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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1066/2024 V.G. promossa congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e nato VI UR (Ba) il 13/08/1971, C.F. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
elettivamente domiciliati in IR (To), Via Lanzo n.61 presso lo studio dell'Avv.
Fernanda Caglio, che li rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“emettere sentenza di omologazione degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio
intervenuti tra le medesime parti come sovra tenorizzati su domanda congiunta: 1) I coniugi si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé
e riconoscono entrambi che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere
contributo al proprio mantenimento.
2) La figlia maggiorenne risulta economicamente autosufficiente, mentre il figlio Per_1
maggiorenne , attualmente convivente con la madre , non risulta ad Per_2 Parte_1
oggi autosufficiente.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio ed il sig. Per_2 Parte_2
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
l'assegno periodico di € 400,00 (diconsi euro quattrocento) da versarsi entro il 5 di ogni Per_2
mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal maggio 2025.
Restano, altresì, a carico del sig. il 50% delle spese mediche, scolastiche e Parte_2
sportive necessarie per il figlio , spese preventivamente concordate o necessitate e Per_2
documentate.
- emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Ciriè (To),
tra il sig. e la sig.ra il giorno 2 Aprile Parte_2 Parte_1
1995 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di CIRIE' (To), al n. 8, parte II, Serie A.;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CIRIE' (To) di trascrivere la emananda
sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge con
ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.5.2024,
[...]
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Ciriè, in data 2.4.1995 (ATTO N. 8,
UFF. 1, PARTE 2 - SERIE A- ANNO 1995) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni (DOC.1); - dalla loro unione sono nati nata a [...] il [...] e Persona_3
, nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni, Grecia Persona_4
economicamente autosufficiente, OL non economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino in data 19.3.2008, omologato con decreto in data
26.3.2008;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione.
All'udienza del giorno 12.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 19.12.2024) il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale
di Torino in data 19.3.2008 nel procedimento per la separazione consensuale, sono state autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione sono state omologate con decreto del 26.3.20208 (doc. 3); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 2.4.1995 a Ciriè, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Ciriè al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1995;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e riconoscono entrambi che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la figlia maggiorenne Per_1
risulta economicamente autosufficiente, mentre il figlio maggiorenne , Per_2 attualmente convivente con la madre , non risulta ad oggi Parte_1
autosufficiente.
4) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio ed il sig. Per_2
corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
per il mantenimento del figlio l'assegno periodico di € 400,00 (diconsi euro Per_2
quattrocento) da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal maggio 2025.
Restano, altresì, a carico del sig. il 50% delle spese mediche, Parte_2
scolastiche e sportive necessarie per il figlio , spese preventivamente concordate Per_2
o necessitate e documentate.
5) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
(art. 52 codice privacy)