TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 518/2022, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco D'Alicandro Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Attore
E
la (C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Filippo Moroni presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
OGGETTO: Contratto di mandato. Richiesta risarcimento danni.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, parte attrice ha concluso come da relativo verbale di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1 N.R.G. 518/2022
1. Con atto di citazione, datato 28.10.2022 e ritualmente notificato al convenuto, l'attore chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito: a) accertare e dichiarare la violazione da parte della società degli obblighi di cui all'art. 1759 c.c. sulla Controparte_1
stessa gravanti in ragione del rapporto di mediazione intercorso con il sig. , e Parte_1
comunque degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza nella conduzione e/o gestione dell'affare; b) per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della società per il danno subito dal sig. in conseguenza Controparte_3 Parte_1 dell'inutile versamento della somma di €. 43.500,00 a titolo di corrispettivo di un bene mai ricevuto;
c) per l'effetto, condannare la società al risarcimento del Controparte_1
danno in favore del sig. quantificato nella somma di € 43.500,00 maggiorata di Parte_1
rivalutazione legale Istat ed interessi al tasso commerciale dal dì dell'esborso e fino all'effettivo rimborso, ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di rivalutazione e interessi moratori;
d) condannare la controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario di legge ed accessori, avendo essa dato causa all'introduzione del presente giudizio, anche in ragione della condotta tenuta nel corso della negoziazione assistita.”
L'attore deduceva che: - nel febbraio 2021, dopo la vendita del proprio veicolo ormai vetusto, acquistava un'altra autovettura, orientandosi nel mercato dell'usato verso la marca BMW, modello X3, con caratteristiche di produzione recente e basso chilometraggio e, non avendo esperienza nel settore, chiedeva consiglio amicale ad un parente della coniuge, _1
, impiegato presso una concessionaria perugina, il quale, dopo aver inutilmente sondato
[...]
per alcune settimane il mercato italiano, suggeriva di valutare il mercato tedesco, numericamente più nutrito, e di affidarsi per tale attività a soggetto qualificato, da lui indicato nella persona di , socio unico, amministratore e legale rappresentante della Controparte_2
società unipersonale, sedente in Jesi (AN), specializzata in tale settore;
il CP
18.03.2021, contattava sul cellulare 329.2345373, fornitogli dal , l'amministratore della _1
Sig. per l'acquisto del veicolo usato, con le caratteristiche CP Controparte_2
da esso indicate, presso il mercato tedesco;
il si dichiarava disponibile alla gestione P_
e trattazione dell'acquisto, indicando all'attore, Sig. le seguenti modalità di Pt_1
svolgimento del rapporto: dopo aver visionato dal sito web “Mobile.de” il veicolo di interesse, comunicandogli la scelta operata, la avrebbe curato i contatti con CP_4 CP
il soggetto venditore del veicolo scelto, spuntato il miglior prezzo, fissando le modalità di versamento del corrispettivo, del trasporto e dell'immatricolazione in Italia e, infine, consegnato il veicolo al Sig. nella stessa giornata, consultava il sito “mobile.de”, Pt_1
2 N.R.G. 518/2022
reperiva l'offerta di vendita del veicolo BMW X3 xDrive30d M Sport/HK/HUD da parte della concessionaria corrente in Wandlitz (DE), al prezzo richiesto di €. Controparte_5
45.900 e, con messaggio WhatsApp, comunicava al l'offerta, allegando al messaggio P_
il link di riferimento dello specifico veicolo e, in data 22.03.2021, con ulteriore messaggio
WhatsApp, chiedeva aggiornamenti al sullo stato della pratica, ricevendo risposta che P_
non vi erano novità; il successivo 25.03.2021, comunicava telefonicamente all'attore P_
che, a seguito di trattativa con il venditore aveva concordato il Controparte_5
prezzo scontato del veicolo prescelto nella somma di euro 43.500,00, chiedendogli i dati e i documenti personali per la fatturazione da parte del venditore tedesco;
il Sig. Pt_1
ritenendo congruo il prezzo comunicato rispetto alle caratteristiche del veicolo, anche per lo sconto ottenuto, provvedeva all'invio della documentazione richiesta dal indicando P_
pure il proprio indirizzo e-mail ed effettuato l'invio, nello stesso Email_1
giorno (25.03.2021), riceveva, sulla propria mail, dalla Concessionaria UL S.r.l.
(dall'indirizzo di posta elettronica ), la documentazione della vettura oggetto Email_2
di compravendita, nonché la fattura di vendita della N. 123, che Controparte_6
riportava i dati personali dell'acquirente e la descrizione del bene (vettura Marca Bmw modello X3 avente telaio n. WBATX75030N015974), oltre al prezzo d'acquisto per la cifra di euro 43.500,00, il libretto di circolazione tedesco della vettura in argomento, la visura di un tagliando di manutenzione eseguito sulla medesima vettura;
precisava l'attore che l'invio della documentazione era accompagnato dal seguente messaggio da parte del Sig. CP_7
“tutto perfetto – se paghi, entro martedì (ossia lo stesso 25.03.2021) caricano giovedì P_ prossimo (l'01.04.2021)– procedi tranquillo con pagamento”, pertanto l'attore procedeva con il pagamento secondo le indicazioni ricevute, versando il prezzo d'acquisto di euro 43.500,00
a mezzo di tre bonifici - bonifico su banca Deutsche Bank di euro 14.000,00 disposto CP_8
in data 25 marzo 2021 a favore di di con Controparte_6 Controparte_9 causale “per acquisto autovettura BMW X3 telaio WBATX75030N015974”, - bonifico CP_8
su banca Deutsche Bank di euro 14.500,00 disposto in data 25 marzo 2021 a favore di
[...]
di con causale “per acquisto autovettura BMW Controparte_6 Controparte_9
X3 telaio WBATX75030N015974”, - bonifico tramite carta PostePay Evolution di euro CP_8
15.000,00 disposto in data 25 marzo 2021 a favore di Controparte_10
con causale “per acquisto autovettura BMW X3 telaio Controparte_9
WBATX75030N015974”, indirizzando i bonifici sulle coordinate bancarie indicate nella fattura inviata dalla concessionaria (Banca N26, IBAN DE141001100126264381 CP
04); nel pomeriggio del medesimo giorno (25 marzo 2021), il Sig. veniva contattato Pt_1
telefonicamente (dall'utenza 334.9928871) dal Sig. , qualificatosi Persona_2
3 N.R.G. 518/2022
collaboratore del , che aveva materialmente intrattenuto, su incarico di Controparte_2 quest'ultimo, i rapporti con il venditore in Germania in quanto di madre lingua tedesca e sollecitava l'attore all'invio, presso l'indirizzo di posta elettronica , delle Email_3
ricevute dei bonifici di pagamento effettuati dall'acquirente, al fine, a suo dire, del successivo inoltro alla società venditrice tedesca per l'avvio immediato delle pratiche di importazione e trasporto del veicolo;
- dopo circa due giorni, effettuati i pagamenti e gli invii richiesti, non ricevendo notizie, il Sig. contattava il Sig. sull'utenza mobile, ricevendo Pt_1 Per_2
rassicurazioni sull'avanzamento della procedura d'importazione e con la indicazione temporale della consegna del mezzo prima delle festività pasquali;
il venerdì 02.04.2021, alle ore 13.00 circa, l'attore contattava il Sig. per avere aggiornamenti sulla Persona_2
spedizione della vettura, ma questi riferiva che il venditore tedesco, da lui compulsato quella stessa mattina, non aveva risposto né sull'utenza telefonica, né sull'utenza e-mail e, preoccupato da tale notizia, aveva immediatamente contattato anche l'amministratore della
Sig. che lo rassicurava invitandolo ad attendere;
- trascorsi altri giorni CP P_
senza alcuna novità, martedì 06.04.2021, l'attore nuovamente chiedeva, sia al che al P_
suo collaboratore , il compimento di ulteriori verifiche sull'acquisto e, nella stessa Per_2
giornata, lo informava che, dalle verifiche poste in essere (solo dopo l'avvenuto Per_2
pagamento e la mancata consegna del mezzo), si era potuto constatare che la vettura BMW
X3 in argomento era stata venduta ad altro soggetto, addirittura sin dal febbraio 2021; così, il
07.04.2021, l'attore, di propria iniziativa, con comunicazione e-mail spedita dall'indirizzo
, incaricava un legale tedesco (tale ) per interessarsi della vicenda, Email_4 Per_3
al fine di assumere le iniziative più opportune, ma non ha mai avuto alcun positivo riscontro dall'Avv. , che non conosce, ma tale comunicazione inviata dall' rileva perché Per_3 Per_2
attesta espressamente come la società fosse stata incaricata dal Sig. in CP Pt_1
data 24.03.2021, dell'acquisto e dell'importazione in Italia dell'auto individuata sul sito
“Mobile.de”, confermando la ricostruzione fattuale operata;
l'attore, allarmato, contattava il proprio istituto di credito nel tentativo di effettuare il richiamo dei bonifici già disposti, tuttavia riceveva notizia dalla banca che il pagamento ordinato era già stato effettuato, con definitiva fuoriuscita della somma dal patrimonio depositato;
- alle richieste verbali di rimborso, immediatamente formulate dall'esponente al non è stato dato alcun seguito P_
e pure vani risultavano i tentativi del ricorrente di avere un confronto con il così, in P_
data 30.04.2021, formalmente chiedeva alla società nonché ai Sigg.ri ed CP P_
, il risarcimento del danno subito e, al contempo, li invitava, ai sensi e per gli effetti Per_2
del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/14, alla stipula, tramite avvocato di fiducia, di una convenzione di negoziazione assistita in ordine alla controversia insorta e al risarcimento
4 N.R.G. 518/2022
del danno;
manifestava l'intenzione di non aderire alla procedura di negoziazione e, Per_2
in data 31.05.2021, la e il Sig. , a mezzo di proprio legale CP Controparte_2
fiduciario, comunicavano di accettare la procedura di negoziazione assistita, e veniva quindi sottoscritta la convenzione;
dopo due incontri di negoziazione, non è stato raggiunto un accordo tra le parti;
nonostante il tempo trascorso e pur a fronte dei ripetuti solleciti, l'attore non riusciva ad ottenere la sottoscrizione del verbale di mancato accordo;
il Sig. Pt_1
nelle more, sollecitava gli opportuni accertamenti in sede penale da parte dell'Autorità giudiziaria competente, proponendo denuncia-querela a carico di ignoti, a seguito della quale veniva aperto il procedimento penale di cui il Nucleo della Guardia di Finanza di Pescara in data 28.04.2021 acquisiva copia, ma non veniva comunicato nessuno sviluppo da parte degli organi inquirenti.
********
2. La società convenuta unipersonale, in persona del legale rapp.te CP P_
si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta del
[...]
01.02.2023, “chiedendo che il Tribunale Civile di Chieti, sezione distaccata di Ortona,
Sezione Civile Voglia dichiarare inammissibili e/o respingere nel merito tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto nei termini di loro formulazione per la ragioni esposte in narrativa. In subordine qualora venga accertata la eventuale fondatezza parziale delle domande dell'attore sig. , ridurre la domanda attorea nei termini che Parte_1
emergeranno in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, ed onorari di causa”.
La convenuta, dopo avere, nella premessa del proprio atto, precisato, in merito alla qualifica di consumatore dell'attore, che esso è un professionista che svolge la propria attività lavorativa presso il Gruppo Guardia di Finanza di Pescara ed è posto nella condizione di comprendere le proprie scelte di acquisto e pagamento, come in effetti aveva avuto modo di fare accedendo direttamente al sito per valutare l'auto di proprio gradimento, operava una ricostruzione fattuale della vicenda in esame, deducendo che: - il pagamento effettuato dal
Sig. avveniva in un conto realmente esistente ed intestato alla venditrice Pt_1 [...]
; - la per ogni operazione di compravendita di auto nuove e/o Controparte_6 CP
usate in ambito europeo, richiede ai propri clienti, sin dal primo approccio, la sottoscrizione di un contratto, contenente dettagliatamente le attività da svolgersi per conto del cliente, gli oneri ed i compensi che la stessa percepirà; - l'attore, Sig. a riprova del mancato Pt_1
rapporto contrattuale con la convenuta, non aveva mai sottoscritto alcun contratto, né la CP
gli aveva rivolto tale richiesta;
- il pagamento richiesto ed effettuato dall' (verso il Pt_1
5 N.R.G. 518/2022
venditore tedesco) non sconta l'Iva, circostanza dimostrativa di come l'operazione fosse stata articolata, sin dalla scelta dell'auto, proprio dall'attore, mentre invece la avrebbe dovuto CP
applicare l'IVA ai propri servizi, circostanza questa di cui il Sig. era a conoscenza, Pt_1
in virtù del lavoro da esso svolto;
- al momento della autonoma scelta dell'auto da parte dell' la stessa era di proprietà della venditrice tedesca e l' non aveva chiesto Pt_1 Pt_1
alla di effettuare un controllo di proprietà o di esistenza dell'auto, avendo invece CP
richiesto di organizzare il trasporto e gli incombenti accessori per far giungere in Italia l'auto prescelta, pertanto nessuna attività di mediazione, tipica o atipica, tra le parti, venditore tedesco ed acquirente italiano (l'attore), sarebbe mai stata posta in atto dalla;
- CP
respingeva le accuse, da parte dell'attore, di essere incorsa in un comportamento omissivo per avere omesso la comunicazione di circostanze ad essa note, in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che potevano influire sulla conclusione dello stesso, per non avere mai omesso di comunicare all' circostanze ad ella note o comunicarne di non veritiere, Pt_1
precisando che era stato il venditore (tedesco) ad aver agito con dolo, dando corso a due distinte vendite, una ad un soggetto polacco e l'altra all'ignaro - contestava altresì Pt_1
la circostanza dedotta dall'attore relativa al fatto che il Sig. avrebbe dichiarato la P_
propria disponibilità professionale a gestire la trattativa dell'acquisto, poiché invece proprio l'attore consultava il sito “mobile.de”, ove aveva reperito l'offerta di acquisto della BMW X3 xdrive 30d M/sport, ma il non lo aveva indirizzato verso tale sito web;
- sosteneva, P_
infine, che la non aveva alcuna responsabilità dell'accaduto, avendo svolto nella CP
vicenda un rilievo marginale e non configurante profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;
- inoltre, la convenuta non aveva gestito la trattativa relativa al pagamento del prezzo.
*******
3. All'udienza del 02.02.2023, parte attrice prendeva atto della costituzione in giudizio avvenuta solo in pari data di udienza, ne contestava il contenuto con riserva di meglio esaminare e dedurre nei propri scritti difensivi in ragione della tardività della costituzione e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione e chiedeva concedersi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo altresì fissarsi apposita udienza per la comparizione delle parti e il Giudice concedeva i termini richiesti da entrambe le parti e fissava, per la decisione sull'ammissibilità delle prove,
l'udienza dell'11.05.2023, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di udienza.
6 N.R.G. 518/2022
A scioglimento della riserva assunta alla udienza dell'11.05.2023, il Giudice, con ordinanza del 29.05.2023, rilevato che le parti avevano chiesto (o, comunque, non si erano opposte) al tentativo di conciliazione, fissava, per la comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e provocarne la conciliazione, l'udienza del 14.09.2023.
Alla udienza del 14.09.2023, il Giudice, dopo aver interrogato liberamente le parti, proponeva alle stesse la seguente proposta conciliativa ex art. 183 bis c.p.c: “pagamento da parte della
a della somma pari a € 18.500,00 a tacitazione di ogni altra pretesa. CP Parte_1
Spese di lite integralmente compensate” e rinviava, per la verifica dell'accettazione della proposta, all'udienza del 19.10.2023, poi differita al 16.11.2023.
Alla udienza del 16.11.2023, parte attrice aderiva alla proposta, mentre la convenuta si dichiarava disponibile al pagamento della somma di € 16.000,00 rateizzate, ma l'attore non era disponibile ad accettare un pagamento scadenzato, pertanto il Giudice ammetteva le prove e rinviava, per l'interrogatorio formale delle parti e per l'escussione di un teste di parte attrice, alla udienza dell'01.02.2024.
Alle udienze dell'01.02.2024, del 12.09.2024 e del 24.10.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.11.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, con concessione alle parti termine di giorni dieci prima della fissata udienza per il deposito di note conclusive.
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate e delle note di trattazione scritta di udienza dalla sola parte attrice e non dalla parte convenuta che, pur avendo ricevuto, prima ancora della udienza del 12.09.2024, la rinuncia al mandato da parte del proprio difensore
(inviata a mezzo pec il 04.09.2024), non riteneva di sostituirlo.
La causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In primis, va osservato, solo per fare chiarezza sulle deduzioni di parte convenuta in ordine alla qualifica di consumatore dell'odierno attore, che l'acquisto dell'autovettura per cui è causa è avvenuto per uso personale o anche familiare, non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, nessun elemento probatorio che riporti l'acquisto nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'attore.
Pertanto, si respinge ogni deduzione (parte convenuta ha ribadito che si tratta solo di mere deduzioni e non di eccezioni in senso proprio) sul punto, atteso che, non essendo supportate
7 N.R.G. 518/2022
da prove, restano mere deduzioni e l'attore, secondo il Codice del Consumo (art. 3 comma 1 lett. a) D. Lgs 206/05), ben può essere considerato un consumatore, con tutte le tutele e facoltà che ne discendono, ivi compreso il foro competente, che resta quello adito.
5. Ciò posto, va esaminata la domanda proposta dall'attore di accertamento della violazione, da parte della società convenuta unipersonale, degli obblighi ex art. 1759 c.c., in virtù CP
del contratto di mediazione in essere tra le parti, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, in conseguenza dell'inutile versamento della somma di € 43.500,00, da parte del Sig.
, quale pagamento del prezzo dell'autovettura usata, marca BMW, individuata Parte_1
per l'acquisto sul mercato tedesco, non consegnata e la somma versata mai restituita.
Nello specifico, l'attore, in data 18.03.2021, chiedeva al Sig. , nella sua Controparte_2
qualità di amministratore e legale rappresentante della società unipersonale, la CP
gestione dell'acquisto dell'autovettura da esso indicatagli, dopo averla individuata sul sito
“Mobile.de” ed il quale mediatore con il mercato tedesco, accettava l'incarico. P_
Tale circostanza è stata confermata dal teste , escusso alla udienza del Persona_1
12.09.2024 (sulle circostanze così rispondeva: sub 2) “non avendo esperienza nel settore, ha chiesto consiglio amicale ad un parente della coniuge, impiegato presso una concessionaria perugina, il sig. . Questi ha suggerito al ricorrente di valutare il mercato Persona_1
tedesco e di affidarsi per tale attività alla società di Jesi, in persona CP dell'amministratore, concessionaria auto specializzata nel settore Controparte_2 dell'importazione di veicoli esteri”; così rispondeva;
“Si è vera la circostanza”; sub 3) “il
18/3/2021 il sig. ha contattato, all'utenza cellulare 329.2345373 fornitagli dal Parte_1
, l'amministratore della , sig. chiedendo _1 Controparte_1 Controparte_2
assistenza per l'acquisto di un veicolo usato, marca BMW, modello X3, presso il mercato tedesco, e relativa importazione dalla Germania”; così rispondeva: “Sul capitolo posso dire che il numero di cellulare è stato da me fornito, ma il Sig. mi ha riferito di aver fatto Pt_1
tale telefonata e che successivamente anche il Sig. mi ha confermato l'avvenuta P_ telefonata”). Anche il teste teste attendibile per averne avuto diretta Testimone_1
conoscenza e per essere un Capo della G.d.F., alla udienza del 24.10.2025, confermava Tes_2
le circostanze articolate dall'attore: sub 2) “non avendo esperienza nel settore, ha chiesto consiglio amicale ad un parente della coniuge, impiegato presso una concessionaria perugina, il sig. . Questi ha suggerito al ricorrente di valutare il mercato Persona_1
tedesco e di affidarsi per tale attività alla società di Jesi, in persona CP dell'amministratore, concessionaria auto specializzata nel settore Controparte_2 dell'importazione di veicoli esteri”; così rispondeva “Si è vera la circostanza, preciso che io
8 N.R.G. 518/2022
e l'attore siamo colleghi, ma anche amici e abbiamo una frequentazione quotidiana, ragion per cui condividiamo tutte le nostre esperienze e so della sua passione per le autovetture e della volontà di acquista questo veicolo particolare;
preciso che fu lo stesso attore a riferirmi nell'immediatezza dei fatti tutte le circostanze che mi si chiedono e posso dire che molte di esse le ho vissute insieme a lui in prima persona”;il teste confermava anche le ulteriori circostanze: sub 3) “il 18/3/2021 il sig. ha contattato, all'utenza cellulare Parte_1
329.2345373 fornitagli dal , l'amministratore della sig. _1 Controparte_1
chiedendo assistenza per l'acquisto di un veicolo usato, marca BMW, Controparte_2 modello X3, presso il mercato tedesco, e relativa importazione dalla Germania”; così rispondeva: “Si è vera la circostanza, preciso che l'attore aveva qualche perplessità a rivolgersi personalmente al mercato estero e mi parlò di questa concessionaria che gli aveva consigliato un parente di sua moglie che anch'esso lavorava in altra concessionaria e che gli consigliò la in ragione della sua capacità di operare sul mercato estero e di importare CP
veicoli dall'estero”; sub 4): “nel corso della telefonata” il sig. Testimone_3
dichiarata la disponibilità professionale della società alla gestione e trattazione dell'acquisto, ha consigliato al sig. di visionare il sito web “Mobile.de” e selezionare Pt_1 personalmente il veicolo -o i veicoli- di interesse e, quindi, comunicargli la scelta operata”; così rispondeva: “Si è vero, ricordo che tale concessionaria nella persona del sig.
[...]
gli disse di consultare quel sito di cui al capitolo di prova per scegliere la P_
macchina di suo gradimento”; sub 6): “in data 18/3/2021, il sig. attraverso il sistema Pt_1
WhatsApp, ha comunicato al sig. l'offerta rinvenuta nel sito “mobile.de”, P_
allegando al messaggio il link di riferimento dello specifico veicolo, come da copia del messaggio whatsapp che mi si mostra, allegato sub documento 3 al fascicolo di parte attrice”; così rispondeva: “Si è vero, dopo aver individuato il veicolo scrisse subito al Pt_1
proprietario per comunicare la scelta effettuata sul sito mobile.de; preciso che riconosco il documento sub. N. 3 allegato che mi viene mostrato”.
Dal documento n. 3 (messaggio Whats-App del 18 marzo allegato da parte attrice alla citazione introduttiva) emerge, in tutta evidenza, il rapporto di mandato intrattenuto dall' con il Parte_1 P_
Anche il teste fratello dell'attore, senza condividere con esso rapporti Testimone_4
economici, confermava tutte le circostanze articolate da parte attrice.
Inoltre, i testi addotti dall'attore confermavano anche le circostanze relative alla mail del
25.03.2021, ricevuta dall'attore dall'indirizzo di posta elettronica appartenente Email_2
alla Concessionaria UL S.r.l. contrariamente a quanto sostenuto (senza fornire prove) dalla
9 N.R.G. 518/2022
convenuta, che negava il rapporto contrattuale tra le parti, infatti, alla pagina 5 della propria comparsa di costituzione, si legge “Nessuna attività di mediazione, tipica o atipica, tra le parti venditore tedesco ed acquirente italiano (l'attore) è mai stata posta in atto dalla ”. CP
Sul punto, si osserva che il mandato ad acquistare un'automobile, in linea di principio, non richiede necessariamente la forma scritta, anche se è consigliabile redigere un contratto scritto soprattutto per la tutela delle parti, agevolandole nella prova della sua esistenza.
Come noto, nel nostro ordinamento, che presuppone l'autonomia della volontà (art. 1322 c.c.), il principio della libertà di forma è fondamentale, tuttavia le disposizioni che contemplano una forma vincolata (che costituisce limite all'autonomia privata imposto da considerazioni di ordine sociale) devono ritenersi di carattere eccezionale, suscettibili, se mai,
d'interpretazione estensiva, non di interpretazione analogica.
Il mandato non è un contratto reale, ma è un contratto consensuale e, dunque, si perfeziona con il semplice accordo delle parti (mandante e mandatario), senza che sia necessaria la consegna di una cosa, come invece sostiene la convenuta.
Il mandato è altresì un contratto ad effetti obbligatori, nel senso che le parti si obbligano a compiere determinati atti giuridici, ma non c'è un trasferimento di proprietà di una cosa, a differenza dei contratti reali, che invece presuppongono la consegna di una cosa per perfezionarsi.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova relativamente al mandato ad acquistare l'autovettura, sia con le puntuali allegazioni documentali acquisite, sia con l'escussione dei testi da esso addotti.
Illuminante, sul punto, è non solo la mail del 25.03.2021, ma soprattutto il messaggio Whats-
App del “Controlla mail tutto perfetto – se paghi, entro martedì caricano giovedì P_ prossimo – Indirizzo fattura da correggere procedi tranquillo con pagamento”. (Cfr. docc.ti
5-7 allegati all'atto di citazione)
Risulta evidente che, se non vi fosse sotteso un mandato tra le parti in causa, sarebbe addirittura incauto il a dare l'OK all'attore al versamento del prezzo dell'autovettura P_
individuata per l'acquisto, peraltro nell'importo così elevato di € 43.500,00, assumendosene ogni responsabilità.
E, a nulla valgono tutte le argomentazioni svolte dalla convenuta, senza il benché minimo supporto probatorio, relative sia alla mancanza di mandato, a suo dire perché manca la forma
10 N.R.G. 518/2022
scritta, sia in ordine alla omessa comunicazione di circostanze ad essa note in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, come invece dimostrato dall'attore.
Sul punto, non si può sorvolare sulle dichiarazioni del teste che, sulla Testimone_1 circostanza n. 7), “il successivo 25/3/2021 l'amministratore della ha comunicato CP
telefonicamente al sig. di aver concordato con il venditore a Pt_1 Controparte_5
seguito della trattativa direttamente condotta, il corrispettivo scontato del veicolo prescelto, pari ad euro 43.500,00, ed ha quindi chiesto ad esso acquirente l'invio dei dati e documenti personali al fine di trasmetterli per la fatturazione al venditore tedesco”; così rispondeva: “Si
è vero, la trattativa le fece la concessionaria e, quindi l'attore fu contattato e reso edotto delle trattative che aveva fatto il che era riuscito ad abbassare il prezzo iniziale dai P_ circa 47.000,00 a 43.500,00 e successivamente chiese all' l'invio dei suoi dati e dei Pt_1 documenti personali onde procedere alla fatturazione”. Sulla 13) “dopo aver effettuato i pagamenti e gli invii richiesti, il sig. ha contattato il sig. sull'utenza Pt_1 Per_2
cellulare, ricevendone rassicurazioni sull'avanzamento della procedura d'importazione e con la indicazione temporale della consegna del mezzo prima delle festività pasquali”; così rispondeva: “Si è vero, ricordo bene anche il periodo poiché l'attore ci teneva ad avere l'auto nuova prima delle festività pasquali;
preciso altresì che il Sig. gli aveva dato Per_2
rassicurazioni sul fatto che la vettura sarebbe arrivata nel termine stabilito ossia prima di
Pasqua”; 14) “il 6 aprile 2021, il sig. ha telefonicamente informato Persona_2
l' che, dalle verifiche poste in essere dopo l'avvenuto pagamento del corrispettivo e Pt_1
la mancata consegna del mezzo), Egli aveva constatato che la vettura BMW X3 in argomento era stata venduta ad altro soggetto, sin dal febbraio 2021”; così rispondeva: “Si è vero e fu
l' a chiamare il Sig. e ad informarlo che in seguito alle verifiche da lui e Per_2 Pt_1
dalla svolte, era emerso che il veicolo era già stato venduto ad altri nel mese di febbraio CP
2021”; 15) “il 7 aprile 2021, il sig. , di propria iniziativa, con comunicazione Persona_2
e-mail spedita dall'indirizzo “ ha incaricato un legale tedesco (tale Email_4
avvocato ) di interessarsi della vicenda, come da copia del messaggio email che mi si Per_3 mostra, allegato sub documento 11 al fascicolo di parte attrice”; così rispondeva: “Confermo la circostanza, la aveva provveduto ad incaricare un legale tedesco affinchè si CP
occupasse della vicenda e tentasse il recupero della somma pagata dall'attore che era quella stabilita di € 43.500,00; sul doc. n. 11 che mi si mostra posso dire che lo riconosco per averla letta più volte insieme all'attore”; 16) “il sig. allarmatosi dopo le Parte_1
comunicazioni di cui ai capitoli che precedono, ha contattato il proprio istituto di credito nel tentativo di effettuare il richiamo dei bonifici già disposti, tuttavia ricevendosi notizia banca che il pagamento ordinato era già stato effettuato, con definitiva fuoriuscita della somma dal
11 N.R.G. 518/2022
patrimonio depositato”; così rispondeva:“Si è vero ricordo bene la circostanza, io ero presente quando l'attore ha contattare la Banca per bloccare il pagamento, ma non fu possibile poiché la Banca gli disse che era stato già accreditato e non si poteva revocare”.
Le cristalline dichiarazioni soprariportate e la loro attendibilità, che è concetto fondamentale nel processo penale e civile, non necessitano di alcun ulteriore commento, poiché ritenute dalla scrivente, in base a diversi parametri oggettivi, credibili.
6. In ordine all'atteggiamento processuale tenuto dalla convenuta, non si può in alcun modo sottacere la circostanza relativa alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Giudice alla udienza del 14.09.2023 e rifiutata dal presente in udienza, poiché evidentemente P_
ritenuta incongrua, così il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Sul punto, si sottolinea la ingiustificabile condotta sotto vari profili, atteso il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla per avere omesso di notiziare il CP
Sig. sulle circostanze evidentemente negative ad essa note o che, comunque, Parte_1
poteva acquisire usando l'ordinaria diligenza richiesta ad un esperto del settore, così cagionando notevoli danni all'attore che, ignaro di tutto ed in buona fede, versava il complessivo prezzo pattuito dal senza ricevere, dal 2021 ad oggi, l'autovettura P_
acquistata, né la restituzione del prezzo pagato.
In merito all'obbligo di informazione del mediatore, anche la Suprema Corte ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare (sul punto, è stato ricordato che, pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico-giuridica, il mediatore riveste comunque un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare). Tale obbligo consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.
In questi limiti, possono rilevare, in caso di mediazione immobiliare, le informazioni afferenti:
- alla contitolarità del diritto di proprietà, - all'insolvenza di una delle parti, - all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, - ad eventuali prelazioni ed opzioni, - al rilascio di autorizzazioni amministrative, - alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, - alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti,
12 N.R.G. 518/2022
- alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore.
Hanno peso, in particolare, ai fini dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1759, comma 1,
c.c., le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possano influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni. (Cfr., Cass. Civ., sentenza n. 11371 del
02.05.2023)
Ebbene, la non ha assolto ad alcuno di tali obblighi. CP
D'altra parte, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a giungere a conclusioni diverse, atteso che peraltro, nonostante la rinuncia al mandato difensivo del proprio avvocato
(del 04.09.2024, ove si legge che la rinuncia è stata conseguente al “mancato perfezionamento della proposta transattiva formulata nel corso della scorsa udienza”), non si è munita di altro avvocato sino alla fase decisoria della causa.
7. A tal proposito, va inoltre evidenziato che, pur avendo il Giudice ammesso l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, la società convenuta, nella persona del legale rapp.te p.t. della società, , non compariva per rendere l'interrogatorio formale deferito, Controparte_2
di fatto non rispondendo sulle circostanze ammesse da 2) a 4) e da 6) a 16).
Pertanto, tale ultima circostanza necessita di ulteriore valutazione, che rafforza il convincimento della scrivente in questa sede.
Orbene, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. (Cfr., sul punto, Tribunale di Napoli, sentenza n. 8734/2022 del 03.11.2022)
La Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa in tal senso: "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità".
(v. Cass. Civ., sentenza n. 7208/2004, nonché sentenza n.15389/2005)
13 N.R.G. 518/2022
Tuttavia, la mancata risposta all'interrogatorio non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
Nel caso di specie, a parere della scrivente, la convenuta, che non ha risposto all'interrogatorio, non ha neppure fornito prove in senso contrario valutabili in suo favore, alla luce dei versamenti effettuati dall'attore, della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, della mancata comparizione di parte convenuta volontariamente non comparsa alle ultime udienze svoltesi e dell'assenza di prove in senso contrario, dunque la domanda proposta da risulta pienamente fondata. Parte_1
Per giurisprudenza costante, il contenuto della responsabilità del mediatore agli effetti dell'art. 1759 c.c. è, senza dubbio, il risarcimento dei danni.
Accertata, dunque, la responsabilità in capo alla , va di conseguenza Controparte_1
accolta la domanda proposta dall'attore di condanna della mandataria al risarcimento del danno, così come dimostrato ammontante ad € 43.500,00 (Cfr. docc.Ti 8 e 9 allegati alla citazione introduttiva), oltre interessi come da domanda, per l'automobile mai consegnata.
8. Le spese processuali sostenute dall'attore seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 di cui al D.M. n. 55/2014 (€ 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale, calcolati nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate e assenza di contraddittorio nell'ultima fase processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , nei confronti della società , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_2
in accoglimento della domanda proposta, così decide:
ACCOGLIE
la domanda avanzata dall'attore di accertamento e declaratoria da parte della società Parte_1
unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., della violazione degli CP Controparte_2
obblighi ex art. 1759 c.c. in ordine al rapporto di mediazione in essere tra le parti, come da parte motiva;
14 N.R.G. 518/2022
ACCOGLIE
la domanda di accertamento del danno subito dall'attore, in virtù del versamento della somma di €
43.500,00 a titolo di corrispettivo dell'autovettura, che non gli è stata mai consegnata;
CONDANNA
la convenuta società , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno, in favore del Sig. , quantificato in € 43.500,00 come da parte Parte_1
motiva, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
CONDANNA
altresì la convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento, in favore dell'attore,
[...]
quantificate in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva;
€ Pt_1
903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) € 545,00 per esborsi, nonché spese di notifica, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Ortona, lì 05.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 518/2022, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco D'Alicandro Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Attore
E
la (C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Filippo Moroni presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
OGGETTO: Contratto di mandato. Richiesta risarcimento danni.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, parte attrice ha concluso come da relativo verbale di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1 N.R.G. 518/2022
1. Con atto di citazione, datato 28.10.2022 e ritualmente notificato al convenuto, l'attore chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito: a) accertare e dichiarare la violazione da parte della società degli obblighi di cui all'art. 1759 c.c. sulla Controparte_1
stessa gravanti in ragione del rapporto di mediazione intercorso con il sig. , e Parte_1
comunque degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza nella conduzione e/o gestione dell'affare; b) per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della società per il danno subito dal sig. in conseguenza Controparte_3 Parte_1 dell'inutile versamento della somma di €. 43.500,00 a titolo di corrispettivo di un bene mai ricevuto;
c) per l'effetto, condannare la società al risarcimento del Controparte_1
danno in favore del sig. quantificato nella somma di € 43.500,00 maggiorata di Parte_1
rivalutazione legale Istat ed interessi al tasso commerciale dal dì dell'esborso e fino all'effettivo rimborso, ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di rivalutazione e interessi moratori;
d) condannare la controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario di legge ed accessori, avendo essa dato causa all'introduzione del presente giudizio, anche in ragione della condotta tenuta nel corso della negoziazione assistita.”
L'attore deduceva che: - nel febbraio 2021, dopo la vendita del proprio veicolo ormai vetusto, acquistava un'altra autovettura, orientandosi nel mercato dell'usato verso la marca BMW, modello X3, con caratteristiche di produzione recente e basso chilometraggio e, non avendo esperienza nel settore, chiedeva consiglio amicale ad un parente della coniuge, _1
, impiegato presso una concessionaria perugina, il quale, dopo aver inutilmente sondato
[...]
per alcune settimane il mercato italiano, suggeriva di valutare il mercato tedesco, numericamente più nutrito, e di affidarsi per tale attività a soggetto qualificato, da lui indicato nella persona di , socio unico, amministratore e legale rappresentante della Controparte_2
società unipersonale, sedente in Jesi (AN), specializzata in tale settore;
il CP
18.03.2021, contattava sul cellulare 329.2345373, fornitogli dal , l'amministratore della _1
Sig. per l'acquisto del veicolo usato, con le caratteristiche CP Controparte_2
da esso indicate, presso il mercato tedesco;
il si dichiarava disponibile alla gestione P_
e trattazione dell'acquisto, indicando all'attore, Sig. le seguenti modalità di Pt_1
svolgimento del rapporto: dopo aver visionato dal sito web “Mobile.de” il veicolo di interesse, comunicandogli la scelta operata, la avrebbe curato i contatti con CP_4 CP
il soggetto venditore del veicolo scelto, spuntato il miglior prezzo, fissando le modalità di versamento del corrispettivo, del trasporto e dell'immatricolazione in Italia e, infine, consegnato il veicolo al Sig. nella stessa giornata, consultava il sito “mobile.de”, Pt_1
2 N.R.G. 518/2022
reperiva l'offerta di vendita del veicolo BMW X3 xDrive30d M Sport/HK/HUD da parte della concessionaria corrente in Wandlitz (DE), al prezzo richiesto di €. Controparte_5
45.900 e, con messaggio WhatsApp, comunicava al l'offerta, allegando al messaggio P_
il link di riferimento dello specifico veicolo e, in data 22.03.2021, con ulteriore messaggio
WhatsApp, chiedeva aggiornamenti al sullo stato della pratica, ricevendo risposta che P_
non vi erano novità; il successivo 25.03.2021, comunicava telefonicamente all'attore P_
che, a seguito di trattativa con il venditore aveva concordato il Controparte_5
prezzo scontato del veicolo prescelto nella somma di euro 43.500,00, chiedendogli i dati e i documenti personali per la fatturazione da parte del venditore tedesco;
il Sig. Pt_1
ritenendo congruo il prezzo comunicato rispetto alle caratteristiche del veicolo, anche per lo sconto ottenuto, provvedeva all'invio della documentazione richiesta dal indicando P_
pure il proprio indirizzo e-mail ed effettuato l'invio, nello stesso Email_1
giorno (25.03.2021), riceveva, sulla propria mail, dalla Concessionaria UL S.r.l.
(dall'indirizzo di posta elettronica ), la documentazione della vettura oggetto Email_2
di compravendita, nonché la fattura di vendita della N. 123, che Controparte_6
riportava i dati personali dell'acquirente e la descrizione del bene (vettura Marca Bmw modello X3 avente telaio n. WBATX75030N015974), oltre al prezzo d'acquisto per la cifra di euro 43.500,00, il libretto di circolazione tedesco della vettura in argomento, la visura di un tagliando di manutenzione eseguito sulla medesima vettura;
precisava l'attore che l'invio della documentazione era accompagnato dal seguente messaggio da parte del Sig. CP_7
“tutto perfetto – se paghi, entro martedì (ossia lo stesso 25.03.2021) caricano giovedì P_ prossimo (l'01.04.2021)– procedi tranquillo con pagamento”, pertanto l'attore procedeva con il pagamento secondo le indicazioni ricevute, versando il prezzo d'acquisto di euro 43.500,00
a mezzo di tre bonifici - bonifico su banca Deutsche Bank di euro 14.000,00 disposto CP_8
in data 25 marzo 2021 a favore di di con Controparte_6 Controparte_9 causale “per acquisto autovettura BMW X3 telaio WBATX75030N015974”, - bonifico CP_8
su banca Deutsche Bank di euro 14.500,00 disposto in data 25 marzo 2021 a favore di
[...]
di con causale “per acquisto autovettura BMW Controparte_6 Controparte_9
X3 telaio WBATX75030N015974”, - bonifico tramite carta PostePay Evolution di euro CP_8
15.000,00 disposto in data 25 marzo 2021 a favore di Controparte_10
con causale “per acquisto autovettura BMW X3 telaio Controparte_9
WBATX75030N015974”, indirizzando i bonifici sulle coordinate bancarie indicate nella fattura inviata dalla concessionaria (Banca N26, IBAN DE141001100126264381 CP
04); nel pomeriggio del medesimo giorno (25 marzo 2021), il Sig. veniva contattato Pt_1
telefonicamente (dall'utenza 334.9928871) dal Sig. , qualificatosi Persona_2
3 N.R.G. 518/2022
collaboratore del , che aveva materialmente intrattenuto, su incarico di Controparte_2 quest'ultimo, i rapporti con il venditore in Germania in quanto di madre lingua tedesca e sollecitava l'attore all'invio, presso l'indirizzo di posta elettronica , delle Email_3
ricevute dei bonifici di pagamento effettuati dall'acquirente, al fine, a suo dire, del successivo inoltro alla società venditrice tedesca per l'avvio immediato delle pratiche di importazione e trasporto del veicolo;
- dopo circa due giorni, effettuati i pagamenti e gli invii richiesti, non ricevendo notizie, il Sig. contattava il Sig. sull'utenza mobile, ricevendo Pt_1 Per_2
rassicurazioni sull'avanzamento della procedura d'importazione e con la indicazione temporale della consegna del mezzo prima delle festività pasquali;
il venerdì 02.04.2021, alle ore 13.00 circa, l'attore contattava il Sig. per avere aggiornamenti sulla Persona_2
spedizione della vettura, ma questi riferiva che il venditore tedesco, da lui compulsato quella stessa mattina, non aveva risposto né sull'utenza telefonica, né sull'utenza e-mail e, preoccupato da tale notizia, aveva immediatamente contattato anche l'amministratore della
Sig. che lo rassicurava invitandolo ad attendere;
- trascorsi altri giorni CP P_
senza alcuna novità, martedì 06.04.2021, l'attore nuovamente chiedeva, sia al che al P_
suo collaboratore , il compimento di ulteriori verifiche sull'acquisto e, nella stessa Per_2
giornata, lo informava che, dalle verifiche poste in essere (solo dopo l'avvenuto Per_2
pagamento e la mancata consegna del mezzo), si era potuto constatare che la vettura BMW
X3 in argomento era stata venduta ad altro soggetto, addirittura sin dal febbraio 2021; così, il
07.04.2021, l'attore, di propria iniziativa, con comunicazione e-mail spedita dall'indirizzo
, incaricava un legale tedesco (tale ) per interessarsi della vicenda, Email_4 Per_3
al fine di assumere le iniziative più opportune, ma non ha mai avuto alcun positivo riscontro dall'Avv. , che non conosce, ma tale comunicazione inviata dall' rileva perché Per_3 Per_2
attesta espressamente come la società fosse stata incaricata dal Sig. in CP Pt_1
data 24.03.2021, dell'acquisto e dell'importazione in Italia dell'auto individuata sul sito
“Mobile.de”, confermando la ricostruzione fattuale operata;
l'attore, allarmato, contattava il proprio istituto di credito nel tentativo di effettuare il richiamo dei bonifici già disposti, tuttavia riceveva notizia dalla banca che il pagamento ordinato era già stato effettuato, con definitiva fuoriuscita della somma dal patrimonio depositato;
- alle richieste verbali di rimborso, immediatamente formulate dall'esponente al non è stato dato alcun seguito P_
e pure vani risultavano i tentativi del ricorrente di avere un confronto con il così, in P_
data 30.04.2021, formalmente chiedeva alla società nonché ai Sigg.ri ed CP P_
, il risarcimento del danno subito e, al contempo, li invitava, ai sensi e per gli effetti Per_2
del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/14, alla stipula, tramite avvocato di fiducia, di una convenzione di negoziazione assistita in ordine alla controversia insorta e al risarcimento
4 N.R.G. 518/2022
del danno;
manifestava l'intenzione di non aderire alla procedura di negoziazione e, Per_2
in data 31.05.2021, la e il Sig. , a mezzo di proprio legale CP Controparte_2
fiduciario, comunicavano di accettare la procedura di negoziazione assistita, e veniva quindi sottoscritta la convenzione;
dopo due incontri di negoziazione, non è stato raggiunto un accordo tra le parti;
nonostante il tempo trascorso e pur a fronte dei ripetuti solleciti, l'attore non riusciva ad ottenere la sottoscrizione del verbale di mancato accordo;
il Sig. Pt_1
nelle more, sollecitava gli opportuni accertamenti in sede penale da parte dell'Autorità giudiziaria competente, proponendo denuncia-querela a carico di ignoti, a seguito della quale veniva aperto il procedimento penale di cui il Nucleo della Guardia di Finanza di Pescara in data 28.04.2021 acquisiva copia, ma non veniva comunicato nessuno sviluppo da parte degli organi inquirenti.
********
2. La società convenuta unipersonale, in persona del legale rapp.te CP P_
si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta del
[...]
01.02.2023, “chiedendo che il Tribunale Civile di Chieti, sezione distaccata di Ortona,
Sezione Civile Voglia dichiarare inammissibili e/o respingere nel merito tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto nei termini di loro formulazione per la ragioni esposte in narrativa. In subordine qualora venga accertata la eventuale fondatezza parziale delle domande dell'attore sig. , ridurre la domanda attorea nei termini che Parte_1
emergeranno in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, ed onorari di causa”.
La convenuta, dopo avere, nella premessa del proprio atto, precisato, in merito alla qualifica di consumatore dell'attore, che esso è un professionista che svolge la propria attività lavorativa presso il Gruppo Guardia di Finanza di Pescara ed è posto nella condizione di comprendere le proprie scelte di acquisto e pagamento, come in effetti aveva avuto modo di fare accedendo direttamente al sito per valutare l'auto di proprio gradimento, operava una ricostruzione fattuale della vicenda in esame, deducendo che: - il pagamento effettuato dal
Sig. avveniva in un conto realmente esistente ed intestato alla venditrice Pt_1 [...]
; - la per ogni operazione di compravendita di auto nuove e/o Controparte_6 CP
usate in ambito europeo, richiede ai propri clienti, sin dal primo approccio, la sottoscrizione di un contratto, contenente dettagliatamente le attività da svolgersi per conto del cliente, gli oneri ed i compensi che la stessa percepirà; - l'attore, Sig. a riprova del mancato Pt_1
rapporto contrattuale con la convenuta, non aveva mai sottoscritto alcun contratto, né la CP
gli aveva rivolto tale richiesta;
- il pagamento richiesto ed effettuato dall' (verso il Pt_1
5 N.R.G. 518/2022
venditore tedesco) non sconta l'Iva, circostanza dimostrativa di come l'operazione fosse stata articolata, sin dalla scelta dell'auto, proprio dall'attore, mentre invece la avrebbe dovuto CP
applicare l'IVA ai propri servizi, circostanza questa di cui il Sig. era a conoscenza, Pt_1
in virtù del lavoro da esso svolto;
- al momento della autonoma scelta dell'auto da parte dell' la stessa era di proprietà della venditrice tedesca e l' non aveva chiesto Pt_1 Pt_1
alla di effettuare un controllo di proprietà o di esistenza dell'auto, avendo invece CP
richiesto di organizzare il trasporto e gli incombenti accessori per far giungere in Italia l'auto prescelta, pertanto nessuna attività di mediazione, tipica o atipica, tra le parti, venditore tedesco ed acquirente italiano (l'attore), sarebbe mai stata posta in atto dalla;
- CP
respingeva le accuse, da parte dell'attore, di essere incorsa in un comportamento omissivo per avere omesso la comunicazione di circostanze ad essa note, in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che potevano influire sulla conclusione dello stesso, per non avere mai omesso di comunicare all' circostanze ad ella note o comunicarne di non veritiere, Pt_1
precisando che era stato il venditore (tedesco) ad aver agito con dolo, dando corso a due distinte vendite, una ad un soggetto polacco e l'altra all'ignaro - contestava altresì Pt_1
la circostanza dedotta dall'attore relativa al fatto che il Sig. avrebbe dichiarato la P_
propria disponibilità professionale a gestire la trattativa dell'acquisto, poiché invece proprio l'attore consultava il sito “mobile.de”, ove aveva reperito l'offerta di acquisto della BMW X3 xdrive 30d M/sport, ma il non lo aveva indirizzato verso tale sito web;
- sosteneva, P_
infine, che la non aveva alcuna responsabilità dell'accaduto, avendo svolto nella CP
vicenda un rilievo marginale e non configurante profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;
- inoltre, la convenuta non aveva gestito la trattativa relativa al pagamento del prezzo.
*******
3. All'udienza del 02.02.2023, parte attrice prendeva atto della costituzione in giudizio avvenuta solo in pari data di udienza, ne contestava il contenuto con riserva di meglio esaminare e dedurre nei propri scritti difensivi in ragione della tardività della costituzione e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione e chiedeva concedersi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo altresì fissarsi apposita udienza per la comparizione delle parti e il Giudice concedeva i termini richiesti da entrambe le parti e fissava, per la decisione sull'ammissibilità delle prove,
l'udienza dell'11.05.2023, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di udienza.
6 N.R.G. 518/2022
A scioglimento della riserva assunta alla udienza dell'11.05.2023, il Giudice, con ordinanza del 29.05.2023, rilevato che le parti avevano chiesto (o, comunque, non si erano opposte) al tentativo di conciliazione, fissava, per la comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e provocarne la conciliazione, l'udienza del 14.09.2023.
Alla udienza del 14.09.2023, il Giudice, dopo aver interrogato liberamente le parti, proponeva alle stesse la seguente proposta conciliativa ex art. 183 bis c.p.c: “pagamento da parte della
a della somma pari a € 18.500,00 a tacitazione di ogni altra pretesa. CP Parte_1
Spese di lite integralmente compensate” e rinviava, per la verifica dell'accettazione della proposta, all'udienza del 19.10.2023, poi differita al 16.11.2023.
Alla udienza del 16.11.2023, parte attrice aderiva alla proposta, mentre la convenuta si dichiarava disponibile al pagamento della somma di € 16.000,00 rateizzate, ma l'attore non era disponibile ad accettare un pagamento scadenzato, pertanto il Giudice ammetteva le prove e rinviava, per l'interrogatorio formale delle parti e per l'escussione di un teste di parte attrice, alla udienza dell'01.02.2024.
Alle udienze dell'01.02.2024, del 12.09.2024 e del 24.10.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.11.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, con concessione alle parti termine di giorni dieci prima della fissata udienza per il deposito di note conclusive.
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate e delle note di trattazione scritta di udienza dalla sola parte attrice e non dalla parte convenuta che, pur avendo ricevuto, prima ancora della udienza del 12.09.2024, la rinuncia al mandato da parte del proprio difensore
(inviata a mezzo pec il 04.09.2024), non riteneva di sostituirlo.
La causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In primis, va osservato, solo per fare chiarezza sulle deduzioni di parte convenuta in ordine alla qualifica di consumatore dell'odierno attore, che l'acquisto dell'autovettura per cui è causa è avvenuto per uso personale o anche familiare, non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, nessun elemento probatorio che riporti l'acquisto nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'attore.
Pertanto, si respinge ogni deduzione (parte convenuta ha ribadito che si tratta solo di mere deduzioni e non di eccezioni in senso proprio) sul punto, atteso che, non essendo supportate
7 N.R.G. 518/2022
da prove, restano mere deduzioni e l'attore, secondo il Codice del Consumo (art. 3 comma 1 lett. a) D. Lgs 206/05), ben può essere considerato un consumatore, con tutte le tutele e facoltà che ne discendono, ivi compreso il foro competente, che resta quello adito.
5. Ciò posto, va esaminata la domanda proposta dall'attore di accertamento della violazione, da parte della società convenuta unipersonale, degli obblighi ex art. 1759 c.c., in virtù CP
del contratto di mediazione in essere tra le parti, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, in conseguenza dell'inutile versamento della somma di € 43.500,00, da parte del Sig.
, quale pagamento del prezzo dell'autovettura usata, marca BMW, individuata Parte_1
per l'acquisto sul mercato tedesco, non consegnata e la somma versata mai restituita.
Nello specifico, l'attore, in data 18.03.2021, chiedeva al Sig. , nella sua Controparte_2
qualità di amministratore e legale rappresentante della società unipersonale, la CP
gestione dell'acquisto dell'autovettura da esso indicatagli, dopo averla individuata sul sito
“Mobile.de” ed il quale mediatore con il mercato tedesco, accettava l'incarico. P_
Tale circostanza è stata confermata dal teste , escusso alla udienza del Persona_1
12.09.2024 (sulle circostanze così rispondeva: sub 2) “non avendo esperienza nel settore, ha chiesto consiglio amicale ad un parente della coniuge, impiegato presso una concessionaria perugina, il sig. . Questi ha suggerito al ricorrente di valutare il mercato Persona_1
tedesco e di affidarsi per tale attività alla società di Jesi, in persona CP dell'amministratore, concessionaria auto specializzata nel settore Controparte_2 dell'importazione di veicoli esteri”; così rispondeva;
“Si è vera la circostanza”; sub 3) “il
18/3/2021 il sig. ha contattato, all'utenza cellulare 329.2345373 fornitagli dal Parte_1
, l'amministratore della , sig. chiedendo _1 Controparte_1 Controparte_2
assistenza per l'acquisto di un veicolo usato, marca BMW, modello X3, presso il mercato tedesco, e relativa importazione dalla Germania”; così rispondeva: “Sul capitolo posso dire che il numero di cellulare è stato da me fornito, ma il Sig. mi ha riferito di aver fatto Pt_1
tale telefonata e che successivamente anche il Sig. mi ha confermato l'avvenuta P_ telefonata”). Anche il teste teste attendibile per averne avuto diretta Testimone_1
conoscenza e per essere un Capo della G.d.F., alla udienza del 24.10.2025, confermava Tes_2
le circostanze articolate dall'attore: sub 2) “non avendo esperienza nel settore, ha chiesto consiglio amicale ad un parente della coniuge, impiegato presso una concessionaria perugina, il sig. . Questi ha suggerito al ricorrente di valutare il mercato Persona_1
tedesco e di affidarsi per tale attività alla società di Jesi, in persona CP dell'amministratore, concessionaria auto specializzata nel settore Controparte_2 dell'importazione di veicoli esteri”; così rispondeva “Si è vera la circostanza, preciso che io
8 N.R.G. 518/2022
e l'attore siamo colleghi, ma anche amici e abbiamo una frequentazione quotidiana, ragion per cui condividiamo tutte le nostre esperienze e so della sua passione per le autovetture e della volontà di acquista questo veicolo particolare;
preciso che fu lo stesso attore a riferirmi nell'immediatezza dei fatti tutte le circostanze che mi si chiedono e posso dire che molte di esse le ho vissute insieme a lui in prima persona”;il teste confermava anche le ulteriori circostanze: sub 3) “il 18/3/2021 il sig. ha contattato, all'utenza cellulare Parte_1
329.2345373 fornitagli dal , l'amministratore della sig. _1 Controparte_1
chiedendo assistenza per l'acquisto di un veicolo usato, marca BMW, Controparte_2 modello X3, presso il mercato tedesco, e relativa importazione dalla Germania”; così rispondeva: “Si è vera la circostanza, preciso che l'attore aveva qualche perplessità a rivolgersi personalmente al mercato estero e mi parlò di questa concessionaria che gli aveva consigliato un parente di sua moglie che anch'esso lavorava in altra concessionaria e che gli consigliò la in ragione della sua capacità di operare sul mercato estero e di importare CP
veicoli dall'estero”; sub 4): “nel corso della telefonata” il sig. Testimone_3
dichiarata la disponibilità professionale della società alla gestione e trattazione dell'acquisto, ha consigliato al sig. di visionare il sito web “Mobile.de” e selezionare Pt_1 personalmente il veicolo -o i veicoli- di interesse e, quindi, comunicargli la scelta operata”; così rispondeva: “Si è vero, ricordo che tale concessionaria nella persona del sig.
[...]
gli disse di consultare quel sito di cui al capitolo di prova per scegliere la P_
macchina di suo gradimento”; sub 6): “in data 18/3/2021, il sig. attraverso il sistema Pt_1
WhatsApp, ha comunicato al sig. l'offerta rinvenuta nel sito “mobile.de”, P_
allegando al messaggio il link di riferimento dello specifico veicolo, come da copia del messaggio whatsapp che mi si mostra, allegato sub documento 3 al fascicolo di parte attrice”; così rispondeva: “Si è vero, dopo aver individuato il veicolo scrisse subito al Pt_1
proprietario per comunicare la scelta effettuata sul sito mobile.de; preciso che riconosco il documento sub. N. 3 allegato che mi viene mostrato”.
Dal documento n. 3 (messaggio Whats-App del 18 marzo allegato da parte attrice alla citazione introduttiva) emerge, in tutta evidenza, il rapporto di mandato intrattenuto dall' con il Parte_1 P_
Anche il teste fratello dell'attore, senza condividere con esso rapporti Testimone_4
economici, confermava tutte le circostanze articolate da parte attrice.
Inoltre, i testi addotti dall'attore confermavano anche le circostanze relative alla mail del
25.03.2021, ricevuta dall'attore dall'indirizzo di posta elettronica appartenente Email_2
alla Concessionaria UL S.r.l. contrariamente a quanto sostenuto (senza fornire prove) dalla
9 N.R.G. 518/2022
convenuta, che negava il rapporto contrattuale tra le parti, infatti, alla pagina 5 della propria comparsa di costituzione, si legge “Nessuna attività di mediazione, tipica o atipica, tra le parti venditore tedesco ed acquirente italiano (l'attore) è mai stata posta in atto dalla ”. CP
Sul punto, si osserva che il mandato ad acquistare un'automobile, in linea di principio, non richiede necessariamente la forma scritta, anche se è consigliabile redigere un contratto scritto soprattutto per la tutela delle parti, agevolandole nella prova della sua esistenza.
Come noto, nel nostro ordinamento, che presuppone l'autonomia della volontà (art. 1322 c.c.), il principio della libertà di forma è fondamentale, tuttavia le disposizioni che contemplano una forma vincolata (che costituisce limite all'autonomia privata imposto da considerazioni di ordine sociale) devono ritenersi di carattere eccezionale, suscettibili, se mai,
d'interpretazione estensiva, non di interpretazione analogica.
Il mandato non è un contratto reale, ma è un contratto consensuale e, dunque, si perfeziona con il semplice accordo delle parti (mandante e mandatario), senza che sia necessaria la consegna di una cosa, come invece sostiene la convenuta.
Il mandato è altresì un contratto ad effetti obbligatori, nel senso che le parti si obbligano a compiere determinati atti giuridici, ma non c'è un trasferimento di proprietà di una cosa, a differenza dei contratti reali, che invece presuppongono la consegna di una cosa per perfezionarsi.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova relativamente al mandato ad acquistare l'autovettura, sia con le puntuali allegazioni documentali acquisite, sia con l'escussione dei testi da esso addotti.
Illuminante, sul punto, è non solo la mail del 25.03.2021, ma soprattutto il messaggio Whats-
App del “Controlla mail tutto perfetto – se paghi, entro martedì caricano giovedì P_ prossimo – Indirizzo fattura da correggere procedi tranquillo con pagamento”. (Cfr. docc.ti
5-7 allegati all'atto di citazione)
Risulta evidente che, se non vi fosse sotteso un mandato tra le parti in causa, sarebbe addirittura incauto il a dare l'OK all'attore al versamento del prezzo dell'autovettura P_
individuata per l'acquisto, peraltro nell'importo così elevato di € 43.500,00, assumendosene ogni responsabilità.
E, a nulla valgono tutte le argomentazioni svolte dalla convenuta, senza il benché minimo supporto probatorio, relative sia alla mancanza di mandato, a suo dire perché manca la forma
10 N.R.G. 518/2022
scritta, sia in ordine alla omessa comunicazione di circostanze ad essa note in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, come invece dimostrato dall'attore.
Sul punto, non si può sorvolare sulle dichiarazioni del teste che, sulla Testimone_1 circostanza n. 7), “il successivo 25/3/2021 l'amministratore della ha comunicato CP
telefonicamente al sig. di aver concordato con il venditore a Pt_1 Controparte_5
seguito della trattativa direttamente condotta, il corrispettivo scontato del veicolo prescelto, pari ad euro 43.500,00, ed ha quindi chiesto ad esso acquirente l'invio dei dati e documenti personali al fine di trasmetterli per la fatturazione al venditore tedesco”; così rispondeva: “Si
è vero, la trattativa le fece la concessionaria e, quindi l'attore fu contattato e reso edotto delle trattative che aveva fatto il che era riuscito ad abbassare il prezzo iniziale dai P_ circa 47.000,00 a 43.500,00 e successivamente chiese all' l'invio dei suoi dati e dei Pt_1 documenti personali onde procedere alla fatturazione”. Sulla 13) “dopo aver effettuato i pagamenti e gli invii richiesti, il sig. ha contattato il sig. sull'utenza Pt_1 Per_2
cellulare, ricevendone rassicurazioni sull'avanzamento della procedura d'importazione e con la indicazione temporale della consegna del mezzo prima delle festività pasquali”; così rispondeva: “Si è vero, ricordo bene anche il periodo poiché l'attore ci teneva ad avere l'auto nuova prima delle festività pasquali;
preciso altresì che il Sig. gli aveva dato Per_2
rassicurazioni sul fatto che la vettura sarebbe arrivata nel termine stabilito ossia prima di
Pasqua”; 14) “il 6 aprile 2021, il sig. ha telefonicamente informato Persona_2
l' che, dalle verifiche poste in essere dopo l'avvenuto pagamento del corrispettivo e Pt_1
la mancata consegna del mezzo), Egli aveva constatato che la vettura BMW X3 in argomento era stata venduta ad altro soggetto, sin dal febbraio 2021”; così rispondeva: “Si è vero e fu
l' a chiamare il Sig. e ad informarlo che in seguito alle verifiche da lui e Per_2 Pt_1
dalla svolte, era emerso che il veicolo era già stato venduto ad altri nel mese di febbraio CP
2021”; 15) “il 7 aprile 2021, il sig. , di propria iniziativa, con comunicazione Persona_2
e-mail spedita dall'indirizzo “ ha incaricato un legale tedesco (tale Email_4
avvocato ) di interessarsi della vicenda, come da copia del messaggio email che mi si Per_3 mostra, allegato sub documento 11 al fascicolo di parte attrice”; così rispondeva: “Confermo la circostanza, la aveva provveduto ad incaricare un legale tedesco affinchè si CP
occupasse della vicenda e tentasse il recupero della somma pagata dall'attore che era quella stabilita di € 43.500,00; sul doc. n. 11 che mi si mostra posso dire che lo riconosco per averla letta più volte insieme all'attore”; 16) “il sig. allarmatosi dopo le Parte_1
comunicazioni di cui ai capitoli che precedono, ha contattato il proprio istituto di credito nel tentativo di effettuare il richiamo dei bonifici già disposti, tuttavia ricevendosi notizia banca che il pagamento ordinato era già stato effettuato, con definitiva fuoriuscita della somma dal
11 N.R.G. 518/2022
patrimonio depositato”; così rispondeva:“Si è vero ricordo bene la circostanza, io ero presente quando l'attore ha contattare la Banca per bloccare il pagamento, ma non fu possibile poiché la Banca gli disse che era stato già accreditato e non si poteva revocare”.
Le cristalline dichiarazioni soprariportate e la loro attendibilità, che è concetto fondamentale nel processo penale e civile, non necessitano di alcun ulteriore commento, poiché ritenute dalla scrivente, in base a diversi parametri oggettivi, credibili.
6. In ordine all'atteggiamento processuale tenuto dalla convenuta, non si può in alcun modo sottacere la circostanza relativa alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Giudice alla udienza del 14.09.2023 e rifiutata dal presente in udienza, poiché evidentemente P_
ritenuta incongrua, così il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Sul punto, si sottolinea la ingiustificabile condotta sotto vari profili, atteso il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla per avere omesso di notiziare il CP
Sig. sulle circostanze evidentemente negative ad essa note o che, comunque, Parte_1
poteva acquisire usando l'ordinaria diligenza richiesta ad un esperto del settore, così cagionando notevoli danni all'attore che, ignaro di tutto ed in buona fede, versava il complessivo prezzo pattuito dal senza ricevere, dal 2021 ad oggi, l'autovettura P_
acquistata, né la restituzione del prezzo pagato.
In merito all'obbligo di informazione del mediatore, anche la Suprema Corte ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare (sul punto, è stato ricordato che, pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico-giuridica, il mediatore riveste comunque un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare). Tale obbligo consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.
In questi limiti, possono rilevare, in caso di mediazione immobiliare, le informazioni afferenti:
- alla contitolarità del diritto di proprietà, - all'insolvenza di una delle parti, - all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, - ad eventuali prelazioni ed opzioni, - al rilascio di autorizzazioni amministrative, - alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, - alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti,
12 N.R.G. 518/2022
- alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore.
Hanno peso, in particolare, ai fini dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1759, comma 1,
c.c., le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possano influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni. (Cfr., Cass. Civ., sentenza n. 11371 del
02.05.2023)
Ebbene, la non ha assolto ad alcuno di tali obblighi. CP
D'altra parte, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a giungere a conclusioni diverse, atteso che peraltro, nonostante la rinuncia al mandato difensivo del proprio avvocato
(del 04.09.2024, ove si legge che la rinuncia è stata conseguente al “mancato perfezionamento della proposta transattiva formulata nel corso della scorsa udienza”), non si è munita di altro avvocato sino alla fase decisoria della causa.
7. A tal proposito, va inoltre evidenziato che, pur avendo il Giudice ammesso l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, la società convenuta, nella persona del legale rapp.te p.t. della società, , non compariva per rendere l'interrogatorio formale deferito, Controparte_2
di fatto non rispondendo sulle circostanze ammesse da 2) a 4) e da 6) a 16).
Pertanto, tale ultima circostanza necessita di ulteriore valutazione, che rafforza il convincimento della scrivente in questa sede.
Orbene, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. (Cfr., sul punto, Tribunale di Napoli, sentenza n. 8734/2022 del 03.11.2022)
La Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa in tal senso: "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità".
(v. Cass. Civ., sentenza n. 7208/2004, nonché sentenza n.15389/2005)
13 N.R.G. 518/2022
Tuttavia, la mancata risposta all'interrogatorio non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
Nel caso di specie, a parere della scrivente, la convenuta, che non ha risposto all'interrogatorio, non ha neppure fornito prove in senso contrario valutabili in suo favore, alla luce dei versamenti effettuati dall'attore, della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, della mancata comparizione di parte convenuta volontariamente non comparsa alle ultime udienze svoltesi e dell'assenza di prove in senso contrario, dunque la domanda proposta da risulta pienamente fondata. Parte_1
Per giurisprudenza costante, il contenuto della responsabilità del mediatore agli effetti dell'art. 1759 c.c. è, senza dubbio, il risarcimento dei danni.
Accertata, dunque, la responsabilità in capo alla , va di conseguenza Controparte_1
accolta la domanda proposta dall'attore di condanna della mandataria al risarcimento del danno, così come dimostrato ammontante ad € 43.500,00 (Cfr. docc.Ti 8 e 9 allegati alla citazione introduttiva), oltre interessi come da domanda, per l'automobile mai consegnata.
8. Le spese processuali sostenute dall'attore seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 di cui al D.M. n. 55/2014 (€ 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale, calcolati nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate e assenza di contraddittorio nell'ultima fase processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , nei confronti della società , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_2
in accoglimento della domanda proposta, così decide:
ACCOGLIE
la domanda avanzata dall'attore di accertamento e declaratoria da parte della società Parte_1
unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., della violazione degli CP Controparte_2
obblighi ex art. 1759 c.c. in ordine al rapporto di mediazione in essere tra le parti, come da parte motiva;
14 N.R.G. 518/2022
ACCOGLIE
la domanda di accertamento del danno subito dall'attore, in virtù del versamento della somma di €
43.500,00 a titolo di corrispettivo dell'autovettura, che non gli è stata mai consegnata;
CONDANNA
la convenuta società , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno, in favore del Sig. , quantificato in € 43.500,00 come da parte Parte_1
motiva, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
CONDANNA
altresì la convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento, in favore dell'attore,
[...]
quantificate in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva;
€ Pt_1
903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) € 545,00 per esborsi, nonché spese di notifica, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Ortona, lì 05.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
15