Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento n. 3287/2024 R.G. cui è riunito 3288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Rosalba De Bonis Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valestra Giudice estensore
Dott. Giovanni Carlucci GOP
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025 nel procedimento vertente fra
(c.f. ), e rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2
e difesi dagli Avv.ti Enzo Morrico e Pierangela Tolve
RECLAMANTI
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Giampetruzzi, domiciliato presso o studio di quest'ultima in Santeramo in Colle
(BA) alla via Paganini n. 12, giusta mandato in atti;
RECLAMATO
Letti ed esaminati i verbali e gli atti di causa
OSSERVA
Con distinti reclami, regolarmente notificati, le parti indicate in epigrafe hanno dedotto che con ricorso ex 700 c.p.c. depositato in data 21.10.2023 l'avv. , premesso di essere CP_1
uno degli avvocati della dal 1995, quale vincitore di concorso pubblico, Parte_2
1
Michele Busciolano, nella sua qualità di dirigente ad interim dell'Avvocatura Regionale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'On. Tribunale di Potenza adito quale Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritenere accertati fumus boni iuris e periculum in mora e, conseguentemente, dichiarare nulli e privi di effetti e/o comunque, disapplicare perché illegittimi gli atti posti in essere dalla
[...]
in danno del ricorrente, segnatamente: a) l'illegittimo affidamento fiduciario ed Parte_2 arbitrario dell'incarico di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale all'Avv. Pt_1 dal Capo di Gabinetto, la sua proroga e l'illegittima assunzione di quest'ultimo dell'incarico di dirigente ad interim dell'Avvocatura regionale in assenza di previsioni normative legittimanti l'investitura ed, anzi, contrariamente, alle norme vigenti;
b) la revoca di cui alla
D.G.R. n.58/2022 della graduatoria relativa all'A.P. 76/2020, a cui, invece, è doveroso attingere per la selezione dell'Avvocato interno dell'Avvocatura regionale. Per l'effetto, ordinare all'amministrazione regionale di conferire al ricorrente l'incarico triennale di
Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, inibendo ogni interferente attività amministrativa e gestionale riguardante l'Avvocatura regionale alCapo di Gabinetto, organo di estrazione eminentemente fiduciaria, e la spendita indebita del titolo di dirigente ad interim dell'Avvocatura regionale, disponendo la sua cancellazione dall'organigramma pubblicato per ragione di trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente, in modo da tutelare il ricorrente a fronte degli illustrati gravissimi pregiudizi alla persona, alla professionalità ed alle prerogative di status professionale, irrimediabilmente lesi in attesa dei tempi occorrenti alla definizione del giudizio di merito, anche per porre fine alla continuativa sequenza di atti vessatori. Con riserva di agire innanzi a codesto Giudice del Lavoro con rito ordinario per:
a) l'attribuzione dell'incarico di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, con condanna dell' al riconoscimento del corrispondente trattamento Parte_3
economico; a/1) in via subordinata alla precedente domanda, il risarcimento del danno patito per il mancato affidamento dell'incarico, calcolato secondo il trattamento riconosciuto per
l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Avvocatura regionale, per un periodo di tempo almeno triennale …”.
A fondamento delle proprie pretese l'odierno reclamato deduceva quanto segue: a) la con legge regionale del 2017, al fine di conformare la propria avvocatura alla legge Pt_2
n. 247/2012, aveva previsto di affidare la responsabilità dell'ufficio legale ad un avvocato coordinatore, abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
b) con successiva
2 delibera n. 63/2019 la Giunta Regionale ha individuato i criteri di attribuzione delle funzioni di coordinamento nell'esito del concorso per il reclutamento degli avvocati oltre che nella maggiore anzianità di servizio;
c) il Presidente del Comitato Interdipartimentale di
Coordinamento Organizzativo aveva formulato la proposta di affidamento dell'incarico all'avv. laddove la Giunta, con la delibera n. 524/2019, aveva poi affidato CP_1
l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio Legale alla Dirigente Generale del Dipartimento di Presidenza;
d) sempre la Giunta, con la delibera n. 819/2019, aveva disposto l'annullamento della precedente delibera n. 63/2019 motivando la sua decisione con l'interesse politico a non sottrarre ai nuovi organi insediati a seguito delle elezioni le potestà amministrative disciplinate dalla legge regionale n. 12/1996; - e) nel luglio del 2020 il
Presidente della Giunta ha presentato un esposto al C.O.A. di Matera, ufficio procedimenti disciplinari, nei confronti del ricorrente oltre che dell'avv. Bruno per il reato di patrocinio e consulenza infedele, per non aver fornito alcuna spiegazione plausibile in elazione al rifiuto da parte loro di attuare le direttive ricevute sulla base della delibera della Giunta n. 278/2020, viepiù alla luce del conflitto di interessi determinato dalla contestuale pendenza di una serie di cause avverso provvedimenti della f) la Giunta aveva approvato l'avviso pubblico Pt_2
n.76/2020 per il conferimento a tempo pieno e determinato dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Legale per la durata di tre anni anche a dipendenti di altra pubblica amministrazione;
g) nella specie il ricorrente era entrato in graduatoria ma si era classificata prima una dipendente dell' ritenuta “priva di una valida Controparte_2 assunzione presso l'amministrazione di appartenenza” favorita dalla commissione esaminatrice a dispetto della pendenza nei suoi confronti di un procedimento penale;
h) a seguito delle azioni amministrative dallo stesso intraprese dinanzi al TAR e al Consiglio di
Stato, la Giunta, con delibera n. 4/2021, aveva conferito l'incarico di Dirigente ad interim dell'Ufficio Legale al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura;
delibera, quest'ultima, poi seguita da quella n. 217/2021 mediante la quale la Giunta aveva previsto di attribuire l'incarico transitoriamente per un periodo di tre mesi dalla data di accettazione agli avvocati non dirigenti in servizio presso l'Ufficio Legale e del Contenzioso/Avvocatura regionale secondo il criterio della rotazione trimestrale (con utilizzazione del criterio preferenziale della più giovane età per il caso in cui più candidati ottenessero pari punteggio, il che avrebbe favorito l'insediamento nella funzione dell'avv. il cui incarico, Parte_1
dopo i primi tre mesi, sarebbe stato prorogato sine die dal Capo di Gabinetto); i) con delibera n. 58/2022 erano state revocate nell'ordine la delibera n. 73/2020 e la delibera n. 76/2020 (che avevano previsto l'avviso pubblico per il conferimento a tempo pieno e determinato della
3 durata di tre anni dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Legale) facendo restare privi di effetti tutti gli atti svolti sul loro presupposto, inclusa la determinazione n. 930/2021, recante gli esiti della selezione per la ricerca di figura dirigenziale (la graduatoria nella quale vi era anche il
), non più rispondente al rinnovato assetto ordinamentale. CP_1
Avverso l'ordinanza di accoglimento del giudice di prime cure, insorgevano l'avvocato Pt_1
ed il , che, sulla scorta delle argomentazioni svolte nei rispettivi atti di gravame, CP_3 chiedevano di riformare l'ordinanza cautelare emessa in data 28.10.2024. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
Si costituiva in giudizio l'avv.to , il quale chiedeva che l'ordinanza Controparte_1
emessa dal giudice di prime cure venisse confermata.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, il Collegio riservava la decisione.
Il reclamo proposto appare inammissibile per difetto di giurisdizione.
Al riguardo, ai fini di un esatto inquadramento della questione, occorre prendere le mosse dalla considerazione per cui in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali le stesse
Sezioni Unite, con sentenza n. 4881/2017, hanno chiarito come “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed
i modi di conferimento della titolarità degli stessi (nella specie, il regolamento regionale cui era seguita la ricerca di professionalità esterne per l'incarico in discussione), sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario, che presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo, e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione”.
4 Emerge dunque che, in tema di lavoro pubblico privatizzato la controversia nella quale un dirigente, a seguito del mancato conferimento di un incarico, prospetti un pregiudizio professionale derivante dall'adozione di atti di macro-organizzazione correlati all'esercizio di poteri autoritativi (nella specie, rivolti a ridefinire le strutture amministrative e a stabilire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali) al fine di ottenerne l'annullamento, la rimozione degli effetti ed un nuovo esercizio del potere amministrativo spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in quanto implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivano direttamente dall'atto presupposto di cui si contesta la legittimità (v. sul punto, Cass. civ., sez. un.,
31.5.2016, n. 11387 in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2016).
Nel caso di specie rileva anche il perimetro dell'area trasferita alla giurisdizione ordinaria che deve essere identificata in relazione alla tipologia di “atti” cui è riconducibile l'attività dell'amministrazione pubblica tenuto conto della distinzione, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, tra atti di gestione del rapporto ed atti organizzativi di macro-organizzazione.
Un punto cruciale afferisce le ipotesi in cui il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto che venga in rilievo in una controversia presso di lui instaurata e, in particolare, quello di macro-organizzazione attraverso cui l'amministrazione definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, di regola impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, quale atto di esercizio del pubblico potere.
Anche in tale ambito, il criterio discretivo applicato dalle Sezioni Unite fa leva sulla posizione giuridica soggettiva del dipendente.
Se costui vanta un diritto soggettivo, allora la presenza di un provvedimento amministrativo presupposto è inidonea a sradicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario, il quale deve quindidisapplicarlo, ove illegittimo. Viceversa, se il dipendente versa in una posizione di interesse, l'illegittimità del provvedimento presupposto dev'essere necessariamente oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Pertanto, il lavoratore che impugni l'atto avente ad oggetto un incarico dirigenziale, a cagione di un vizio d'illegittimità incidente sul provvedimento presupposto (col quale, ad esempio, si disciplinano le modalità del conferimento dell'incarico, ovvero si sopprime un ufficio), deve agire dinanzi: - al G.A., se chiede la rimozione dell'atto di conferimento dell'incarico a beneficio di un terzo (Cass., sez. un., 21.12.2018, n. 33212); - al G.O. se chiede la rimozione dell'atto di revoca del proprio incarico dopo la stipula del contratto, in quanto la posizione
5 sottostante di diritto innesca il potere di disapplicazione (Cass., sez. un., 17.12.2018, n.
32625).
Di identico tenore è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa solo la diretta cognizione degli atti amministrativi presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto;
al contrario, la giurisdizione è ordinaria, quando il giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, in relazione ai quali sono configurabili situazioni già sorte di diritto soggettivo (Cons. Stato, sez. V, 14.4.2022, n. 2834 e 2.11.2017, n. 5069).
Conformemente all'art. 103 Cost., il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, eccettuate le ipotesi di giurisdizione esclusiva del secondo, si fonda sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che è di interesse legittimo - e non di diritto soggettivo (tutelato dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 2907 c.c.)
- nei casi in cui sia correlata all'esercizio di poteri autoritativi di cui è titolare l'amministrazione;
Nel caso di specie la parte reclamata, nell'impugnare l'incarico dirigenziale conferito all'attuale parte reclamante, ha chiesto l'annullamento, per asseriti vizi di legittimità, di atti di macro-organizzazione. Rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, che si assume non essere conforme a legge perché non lo sono gli atti di macro organizzazione mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
La conseguente impossibilità che il G.O. eserciti il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/01, conformemente all'istituto generale di cui all'art. 5, all. E, legge n. 2248/1865, poiché tale potere presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo già sorto, su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, mentre nel caso in esame si deduce una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione;
e) nella vicenda contenziosa in esame la situazione giuridica dedotta dalla ricorrente deve ritenersi correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio d'un potere autoritativo
6 organizzativo. Per completezza (e in coerenza con i principi e gli argomenti sviluppati dalla sentenzain esame), si segnalano fra le tante: f) Cass. civ. [ord.], sez. un., 31 maggio 2016, n.
11387, in Mass.,2016, 377, secondo cui controversia nella quale un dirigente, a seguito del mancato conferimento di un incarico, prospetti un pregiudizio professionale derivante dall'adozione di atti di macro- organizzazione correlati all'esercizio di poteri autoritativi (nella specie, rivolti a ridefinire le strutture amministrative e a stabilire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali) al fine di ottenerne l'annullamento, la rimozione degli effetti ed un nuovo esercizio del potere amministrativi spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in quanto implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivano direttamente dall'atto presupposto di cui si contesta la legittimità>>;
g) Cass. civ., [ord.], sez. un., 4 luglio 2014, n. 15304, in Mass., 2014, 526, secondo cui tema di s.s.n., l'individuazione con atto del direttore generale delle strutture operative semplici dell' locale, afferenti ad una struttura complessa (nella specie Controparte_2
quella di oculistica), con riduzione di esse da tre a due e conseguente nomina di soli due dirigenti, è, a norma dell'art. 3, 1° comma bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, che espressamente lo prevede, atto di macro- organizzazione, disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, sicché la giurisdizione a conoscere di tali atti spetta al giudice ordinario>>; h) Cass. civ., sez. un., 1 dicembre 2009, n. 25254, in Foro it., 2010, I, 2395, con nota di , CP_4 secondo cui << Spetta all'ago la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità della revoca di un incarico dirigenziale (nella specie, la suprema corte ha escluso che la delibera della giunta regionale che aveva disposto la revoca potesse essere qualificata come «atto organizzativo generale», rientrante nella cognizione del giudice amministrativo)>>; i) Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2013, n. 5684, in Foro it., 2014, III,
240, secondo cui <È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, escludendosi quella del giudice amministrativo, la controversia in materia di applicazione, agli avvocati di ente locale, dei sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio, trattandosi di questione relativa ad un atto di gestione del rapporto di lavoro e non venendo in rilievo, per contro, alcun provvedimento di natura macro organizzativa>>.
7 3. Le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in disamina nonché i contrasti giurisprudenziali in materia legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. revoca l'ordinanza depositata il 28.10.2024 a definizione del procedimento iscritto al n.
2870/2023 R.G.;
2. dichiara inammissibile il reclamo;
3.compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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