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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3184/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati
[...]
Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del in , Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati,
dottori Paolo Atzori e Gabriele Angelo Camboni, CP_4 CP_5
elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46, presso l'
[...]
Controparte_6
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.10.2024 la docente Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, per sentir condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 5.178,79, dovuta a titolo di
[...]
pagina 1 indennità per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, oltre accessori di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di essere una docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze
(G.P.S.) e nelle correlate graduatorie d'istituto, e di essere stata quindi assunta dall'Amministrazione scolastica statale, per gli anni scolastici oggetto di causa, in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, ella prestava servizio presso l'istituto scolastico statale “DIONIGI SCALAS – CAEE8AJ026”, sito in Cagliari.
Ha quindi allegato che, negli anni scolastici oggetto di causa, non aveva usufruito delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, soggiungendo di non averle richieste,
di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
Ha pertanto lamentato di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione.
Poiché il mancato godimento delle ferie non poteva ritenersi il frutto di una scelta informata e consapevole, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ella aveva diritto alla corresponsione della somma sopra indicata, come da conteggio allegato.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
La difesa dell'Amministrazione scolastica ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente, considerato che il ricorso introduttivo della presente causa era stato notificato in data 25.3.2025 e che non risultavano precedenti atti interruttivi.
Ha quindi richiamato le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n.
135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente la L. n. 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
pagina 2 Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il Dipartimento della
Ragioneria aveva fornito chiarimenti per la corresponsione dei Controparte_7
trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà
di fruire di n. 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Stabilità 2013, Parte_2
all'art. 1, comma 55, fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque,
ai fini della monetizzazione se il docente abbia o meno richiesto le ferie, dovendosi tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
La stessa aveva precisato, inoltre, che i giorni di sospensione delle lezioni Parte_2
comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..
Nel caso concreto, i giorni residui di ferie spettanti, considerando anche le festività
soppresse, erano da considerarsi ampiamente ricompresi nei giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente non era stata impegnata in attività non di insegnamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente era infondata.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
4.1. L'eccezione di prescrizione è fondata, per i motivi di seguito esposti.
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute, stante la sua natura retributiva, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c..
pagina 3 In assenza di ulteriori atti interruttivi, non indicati da parte ricorrente, la prescrizione è
stata interrotta dalla notificazione del ricorso.
Si precisa che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, tale effetto non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (v. da ultimo
Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 279 del 4.1.2024 e la giurisprudenza anteriore ivi citata).
Debbono pertanto ritenersi prescritte le somme relative alle ferie maturate sino alla data del 25.3.2020, considerato che il ricorso è stato notificato a mezzo P.E.C. in data
25.3.2025.
4.2. Nel merito si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha di recente chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., sezione lavoro, ordinanze n. 16715 del 17.6.2024 e n. 13440 del 15.5.2024).
pagina 4 Tenuto conto dei sopra richiamati principi, in relazione al periodo non coperto dalla prescrizione, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
Nel caso di specie, infatti, non consta che l'Amministrazione scolastica, mediante un'informazione adeguata, abbia posto la lavoratrice nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto.
A fronte della puntuale allegazione della ricorrente, alcuna prova contraria è stata fornita al riguardo.
4.3. Venendo alla quantificazione della somma dovuta, si ritiene corretto il calcolo elaborato dalla difesa della ricorrente.
Tuttavia, con riferimento al primo degli anni scolastici oggetto di causa, dovrà tenersi conto della prescrizione.
Di conseguenza, il numero dei giorni di ferie da prendere in considerazione deve essere rideterminato.
Applicando la nota proporzione (360: 30 = N:X, ove N è dato dal numero dei giorni non coperti dalla prescrizione, pari a n. 98 giorni), per l'a.s. 2019/2020 si ottiene il numero di 8,17.
Moltiplicando tale numero per euro 61,76, pari alla retribuzione giornaliera percepita dalla ricorrente nell'a.s. 2019/2020, utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva in esame, si ottiene l'importo di euro 504,58.
A sua volta, sommando il predetto importo a quelli relativi agli anni scolastici successivi oggetto di causa, si ottiene l'importo totale di euro 4.314,05.
Alla predetta somma dovuta alla ricorrente accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione del credito al saldo.
5. Considerata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un quinto, mentre il convenuto, rimasto maggiormente CP_1
soccombente, viene condannato alla rifusione delle spese residue.
La spese si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 sino a euro 5.200,00).
pagina 5 Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività
processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso nei limiti dell'intervenuta prescrizione, e, per l'effetto condanna il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1
somma di euro 4.314,05 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese processuali nella misura di un quinto e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in Controparte_1
euro 39,20 per spese di contributo unificato ed in euro 824,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Salvatore
Giannattasio e Andrea Giannattasio.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6