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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile - in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4644 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to MARIA QUARATO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto – E
( CF ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto -
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02420190019882985000 notificata in data 17/12/2019 di € 22.000,00 oltre accessori e avverso l'intimazione di pagamento n.02420219000579579/000 notificata in data 22/10/2021, di € 150.172,60, limitatamente al credito di Euro 23.320,00 portata dalla prefata cartella, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Privacy .
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata determinazione dell'importo della sanzione comminata, per assenza dei requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del credito e per la mancata adozione da parte dell'ente titolare del credito di un provvedimento presupposto di ordinanza ingiunzione o di archiviazione ( in violazione dell'art. 16 della l. 689/1981) nonchè la decorrenza del termine di prescrizione del credito e l'inefficacia/nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica degli stessi ( perchè proveniente da indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri ). In via preliminare, chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, sulle seguenti questioni: “se sia conforme al Regolamento UE 2016/679 l'adeguamento normativo operato a mezzo dell'art. 18 del d.lgs 10 Agosto 2018, n.101” e “se l'interpretazione e/o applicazione dell'art. 18 del d.lgs 10 Agosto 2018, n.101 sia conforme ai parametri di cui agli artt. 78, 83 e 58 del Regolamento UE 2016/679. Sempre in via preliminare, chiedeva, altresì, dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 25 Agosto 2018, nei termini e per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, nonché con l'art. 6 CEDU con riferimento all'art. 117 Cost.; dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 25 Agosto 2018, nei termini e per le ragioni esposte in motivazione, per contrasto con gli artt. 25 co. 2, 23 e 24 della Costituzione. Pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_3 preliminarmente il difetto di sua legittimazione passiva per tutte le questioni attinenti al merito della controversia poichè di competenza dell'ente impositore. Nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati deducendo l'avvenuta notifica degli stessi per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il convenuto Garante chiedendo, previa declaratoria del difetto di sua legittimazione in relazione a tutte le domande afferenti ad eventuali vizi direttamente riconducibili alla attività di riscossione, il rigetto della domanda proposta da
[...] in quanto infondata in fatto e diritto, ovvero inammissibile. Parte_1
Chiedeva, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella in assenza dei presupposti di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6.05.2022, rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata, l'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE nonchè quelle di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 101/2018 formulate da parte opponente.
Sull'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e sulla richiesta di declaratoria di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lvo 101/2018.
Devono rigettarsi, sul punto, tutte le domande formulate da parte opponente per gli stessi motivi già ampiamente esposti nell'ordinanza cautelare del 6.05.2022 che devono intendersi qui richiamati.
Va rilevato, inoltre, che il richiamato art. 18 è stato già oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 260/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suo quinto comma, implicitamente considerando costituzionalmente conformi i suoi primi quattro commi.
La ratio legis del menzionato articolo, infatti, è quella di alleggerire gli oneri posti a carico della P.A., resi più gravosi dal regolamento n. 679/2016/UE, delineando – per la fase transitoria – un procedimento amministrativo semplificato che prevede la conversione ope legis del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione.
Sulla nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla inammissibilità dell'opposizione perchè tardiva.
Va rilevato preliminarmente che l'art 18 del D.Lgs. n. 101 del 2018 disciplina il meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE e prevede espressamente che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19.9.2018), il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (2/5 del minimo edittale). Che, in mancanza del pagamento, “l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta Legge, senza obbligo di ulteriore notificazione”. In tal caso, il contravventore è tenuto o a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta oppure, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione. Infine, prevede la facoltà, (art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2011), di proporre, entro i successivi 30 giorni, ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione decorrente dalla scadenza dei 60 giorni nel caso di inerzia e dalla notifica della “ordinanza ingiunzione specifica” ove siano state proposte “nuove memorie”.
In difetto, pertanto, di presentazione di “nuove memorie”, la conseguenza fondamentale del predetto meccanismo è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione, che assume ope legis valore di ordinanza-ingiunzione di cui all'art 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza obbligo di ulteriore notificazione e con l'effetto di divenire, allo scadere dei 60 giorni, dies a quo del termine per proporre opposizione.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione precisando che “In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del D.Lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove manchi detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria”. ( Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 35568 del 20 dicembre 2023
).
Nel caso in esame, risulta provato che: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato la contestazione della violazione ( elevata in data 12.10.2016 ) al destinatario (ricorrente);nelle more del procedimento sanzionatorio avviato contro l'opponente è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101; che, come sopra precisato, tale disposizione, prevedendo una definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento Ue 2016/679 ( 25.05.2018 ), tra i quali deve ricomprendersi quello pendente nei confronti dell'attore, consentiva il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale della sanzione in concreto irrogata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 (ossia entro il 18.12.2018, considerato che la disciplina in esame è entrata in vigore il 19.9.2018); che quest'ultimo non ha provveduto, al pagamento in misura ridotta della sanzione, entro la predetta data;
che il verbale di contestazione, pertanto, assumeva, ope legis, il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art.18, della legge n. 689/1981 senza obbligo di ulteriore notificazione;
che il ricorrente contravventore non ha, corrisposto l'importo di cui al verbale di contestazione entro il termine di sessanta giorni (16.2.2019); che non ha avviato, entro lo stesso termine, l'ordinaria procedura amministrativa di contestazione della sanzione mediante la produzione di (nuove) memorie difensive;
costituendo tale ordinanza titolo esecutivo, ex art. 18, comma 7, il Garante, a fronte dell'inadempimento della amministrazione attrice, ha, legittimamente iscritto a ruolo la somma corrispondente alla sanzione inflitta con il verbale di contestazione.
Sulla natura dell'ordinanza ingiunzione va rilevato che secondo la Suprema Corte, la stessa “ è considerata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (e dalle altre disposizioni normative che in precedenza erano state emanate nella materia) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397; e in senso conforme: Cass., 26 ottobre 1991, n. 11421; Cass., 2 ottobre 1991, n. 10269; Cass., 24 settembre 1991, n. 9944).
Pertanto, la mancata opposizione dell'ordinanza ingiunzione, nel caso di specie, nel termine dei 30 giorni, decorrenti dallo scadere del termine dei 60 giorni per proporre
“nuove memorie” ai sensi della legge speciale, ha determinato la sanatoria dei vizi dell'atto.
Inoltre, essendo provato, come sopra ribadito, che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato la contestazione della violazione all'opponente non può ritenersi applicabile al caso di specie il rimedio dell'opposizione recuperatoria, di cui alla sentenza della Cass. Sezioni Unite n. 22080/2017, in quanto non può ravvisarsi alcuna compressione del diritto di difesa per mancata conoscenza del verbale (a causa della nullità della notifica o dell'omessa notifica dell'atto presupposto recante la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione ).
Pertanto, il ricorso in opposizione avverso gli atti impugnati, ritenuta assorbita ogni altra domanda, va dichiarato inammissibile perché tardivo ( essendo decorso il termine di cui all'art. 10 comma 3 del d.lgs 150/2011, decorrente, come già precisato, non già dalla data di notificazione della cartella e/o intimazione, bensì dall'ultimo momento utile per produrre le memorie nuove sopra richiamate ) .
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M., avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 4644/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile perchè tardiva e per l'effetto, dichiara il diritto e Controparte_3 Controparte_2
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
- Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t.,, al Parte_1 pagamento delle spese processuali, per questa fase, in favore di
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018,
[...] in Euro 2.210,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali, per la fase sommaria, in favore di
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 he liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018,
[...] in Euro 1.495,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 28.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile - in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4644 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to MARIA QUARATO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto – E
( CF ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
- Convenuto -
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02420190019882985000 notificata in data 17/12/2019 di € 22.000,00 oltre accessori e avverso l'intimazione di pagamento n.02420219000579579/000 notificata in data 22/10/2021, di € 150.172,60, limitatamente al credito di Euro 23.320,00 portata dalla prefata cartella, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Privacy .
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata determinazione dell'importo della sanzione comminata, per assenza dei requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del credito e per la mancata adozione da parte dell'ente titolare del credito di un provvedimento presupposto di ordinanza ingiunzione o di archiviazione ( in violazione dell'art. 16 della l. 689/1981) nonchè la decorrenza del termine di prescrizione del credito e l'inefficacia/nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica degli stessi ( perchè proveniente da indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri ). In via preliminare, chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, sulle seguenti questioni: “se sia conforme al Regolamento UE 2016/679 l'adeguamento normativo operato a mezzo dell'art. 18 del d.lgs 10 Agosto 2018, n.101” e “se l'interpretazione e/o applicazione dell'art. 18 del d.lgs 10 Agosto 2018, n.101 sia conforme ai parametri di cui agli artt. 78, 83 e 58 del Regolamento UE 2016/679. Sempre in via preliminare, chiedeva, altresì, dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 25 Agosto 2018, nei termini e per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, nonché con l'art. 6 CEDU con riferimento all'art. 117 Cost.; dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 25 Agosto 2018, nei termini e per le ragioni esposte in motivazione, per contrasto con gli artt. 25 co. 2, 23 e 24 della Costituzione. Pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_3 preliminarmente il difetto di sua legittimazione passiva per tutte le questioni attinenti al merito della controversia poichè di competenza dell'ente impositore. Nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati deducendo l'avvenuta notifica degli stessi per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il convenuto Garante chiedendo, previa declaratoria del difetto di sua legittimazione in relazione a tutte le domande afferenti ad eventuali vizi direttamente riconducibili alla attività di riscossione, il rigetto della domanda proposta da
[...] in quanto infondata in fatto e diritto, ovvero inammissibile. Parte_1
Chiedeva, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella in assenza dei presupposti di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6.05.2022, rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata, l'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE nonchè quelle di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs 101/2018 formulate da parte opponente.
Sull'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e sulla richiesta di declaratoria di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lvo 101/2018.
Devono rigettarsi, sul punto, tutte le domande formulate da parte opponente per gli stessi motivi già ampiamente esposti nell'ordinanza cautelare del 6.05.2022 che devono intendersi qui richiamati.
Va rilevato, inoltre, che il richiamato art. 18 è stato già oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 260/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suo quinto comma, implicitamente considerando costituzionalmente conformi i suoi primi quattro commi.
La ratio legis del menzionato articolo, infatti, è quella di alleggerire gli oneri posti a carico della P.A., resi più gravosi dal regolamento n. 679/2016/UE, delineando – per la fase transitoria – un procedimento amministrativo semplificato che prevede la conversione ope legis del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione.
Sulla nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla inammissibilità dell'opposizione perchè tardiva.
Va rilevato preliminarmente che l'art 18 del D.Lgs. n. 101 del 2018 disciplina il meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE e prevede espressamente che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19.9.2018), il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (2/5 del minimo edittale). Che, in mancanza del pagamento, “l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta Legge, senza obbligo di ulteriore notificazione”. In tal caso, il contravventore è tenuto o a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta oppure, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione. Infine, prevede la facoltà, (art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2011), di proporre, entro i successivi 30 giorni, ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione decorrente dalla scadenza dei 60 giorni nel caso di inerzia e dalla notifica della “ordinanza ingiunzione specifica” ove siano state proposte “nuove memorie”.
In difetto, pertanto, di presentazione di “nuove memorie”, la conseguenza fondamentale del predetto meccanismo è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione, che assume ope legis valore di ordinanza-ingiunzione di cui all'art 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza obbligo di ulteriore notificazione e con l'effetto di divenire, allo scadere dei 60 giorni, dies a quo del termine per proporre opposizione.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione precisando che “In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del D.Lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove manchi detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria”. ( Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 35568 del 20 dicembre 2023
).
Nel caso in esame, risulta provato che: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato la contestazione della violazione ( elevata in data 12.10.2016 ) al destinatario (ricorrente);nelle more del procedimento sanzionatorio avviato contro l'opponente è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101; che, come sopra precisato, tale disposizione, prevedendo una definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento Ue 2016/679 ( 25.05.2018 ), tra i quali deve ricomprendersi quello pendente nei confronti dell'attore, consentiva il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale della sanzione in concreto irrogata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 (ossia entro il 18.12.2018, considerato che la disciplina in esame è entrata in vigore il 19.9.2018); che quest'ultimo non ha provveduto, al pagamento in misura ridotta della sanzione, entro la predetta data;
che il verbale di contestazione, pertanto, assumeva, ope legis, il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art.18, della legge n. 689/1981 senza obbligo di ulteriore notificazione;
che il ricorrente contravventore non ha, corrisposto l'importo di cui al verbale di contestazione entro il termine di sessanta giorni (16.2.2019); che non ha avviato, entro lo stesso termine, l'ordinaria procedura amministrativa di contestazione della sanzione mediante la produzione di (nuove) memorie difensive;
costituendo tale ordinanza titolo esecutivo, ex art. 18, comma 7, il Garante, a fronte dell'inadempimento della amministrazione attrice, ha, legittimamente iscritto a ruolo la somma corrispondente alla sanzione inflitta con il verbale di contestazione.
Sulla natura dell'ordinanza ingiunzione va rilevato che secondo la Suprema Corte, la stessa “ è considerata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (e dalle altre disposizioni normative che in precedenza erano state emanate nella materia) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397; e in senso conforme: Cass., 26 ottobre 1991, n. 11421; Cass., 2 ottobre 1991, n. 10269; Cass., 24 settembre 1991, n. 9944).
Pertanto, la mancata opposizione dell'ordinanza ingiunzione, nel caso di specie, nel termine dei 30 giorni, decorrenti dallo scadere del termine dei 60 giorni per proporre
“nuove memorie” ai sensi della legge speciale, ha determinato la sanatoria dei vizi dell'atto.
Inoltre, essendo provato, come sopra ribadito, che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato la contestazione della violazione all'opponente non può ritenersi applicabile al caso di specie il rimedio dell'opposizione recuperatoria, di cui alla sentenza della Cass. Sezioni Unite n. 22080/2017, in quanto non può ravvisarsi alcuna compressione del diritto di difesa per mancata conoscenza del verbale (a causa della nullità della notifica o dell'omessa notifica dell'atto presupposto recante la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione ).
Pertanto, il ricorso in opposizione avverso gli atti impugnati, ritenuta assorbita ogni altra domanda, va dichiarato inammissibile perché tardivo ( essendo decorso il termine di cui all'art. 10 comma 3 del d.lgs 150/2011, decorrente, come già precisato, non già dalla data di notificazione della cartella e/o intimazione, bensì dall'ultimo momento utile per produrre le memorie nuove sopra richiamate ) .
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M., avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 4644/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile perchè tardiva e per l'effetto, dichiara il diritto e Controparte_3 Controparte_2
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
- Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t.,, al Parte_1 pagamento delle spese processuali, per questa fase, in favore di
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018,
[...] in Euro 2.210,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali, per la fase sommaria, in favore di
[...]
e Controparte_3 Controparte_2 he liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018,
[...] in Euro 1.495,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 28.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis