Decreto decisorio 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 12/07/2021, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 01608/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2012 proposto da IC DE, IO PP, RO TU, AL MI, DI ME, UG Mainente, CO Mainente, HE ET, NI BA TA, LI DE, nonché dai signori NN LO, LL NN TA e DA TA - costituitisi in giudizio in qualità di eredi del signor TA NI BA - rappresentati e difesi dagli Avvocati Giorgio Pinello, Ambrogio Salgaro (deceduto in corso di causa) e Maria Rita Zamboni, con domicilio eletto presso lo Studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Chiara Drago e Ezio Zanon, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1003 del 5 giugno 2012, del decreto della Direzione Difesa Suolo n. 447 del 7 dicembre 2011 e del progetto preliminare del 10 aprile 2012 (destinazione del Bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonfiacio ID Piano 991);
nonché per l’ accertamento e la declaratoria, in subordine, del diritto dei ricorrenti alla indennità di esproprio o alla servitù di allagamento;
nonché per la condanna al risarcimento del danno in relazione al deprezzamento commerciale dei fondi;
Visti il ricorso, depositato il 15 novembre 2012, e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato il 28 aprile 2021, con il quale i ricorrenti, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato che “ Essendo intervenuto un accordo tra le parti in epigrafe indicate è venuto meno per tutte l’interesse alla prosecuzione del giudizio ”;
Dato atto che la parte costituita, sottoscrivendo l’atto, ha aderito alla clausola di compensazione delle spese;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia non risulta sottoscritta personalmente dai ricorrenti, ma proviene dal difensore, privo di procura speciale;
Rilevato ancora che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto ancora, vista l’adesione della parte costituita, che sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 2 luglio 2021.
| Il Presidente |
| DA Filippi |
IL SEGRETARIO