Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1080/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 14, depositata dal Giudice di Pace di Sant'Agata Militello in data
3 marzo 2022, promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in S. Agata Militello, via Trento n. 2, presso lo studio dell'avv.
Sabrina Giardina che lo rappresenta e difende e la quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n.ro di fax
0941701015 e indirizzo pec: Email_1 attore in appello, contro
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paternò, via E. Bellia n. 3, presso lo studio dell'avv. Salvatore Torrisi che la rappresenta e difende e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata: o al Email_2 fax n. 095 622576, convenuta in appello, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
contratto assicurazione;
sono presenti l'avv. Calogero Cicero in sostituzione dell'avv. Sabrina Giardina e l'avv. Carmelina Virzì in sostituzione dell'avv. Salvatore Torrisi, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
L'appellante ha censurato la sentenza per aver erroneamente considerato oggetto della causa la polizza n. 40012733012596, anziché, come risultava dall'atto di citazione del primo grado del giudizio, la polizza CP_2
n. 40012731002443 con scadenza il 10 giugno 2017 e rinnovata
[...] tacitamente che prevedeva una invalidità permanente di euro 30.000,00 con una franchigia base relativa al 3% di invalidità. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 ottobre 2022, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 con vittoria di spese e compensi. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che oggetto della causa era la polizza n. 40012733012596 e non la polizza n. 40012731002443.
La censura è infondata.
Nello specifico, ha censurato quella parte di sentenza Parte_1 laddove ha statuito che: “Parte attrice basa la sua richiesta di risarcimento per le lesioni subite, in virtù di polizza infortuni n. 40012733012596 stipulata con la come risulta dalla lettera di mesa Controparte_1 in mora del 03/05/2018, allegata al fascicolo di parte attrice e reiterata con la richiesta di stipulare la c.d. “negoziazione assistita” dell'11/02/2021”. Nell'atto di appello, invece, parte attrice ha rilevato che alla lettera a) delle premesse dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, aveva dedotto di aver stipulato con la convenuta una polizza infortuni indicando il n.
40012731002443. ha prodotto in giudizio, allegandola al proprio Controparte_1 fascicolo di parte, la copia della polizza infortuni n. 40012733012596, regolarmente sottoscritta dall'attore dalla quale risulta una franchigia del
5% per i postumi invalidanti riportati.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che oggetto della controversia fosse la polizza n. 40012733012596, sulla scorta degli atti e documenti di causa.
La prova che parte attrice abbia basato la richiesta di risarcimento sulla polizza infortuni n. 40012733012596 stipulata con la Controparte_1
è data dai documenti allegati dallo stesso attore, ossia: dalla lettera di
[...] messa in mora del 3 maggio 2018, allegata al fascicolo di parte (v. doc. 3 atto di citazione) che nell'oggetto riporta il suddetto numero di polizza;
dall'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita dell'11 febbraio 2021, depositata dall'attore all'udienza del 13 maggio 2021, nella quale all'oggetto si legge: “Polizza n. 40012733012596”; dalla circostanza che parte attrice ha allegato al fascicolo la lettera inviatagli dalla
[...] con la quale la compagnia, facendo riferimento alla polizza n. CP_1
40012733012596, ha comunicato che era stato dato incarico alla di CP_3 inviare un assegno di euro 450,00. Inoltre, si rileva che l'esistenza della franchigia del 5% è stata pacificamente riconosciuta da parte attrice alla lettera i) delle premesse nell'atto di citazione, nella parte in cui ha evidenziato di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 10% e tenuto conto della franchigia del
5% il danno biologico permanente avrebbe dovuto essere quantificato in euro 4.500,00 (v. pag. 3 atto d citazione, lettera “i”). Va, altresì, rilevato che l'appellante non ha mai contestato la produzione documentale della copia della polizza infortuni n. 400012733012596, regolarmente sottoscritta dall'attore, dalla quale risulta una franchigia del
5% per postumi invalidanti.
Ciò posto, correttamente il Giudice, dalla lettura degli atti di causa, sulla base dell'impostazione dell'atto di citazione e sulla scorta dei documenti allegati ha preso atto che oggetto della controversia fosse la polizza n.
400012733012596, regolarmente sottoscritta dall'attore.
Parimenti il Giudice, visto l'esito della CTU medico legale dalla quale è risultato che aveva riportato nel sinistro una percentuale Parte_1 di invalidità permanente del 4%, inferiore alla franchigia del 5% prevista dalla polizza, ha correttamente rigettato la domanda non essendo residuati danni indennizzabili. In ogni caso, si rileva che la polizza n. 40012731002443, è, come risulta dal documento contrattuale, una polizza salute, precisamente “TUA SALUTE” e non una polizza conducente. La n. 400012733012596 oggetto del giudizio di primo grado è una polizza infortuni
Non vi possono, dunque, essere dubbi sul fatto che parte attrice abbia instaurato il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, per chiedere l'indennizzo alla società in forza Controparte_1 della polizza n. 400012733012596.
Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, mai modificate, parte attrice ha chiesto al punto n. 2 di “dichiarare che, in relazione al sinistro per cui è causa, l'odierno attore ha diritto all'indennizzo per le lesioni personali in forza della polizza di assicurazioni infortuni stipulata con la soc. . Controparte_1
Pertanto, anche nelle conclusioni viene citata la c.d. “polizza infortuni” e non invece la polizza TUA SALUTE.
Ne consegue che l'appello va rigettato
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i parametri medi come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 agg. al 2022 secondo il valore della controversia compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, senza istruttoria, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1080/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 14, depositata dal Giudice di Pace di Sant'Agata Militello in data 3 marzo 2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 appellata, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro
1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%,
CPA ed Iva come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)