300/1970, in quanto correlata ad una condotta effettivamente commessa dal ricorrente, per circostanza pacifica fra le parti, esclude, tuttavia, la natura ritorsiva della stessa rispetto alle contestazioni elevate dal ricorrente nei confronti della società resistente in relazione alle cattive condizioni dei containers e, più in generale, dei mezzi e dell'ambiente di lavoro con comunicazioni del 28.2.2020 inoltrata insieme alla squadra scarrabili (all. 9 ric.), del 28.2.2020 (all. 10 ric.), del 16.3.2020 (all. 12 e 13 ric.) e del 4.5.2020 (all. 14 ric.), come dedotto in ricorso, dovendo tale intento, anche laddove sussistente, aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. in tema di licenziamento ritorsivo Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010), circostanza nel caso di specie, come sopra detto, non verificatasi.
Valga solo la pena osservare, a tal proposito, che è irrilevante il documento 8 di parte ricorrente, non trattandosi di richiesta di incontro trasmessa dal ricorrente al fine di discutere questioni relative alla
“scarsa sicurezza e non omologazione dei mezzi” bensì, come ivi si legge, per chiarire le proprie mansioni e relative responsabilità.
In definitiva, ritenuto l'inadempimento dell'obbligo datoriale ex art. 2103 c.c., sussiste il diritto del ricorrente alla riassegnazione delle mansioni di IV livello, parametro A ccnl Igiene Ambientale Utilitalia, area conduzione, di operatore unico automezzi scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti, nonché al risarcimento del danno subito alla propria professionalità. Invero, l'assegnazione a mansione di livello inferiore, anche per il tipo di mezzo utilizzato, gli ha impedito la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita in precedenza sia tramite la guida dello scarrabile munito di gru, che nella partecipazione alla distribuzione dei compiti giornalieri fra gli scarabillasti, ovvero nelle operazioni di piccola manutenzione dei mezzi e, dunque, nell'iniziativa richiesta nel coordinamento, come pure nel grado di autonomia compromesso nell'esercizio delle mansioni successivamente attribuitegli, caratterizzate da istruzioni più dettagliate di quanto avveniva in precedenza. Quanto al tipo di mezzo utilizzato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti si osserva che il mezzo “a vasca”, non essendo munito di gru a polipo, come quella per il cui utilizzo aveva conseguito l'attestato di idoneità (all. 7 ric.) ha pregiudicato la possibilità del ricorrente di aggiornare le proprie capacità tecniche tramite la partecipazione alla relativa formazione di aggiornamento, dalla quale infatti veniva pacificamente escluso (all. 24 ric.), con conseguente pericolo di obsolescenza della relativa professionalità e perdita di possibilità di progressione di carriera all'interno dell'impresa resistente, in mancanza della prova della “cristallizzazione” della sua posizione come vorrebbe la resistente. Alla luce dell'anzianità di servizio del ricorrente nel quarto livello al momento dell'introduzione del giudizio (12 anni) e dell'entità del demansionamento subito, di un solo livello contrattuale e verificatosi nell'ambito della medesima area contrattuale della conduzione, da diminuirsi in ragione della condotta tenuta dal ricorrente in relazione alla violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si ritiene equo liquidarlo nella misura del 10 % della retribuzione lorda mensile percepita (€ 2367,41) nel periodo intercorso fra il demansionamento e l'introduzione del presente giudizio, pari a circa tre anni e nove mesi (236,741 x 45) e, dunque, pari alla somma complessiva di € 10.653,34. Ciò detto, non risulta la prova del danno biologico lamentato in ricorso in mancanza di alcuna documentazione sanitaria, dunque non verificabile oggettivamente, a tal fine ritenuta insufficiente la relazione di parte presente in atti (all. 35 ric.), trattandosi di mera valutazione non supportata da elementi oggettivi ed esami strumentali, con conseguente mancanza della prova anche del nesso di causalità fra le spese sostenute per le consulenze psicologiche in atti e l'inadempimento datoriale. Valga la pena osservare, a tal proposito, la genericità delle prove orali articolate sul punto in assenza di specificazione della frequenza dell'arbitraggio sportivo, o dei periodi di ferie fruiti prima dell'asserito demansionamento, con conseguente irrilevanza delle predette circostanze ai fini di cui si discute.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore del decisum e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, ridotte del 30 % per la reciproca soccombenza in ordine a singole questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente alla riassegnazione al ricorrente delle mansioni di IV livello, parametro A ccnl Igiene Ambientale Utilitalia, area conduzione, di operatore unico automezzi scarrabili, ovvero di mansioni equivalenti;
Condanna la parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.653,34 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
Respinge per il resto il ricorso;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.771,60 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa AT RI
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 339/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa AT RI, tramite collegamento da remoto, sono comparsi:
Per 'avv. SARI NICOLETTA con il ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. MANTOVANI FABIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Parte ricorrente si riporta al ricorso, alle note conclusive evidenziando come non sussiste una contestazione disciplinare in violazione del procedimento disciplinare, chiedendone l'annullamento. Insiste nell'assegnazione della parte ricorrente a mansioni di livello III -area conduzione- per i lavoratori che movimentano materialmente i rifiuti, anche in ausilio del pedanista, mentre nel IV rientrano i lavoratori che guidano, a tal fine essendo irrilevante il mezzo utilizzato, con conseguente demansionamento del ricorrente. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle note conclusive evidenziando che non vi è stata alcuna sanzione disciplinare ma solo un'assegnazione a diversa attività, tramite utilizzo di mezzo analogo a quello guidato in precedenza, insistendo nelle conclusioni ed eccezioni ivi formulate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa AT RI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mirano (VE), Via della Vittoria 19/F, presso il difensore avv. SARI NICOLETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Montecchio Maggiore (VI), Via Strada Romana 2, con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FABIO, elettivamente domiciliato in CONTRA' DELLE MORETTE 17, 36100 VICENZA presso il difensore avv. MANTOVANI FABIO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 quale dipendente di Parte_1 Controparte_1 proveniente dalla cedente di ramo aziendale dal 1998 con la mansione di operaio autista CP_2 addetto alla raccolta dei rifiuti con patente CE per traino rimorchi pesanti e guida di complessi veicolari, inquadrato nel IV livello ccnl Igiene Ambientale chiedeva: “- accertata CP_3
l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare irrogata dalla datrice di lavoro (asseritamente “leggera”, vedasi lettera del 25.03.2021 sub doc. 20) per i motivi tutti di cui al presente ricorso, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullabile e/o inesistente detta sanzione in quanto irrituale, nulla, annullabile, intempestiva e comunque inesistente, illegittima e ingiusta per i motivi tutti di cui nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso sia sotto il profilo sostanziale che procedurale per violazione dell'art. 7 della L. 300/70 e per, l'effetto, condannare la resistente all'immediata riassegnazione del ricorrente alle proprie mansioni di livello 4 parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, adibendolo alla c.d. Squadra scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti;
- accertata e dichiarata la condotta ritorsiva e/o discriminatoria e/o illegittima, della resistente per i motivi tutti di cui alla parte in fatto e in diritto del presente Ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimo demansionamento del ricorrente, tenuto conto del suo inquadramento di operaio autista di 4° livello parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, avvenuto dal mese di giugno 2020 e tuttora in corso, per l'effetto condannare la resistente all'immediata riassegnazione del ricorrente alle proprie mansioni di livello 4 parametro A del CCNL Igiene Ambientale UTILITALIA, Area Conduzione, adibendolo alla c.d. Squadra scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti;
- accertata e dichiarata la condotta ritorsiva e/o discriminatoria e/o illegittima della resistente per i fatti di cui in narrativa del Ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità del demansionamento ed il nesso causale con il danno ingiusto subito dal ricorrente, per l'effetto, condannare la società resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza dal ricorrente, ed in particolare:- il danno biologico quantificato nella perizia dimessa in Ricorso dal Dott. tra l'8 e il 10%, e, dunque, da liquidarsi secondo le Tabelle Milanesi nella Per_1 somma di € 17.420,00, già considerata la percentuale di incrementabilità per la riconosciuta
“sofferenza di entità medio-lieve”, ovvero nella maggiore o minore quantificazione che dovesse accertarsi in corso di causa, ovvero in gradata ipotesi in via equitativa;
il danno non patrimoniale per la lesione alla personalità ed alla professionalità da liquidarsi in via equitativa secondo i criteri di cui al ricorso e, pertanto, nella misura pari al 30% della retribuzione mensile lorda (€ 2.367,41 X 30%) moltiplicato per il periodo in cui perdura il periodo di demansionamento illegittimo (da giugno 2020), ovvero alla diversa somma maggiore e/o minore da liquidarsi anche via equitativa ritenuta di giustizia;
quanto al danno patrimoniale, per le sedute psicologiche presso la Dott.ssa con Persona_2 studio in Vicenza con costi di € 378,00 e costo di perizia del Dott. per € 1.830,00, per un Per_1 importo pari a € 2.208,00; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”. Sosteneva di essersi occupato della guida e della movimentazione di gru e automezzi scarrabili dalla comunicazione di passaggio dal livello 3° al livello 4B del 21.5.2008, di aver conseguito la patente CE per il traino dei rimorchi pesanti e la guida di complessi veicolari di portata superiore (es autotreni ed autoarticolati) che utilizzava per lo svuotamento dei container del vetro stradale raccolto porta a porta o presso recandosi presso gli ecocentri dei Comuni committenti per lo svuotamento Controparte_4 dei containers contenenti anche rifiuti diversi (ingombranti, carta, legno e verde), valutando i percorsi per raggiungere i container sulla base delle richieste di svuotamento pervenute al ROS (Responsabile Operativo dei Servizi) e decidendo gli itinerari in autonomia ripartendoli fra sé ed ai colleghi ed essendo incaricato di svolgere servizi ulteriori rispetto all'ordinario svuotamento dei container in ragione della propria esperienza pluriennale, essendo altresì impiegato per i servizi con spazzatrice stradale, divenendo un punto di riferimento per i colleghi in caso di imprevisti e malfunzionamenti eseguendo le manutenzioni urgenti, coordinando gli interventi su richiesta dei suoi superiori in caso di mutamenti degli ordini di servizio. Sosteneva l'illegittimità e la natura ritorsiva dell'ordine di servizio del maggio 2020 che lo rimuoveva dalla squadra degli scarabillasti per assegnarlo alla squadra della raccolta porta a porta a partire da agosto, trattandosi di demansionamento volto a sanzionare le condotte addebitategli, di cui alla relazione del 4.5.2020 del Responsabile Tecnico, di cui gli era stata data lettura da , consistite nell'elusione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro per aver fissato Parte_2 la scaletta della gru di un camion con un elastico, nonché di atto ritorsivo, compiuto in seguito alle contestazioni mosse all'azienda da parte del ricorrente e dalla squadra di scarrabilisti in merito alla violazione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituiva tempestivamente sostenendo che nessuna delle mansioni Controparte_1 svolte dal ricorrente richiedeva l'utilizzo della patente CE, che il ricorrente smistava le richieste di svuotamento solo in ragione della competenza geografica di ciascun autista che decideva autonomamente il percorso da svolgere, nonché allegando la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, che aveva ancorato la scala della gru bloccandola in posizione estesa tramite cavo elastico, rilevata in sede di ispezione sul mezzo del 29.4.2020 e, quindi, la legittimità del cambiamento di mezzo disposto nei confronti del ricorrente che era stato assegnato alla conduzione di mezzo a vasca, di pari dimensioni rispetto allo scarrabile, con conseguente insussistenza del demansionamento. Contestava altresì l'esistenza di condotte discriminatorie ed il danno lamentato dal ricorrente.
La causa, istruita oralmente, discussa all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Dalla documentazione in atti risulta che assunto a tempo indeterminato in data Parte_1
7.10.1998 con la mansione di operaio ed inquadramento nel III livello, a partire dal 7.10.2008 veniva inquadrato quale “operaio autista” nel livello 4 B ccnl igiene ambientale aziende municipalizzate (all. 1 e 2 ric.) e a partire dal 15.12.2008 veniva inquadrato nel quarto livello, parametro B, quale “operaio addetto alle raccolte” (all. 3 res.) , per circostanza pacifica fra le parti, dal maggio 2013 con livello 4 parametro A (cfr. busta paga di dicembre all. 34 ric.) e ciò in ragione dello svolgimento, di fatto, di mansioni di “autista con patente C “operatore unico automezzi scarrabili” (all. 6 ric.).
E' poi pacifico fra le parti che a partire dall'8 giugno 2020, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, veniva addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta, Parte_1 dapprima in sostituzione di un collega trasferito ad altra sede e successivamente in via definitiva. In particolare, gli veniva assegnato un mezzo “a vasca” a tre assi, di dimensioni maggiori dello scarrabile, successivamente il mezzo a vasca “barchetta” e, infine, di un mezzo a tre assi, tutti guidati con patente C (cfr. testimonianza e ). Testimone_1 Pt_2
Ebbene, si ritiene raggiunta la prova che l'assegnazione al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta con un mezzo a vasca ha determinato un illegittimo demansionamento del ricorrente.
Invero, secondo il ccnl citato, appartiene all'area conduzione “il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento”.
Appartengono quindi al quarto livello dell'area conduzione i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati;
autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.; (..)”. Appartengono invece al terzo livello dell'area conduzione i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore, (..), provvede alla raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo dei contenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg;
(..)”.
Alla luce delle declaratorie sopra riportate emerge come la differenza fra il IV ed il III livello area conduzione consista nel grado di conoscenza della tecnica di lavoro richiesta (adeguata nel III livello e specifica nel IV), nonché nel grado di autonomia, rispetto ad “istruzioni generali non necessariamente dettagliate” per il IV e ad “istruzioni dettagliate” per il III livello. Infine, quanto al tipo di veicolo, gli autisti di IV livello possono guidare veicoli di categoria C o superiore, mentre quelli di III livello solo di categoria C. Emerge altresì, secondo il tenore letterale delle declaratorie sopra riportate, che un'ulteriore differenza, nell'ambito del servizio di raccolta cui era addetto il ricorrente, consiste nel fatto che il lavoratore di IV livello, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, è mono operatore e, quindi, manovra sempre “da bordo” i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (gli stessi che utilizzano gli operatori di III livello), mentre quello di III livello, laddove sia conducente di autocompattatore, può essere sia operatore unico che lavorare in concorso con altro operatore e nel primo caso movimenta sacchi e contenitori del peso massimo di 16 kg (anziché cassoni come l'autista di IV livello).
Così il testimone secondo cui: “Quanto alla diversità fra la raccolta con scarrabile e Testimone_2 la raccolta con vasca posso dire che con lo scarrabile si trasporta il rifiuto, i cassoni pieni mentre nella raccolta porta a porta si raccolgono i sacchi e si buttano nella vasca. ADR Lo scarrabilista guida solo il camion e tramite un gancio carica il cassone sul camion senza scendere dalla cabina. ADR Quanto alla raccolta con mezzo a vasca posso dire che il pedanista c'è quando si va via con i compattatori. ADR Si ho visto il ricorrente alla guida di un autocompattatore nella raccolta porta a porta. Sia la raccolta con scarrabile che quella con mezzo a vasca, che è il camioncino piccolo, sono mono operatore. ADR Il camioncino può avere vasche di diversa portata. ADR Quanto all'autocompattatore con pedaniere ci vuole la patente C. (..) Sia la raccolta con scarrabile che quella con mezzo a vasca, che è il camioncino piccolo, sono mono operatore. ADR Il camioncino può avere vasche di diversa portata. ADR Quanto all'autocompattatore con pedaniere ci vuole la patente C.”.
E' quindi emersa la prova che il ricorrente è stato addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta con guida di autocompattatore dapprima come mono operatore e successivamente in compagnia di altro operatore. Invero lo stesso ha dichiarato: “ADR Si ho visto il ricorrente alla guida di un Tes_2 autocompattatore nella raccolta porta a porta”, con conseguente necessità di movimentazione manuale dei sacchi di rifiuti. sul punto ha riferito: “è vero che è stato assegnato un Testimone_3 mezzo a vasca a 4 assi, che ha dimensioni simili allo scarrabile;
quindi gli furono assegnate le cd barchette e quindi da gennaio 2024, il mezzo indicato in capitolo;
ADR il mezzo a vasca fa il servizio di porta a porta, l'Iveco fa il porta a porta, ma c'è un addetto dietro che sale su una pedana e raccoglie porta a porta;
sono entrambi diversi dallo scarrabile”.
Inoltre, secondo quanto dedotto dalla stessa parte resistente (punto n. 30 della memoria) “quale autista addetto al mezzo “a vasca”, il ricorrente si è occupato dapprima della raccolta dell'umido e successivamente con autocompattatore 3 assi (da gennaio 2024) della raccolta dei RSU (secco, carta e plastica) secondo calendario di raccolta e gli ordini di servizio che pervengono in Ufficio il giorno prima, suddivisi per zona di riferimento. (..)”, dunque secondo ordini ed istruzioni dettagliate, anche considerando la natura manuale ed operativa della mansione svolta, consistita nella movimentazione di sacchi di rifiuti di peso limitato, da intendersi richiedente un grado di conoscenza tecnica inferiore a quella richiesta nella movimentazione dei cassoni di rifiuti tramite scarrabile munito di gru, qual era quello del ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, secondo la quale l'autista nella raccolta porta a porta avrebbe avuto la stessa autonomia nella decisione del tragitto da compiere, se l'attività veniva compiuta secondo “gli ordini di servizio suddivisi per zona di riferimento”, trattavasi di indicazioni dettagliate, diversamente da quanto avveniva quando il ricorrente era autista di scarrabile, allorquando non si limitava a decidere autonomamente il tragitto di collegamento fra i diversi ecocentri ma, come riferito dai testimoni sentiti, partecipava altresì alla suddivisione dei compiti fra i componenti della squadra degli scarabillasti sulla base delle richieste di svuotamento dei containers pervenute dall'ufficio insieme al responsabile di zona, Testimone_3
Quest'ultimo, sentito come testimone, ha dichiarato: “al mattino quando si partiva, mi interfacciavo con il per organizzare i giri, che erano già preparati però sorgevano delle priorità che Pt_1 cercavo di risolvere con il per poter fare tutto senza sconvolgere tutto il servizio;
ADR dopo Pt_1 di ciò il in mia presenza, riferiva agli autisti cosa avevamo deciso e quindi il lavoro da fare Pt_1 nella giornata, era un incontro con tutti gli autisti al mattino prima della partenza”. Anche Tes_2 ha dichiarato: “7. Veniva fuori il nostro superiore e assieme decidevano tutti i
[...] Testimone_3 servizi del giorno, le urgenze e le problematiche e ci impartivano indicazioni. ADR Decidevano insieme nel senso che si organizzavano. Arrivavano tutte le richieste di svuotamento a e Testimone_3 insieme al ricorrente spartivano i servizi alla squadra. ADR diceva cosa c'era da fare e Tes_3 Pt_1 diceva chi nella squadra doveva fare determinate cose. ADR Lo so perché eravamo lì insieme di mattina, ad aspettare indicazioni. ADR Io si ero parte della squadra ed ero scarrabilista, andavo via con il camion rimorchio”.
Nondimeno, è emersa la prova che il ricorrente, quando faceva parte della squadra degli scarabillasti, veniva addetto saltuariamente anche alla guida di mezzi richiedenti la patente CE, superiore alla patente C, pacificamente non in uso per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Invero, sul punto sono concordanti le dichiarazioni testimoniali di e avendo il primo riferito: “avevamo tre Tes_3 Tes_2 rimorchi, uno adibito a vetro e due adibiti all'ecocentro verso Valdagno e Recoaro e a volte è successo che gli ho chiesto di fare qualche viaggio con il camion rimorchio ove avevo bisogno;
per tale mezzo serviva la patente CE;
ciò accadeva saltuariamente se le persone addette erano in malattia o in ferie, vi era anche un soggetto che da jolly faceva queste mansioni” mentre ha dichiarato: “Confermo Tes_2 che il ricorrente svolgeva mansioni richiedenti la patente CE perché nella squadra scarrabilisti c'erano mezzi con il rimorchio e in caso di assenza dei lavoratori deputati alla guida di tali mezzi, fra cui io, prendeva il loro posto in sostituzione. Si confermo di aver visto il ricorrente guidare Pt_1 mezzi con rimorchio. Preciso di avergli anche impartito qualche lezione sul punto”. A tal proposito non si ritengono rilevanti le dichiarazioni testimoniali di il quale ha escluso che il ricorrente si sia Tes_1 occupato della guida di mezzi richiedenti la patente CE solo per quanto a sua conoscenza (“non mi risulta che il ricorrente abbia mai utilizzato camion con rimorchio, ADR non so dire chi venisse chiamato in caso di assenza di una persona addetta alla guida del rimorchio”), come neppure quelle di che, sul punto, ha espresso una sua deduzione tratta dallo stato dei mezzi alla data della sua Pt_2 assunzione (2020)
Inoltre, risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte che i superiori del ricorrente erano soliti rivolgersi a lui in caso di emergenze di servizio o guasti ai mezzi, circostanze in cui lo stesso ricorrente coordinava gli interventi. Sul punto, infatti, , responsabile di zona dal 1998 al 2024 Testimone_3 secondo quanto dallo stesso riferito, ha dichiarato: “si è vero, conosco ciò perché ero il suo responsabile e per ogni esigenza tra quelle indicate nel capitolo, chiamavo lui e lui mi diceva chi interpellare, altrimenti se ne occupava di persona;
ADR specificando quanto indicato nel capitolo, evidenzio che ciò accadeva sia per il caso di rotture e/o avarie dei camion o dei press container oppure del polipo, sia che lo stesso era diventato punto di riferimento dei colleghi ogni qualvolta ci fosse un problema di natura tecnica (..); ADR vi era un ufficio che faceva servizio di manutenzione, però si preferiva interpellare il ricorrente per fare più velocemente, soprattutto quando un camion o i press container si fermavano fuori sede, intanto per riportarlo in sede e ove quindi sarebbe stato visto dal responsabile dei mezzi che avrebbe chiamato il meccanico all'occorrenza; ADR il ricorrente per fare questa attività si interfacciava con l'ufficio di manutenzione;
ADR sorgevano circa due volte a settimana problemi su tali mezzi. ADR preciso come avveniva l'intervento: in caso di problema con un mezzo o un press conteiner, chi utilizzava quel mezzo mi chiamava, io a mia volta chiamavo il Pt_1 per capire chi c'era in zona e chi poteva intervenire e chiedevo se lui poteva passare e verificare il problema, lui se riusciva andava direttamente sul posto e quindi cercava di risolvere il problema, si non ci riusciva parlavo con l'ufficio di manutenzione e se non potevo era lo stesso fare ciò”. Pt_1
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nelle note conclusive, non si ritiene contraddittoria la testimonianza in esame avendo riferito il teste che in caso di rottura di un mezzo veniva contattato dall'autista e provvedeva lui a contattare il ricorrente, con ciò specificando in che senso quest'ultimo fosse “diventato un punto di riferimento dei colleghi ogni qual volta ci fosse un problema di natura tecnica…” e che “…si preferiva interpellare il ricorrente per fare più velocemente”, anzichè contraddicendo tali affermazioni. Lo stesso, peraltro, ha dichiarato Tes_2 il quale ha aggiunto, in sintesi, che: “Lui era scarrabiilista come noi, faceva i servizi come noi
[...] ma in più organizzava i servizi della squadra e se qualcuno aveva bisogno chiamava . ADR Si, Pt_1 andava lui perché riparava il guasto”. A tal proposito, come anche in relazione all'organizzazione dei servizi di mattina, con distribuzione dei compiti fra gli scarrabilisti, si ritiene l'attendibilità delle dichiarazioni rese da e in quanto precise e concordanti, peraltro riferendo di fatti di Tes_2 Tes_3 cui gli stessi, al contrario dei testimoni di parte resistente, erano a diretta conoscenza. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, manca la prova che l'attività di piccola manutenzione svolta dal ricorrente abbia determinato l'interruzione del servizio allo stesso assegnato, nulla avendo i testimoni riferito ai tempi e modi dell'intervento dello stesso, peraltro, alla luce della molteplicità delle situazioni di necessità variamente riferite dai testimoni sentiti. Peraltro, la stessa società resistente da atto in memoria di aver proposto al ricorrente di ricoprire, a partire dal 25 novembre 2021 la funzione di “Incaricato delle Manutenzioni”, “figura chiave in seno all'Ufficio Operativo, divenuta vacante a seguito alle dimissioni rassegnate 3 giorni prima da
[...]
” (cfr. pag. 13 memoria), assegnato in via stabile dalla società alle piccole manutenzioni Per_3 secondo quanto dalla stessa dedotto, il che depone ulteriormente a favore dello svolgimento di tale attività anche in precedenza, peraltro come facevano anche gli altri autisti sul proprio mezzo, ma con un grado elevato di autonomia e capacità di coordinamento dimostrate dai contatti con i superiori riferite dai testimoni sentiti.
In definitiva, ritenuta l'assegnazione, a partire dal mese di giugno 2020, ad una mansione di livello inferiore, qual era la raccolta dei rifiuti porta a porta con mezzo a vasca, stante la natura delle istruzioni impartite e la privazione della possibilità di partecipare al coordinamento della squadra, il tipo di attività svolta in concorso con altro operatore, nonchè tramite movimentazione manuale di sacchi o contenitori di rifiuti, come pure in ragione della privazione della possibilità di guida di mezzi di categoria superiore alla C, si ritiene raggiunta la prova di un demansionamento illegittimo ai danni del ricorrente, senza che la parte resistente abbia fornito sufficiente allegazione e prova che l'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori sia stata giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., sia stata dovuta ad un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c., la società resistente non ha fornito la prova di aver adibito il ricorrente a mansioni equivalenti, a tal fine non essendo sufficiente, come sopra descritto, la guida di un mezzo per cui è richiesta la patente C, come neppure è rilevante, ai fini della legittimità dell'assegnazione di cui si discute, la “manomissione posta in essere dal ricorrente sul mezzo scarrabile targato FW841SA in dotazione”, ovvero ragioni organizzative genericamente dedotte e non provate, a tal fine essendo irrilevante, in mancanza di ulteriori elementi, la diminuzione del numero di addetti alla raccolta successivamente al “trasferimento” del ricorrente ad altra attività.
Al contrario, l'assegnazione a mansione di livello inferiore rispetto a quello di inquadramento trova conferma proprio nell'intento sanzionatorio -e, quindi, afflittivo- della decisione aziendale di cui si discute rispetto alla violazione di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro commessa dal ricorrente, risultante dalla documentazione in atti, nonché dalle prove orali assunte. In particolare, è pacifico fra le parti ed emerso in sede di prova orale che in sede di ispezione sul mezzo scarrabile in uso al ricorrente veniva rinvenuto un cavo che ancorava la scala di salita alla postazione più elevata della gru allo stabilizzatore di quest'ultima, mantenendola fissa in posizione estesa e che la società resistente, anziché procedere in via disciplinare in ordine a tale fatto, aveva deciso di assegnare il ricorrente allo svolgimento di un'attività diversa, con utilizzo di mezzo difforme dallo scarrabile.
Invero, nella comunicazione del 25.3.2021 a firma del Direttore Generale della resistente, avente ad oggetto “esiti di incontro del 22.3.2021” si legge: “va anzitutto premesso che l'odierna posizione lavorativa è conseguenza della circostanza creatasi in seguito alla documentata elusione delle norme di sicurezza del mezzo scarrabile assegnatole all'epoca dei fatti. Tale comportamento è stato da lei attuato e protratto nel tempo per ragioni di comodità, in piena autonomia ed in palese contrasto con le norme d'uso del mezzo stesso nonché con le direttive generali in materia di sicurezza sul lavoro. Tale fatto coinvolgendo nella responsabilità i vertici aziendali pone inevitabilmente una questione di fiducia verso l'autista circa il corretto utilizzo del mezzo di servizio, denotando una palese leggerezza che frequentemente è il preambolo di infortuni gravi;
(..) per tale ragione, in conformità a quanto previsto anche dal CCNL applicato, le situazioni che si configurano come violazioni di obblighi o precauzioni relative alla sicurezza sul lavoro, e più generalmente come potenziali rischi per l'incolumità fisica delle persone sono sanzionabili ai sensi del vigente cc.nl. Esse, infatti, richiedono un'azione che ne rimuova tempestivamente le cause e ripristini lo stato di conformità, anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari verso chi ha assunto tali comportamenti. Nel Suo caso l'azienda ha ritenuto opportuno controbilanciare il fatto, valutando l'intera prestazione lavorativa senza dare avvio a procedure disciplinari. Certo il fatto non poteva rimanere fine a se stesso, quindi, è stato deciso un cambio di mansione salvaguardando così ogni aspetto del rapporto di lavoro (inquadramento, livello retributivo etc.). (..) Ciò considerato, attualmente non ci sono le condizioni per prevedere un suo ritorno alla mansione di scarrabili qualora nel futuro si aprissero delle necessità specifiche terremo in considerazione le sue richieste al pari di quelle degli altri colleghi” (all. 20 ric.). Lo stesso Pt_2
, responsabile operativo di assunto da marzo 2020, sentito quale
[...] Controparte_1 testimone, ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato la presenza del cavo e allora è stato adibito, sempre nell'area conduzione, dapprima alla guida di un mezzo 4 assi, quindi di dimensioni maggiori rispetto allo scarrabile, con portata di 32 tonnellate e dopo ad un mezzo barchetta di 7 tonnellate, sempre da guida con patente C e, mi sembra a gennaio 2024, ad un mezzo 3 assi, con portata di ventisei tonnellate, come lo scarrabile. ADR E' stato adibito a questi mezzi diversi perché a suo tempo c'era necessità, nel senso che avevamo un'esigenza di servizio perché il personale va e viene e poi perché aveva avuto questo eccesso di confidenza con il mezzo scarrabile. (..)”. La connessione fra il mutamento di mansioni e la condotta indicata nella comunicazione del 25.3.2021 trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei sindacalisti e i quali hanno riferito: “Confermo di Pt_3 Pt_4 aver partecipato ad un incontro in data 1.4.2022 fra i responsabili ed il direttore generale della resistente ed il ricorrente, era un incontro che avevo richiesto io. ADR L'ho richiesto per la situazione del sig. che mi aveva messo a conoscenza del verbale di incontro di un anno prima in cui Pt_1 riscontrai un'anomalia conoscendo molto bene il contratto collettivo. ADR Avevo riscontrato un demansionamento “controbilanciato” da un fatto a loro dire contestato non oggetto di procedimento disciplinare. Confermo che in quella sede confermò che il cambio di mansione era stato Tes_1 deciso in ragione di una violazione da lui commessa, (..). ADR Quanto alla violazione commessa da
[...]
i sembra si parlasse di una scaletta legata con qualche cosa, che però non era stata contestata. Pt_1
ADR diceva che era stato applicato questo cambio mansione perché avevano riscontrato Tes_1 questa cosa. Io ho fatto presente che il contratto non prevedeva questo passaggio. (..). Quanto alla frase che “l'azienda aveva optato un provvedimento disciplinare leggero”, penso di si che fosse questa la frase, lo ricordo perché io dissi che non era leggero un cambio mansione, e si creò anche tensione (..)” (cfr. testimonianza “Confermo che in quell'occasione fu detto che il cambio mansione Pt_3 era avvenuto per sanzionare un'asserita violazione. ADR Ricordo che parlavano di una scaletta tenuta chiusa con un elastico. Ricordo che dissero di aver optato per un provvedimento disciplinare leggero. Si ricordo che diceva che era una forma unilaterale prevista dall'azienda e non dal contratto Pt_3 mancando una contestazione. (..)” (testimonianza sospetti). Infine, anche responsabile Testimone_1 tecnico e delegato dl datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro ha riferito in sede testimoniale: “so che non si è mai parlato di procedimento disciplinare, il problema che era sorto era relativo ad un eccesso di confidenza del con il mezzo e pertanto fu deciso di cambiargli il mezzo e di conseguenza il Pt_1 servizio dallo scarrabile al mezzo a vasca;
(..)”, circostanza confermata altresì da quanto dedotto nella memoria di costituzione della parte resistente secondo la quale “Il fatto era, invece, estremamente grave - per aver compromesso la sicurezza dello scarrabile in dotazione, la propria incolumità fisica ed esposto l' a conseguenze pregiudizievoli – ed ha inciso sul rapporto fiduciario, rendendo il Pt_5 anche in relazione alla anzianità di servizio ed al ruolo all'interno della Squadra, Pt_1 incompatibile con la mansione di scarrabilista. Tale mansione era divenuta irricevibile da parte dell' , che non riponeva più nel lavoratore la necessaria fiducia affinché, in futuro, episodi Pt_5 simili non si ripresentassero, ancor più in considerazione del fatto che il pareva non riuscire Pt_1
a comprenderne la gravità” (pag. 11 memoria di costituzione).
A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, è irrilevante la lettera redatta dal ricorrente in data 15.6.2020 in quanto contenente “ringraziamenti” relativi al pregresso periodo di lavoro ed espressioni di gratitudine all'azienda “per essere stata d'aiuto anche in momenti difficili personali che ho dovuto subire in questi anni” che, quindi, non concerne l'assegnazione a mansioni diverse (peraltro avvenuta pochi giorni prima), mentre la comunicazione del 14.4.2021 contiene delle scuse per la “leggerezza” commessa in materia di sicurezza (all. 11 res.) che, tuttavia, non valgono ad escludere l'illegittimità dell'inadempimento datoriale, dimostrando una qualche tolleranza o consenso del ricorrente rispetto al “cambio di mezzo” allo stesso imposto.
La natura, per così dire, disciplinare dell'assegnazione del ricorrente alla raccolta porta a porta a partire dall'8 giugno 2025, pur se illegittima in quanto disposta in violazione dell'art. 2103 c.c. e, comunque, in assenza di previa contestazione, nonché volta a determinare un mutamento definitivo della prestazione lavorativa in violazione dell'art. 7, co. 2 e 4 L. 300/1970, in quanto correlata ad una condotta effettivamente commessa dal ricorrente, per circostanza pacifica fra le parti, esclude, tuttavia, la natura ritorsiva della stessa rispetto alle contestazioni elevate dal ricorrente nei confronti della società resistente in relazione alle cattive condizioni dei containers e, più in generale, dei mezzi e dell'ambiente di lavoro con comunicazioni del 28.2.2020 inoltrata insieme alla squadra scarrabili (all. 9 ric.), del 28.2.2020 (all. 10 ric.), del 16.3.2020 (all. 12 e 13 ric.) e del 4.5.2020 (all. 14 ric.), come dedotto in ricorso, dovendo tale intento, anche laddove sussistente, aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. in tema di licenziamento ritorsivo Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010), circostanza nel caso di specie, come sopra detto, non verificatasi.
Valga solo la pena osservare, a tal proposito, che è irrilevante il documento 8 di parte ricorrente, non trattandosi di richiesta di incontro trasmessa dal ricorrente al fine di discutere questioni relative alla
“scarsa sicurezza e non omologazione dei mezzi” bensì, come ivi si legge, per chiarire le proprie mansioni e relative responsabilità.
In definitiva, ritenuto l'inadempimento dell'obbligo datoriale ex art. 2103 c.c., sussiste il diritto del ricorrente alla riassegnazione delle mansioni di IV livello, parametro A ccnl Igiene Ambientale Utilitalia, area conduzione, di operatore unico automezzi scarrabili, ovvero a mansioni equivalenti, nonché al risarcimento del danno subito alla propria professionalità. Invero, l'assegnazione a mansione di livello inferiore, anche per il tipo di mezzo utilizzato, gli ha impedito la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita in precedenza sia tramite la guida dello scarrabile munito di gru, che nella partecipazione alla distribuzione dei compiti giornalieri fra gli scarabillasti, ovvero nelle operazioni di piccola manutenzione dei mezzi e, dunque, nell'iniziativa richiesta nel coordinamento, come pure nel grado di autonomia compromesso nell'esercizio delle mansioni successivamente attribuitegli, caratterizzate da istruzioni più dettagliate di quanto avveniva in precedenza. Quanto al tipo di mezzo utilizzato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti si osserva che il mezzo “a vasca”, non essendo munito di gru a polipo, come quella per il cui utilizzo aveva conseguito l'attestato di idoneità (all. 7 ric.) ha pregiudicato la possibilità del ricorrente di aggiornare le proprie capacità tecniche tramite la partecipazione alla relativa formazione di aggiornamento, dalla quale infatti veniva pacificamente escluso (all. 24 ric.), con conseguente pericolo di obsolescenza della relativa professionalità e perdita di possibilità di progressione di carriera all'interno dell'impresa resistente, in mancanza della prova della “cristallizzazione” della sua posizione come vorrebbe la resistente. Alla luce dell'anzianità di servizio del ricorrente nel quarto livello al momento dell'introduzione del giudizio (12 anni) e dell'entità del demansionamento subito, di un solo livello contrattuale e verificatosi nell'ambito della medesima area contrattuale della conduzione, da diminuirsi in ragione della condotta tenuta dal ricorrente in relazione alla violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si ritiene equo liquidarlo nella misura del 10 % della retribuzione lorda mensile percepita (€ 2367,41) nel periodo intercorso fra il demansionamento e l'introduzione del presente giudizio, pari a circa tre anni e nove mesi (236,741 x 45) e, dunque, pari alla somma complessiva di € 10.653,34. Ciò detto, non risulta la prova del danno biologico lamentato in ricorso in mancanza di alcuna documentazione sanitaria, dunque non verificabile oggettivamente, a tal fine ritenuta insufficiente la relazione di parte presente in atti (all. 35 ric.), trattandosi di mera valutazione non supportata da elementi oggettivi ed esami strumentali, con conseguente mancanza della prova anche del nesso di causalità fra le spese sostenute per le consulenze psicologiche in atti e l'inadempimento datoriale. Valga la pena osservare, a tal proposito, la genericità delle prove orali articolate sul punto in assenza di specificazione della frequenza dell'arbitraggio sportivo, o dei periodi di ferie fruiti prima dell'asserito demansionamento, con conseguente irrilevanza delle predette circostanze ai fini di cui si discute.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore del decisum e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, ridotte del 30 % per la reciproca soccombenza in ordine a singole questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente alla riassegnazione al ricorrente delle mansioni di IV livello, parametro A ccnl Igiene Ambientale Utilitalia, area conduzione, di operatore unico automezzi scarrabili, ovvero di mansioni equivalenti;
Condanna la parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.653,34 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
Respinge per il resto il ricorso;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.771,60 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa AT RI