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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI SE Presidente rel.
TO Di RT IU
AU DR IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 863/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.9.2025
e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. SCIROCCO ANTONELLA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...] Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. CARLETTI AMEDEO per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
5.6.2025 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 30.5.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di La Spezia n.°
229/2017 depositata in data 10.04.2017, giuste le ragioni di cui al presente ricorso e per
l'effetto
Disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia Persona_1 economicamente autosufficiente con decorrenza dalla data dal 01.04.2024
Conseguentemente, visto il comportamento omissivo della figlia Parte_1
Disporre la restituzione delle somme trattenute a titolo di mantenimento a far data dal
01.04.2024 per un importo pari a 2.600,00 al mese di maggio 2025;
Nella denegata e mai creduta ipotesi, di mancato accoglimento dell'istanza di revoca, per le medesime ragioni, si insiste quanto meno che venga disposta una riduzione del contributo di mantenimento gravante sul Sig. Parte_1
- Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore antistatario. “
PER PARTE CONVENUTA:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, voglia così provvedere:-
1) respingere integralmente le domande ex adverso proposte;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, compensare le somme richieste con quanto dovuto dallo stesso (ratei relativi al mantenimento dei figli, per complessivi € 3.000,00.=, quota parte delle spese mediche, scolastiche e ricreative mai corrisposte per € 1.831,67.=, nonché delle spese liquidate dal Tribunale della
Spezia € 2480,50.=);-
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.-“
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a modifica delle condizioni di divorzio disposte in sentenza n. 229/2017, ha Parte_1 chiesto la revoca dell'obbligo di versare alla ex moglie, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , nata il [...], in [...] Per_1 economicamente indipendente e non più convivente con la madre.
, si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che Controparte_1
non sarebbe ancora del tutto economicamente indipendente, ma ammettendo che Per_1 la stessa risiede altrove.
All'udienza di comparizione, sentite le parti, rigettata l'istanza di audizione della figlia maggiorenne e ritenuta la causa matura per la decisione, anche in assenza di istanze istruttorie delle parti, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Presupposto per il riconoscimento di un diritto del genitore a percepire un contributo al mantenimento per la prole minore d'età ovvero maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, è la convivenza del genitore richiedente con il figlio.
Nel caso di specie non vive più con la madre. Per_1
L'assenza di tale presupposto giustifica di per sé l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della ex moglie convenuta.
A ciò consegue l'inammissibilità, oltre che l'irrilevanza, dell'ascolto della figlia maggiorenne, che avrebbe peraltro potuto rivestire anch'essa la qualità di parte nel presente giudizio.
Va viceversa rigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dalla convenuta a titolo di contributo al mantenimento della figlia a far data dall'aprile 2024 (data in cui avrebbe iniziato la propria attività lavorativa). Per_1
A differenza infatti dell'assegno di mantenimento separativo e dell'assegno divorzile a favore del coniuge (oggetto di ampia disamina da parte della Corte di Cassazione con la sent. n.
32914/2022 resa a Sezioni Unite, che ha specificato le diverse ipotesi nelle quali è ammessa o meno la ripetibilità delle somme versate e non dovute), il carattere prettamente alimentare del contributo al mantenimento della prole, ancorchè maggiorenne, ne esclude la ripetibilità (così
Cass. sez. I ord. n. 14691 del 27.5.2024:“ Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno
3 di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione (o quella di revoca) al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione).
Nel caso di specie, peraltro, la natura meramente alimentare del contributo al mantenimento si desume dalla modesta entità dell'importo mensile dovuto dal ricorrente (€ 200,00) a tale titolo e dalle specifiche circostanze di fatto: ha appena vent'anni, ha terminato le scuole Per_1 superiori nel 2023 e dal 2024 lavora part time come commessa in un negozio, con uno stipendio di € 750,00 circa, e, al fine di autonomizzarsi completamente, vive da sola in una casa in locazione al canone mensile di € 500,00 (a fronte di uno stipendio di poco superiore).
E' quindi del tutto presumibile che la convenuta abbia continuato ad utilizzare l'importo mensile stabilito a titolo di contributo al mantenimento della figlia, quale aiuto economico per la stessa, durante la fase iniziale della sua vita autonoma, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario, idoneo a comprovare una mala fede della convenuta (che legittimerebbe di per sé un obbligo restitutorio).
La revoca del contributo va disposta dalla domanda secondo i principi generali, tuttavia per quanto sopra argomentato non v'è luogo a restituzione delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo neppure a far data dalla domanda.
La reciproca parziale soccombenza nonché la natura della causa costituiscono giustificati motivi per operare la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 863/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
A modifica delle condizioni di divorzio disposte in sentenza n. 229/2017, di questo Tribunale,
4 REVOCA l'obbligo di di corrispondere a il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , ferme le restanti condizioni vigenti. Per_1
RIGETTA la domanda restitutoria di parte ricorrente;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
CI SE
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