Sentenza 27 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2003, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 84 05 /03 0 8 4 0 5 NE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Oggetto ndato o mediazione. SEZ Prescrizione. Composta dagli Ill.mi gg.11 Magistrati: R.G.N. 20770/99 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO - 21763/99 - Consigliere Dott. Michele VARRONE - Cron. 18523 - Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 2237 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.20/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AU, da considerarsi domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALDO FIORENTINI con studio 00053 CIVITAVECCHIA VIALE G. MATTEOTTI 19, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE AO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21763/99 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIANE AO, 2003 FONTEIANA 162, presso 10 studio dell'avvocato 97 1 FRANCESCO TERRACCIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NI AU;
- intimato -
avversO la sentenza n. 56/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, emessa il 15/02/99 e depositata il 19/02/99 (R.G. 285/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Francesco TERRACCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II Pretore di Civitavecchia con sentenza n. 122/96 del 7. 5. 96, accoglieva la domanda proposta da MA GL nei confronti di AO MU, condannando quest'ultimo a pagare all'attore la somma di £ 1.200.000, quale compenso per l'opera professionale prestata in occasione di una compravendita immobiliare;
il Pretore, in accoglimento della prospettazione dell'attore, qualificava la sua attività come compiuta in esecuzione di un mandato (e non già di semplice mediazione) e respingeva pertanto la eccezione di prescrizione (breve) che il convenuto aveva sollevato in relazione alla pretesa avversaria;
Ha proposto appello il soccombente. L'appellato si è costituito ed ha insistito per il rigetto della impugnazione. con sentenza 15 =I1 Tribunale di Civitavecchia, 19.2.1999, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello e per l'effetto ha rigettato la domanda proposta da MA GL
contro
AO MU;
ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare detto Giudice ha affermato che il diritto al compenso doveva ritenersi prescritto perché richiesto per la prima volta con atto di citazione notificato nel dicembre 1991, quindi ben oltre un anno dopo la conclusione dell'affare risalente all'agosto 1987. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione MA GL con due motivi. AO MU ha resistito con controricorso ed ha proposto anche ricorso incidentale. All'udienza del 24.4.02 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per il rinnovo dell'avviso di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi. I due motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto conessi. "Con il primo motivo il ricorente MA GL lamenta: ....ART. 360 COMMA 1 N.
5 - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. E' del tutto insufficiente la motivazione circa la qualificazione del negozio come mediazione, e manca totalmente la motivazione circa l'esistenza o meno di un contratto atipico o misto, diverso dalla mediazione o dal mandato...", esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale esclude la sussistenza del contratto di mandato affermando, invece, la sussistenza di un rapporto di mediazione, senza neppure considerare ulteriori ipotesi, sebbene prospettate in entrambi i gradi di giudizio, di esistenza di un contratto atipico o misto. L'esclusione dello schema tipico del mandato, piuttosto che basata su elementi concreti, è basata su "indici sintomatici". Gli indizi, chiamiamoli così, presi in esame dal Tribunale, sono stati sottoposti ad una interpretazione a contrario (perlomeno i primi tre), che non consente di ottenere alcuna giuridica certezza. Occorre tenere presente che il MU, allorchè ha eccepito la prescrizione breve, aveva egli stesso l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della mediazione. Il GL ha compiuto in favore del MU attività ulteriori rispetto al mettere in relazione le parti, tipico del mediatore. Ha accompagnato in loco più volte il MU ed ha effettuato delle stime sui lavori da eseguire;
ha anche preso accordi circa il reperimento di un mutuo. Vero è che non c'è prova che tale attività sia stata eseguita, ma anche il semplice concordare l'esecuzione di tali attività esclude la presenza di un rapporto di mediazione tipica. Dice il Tribunale che la conclusione dell'affare sarebbe 4 avvenuta dopo circa dieci mesi dal momento in cui era scaduto l'incarico scritto dato dal venditore ER al GL. Dal tenore di tale incarico, che non è una semplice "lettera", come la definisce il Tribunale, ma è un "Contratto di Mandato", si evince che l'incarico era rinnovabile automaticamente ogni sei mesi alle stesse condizioni. "....La sentenza del Tribunale di Roma è esplicita e motivata sul punto, દર ed ha ormai valore di cosa passata in giudicato...". Diverse interpretazioni di tale contratto non sono state proposte neppure dal ER. Il "Contratto di Mandato", quindi, era vigente al momento della conclusione dell'affare. Da ciò deriva che, ammesso e non concesso che tale contratto possa non ricalcare lo schema tipico del contratto di mandato (art. 1703 C. C.), esso esclude però che il GL abbia agito da mediatore in senso tipico (art. 1754 C. C.), esistendo tutta una serie di pattuizioni non previste in materia di mediazione dal codice (esclusiva, irrevocabilità, clausola penale, autorizzazione a ricevere ed inoltrare le proposte di acquisto ecc.). Sussistendo, pertanto un rapporto di mandato atipico, ovvero di mediazione atipica, o comunque di un contratto misto, tra il GL ed il ER, deriva un rapporto di collaborazione per la vendita., con autorizzazione implicita alla stipulazione almeno di un contratto preliminare di vendita, o quanto meno alla ricezione e successivo inoltro di proposte d'acquisto, che fa venir meno l'imparzialità dell'intermediario, e quindi esclude per definizione l'esistenza di un rapporto di mediazione tipica. Si consideri che, per giurisprudenza costante, tra il mediatore da una parte e i soggetti "mediati" (venditore ed acquirente) dall'altra, si forma un unico vincolo contrattuale che dà luogo ad una obbligazione unica, non solidale e parziaria, in quanto suscettibile di adempimenti frazionati. Non pare che possa conciliarsi tale obbligazione unica con il contratto tra il ER ed il 1 05 GL da una parte ed il rapporto avuto tra il MU ed GL medesimo dall'altra. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia: "....ART. 364 COMMA 1 N.
3 - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nella fattispecie appare violato o falsamente applicato l' art. 2954 Codice Civile, sulla prescrizione breve del mediatore....” esponendo le seguenti doglianze. L'art. 14 delle Preleggi non consente di applicare in via analogica la norma sulla prescrizione breve del mediatore (annuale, ex art. 2950 C. C.) ad altri schemi contrattuali, in quanto tale disposizione fa eccezione alla norma generale dell'art. 2946 C. C., che indica in dieci anni il termine ordinario di prescrizione. Anche qualora il negozio intercorso tra le parti dovesse ritenersi qualificabile come rapporto di mediazione atipico, o misto con il mandato, l'art. 2950 C.C. dovrebbe dichiararsi inapplicabile. In tal caso, però, potrebbe porsi il problema dell'interpretazione estensiva dell'art. 2950 C.C. Sembra congruo escludere l'applicazione della norma circa la prescrizione breve per i mediatori immobiliari professionali, ogni volta che ci sia un pure lieve distacco dalla mediazione tipizzata dal codice. In altre parole, la prescrizione breve dovrebbe in tali casi essere applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il mediatore svolge la sola attività di mettere in relazione le parti che devono concludere l'affare. Secondo una ricostruzione dell'istituto della mediazione, sussiste, in primo luogo, una "mediazione tipica" che, disciplinata dal codice, ha carattere "non negoziale"; sussiste, poi, in secondo luogo, una "mediazione atipica", con carattere "negoziale", non regolata dal codice, se non in assenza di un accordo delle parti;
in tale ottica l'art. 2950 C.C. si giustificherebbe proprio in ragione della sua riferibilità al rapporto non negoziale (tipico), che, a differenza di un rapporto 6 contrattuale, non appare opportuno lasciare per lungo tempo incerto. Di tal che il diritto del GL, essendo riferito ad un rapporto negoziale (atipico), non presenterebbe problemi di tempestiva definizione, e non si sarebbe prescritto. Il due motivi di ricorso non possono essere accolti, in quanto l'impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare occorre anzitutto rilevare che il Tribunale è pervenuto alla qualificazione del rapporto de quo come mediazione sulla base (essenzialmente) di quattro elementi di valutazione che il Giudicante ha considerato come una t“…..serie di indici sintomatici..." sufficienti per giungere alla predetta conclusione. Dato che il Giudice di secondo grado ha operato una valutazione complessiva di tali risultanze processuali, perdono oviamente rilevanza le doglianze concernenti ciascuna di tali singole risultanze di per sé considerata;
inoltre, dato che non è stata applicata alcuna presunzione, nè ci si è fondati sull'onere probatorio, ma si è ritenuto che le risultanze stesse consentissero di pervenire a tale qualificazione, perde rilevanza anche ogni questione fondata sull'individuazone del soggetto su cui incombeva l'onere probatorio;
infine, essendo stata ritenuta sussistente l'ipotesi della mediazione (evidentemente tipica;
e cioè senza la presenza di elementi propri di altri contratti ed in particolare del mandato;
come emerge in termini chiari dalla motivazione) non vi era la necessità di procedere ad una ulteriore espressa (ed a questo punto anche inutile) negazione della sussistenza di un contratto misto. Le doglianze fondate sulle “attività ulteriori” debbono poi ritenersi inammissibili (in quanto non suffragate da un adeguato supporto informativo ed argomentativo;
si consideri tra l'altro che manca la trascrizione delle prove 7 dell'esecuzione di tali attività, e della loro previsione secondo gli accordi tra le parti;
ed anzi talora non viene neppure indicata la natura delle prove in questione;
Nel giudizio di legittimita', il v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: motivazione della sentenza ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"; occorre aggiungere che se i vizi denunciati concernono delle clausole contrattuali, la parte ricorrente ha sempre l'onere trascrivere integralmente le clausole medesime, oltre alle ulteriori rilevanti per l'adeguata valutazione di queste ultime) prima ancora che prive di pregio (infatti occorre rilevare in diritto che non basta la previsione contrattuale di una prestazione non prevista espressamente dal legislatore per parlare di contratto misto, essendo invece a tal fine necessaria la concreta congrua presenza di rilevanti elementi caratterizzanti propri di un altro contratto;
e nella specie le "attività ulteriori” esposte dalla parte ricorrente - nell'ipotesi della loro provata sussistenza - sarebbero comunque radicalmente prive del requisito della decisività). Quanto all'asserito passaggio in giudicato della decisione di primo grado (la parte ricorrente parla in realtà di “. sentenza del Tribunale di Roma..."; ma, a parte l'errore materiale sulla città, sembra che abbia inteso riferirsi alla sentenza del Pretore di Civitavecchia, considerato il contenuto della sentenza del Tribunale di Civitavecchia) in ordine alla tesi che “...l'incarico era rinnovabile automaticamente ogni sei mesi alle stesse condizioni..." si osserva che la doglianza è inammissibile (non avendo la parte ricorrente chiarito 8 adeguatamente la sua rilevanza) prima ancora che infondata dato che nell'appello il MU aveva sostenuto la tesi che il mandato era scaduto il 30.4.86 (negando implicitamente la rinnovabilità suddetta) con la conseguenza che non poteva essere intervenuto giudicato sul punto. Infine va rilevato che l'art. 2950 c.c. per la sua non equivoca lettera e per la non meno chiara ratio va interpretato nel senso che va applicato ad ogni ipotesi di mediazione (sia non negoziale che negoziale). Il (controricorso con) ricorso incidentale (con cui il ON lamenta essenzialmente che il giudice di appello ha errato nel ritenere che si fosse perfezionato il rapporto di mediazione) va dichiarato inammissibile in quanto la procura al difensore è stata apposta (solo) nella copia notificata del ricorso (v. tra le altre: Cass. n. 4991 del 8/4/2002:" Nel giudizio di legittimita' sono inammissibili il controricorso e il contestuale ricorso incidentale allorche' la procura al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato, perche' in tal caso viene meno qualsiasi garanzia che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva alla notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale"). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione (in relazione all'attività difensiva consistente nella partecipazione del difensore del MU all'udienza).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inamissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 20.1.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE lin DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MAG. 2003 9 ICCANCELLIERE C1 Innocenze Battista