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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: FALVO CAMILLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di TO
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - TO
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004763077000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009437246000 SPESE GIUSTIZ 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006771580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 703/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004763077000 nonché avverso le cartelle di pagamento n.
13320240009437246000 e n. 13320240006771580000, notificate da ADER il 22.1.2025, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Dopo aver premesso che l'intimazione opposta faceva seguito all'intimazione n.. 13320239000949084000 relativa alle medesime cartelle rispetto alla quale era pendente giudizio innanzi a questa Corte e che per dette cartelle era altresì pendente giudizio di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catanzaro, esponeva la cartella di pagamento n. 13320240009437246000 era relativa a recupero spese di giustizia mentre la n. 13320240006771580000 era relativa a tassa auto.
Lamentava la illegittimità dell'intimazione opposta per: 1) difetto di notifica dell'atto; 2) omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti;
3) omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) carenza degli elementi essenziali.
Con memoria depositata il 31.3.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con atto di intervento volontario depositato il 7.3.2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità dell'intimazione per la nullità della notifica in quanto eseguita a mezzo posta.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che
è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 13320249004763077000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 13320140019752748000, n. 13320150008570790000, n. 13320150016594165000, n.
13320170001452115000, n. 13320180006984378000, n. 13320190007081106000, n. 13320190009656188000,
n. 13320200002846450000, n. 13320200010512983000, n. 13320210008008337000, n. 13320220002947092000,
n. 13320220010202514000 e all'avviso di accertamento n. 16/302/0.
Ora, la circostanza che le cartelle di pagamento in questione siano state già contenute nella precedente intimazione di pagamento n. 13320239000949084000 rispetto alla quale è dedotta la pendenza di un giudizio innanzi a questa Corte nonché di un giudizio di appello non costituisce motivo di preclusione alla notifica da parte dell'agente della riscossione di nuovo atto della riscossione per i medesimi titoli, non essendovi alcuna norma che ponga detta preclusione, né nella specie sussistono i presupposti della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.
Tanto precisato, la doglianza sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte (la censura è invero proposta soltanto in relazione alle cartelle e non anche all'avviso di accertamento n. 16/302/0, cfr. pagg. 4-8) è priva di pregio poiché ADER ha provato l'avvenuta notifica di tali atti depositando i relativi avvisi di ricevimento, non oggetto di contestazione alcuna.
Neppure coglie nel segno la doglianza sull'eccepita prescrizione poiché, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, in relazione alle cartelle presupposte è stata in precedenza notificata anche l'intimazione di pagamento n. 13320239000949084000 mentre la doglianza sulla eccepita decadenza è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione di dette cartelle.
Rispetto alle cartelle di pagamento 13320240009437246000 n. 13320240006771580000 alcuna prescrizione è maturata poiché la prima ha ad oggetto recupero spese di giustizia per l'anno 2024 e alla data della sua notifica non è decorso il termine (che è quello decennale) mentre la seconda è relativa a tassa auto per l'anno 2019 e la parte non si è doluta dell'omessa notifica, in data 18.3.2022, del prodromico avviso di accertamento n. 3972955 (menzionato a pag. 5 della cartella) e dalla notifica di detto avviso e sino a quella della cartella (22.1.2025) non è decorso il termine triennale.
La doglianza che fa leva sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi è infondata posto che tra gli elementi necessari dell'intimazione di pagamento non vi è quello relativo al calcolo degli interessi mentre per le cartelle di pagamento n. 13320240009437246000 e n. 13320240006771580000 è sufficiente ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 4376/2017), che "la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell'Agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con D.M. Finanze ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella."
Con specifico riferimento agli interessi di mora la Corte di legittimità ha rilevato che questi "sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile” (cfr. Cass. n. 4376/2017 citata).
La doglianza è quindi infondata.
Priva di pregio è, infine, la censura che fa leva sulla ritenuta illegittimità degli atti qui impugnati per carenza degli elementi essenziali.
La parte si duole, nello specifico, della omessa indicazione delle modalità per presentare ricorso e/o ottenere un riesame in autotutela dei singoli ruoli (così alla pag. 11 del ricorso) ma la doglianza appare pretestuosa nella misura in cui la tempestiva presentazione dell'odierno ricorso innanzi alla corretta autorità giurisdizionale comprova che nella specie alcuna lesione delle prerogative difensive si è in concreto verificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con il MEF che non è stato evocato in giudizio e che è volontariamente intervenuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il MEF.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: FALVO CAMILLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di TO
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - TO
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004763077000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009437246000 SPESE GIUSTIZ 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006771580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 703/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004763077000 nonché avverso le cartelle di pagamento n.
13320240009437246000 e n. 13320240006771580000, notificate da ADER il 22.1.2025, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Dopo aver premesso che l'intimazione opposta faceva seguito all'intimazione n.. 13320239000949084000 relativa alle medesime cartelle rispetto alla quale era pendente giudizio innanzi a questa Corte e che per dette cartelle era altresì pendente giudizio di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catanzaro, esponeva la cartella di pagamento n. 13320240009437246000 era relativa a recupero spese di giustizia mentre la n. 13320240006771580000 era relativa a tassa auto.
Lamentava la illegittimità dell'intimazione opposta per: 1) difetto di notifica dell'atto; 2) omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti;
3) omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) carenza degli elementi essenziali.
Con memoria depositata il 31.3.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con atto di intervento volontario depositato il 7.3.2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità dell'intimazione per la nullità della notifica in quanto eseguita a mezzo posta.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che
è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 13320249004763077000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 13320140019752748000, n. 13320150008570790000, n. 13320150016594165000, n.
13320170001452115000, n. 13320180006984378000, n. 13320190007081106000, n. 13320190009656188000,
n. 13320200002846450000, n. 13320200010512983000, n. 13320210008008337000, n. 13320220002947092000,
n. 13320220010202514000 e all'avviso di accertamento n. 16/302/0.
Ora, la circostanza che le cartelle di pagamento in questione siano state già contenute nella precedente intimazione di pagamento n. 13320239000949084000 rispetto alla quale è dedotta la pendenza di un giudizio innanzi a questa Corte nonché di un giudizio di appello non costituisce motivo di preclusione alla notifica da parte dell'agente della riscossione di nuovo atto della riscossione per i medesimi titoli, non essendovi alcuna norma che ponga detta preclusione, né nella specie sussistono i presupposti della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.
Tanto precisato, la doglianza sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte (la censura è invero proposta soltanto in relazione alle cartelle e non anche all'avviso di accertamento n. 16/302/0, cfr. pagg. 4-8) è priva di pregio poiché ADER ha provato l'avvenuta notifica di tali atti depositando i relativi avvisi di ricevimento, non oggetto di contestazione alcuna.
Neppure coglie nel segno la doglianza sull'eccepita prescrizione poiché, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, in relazione alle cartelle presupposte è stata in precedenza notificata anche l'intimazione di pagamento n. 13320239000949084000 mentre la doglianza sulla eccepita decadenza è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione di dette cartelle.
Rispetto alle cartelle di pagamento 13320240009437246000 n. 13320240006771580000 alcuna prescrizione è maturata poiché la prima ha ad oggetto recupero spese di giustizia per l'anno 2024 e alla data della sua notifica non è decorso il termine (che è quello decennale) mentre la seconda è relativa a tassa auto per l'anno 2019 e la parte non si è doluta dell'omessa notifica, in data 18.3.2022, del prodromico avviso di accertamento n. 3972955 (menzionato a pag. 5 della cartella) e dalla notifica di detto avviso e sino a quella della cartella (22.1.2025) non è decorso il termine triennale.
La doglianza che fa leva sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi è infondata posto che tra gli elementi necessari dell'intimazione di pagamento non vi è quello relativo al calcolo degli interessi mentre per le cartelle di pagamento n. 13320240009437246000 e n. 13320240006771580000 è sufficiente ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 4376/2017), che "la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell'Agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con D.M. Finanze ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella."
Con specifico riferimento agli interessi di mora la Corte di legittimità ha rilevato che questi "sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile” (cfr. Cass. n. 4376/2017 citata).
La doglianza è quindi infondata.
Priva di pregio è, infine, la censura che fa leva sulla ritenuta illegittimità degli atti qui impugnati per carenza degli elementi essenziali.
La parte si duole, nello specifico, della omessa indicazione delle modalità per presentare ricorso e/o ottenere un riesame in autotutela dei singoli ruoli (così alla pag. 11 del ricorso) ma la doglianza appare pretestuosa nella misura in cui la tempestiva presentazione dell'odierno ricorso innanzi alla corretta autorità giurisdizionale comprova che nella specie alcuna lesione delle prerogative difensive si è in concreto verificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con il MEF che non è stato evocato in giudizio e che è volontariamente intervenuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il MEF.