Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 09/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
517/2025 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa SA UI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80742 del registro di segreteria, dal Sig. XX, nato ad omissis il omissis (c.f.
omissis), residente in omissis
(omissis) via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. PIERA PALMERIO ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in ROMA, viale Vicopisano n 79;
CONTRO
-MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t.
con sede legale in Piazza del Viminale 1 ROMA rappresentato difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, costituito in proprio;
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, e filiale metropolitana ROMA EUR in persona del direttore p.t., con sede in Largo RI CR De ER 11,, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFS relativo al servizio prestato nella Polizia di Stato; alla rettifica dei periodi di servizio resi nel Corpo delle guardie di P.S., omessi, per erroneo calcolo dei periodi utili a pensione; riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, aumento di 1/5, ricalcolo RIA, detassazione e rimborso trattenute IRPEF della pensione privilegiata, risarcimento danni, per falsa e/o erronea applicazione di legge riguardante il trattamento pensionistico privilegiato.
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite all’udienza odierna le parti, avv. Piera Palmerio per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l’INPS, nessuno presente per il Ministero dell’Interno convenuto.
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, dopo aver accuratamente narrato le proprie vicende lavorative -assunto presso il Ministero dell'Interno come guardia di PS matricola n. 160506 prestando servizio dal 01/09/1968 al 31/08/1971 e dal 25/05/1978 al 08/10/1984nell’odierno ricorso, previo accertamento e dichiarazione del diritto al riconoscimento dei periodi lavorati, chiede alle amministrazioni convenute, ognuno per quanto di competenza, il pagamento del TFS mai corrisposto relativo al periodo di servizio prestato non considerato, la riliquidazione del trattamento pensionistico, aumento di 1/5, il ricalcolo della RIA, la detassazione e rimborso trattenute IRPEF sulla pensione privilegiata, ed il risarcimento danni quest'ultimo da determinarsi in un importo secondo equità, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
2. L’INPS si è costituito eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice amministrativo sulla domanda inerente all’indennità di buonuscita, e del giudice tributario sulla domanda inerente alla detassazione della pensione privilegiata e alla restituzione delle trattenute Irpef versate. Ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.
153 del d.lgs. n. 174/2016, atteso che non risulta presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell’interessato all’ente previdenziale per il riconoscimento dei benefici richiesti. Nel merito ha dedotto l’infondatezza per genericità e mancanza di prova.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in proprio, eccependo in via principale inammissibilità per incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera c del c.g.c.; sempre in via principale inammissibilità per difetto di giurisdizione sul TFS; nel merito in via principale infondatezza della pretesa in ordine alla riliquidazione del trattamento pensionistico per
“omissione dei periodi di servizio prestato dal ricorrente nel Corpo delle Guardie di P.S. poi Polizia di Stato” per il principio del “ne bis in idem”, in quanto tale periodo è stato utilizzato per il trattamento pensionistico di cui al d. m. n. 3760 del 23/07/2003; sempre in via principale infondatezza della pretesa in ordine all’esenzione IRPEF della pensione privilegiata vitalizia, nonché al rimborso di quanto già trattenuto per lo stesso titolo, in quanto il trattamento pensionistico erogato è di natura indennitaria e non risarcitoria;
infine, ha eccepito l’infondatezza della pretesa in punto di diritto relativamente alla richiesta di risarcimento danni ai sensi del combinato disposto degli art. 152 lett. d e 153, comma 1, del c.g.c..
4. All’odierna udienza, le parti presenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
6. La questione in esame concerne plurime domande alcune relative al rapporto pensionistico, altre relative al rapporto di lavoro ed a profili fiscali.
7. La costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute è tempestiva, atteso che il termine cui il ricorrente ha fatto riferimento per eccepire la tardività è quello ordinatorio indicato nel Decreto di fissazione di udienza di 30 giorni, per il deposito del fascicolo amministrativo, mentre il termine per la costituzione in giudizio e per le eccezioni da porre a pena di decadenza non rilevabili d’ufficio è stato rispettato.
8. Orbene, nella memoria di costituzione, il Ministero dell’Interno ha fra l’altro eccepito l’incompetenza territoriale, in quanto risulta che il ricorrente è residente in omissis, provincia di omissis, nella Regione Marche.
9. L’art. 18 del c.g.c. prevede al comma 1 lettera c), che “Sono attribuiti alla Sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: … c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione”.
10. Ai sensi dell’art. 151 c.g.c. il difetto di competenza territoriale non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di costituzione in giudizio. Pertanto, essendo stata eccepita nelle memorie di costituzione in giudizio, ex art. 151 c.g.c. e nel termine di cui all’art. 156 primo e secondo comma c.g.c., deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale di questa Sezione in favore della Sezione Regionale per le Marche, regione di residenza del ricorrente, impregiudicata ogni decisione sulla giurisdizione in relazione alle varie domande non relative al rapporto pensionistico, ed ogni valutazione e decisione di rito e di merito.
11. Le spese legali sono compensate stante la definizione in rito della controversia ai sensi dell’art. 31 co. 3 del c.g.c.. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
Dichiara l’incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera c del c.g.c. in favore del Giudice monocratico della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice
SA UI
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 09.12.2025 14:56:01 GMT+01:00