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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 da
(già Parte_1 [...]
- P. I.V.A. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Guzzardi e
ST FA
- appellante - contro
(di seguito Controparte_1 [...]
- C.F. e P. I.V.A. ), in persona del presidente, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Matassoni
- appellato -
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 44/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza appellata nei capi impugnati e per i motivi esposti in seno all'atto d'appello, rigettata ogni 2
contraria istanza vista la totale infondatezza in fatto e diritto delle difese avversarie, accogliendo le domande formulate dall'attrice in primo grado, così come precisate in atti, e specificamente:
“1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per le ampie ragioni esposte in narrativa, la condotta colposa dell' Controparte_3 per non aver ottemperato ai plurimi e ben noti obblighi di
[...] legge previsti dalla normativa di legge ampiamente richiamata e dalla stessa lex specialis inerenti all'obbligo di sospensione dei pagamenti ancora dovuti all'affidataria nonostante avesse Parte_3 Parte_1 tempestivamente comunicato a , in data 27.06.2014, il mancato CP_2 pagamento delle proprie fatture e il grave stato di inadempimento in cui versava l'affidataria e, addirittura, in data successiva, per non aver accolto, successiva istanza di pagamento diretto ex art. 118, co.
3-bis, d.lgs. n.
163/2006;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che in virtù della accertata responsabilità aquiliana di alla non è stata CP_2 Parte_1 riconosciuta neanche la prededucibilità del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo prima, e nella procedura fallimentare della Coop. San Michele poi, con conseguente ulteriore grave pregiudizio alla pretesa creditoria;
3) condannare, pertanto, l' al Controparte_3 risarcimento del danno patito da in conseguenza della condotta Parte_1 illegittima di e, per l'effetto, a corrispondere alla società attrice la CP_2 somma di € 42.592,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno successivo a quello della richiesta sospensione (27.06.2014) o, al più dalla scadenza dei quindici giorni concessi per fornire copia delle fatture quietanzate, e interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 ex art. 1284, comma 4, c.c., dai medesimi termini decorrenti o al più dalla data di diffida di messa in mora per il risarcimento del danno del 9.11.2016 al dì del soddisfo;
nonché un'ulteriore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, e comunque non inferiore a € 8.500,00 quale risarcimento del danno per interessi passivi, per essere stata la costretta a Parte_1 ricorrere, in misura maggiore e più massiccia, ad anticipazione di credito per 3
contenere gli effetti negativi dovuti ai mancati introiti esclusivamente imputabili a . CP_2
Con il favore delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento, ogni contraria istanza e deduzione reiette: in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello principale promosso da e per l'effetto rigettare l'impugnazione Parte_1 proposta;
in via incidentale: accertata e dichiarata la fondatezza dell'appello incidentale, per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando, come indicato nei motivi d'appello incidentale l'assenza del nesso causale tra il comportamento tenuto da ed il danno CP_2 lamentato dall'appellante con conseguente esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità e/o illegittimità in ordine all'operato di CP_2
In ogni caso: Con vittoria delle spese e onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste sulle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2021 Parte_1 evocava in giudizio ,
[...] Controparte_4 asserendo di aver concluso in data 11 novembre 2013 con la Parte_3 un contratto di subappalto, riguardante la fornitura e posa in opera
[...] di serramenti nell'ambito dei lavori affidati da al CP_2 Controparte_5
e alla consorziata I lavori erano stati eseguiti a
[...] Parte_3 regola d'arte, erano state emesse fatture per Euro 42.592,00.
A fronte dell'inadempimento della in data 27 giugno Parte_3
2014 l'attore aveva chiesto alla committente di sospendere CP_2 precauzionalmente i pagamenti ai sensi dell'art. 118, comma 3 D.Lg.
163/2006; questa aveva invitato l'appaltatore a far pervenire le fatture quietanziate o le proprie controdeduzioni. 4
Poichè le fatture quietanziate non potevano essere trasmesse, non essendo avvenuto alcun pagamento, l'attore non dubitava che avesse sospeso i CP_2 pagamenti;
ma apprendeva, sulla scorta della relazione ex art. 172 l.f. del concordato giudiziale della aperto in data 12 aprile 2015, Parte_3 che non era stata riconosciuta alcuna prededuzione del proprio credito, dato che , anziché sospendere i pagamenti, li aveva eseguiti. CP_2
In data 11 ottobre 2016 l'attore invitava a provvedere al pagamento CP_2 diretto del subappaltatore, sussistendo i presupposti di cui all'art. 118, comma 3-bis D.Lg. 163/2006, ma questa rifiutava, ammettendo di non aver provveduto a sospendere i pagamenti in favore della Parte_3
La proposta di concordato preventivo dell'appaltatore non aveva seguito, tanto che, con sentenza del 6 dicembre 2017, il Tribunale di Verona ne dichiarava il fallimento. Il credito dell'attore veniva però ammesso solo al chirografo.
L'attore affermava la responsabilità di , la quale aveva provveduto a CP_2 liquidare i successivi SAL alla società appaltatrice nonostante la rituale richiesta di sospensione. Tanto era avvenuto in violazione dell'art. 118, comma 3 D.Lg. 163/2006, della l.p. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione, nonché del contratto e del capitolato speciale, che tali disposizioni richiamavano con riguardo al subappalto.
Questo aveva comportato per l'impossibilità di far valere il Parte_1 proprio credito in prededuzione nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, così come di vedersi accogliere la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3-bis D.Lg. 163/2006, con la successiva ammissione del credito solo al chirografo una volta dichiarato il fallimento.
Richiamava inoltre l'art. 13, comma 2, lett. a) della l. 180/2011, che prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando si tratti di piccole o medie imprese, e la delibera 11 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anti
Corruzione.
Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata a risarcire tutti i danni sofferti per avere omesso di sospendere i pagamenti e per non avere 5
accolto la successiva istanza di pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3-bis.
Si costituiva l' , asserendo di essersi attenuta alla normativa vigente in CP_2 materia. In applicazione della l.p. 26/1993 e del regolamento di attuazione, ricevuta la richiesta di aveva sospeso i pagamenti, richiedendo il Parte_1 deposito delle fatture quietanzate o la presentazione di controdeduzioni;
ricevute queste ultime, aveva revocato la sospensione e ripreso i pagamenti.
Stante la competenza legislativa primaria della Provincia, negava potesse applicarsi l'art. 118 D.Lg. 163/2006; osservava comunque che il comma 3- bis di tale disposizione era stato introdotto successivamente alla pubblicazione del bando di gara, sicchè non era comunque consentito il pagamento diretto.
Osservava che mancava dimostrazione del nesso causale fra il preteso comportamento colposo di ed il mancato riconoscimento della CP_2 prededuzione in sede fallimentare, alla quale comunque l'attore aveva fatto acquiescenza.
Chiedeva, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
in via subordinata chiedeva che fosse dedotto quanto l'attrice avesse ricevuto dalla procedura fallimentare.
2. - Con sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2024 il Tribunale di
Trento rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite fra le parti.
Premesso che il capitolato speciale escludeva la possibilità di pagamento diretto in favore del subappaltatore, riteneva errata la decisione di che, CP_2 ricevute le osservazioni dell'appaltatore, le aveva condivise e aveva illegittimamente revocato la sospensione in precedenza adottata, provvedendo ai pagamenti.
Escludeva però che tale condotta avesse procurato a il preteso Parte_1 danno, consistente nel non essersi potuta avvalere della prededuzione del credito in sede fallimentare. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez.
Unite, sentenza n. 5685/2020), riteneva non operasse, in caso di fallimento dell'appaltatore, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, che consente all'appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore 6
in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, dato che con il fallimento il contratto di appalto si scioglie.
Anche qualora fosse stata disposta la sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore poi fallito, le somme a questi dovute avrebbero rappresentato un credito della massa e dovevano essere corrisposti al curatore, con esclusione di qualsiasi prededuzione in favore del subappaltatore, il quale avrebbe dovuto essere considerato creditore concursuale.
La natura controversa della questione e l'errata condotta di CP_2 inducevano il Tribunale a compensare interamente le spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
3.1 - Con il primo motivo l'appellante osserva che il Tribunale, dopo avere accertato illegittimità della revoca della sospensione dei pagamenti da parte di , ha ritenuto in modo contraddittorio non sussistere alcun nesso CP_2 causale tra tale illecita condotta e il danno lamentato.
Ritiene improprio il richiamo a Sez. Unite, sentenza n. 5685/2020, che riguarda il caso di fallimento dell'appaltatore; questo, perchè all'epoca della richiesta di sospensione, avvenuta il 27 giugno 2014, la Parte_4 risultava in bonis, poichè la procedura di concordato con continuità
[...] aziendale sarebbe stata aperta il 12 aprile 2015 e il fallimento dichiarato il 6 dicembre 2017.
I pagamenti erano stati integralmente eseguiti alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo, avvenuta il 4 agosto 2014, e la dichiarazione di fallimento è avvenuta a rapporto contrattuale già concluso, sicchè non può dirsi che essa ne abbia determinato lo scioglimento.
Afferma l'appellante che, secondo la citata sentenza, la prededuzione è da ritenersi ammissibile nel caso in cui la stazione appaltante sia in condizione di poter esercitare in concreto il potere di sospendere il pagamento, e tale condizione certamente sussisteva.
La mancata sospensione dei pagamenti avrebbe quindi cagionato il danno, poichè sarebbe a causa di questo che non ha ricevuto il Parte_1 pagamento diretto o potuto beneficiare della prededuzione, prima in sede di concordato preventivo e poi di fallimento, impedendo ogni possibilità, anche solo parziale, di soddisfazione del credito. 7
Quanto poi all'affermazione del Tribunale per cui, quand'anche fosse stata disposta la sospensione dei pagamenti, le somme dovute da avrebbero CP_2 rappresentato un credito della massa, mantenendo il subappaltatore la posizione di creditore concursuale, osserva l'appellante che Parte_1 avrebbe avuto comunque titolo ad ottenere il pagamento, poichè la prededuzione è stata negata solo perché i pagamenti nei confronti dell'appaltatore non erano stati sospesi.
Sottolinea ancora che, se avesse sospeso i pagamenti, o avesse CP_2 provveduto al pagamento diretto al subappaltatore, il suo credito sarebbe stato soddisfatto, dato che il fallimento è stato dichiarato a distanza di quasi quattro anni. Richiama giurisprudenza per la quale l'accertamento del nesso di causalità omissiva è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
In questo caso, se non avesse potuto ricevere per pagamento Parte_1 diretto le proprie spettanze le avrebbe ricevute per effetto dell'ammissione ex lege in prededuzione alla procedura fallimentare, in ragione della tipologia delle lavorazioni eseguite.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento diretto ex art. 118, comma 3-bis, richiesto ad con nota 11 ottobre 2016, non fosse possibile nel caso di CP_2 specie, per essere escluso dal capitolato speciale.
Rileva che si è comportata in modo del tutto diverso nei confronti di CP_2 altri subappaltatori che versavano in analoghe condizioni, come risulterebbe dalla domanda di concordato che trascrive;
ed osserva che eventuali previsioni ostative nei bandi di gara non permettono di disapplicare disposizioni contenute in norme inderogabili di legge come l'art. 118, comma
3-bis, e che già la l. 9/2014 aveva integrato il comma 3, stabilendo che al pagamento diretto poteva provvedersi “anche in deroga alle previsioni del bando di gara”. 8
Tali disposizioni sarebbero state violate, poichè i pagamenti in favore dell'appaltatore non sono stati sospesi e non si è sostituita senza CP_2 indugio all'appaltatore nel pagamento diretto al subappaltatore.
3.3 – Con il terzo motivo, l'appellante richiede che, in ragione della fondatezza delle domande spiegate in primo grado, il Tribunale non avrebbe dovuto compensare le spese di lite
4. – Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 impugnazione e proponendo appello incidentale.
4.1 – Con il primo motivo contesta la decisione, che ha omesso ogni considerazione in ordine all'esistenza o meno del nesso causale fra il comportamento di e il mancato riconoscimento della prededuzione in CP_2 sede fallimentare.
Osserva che, come previsto dall'art. 111 l.f., la prededucibilità del credito va valutata sulla base del necessario collegamento funzionale dello stesso con la procedura concorsuale, e tale valutazione spetta esclusivamente al curatore e giudice delegato. Il credito non rientra tra i crediti sorti in occasione della procedura, né si tratta di credito sorto in funzione della procedura stessa, tanto che in sede fallimentare è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111 l.f. Richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, per la quale l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo in prededuzione può trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti per la procedura concorsuale un sicuro ed indubbio vantaggio.
Conclude l'appellante nel senso che l'esclusione dalla prededuzione nulla ha a che vedere con la mancata sospensione dei pagamenti da parte di , CP_2 tanto che nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo a tale società.
4.2 - Con il secondo motivo contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la decisione di di non sospendere i pagamenti fosse errata. CP_2
ha ottemperato a quanto stabilito dall'articolo 25 del regolamento di CP_2 attuazione della l.p. 36/1993, effettuando tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. 9
Anche nell'ipotesi in cui fosse stata applicabile la normativa nazionale, si sarebbe dovuto richiamare solamente il terzo comma dell'art. 118 allora vigente, che non prevedeva il pagamento diretto in favore del subappaltatore.
4.3 - Con il terzo motivo si duole della decisione, nella parte in cui ha proceduto a compensare interamente le spese di vite: ritiene l'appellante che debbano essere esclusi aspetti controversi della vicenda, e conferma la correttezza della condotta di . CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – La sentenza impugnata merita integrale conferma, sia pure con le precisazioni che si vanno ad esporre.
5.1 - Per ragioni logiche, va innanzitutto disatteso il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui ancora insiste nel sostenere che la CP_2 decisione di revocare la sospensione dei pagamenti sarebbe stata conforme alle disposizioni in vigore.
Va premesso che la questione relativa alla normativa applicabile
(provinciale anziché nazionale) risulta priva di rilievo: l'obbligo di sospensione dei pagamenti è previsto nei medesimi termini dall'art. 118
D.Lg. 163/2006 e dall'art. 25 del Regolamento di attuazione della l.p.
26/1993, con l'unica differenza che la seconda disposizione prevede che l'appaltatore possa, anziché depositare le fatture quietanziate, formulare osservazioni.
Risulta però di macroscopica evidenza, pena il completo svuotamento di significato della norma, che non basta il dato formale costituito dal fatto che delle qualsivoglia osservazioni sono state formulate: esse devono essere tali da poter giustificare il mancato pagamento del subappaltatore (esempio tipico, un'eccezione di inadempimento).
Nel caso di specie, si è limitata a prendere atto del deposito delle CP_2 stesse, ritenendo che tanto bastasse a revocare la sospensione dei pagamenti;
e questo, nonostante che con esse l'appaltatore avesse negato l'applicabilità dell'art. 118 con un incomprensibile ed illogico richiamo all'art. 15 l. 180/2011 (doc. 6 ), che, anziché circoscrivere il campo di CP_2 operatività della norma, lo estende. 10
non poteva quindi revocare la sospensione dei pagamenti solo per CP_2 aver ricevuto le (chiaramente non condivisibili) deduzioni della;
e Parte_4 di certo non avrebbe potuto condividerle, dato che in questo procedimento costantemente insiste perché si faccia applicazione della normativa provinciale, anziché di quella statale (come è l'art. 15 l. 180/2011).
5.2 – Posto quindi che l'art. 118 D.Lg. 163/2006 e l'art. 25 del
Regolamento di attuazione imponevano di sospendere i pagamenti, vanno allora affrontati i primi due motivi dell'appello principale, prendendo le mosse dalle argomentazioni dell'appellante relative alla sicura prededuzione del credito del subappaltatore nell'ambito del fallimento dell'appaltatore.
Messa da parte l'affermazione, del tutto errata, per cui tale prededuzione sarebbe stata garantita ex lege “in ragione della tipologia delle lavorazioni eseguite, come sin dall'atto di citazione documentato” (pag. 12 atto di appello), ritiene l'appellante non pertinente la pronuncia Sez. Unite n. 5685/2020 richiamata dal Tribunale, giacchè il fallimento non potrebbe determinare lo scioglimento di un contratto che ha già esaurito i propri effetti.
L'appellante non considera però che, se il subappaltatore aveva eseguito le proprie obbligazioni, altrettanto non aveva fatto l'appaltatore, sicchè il contratto era ancora valido ed efficace. Il richiamo a tale pronuncia risulta quindi del tutto pertinente, e da essa si deve ricavare che, quand'anche CP_2 avesse sospeso i pagamenti, con la dichiarazione di fallimento il contratto si sarebbe sciolto: l'art. 118, che contempla un'eccezione di inadempimento, per la quale la stazione appaltante non adempie se l'appaltatore non mostra le fatture quietanziate del subappaltatore, sicchè il pagamento in favore del subappaltatore risulta funzionale alla procedura ai sensi dell'art. 111 l.f. per incrementare la massa nell'interesse del ceto creditorio, non avrebbe potuto ricevere applicazione.
In modo assolutamente corretto, quindi, il Tribunale ha ritenuto che, quand'anche il pagamento fosse stato sospeso, nessun beneficio in sede fallimentare ne sarebbe derivato a il cui credito era e restava Parte_1 credito concorrente, e non verso la massa;
ed è del tutto indifferente il fatto che, nel momento in cui la sospensione sarebbe dovuta intervenire,
l'appaltatore fosse in bonis. 11
5.3 – Altra doglianza riguarda il fatto che, avendo già pagato l'appaltatore,
non ha più potuto provvedere al pagamento diretto al subappaltatore, CP_2 come previsto dall'art. 118, comma 3-bis anche in deroga al bando di gara, ed ha rigettato l'istanza formulata in tal senso da Parte_1
Nella tesi dell'appellante, il pagamento diretto costituirebbe un diritto soggettivo del subappaltatore, cui corrisponderebbe un obbligo della stazione appaltante;
ma tale tesi evidentemente confonde l'art. 118, comma 3-bis
D.Lg. 163/2006, che attribuisce all'appaltante una mera facoltà, e non un obbligo in tal senso, con il sopravvenuto art. 105, comma 13 D.Lg. 50/2016, che in determinati e ben specifici casi ha reso il pagamento diretto obbligatorio, e che non è certo applicabile al caso in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, per la quale esso si applica ai bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 aprile 2016).
A questo si aggiunga che l'art. 118, comma 3-bis, per il quale è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, precisa che questo deve avvenire secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla procedura.
Questo significa, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
12810/2023, che il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma
3, l.f. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182- quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori;
requisiti tutti assenti nel caso di specie, dato che le prestazioni di erano state Parte_1 integralmente eseguite diversi anni prima.
E' quindi del tutto escluso che, quand'anche i pagamenti fossero stati sospesi, avrebbe provveduto al pagamento diretto;
sia perché dal bando CP_2 risulta che il suo intendimento non era in tal senso, sia perché il giudice del concordato non lo avrebbe autorizzato, non essendo di interesse per la 12
procedura, sia perché – e tale considerazione è decisiva - tale atto costituisce una mera facoltà, il cui mancato esercizio mai potrebbe dare luogo ad una responsabilità risarcitoria.
5.4 – L'ultima doglianza riguarda il mancato inserimento in prededuzione del credito nella proposta di concordato, impedita, nella tesi dell'appellante, dal già eseguito pagamento da parte della stazione appaltante, tema sul quale la sentenza impugnata non ha effettivamente preso posizione.
Occorre quindi chiedersi, con il criterio del “più probabile che non”, se, nell'ipotesi in cui avesse sospeso i pagamenti, la proposta di concordato CP_2 preventivo avrebbe collocato in prededuzione il credito di Parte_1
La risposta positiva presuppone che il credito del subappaltatore sarebbe stato ritenuto funzionale alla procedura ai sensi dell'art. 111 l.f.
(l'appaltatore adempie nei confronti del subappaltatore, altrimenti, non potendo produrre le fatture quietanziate, non otterrebbe il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del committente), poichè nessuna prededucibilità “di legge” è prevista per il credito del subappaltatore in conseguenza della sospensione del pagamento in favore dell'appaltatore da parte della stazione appaltante, e di certo tale credito non rientra in quelli enumerati dall'art. 182-quater l.f.
Si rileva che, se della procedura fallimentare l'appellante ha ritenuto di produrre quanto meno la sentenza dichiarativa e lo stato passivo, assolutamente nulla vi è agli atti con riguardo al concordato preventivo in continuità aziendale di né la proposta del debitore, né la Parte_3 relazione del professionista, né la relazione del commissario giudiziale, né il suo rapporto riepilogativo semestrale ex art. 186, ottavo comma l.f.
Questo significa che nulla è dato sapere circa la situazione patrimoniale dell'appaltatore, e, soprattutto, in merito alla sua situazione debitoria e creditoria. Risulta allora categoricamente impossibile formulare un giudizio sull'essere il credito di al concordato ai sensi dell'art. Controparte_6
111 l.f. nei termini sopra detti, sì da poter essere collocato in prededuzione.
E' persino impossibile affermare con certezza che i pagamenti che CP_2 doveva ancora a alla data della segnalazione (27 giugno Parte_3
2014) fossero superiori a quelli dovuti da quest'ultima a e che, Parte_1 13
quindi, il concordato avrebbe avuto convenienza a soddisfare il credito del subappaltatore in modo da vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti della stazione appaltante.
L'assenza di qualsivoglia elemento su questa fondamentale circostanza non consente allora di ritenere “più probabile che non” che il credito di sarebbe stato collocato in prededuzione nella proposta del Parte_1 debitore.
Lo stesso vale con riguardo alla sua possibilità, in caso positivo, di essere effettivamente soddisfatto. Occorre infatti tenere ben presente che la prededuzione crea una ragionevole aspettativa di soddisfacimento del credito, e non una certezza, tanto che può rendersi necessaria una graduazione interna dei crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111-bis l.f. quando l'attivo disponibile non sia sufficiente a soddisfarli tutti.
Nessun elemento ha però offerto per stimare la probabilità di Parte_1 vedere il proprio credito soddisfatto, se collocato in prededuzione. Anzi,
l'unico elemento valorizzabile è in senso contrario, dato che dalla sentenza dichiarativa di fallimento si ricava che la ha riconosciuto Parte_3
“l'impossibilità di dare attuazione al piano di concordato omologato” e chiesto il fallimento.
Va quindi confermata la conclusione del Tribunale con riguardo all'assenza di un nesso di causalità fra la mancata sospensione dei pagamenti e i danni lamentati dall'appellante, e primi due motivi devono ritenersi infondati.
5.5 – Quanto sopra esposto comporta l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale, nonché del primo motivo dell'appello incidentale, ove si chiede peraltro che la sentenza sia riformata nel medesimo senso in cui essa ha disposto.
Quanto al terzo motivo dell'appello incidentale, con cui ci si duole della compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, si rinvia a quanto detto al punto 5.1 e su quanto errata sia stata la decisione di non sospendere i pagamenti a decisione imposta dalla stessa Parte_3 normativa provinciale di cui ha invocato l'applicazione nel corso del CP_2 giudizio. 14
6. – La parte soccombente va individuata nell'appellante principale, ed a questo segue la condanna nei suoi confronti a rimborsare all'altra parte le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
44/2024 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 804,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale e a quello proposto in via incidentale.
Trento, 14 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 da
(già Parte_1 [...]
- P. I.V.A. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Guzzardi e
ST FA
- appellante - contro
(di seguito Controparte_1 [...]
- C.F. e P. I.V.A. ), in persona del presidente, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Matassoni
- appellato -
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 44/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza appellata nei capi impugnati e per i motivi esposti in seno all'atto d'appello, rigettata ogni 2
contraria istanza vista la totale infondatezza in fatto e diritto delle difese avversarie, accogliendo le domande formulate dall'attrice in primo grado, così come precisate in atti, e specificamente:
“1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per le ampie ragioni esposte in narrativa, la condotta colposa dell' Controparte_3 per non aver ottemperato ai plurimi e ben noti obblighi di
[...] legge previsti dalla normativa di legge ampiamente richiamata e dalla stessa lex specialis inerenti all'obbligo di sospensione dei pagamenti ancora dovuti all'affidataria nonostante avesse Parte_3 Parte_1 tempestivamente comunicato a , in data 27.06.2014, il mancato CP_2 pagamento delle proprie fatture e il grave stato di inadempimento in cui versava l'affidataria e, addirittura, in data successiva, per non aver accolto, successiva istanza di pagamento diretto ex art. 118, co.
3-bis, d.lgs. n.
163/2006;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che in virtù della accertata responsabilità aquiliana di alla non è stata CP_2 Parte_1 riconosciuta neanche la prededucibilità del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo prima, e nella procedura fallimentare della Coop. San Michele poi, con conseguente ulteriore grave pregiudizio alla pretesa creditoria;
3) condannare, pertanto, l' al Controparte_3 risarcimento del danno patito da in conseguenza della condotta Parte_1 illegittima di e, per l'effetto, a corrispondere alla società attrice la CP_2 somma di € 42.592,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno successivo a quello della richiesta sospensione (27.06.2014) o, al più dalla scadenza dei quindici giorni concessi per fornire copia delle fatture quietanzate, e interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 ex art. 1284, comma 4, c.c., dai medesimi termini decorrenti o al più dalla data di diffida di messa in mora per il risarcimento del danno del 9.11.2016 al dì del soddisfo;
nonché un'ulteriore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, e comunque non inferiore a € 8.500,00 quale risarcimento del danno per interessi passivi, per essere stata la costretta a Parte_1 ricorrere, in misura maggiore e più massiccia, ad anticipazione di credito per 3
contenere gli effetti negativi dovuti ai mancati introiti esclusivamente imputabili a . CP_2
Con il favore delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento, ogni contraria istanza e deduzione reiette: in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello principale promosso da e per l'effetto rigettare l'impugnazione Parte_1 proposta;
in via incidentale: accertata e dichiarata la fondatezza dell'appello incidentale, per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando, come indicato nei motivi d'appello incidentale l'assenza del nesso causale tra il comportamento tenuto da ed il danno CP_2 lamentato dall'appellante con conseguente esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità e/o illegittimità in ordine all'operato di CP_2
In ogni caso: Con vittoria delle spese e onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste sulle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2021 Parte_1 evocava in giudizio ,
[...] Controparte_4 asserendo di aver concluso in data 11 novembre 2013 con la Parte_3 un contratto di subappalto, riguardante la fornitura e posa in opera
[...] di serramenti nell'ambito dei lavori affidati da al CP_2 Controparte_5
e alla consorziata I lavori erano stati eseguiti a
[...] Parte_3 regola d'arte, erano state emesse fatture per Euro 42.592,00.
A fronte dell'inadempimento della in data 27 giugno Parte_3
2014 l'attore aveva chiesto alla committente di sospendere CP_2 precauzionalmente i pagamenti ai sensi dell'art. 118, comma 3 D.Lg.
163/2006; questa aveva invitato l'appaltatore a far pervenire le fatture quietanziate o le proprie controdeduzioni. 4
Poichè le fatture quietanziate non potevano essere trasmesse, non essendo avvenuto alcun pagamento, l'attore non dubitava che avesse sospeso i CP_2 pagamenti;
ma apprendeva, sulla scorta della relazione ex art. 172 l.f. del concordato giudiziale della aperto in data 12 aprile 2015, Parte_3 che non era stata riconosciuta alcuna prededuzione del proprio credito, dato che , anziché sospendere i pagamenti, li aveva eseguiti. CP_2
In data 11 ottobre 2016 l'attore invitava a provvedere al pagamento CP_2 diretto del subappaltatore, sussistendo i presupposti di cui all'art. 118, comma 3-bis D.Lg. 163/2006, ma questa rifiutava, ammettendo di non aver provveduto a sospendere i pagamenti in favore della Parte_3
La proposta di concordato preventivo dell'appaltatore non aveva seguito, tanto che, con sentenza del 6 dicembre 2017, il Tribunale di Verona ne dichiarava il fallimento. Il credito dell'attore veniva però ammesso solo al chirografo.
L'attore affermava la responsabilità di , la quale aveva provveduto a CP_2 liquidare i successivi SAL alla società appaltatrice nonostante la rituale richiesta di sospensione. Tanto era avvenuto in violazione dell'art. 118, comma 3 D.Lg. 163/2006, della l.p. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione, nonché del contratto e del capitolato speciale, che tali disposizioni richiamavano con riguardo al subappalto.
Questo aveva comportato per l'impossibilità di far valere il Parte_1 proprio credito in prededuzione nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, così come di vedersi accogliere la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3-bis D.Lg. 163/2006, con la successiva ammissione del credito solo al chirografo una volta dichiarato il fallimento.
Richiamava inoltre l'art. 13, comma 2, lett. a) della l. 180/2011, che prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando si tratti di piccole o medie imprese, e la delibera 11 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anti
Corruzione.
Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata a risarcire tutti i danni sofferti per avere omesso di sospendere i pagamenti e per non avere 5
accolto la successiva istanza di pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3-bis.
Si costituiva l' , asserendo di essersi attenuta alla normativa vigente in CP_2 materia. In applicazione della l.p. 26/1993 e del regolamento di attuazione, ricevuta la richiesta di aveva sospeso i pagamenti, richiedendo il Parte_1 deposito delle fatture quietanzate o la presentazione di controdeduzioni;
ricevute queste ultime, aveva revocato la sospensione e ripreso i pagamenti.
Stante la competenza legislativa primaria della Provincia, negava potesse applicarsi l'art. 118 D.Lg. 163/2006; osservava comunque che il comma 3- bis di tale disposizione era stato introdotto successivamente alla pubblicazione del bando di gara, sicchè non era comunque consentito il pagamento diretto.
Osservava che mancava dimostrazione del nesso causale fra il preteso comportamento colposo di ed il mancato riconoscimento della CP_2 prededuzione in sede fallimentare, alla quale comunque l'attore aveva fatto acquiescenza.
Chiedeva, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
in via subordinata chiedeva che fosse dedotto quanto l'attrice avesse ricevuto dalla procedura fallimentare.
2. - Con sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2024 il Tribunale di
Trento rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite fra le parti.
Premesso che il capitolato speciale escludeva la possibilità di pagamento diretto in favore del subappaltatore, riteneva errata la decisione di che, CP_2 ricevute le osservazioni dell'appaltatore, le aveva condivise e aveva illegittimamente revocato la sospensione in precedenza adottata, provvedendo ai pagamenti.
Escludeva però che tale condotta avesse procurato a il preteso Parte_1 danno, consistente nel non essersi potuta avvalere della prededuzione del credito in sede fallimentare. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez.
Unite, sentenza n. 5685/2020), riteneva non operasse, in caso di fallimento dell'appaltatore, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, che consente all'appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore 6
in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, dato che con il fallimento il contratto di appalto si scioglie.
Anche qualora fosse stata disposta la sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore poi fallito, le somme a questi dovute avrebbero rappresentato un credito della massa e dovevano essere corrisposti al curatore, con esclusione di qualsiasi prededuzione in favore del subappaltatore, il quale avrebbe dovuto essere considerato creditore concursuale.
La natura controversa della questione e l'errata condotta di CP_2 inducevano il Tribunale a compensare interamente le spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
3.1 - Con il primo motivo l'appellante osserva che il Tribunale, dopo avere accertato illegittimità della revoca della sospensione dei pagamenti da parte di , ha ritenuto in modo contraddittorio non sussistere alcun nesso CP_2 causale tra tale illecita condotta e il danno lamentato.
Ritiene improprio il richiamo a Sez. Unite, sentenza n. 5685/2020, che riguarda il caso di fallimento dell'appaltatore; questo, perchè all'epoca della richiesta di sospensione, avvenuta il 27 giugno 2014, la Parte_4 risultava in bonis, poichè la procedura di concordato con continuità
[...] aziendale sarebbe stata aperta il 12 aprile 2015 e il fallimento dichiarato il 6 dicembre 2017.
I pagamenti erano stati integralmente eseguiti alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo, avvenuta il 4 agosto 2014, e la dichiarazione di fallimento è avvenuta a rapporto contrattuale già concluso, sicchè non può dirsi che essa ne abbia determinato lo scioglimento.
Afferma l'appellante che, secondo la citata sentenza, la prededuzione è da ritenersi ammissibile nel caso in cui la stazione appaltante sia in condizione di poter esercitare in concreto il potere di sospendere il pagamento, e tale condizione certamente sussisteva.
La mancata sospensione dei pagamenti avrebbe quindi cagionato il danno, poichè sarebbe a causa di questo che non ha ricevuto il Parte_1 pagamento diretto o potuto beneficiare della prededuzione, prima in sede di concordato preventivo e poi di fallimento, impedendo ogni possibilità, anche solo parziale, di soddisfazione del credito. 7
Quanto poi all'affermazione del Tribunale per cui, quand'anche fosse stata disposta la sospensione dei pagamenti, le somme dovute da avrebbero CP_2 rappresentato un credito della massa, mantenendo il subappaltatore la posizione di creditore concursuale, osserva l'appellante che Parte_1 avrebbe avuto comunque titolo ad ottenere il pagamento, poichè la prededuzione è stata negata solo perché i pagamenti nei confronti dell'appaltatore non erano stati sospesi.
Sottolinea ancora che, se avesse sospeso i pagamenti, o avesse CP_2 provveduto al pagamento diretto al subappaltatore, il suo credito sarebbe stato soddisfatto, dato che il fallimento è stato dichiarato a distanza di quasi quattro anni. Richiama giurisprudenza per la quale l'accertamento del nesso di causalità omissiva è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
In questo caso, se non avesse potuto ricevere per pagamento Parte_1 diretto le proprie spettanze le avrebbe ricevute per effetto dell'ammissione ex lege in prededuzione alla procedura fallimentare, in ragione della tipologia delle lavorazioni eseguite.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento diretto ex art. 118, comma 3-bis, richiesto ad con nota 11 ottobre 2016, non fosse possibile nel caso di CP_2 specie, per essere escluso dal capitolato speciale.
Rileva che si è comportata in modo del tutto diverso nei confronti di CP_2 altri subappaltatori che versavano in analoghe condizioni, come risulterebbe dalla domanda di concordato che trascrive;
ed osserva che eventuali previsioni ostative nei bandi di gara non permettono di disapplicare disposizioni contenute in norme inderogabili di legge come l'art. 118, comma
3-bis, e che già la l. 9/2014 aveva integrato il comma 3, stabilendo che al pagamento diretto poteva provvedersi “anche in deroga alle previsioni del bando di gara”. 8
Tali disposizioni sarebbero state violate, poichè i pagamenti in favore dell'appaltatore non sono stati sospesi e non si è sostituita senza CP_2 indugio all'appaltatore nel pagamento diretto al subappaltatore.
3.3 – Con il terzo motivo, l'appellante richiede che, in ragione della fondatezza delle domande spiegate in primo grado, il Tribunale non avrebbe dovuto compensare le spese di lite
4. – Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 impugnazione e proponendo appello incidentale.
4.1 – Con il primo motivo contesta la decisione, che ha omesso ogni considerazione in ordine all'esistenza o meno del nesso causale fra il comportamento di e il mancato riconoscimento della prededuzione in CP_2 sede fallimentare.
Osserva che, come previsto dall'art. 111 l.f., la prededucibilità del credito va valutata sulla base del necessario collegamento funzionale dello stesso con la procedura concorsuale, e tale valutazione spetta esclusivamente al curatore e giudice delegato. Il credito non rientra tra i crediti sorti in occasione della procedura, né si tratta di credito sorto in funzione della procedura stessa, tanto che in sede fallimentare è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111 l.f. Richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, per la quale l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo in prededuzione può trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti per la procedura concorsuale un sicuro ed indubbio vantaggio.
Conclude l'appellante nel senso che l'esclusione dalla prededuzione nulla ha a che vedere con la mancata sospensione dei pagamenti da parte di , CP_2 tanto che nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo a tale società.
4.2 - Con il secondo motivo contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la decisione di di non sospendere i pagamenti fosse errata. CP_2
ha ottemperato a quanto stabilito dall'articolo 25 del regolamento di CP_2 attuazione della l.p. 36/1993, effettuando tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. 9
Anche nell'ipotesi in cui fosse stata applicabile la normativa nazionale, si sarebbe dovuto richiamare solamente il terzo comma dell'art. 118 allora vigente, che non prevedeva il pagamento diretto in favore del subappaltatore.
4.3 - Con il terzo motivo si duole della decisione, nella parte in cui ha proceduto a compensare interamente le spese di vite: ritiene l'appellante che debbano essere esclusi aspetti controversi della vicenda, e conferma la correttezza della condotta di . CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – La sentenza impugnata merita integrale conferma, sia pure con le precisazioni che si vanno ad esporre.
5.1 - Per ragioni logiche, va innanzitutto disatteso il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui ancora insiste nel sostenere che la CP_2 decisione di revocare la sospensione dei pagamenti sarebbe stata conforme alle disposizioni in vigore.
Va premesso che la questione relativa alla normativa applicabile
(provinciale anziché nazionale) risulta priva di rilievo: l'obbligo di sospensione dei pagamenti è previsto nei medesimi termini dall'art. 118
D.Lg. 163/2006 e dall'art. 25 del Regolamento di attuazione della l.p.
26/1993, con l'unica differenza che la seconda disposizione prevede che l'appaltatore possa, anziché depositare le fatture quietanziate, formulare osservazioni.
Risulta però di macroscopica evidenza, pena il completo svuotamento di significato della norma, che non basta il dato formale costituito dal fatto che delle qualsivoglia osservazioni sono state formulate: esse devono essere tali da poter giustificare il mancato pagamento del subappaltatore (esempio tipico, un'eccezione di inadempimento).
Nel caso di specie, si è limitata a prendere atto del deposito delle CP_2 stesse, ritenendo che tanto bastasse a revocare la sospensione dei pagamenti;
e questo, nonostante che con esse l'appaltatore avesse negato l'applicabilità dell'art. 118 con un incomprensibile ed illogico richiamo all'art. 15 l. 180/2011 (doc. 6 ), che, anziché circoscrivere il campo di CP_2 operatività della norma, lo estende. 10
non poteva quindi revocare la sospensione dei pagamenti solo per CP_2 aver ricevuto le (chiaramente non condivisibili) deduzioni della;
e Parte_4 di certo non avrebbe potuto condividerle, dato che in questo procedimento costantemente insiste perché si faccia applicazione della normativa provinciale, anziché di quella statale (come è l'art. 15 l. 180/2011).
5.2 – Posto quindi che l'art. 118 D.Lg. 163/2006 e l'art. 25 del
Regolamento di attuazione imponevano di sospendere i pagamenti, vanno allora affrontati i primi due motivi dell'appello principale, prendendo le mosse dalle argomentazioni dell'appellante relative alla sicura prededuzione del credito del subappaltatore nell'ambito del fallimento dell'appaltatore.
Messa da parte l'affermazione, del tutto errata, per cui tale prededuzione sarebbe stata garantita ex lege “in ragione della tipologia delle lavorazioni eseguite, come sin dall'atto di citazione documentato” (pag. 12 atto di appello), ritiene l'appellante non pertinente la pronuncia Sez. Unite n. 5685/2020 richiamata dal Tribunale, giacchè il fallimento non potrebbe determinare lo scioglimento di un contratto che ha già esaurito i propri effetti.
L'appellante non considera però che, se il subappaltatore aveva eseguito le proprie obbligazioni, altrettanto non aveva fatto l'appaltatore, sicchè il contratto era ancora valido ed efficace. Il richiamo a tale pronuncia risulta quindi del tutto pertinente, e da essa si deve ricavare che, quand'anche CP_2 avesse sospeso i pagamenti, con la dichiarazione di fallimento il contratto si sarebbe sciolto: l'art. 118, che contempla un'eccezione di inadempimento, per la quale la stazione appaltante non adempie se l'appaltatore non mostra le fatture quietanziate del subappaltatore, sicchè il pagamento in favore del subappaltatore risulta funzionale alla procedura ai sensi dell'art. 111 l.f. per incrementare la massa nell'interesse del ceto creditorio, non avrebbe potuto ricevere applicazione.
In modo assolutamente corretto, quindi, il Tribunale ha ritenuto che, quand'anche il pagamento fosse stato sospeso, nessun beneficio in sede fallimentare ne sarebbe derivato a il cui credito era e restava Parte_1 credito concorrente, e non verso la massa;
ed è del tutto indifferente il fatto che, nel momento in cui la sospensione sarebbe dovuta intervenire,
l'appaltatore fosse in bonis. 11
5.3 – Altra doglianza riguarda il fatto che, avendo già pagato l'appaltatore,
non ha più potuto provvedere al pagamento diretto al subappaltatore, CP_2 come previsto dall'art. 118, comma 3-bis anche in deroga al bando di gara, ed ha rigettato l'istanza formulata in tal senso da Parte_1
Nella tesi dell'appellante, il pagamento diretto costituirebbe un diritto soggettivo del subappaltatore, cui corrisponderebbe un obbligo della stazione appaltante;
ma tale tesi evidentemente confonde l'art. 118, comma 3-bis
D.Lg. 163/2006, che attribuisce all'appaltante una mera facoltà, e non un obbligo in tal senso, con il sopravvenuto art. 105, comma 13 D.Lg. 50/2016, che in determinati e ben specifici casi ha reso il pagamento diretto obbligatorio, e che non è certo applicabile al caso in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, per la quale esso si applica ai bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 aprile 2016).
A questo si aggiunga che l'art. 118, comma 3-bis, per il quale è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, precisa che questo deve avvenire secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla procedura.
Questo significa, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
12810/2023, che il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma
3, l.f. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182- quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori;
requisiti tutti assenti nel caso di specie, dato che le prestazioni di erano state Parte_1 integralmente eseguite diversi anni prima.
E' quindi del tutto escluso che, quand'anche i pagamenti fossero stati sospesi, avrebbe provveduto al pagamento diretto;
sia perché dal bando CP_2 risulta che il suo intendimento non era in tal senso, sia perché il giudice del concordato non lo avrebbe autorizzato, non essendo di interesse per la 12
procedura, sia perché – e tale considerazione è decisiva - tale atto costituisce una mera facoltà, il cui mancato esercizio mai potrebbe dare luogo ad una responsabilità risarcitoria.
5.4 – L'ultima doglianza riguarda il mancato inserimento in prededuzione del credito nella proposta di concordato, impedita, nella tesi dell'appellante, dal già eseguito pagamento da parte della stazione appaltante, tema sul quale la sentenza impugnata non ha effettivamente preso posizione.
Occorre quindi chiedersi, con il criterio del “più probabile che non”, se, nell'ipotesi in cui avesse sospeso i pagamenti, la proposta di concordato CP_2 preventivo avrebbe collocato in prededuzione il credito di Parte_1
La risposta positiva presuppone che il credito del subappaltatore sarebbe stato ritenuto funzionale alla procedura ai sensi dell'art. 111 l.f.
(l'appaltatore adempie nei confronti del subappaltatore, altrimenti, non potendo produrre le fatture quietanziate, non otterrebbe il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del committente), poichè nessuna prededucibilità “di legge” è prevista per il credito del subappaltatore in conseguenza della sospensione del pagamento in favore dell'appaltatore da parte della stazione appaltante, e di certo tale credito non rientra in quelli enumerati dall'art. 182-quater l.f.
Si rileva che, se della procedura fallimentare l'appellante ha ritenuto di produrre quanto meno la sentenza dichiarativa e lo stato passivo, assolutamente nulla vi è agli atti con riguardo al concordato preventivo in continuità aziendale di né la proposta del debitore, né la Parte_3 relazione del professionista, né la relazione del commissario giudiziale, né il suo rapporto riepilogativo semestrale ex art. 186, ottavo comma l.f.
Questo significa che nulla è dato sapere circa la situazione patrimoniale dell'appaltatore, e, soprattutto, in merito alla sua situazione debitoria e creditoria. Risulta allora categoricamente impossibile formulare un giudizio sull'essere il credito di al concordato ai sensi dell'art. Controparte_6
111 l.f. nei termini sopra detti, sì da poter essere collocato in prededuzione.
E' persino impossibile affermare con certezza che i pagamenti che CP_2 doveva ancora a alla data della segnalazione (27 giugno Parte_3
2014) fossero superiori a quelli dovuti da quest'ultima a e che, Parte_1 13
quindi, il concordato avrebbe avuto convenienza a soddisfare il credito del subappaltatore in modo da vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti della stazione appaltante.
L'assenza di qualsivoglia elemento su questa fondamentale circostanza non consente allora di ritenere “più probabile che non” che il credito di sarebbe stato collocato in prededuzione nella proposta del Parte_1 debitore.
Lo stesso vale con riguardo alla sua possibilità, in caso positivo, di essere effettivamente soddisfatto. Occorre infatti tenere ben presente che la prededuzione crea una ragionevole aspettativa di soddisfacimento del credito, e non una certezza, tanto che può rendersi necessaria una graduazione interna dei crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111-bis l.f. quando l'attivo disponibile non sia sufficiente a soddisfarli tutti.
Nessun elemento ha però offerto per stimare la probabilità di Parte_1 vedere il proprio credito soddisfatto, se collocato in prededuzione. Anzi,
l'unico elemento valorizzabile è in senso contrario, dato che dalla sentenza dichiarativa di fallimento si ricava che la ha riconosciuto Parte_3
“l'impossibilità di dare attuazione al piano di concordato omologato” e chiesto il fallimento.
Va quindi confermata la conclusione del Tribunale con riguardo all'assenza di un nesso di causalità fra la mancata sospensione dei pagamenti e i danni lamentati dall'appellante, e primi due motivi devono ritenersi infondati.
5.5 – Quanto sopra esposto comporta l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale, nonché del primo motivo dell'appello incidentale, ove si chiede peraltro che la sentenza sia riformata nel medesimo senso in cui essa ha disposto.
Quanto al terzo motivo dell'appello incidentale, con cui ci si duole della compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, si rinvia a quanto detto al punto 5.1 e su quanto errata sia stata la decisione di non sospendere i pagamenti a decisione imposta dalla stessa Parte_3 normativa provinciale di cui ha invocato l'applicazione nel corso del CP_2 giudizio. 14
6. – La parte soccombente va individuata nell'appellante principale, ed a questo segue la condanna nei suoi confronti a rimborsare all'altra parte le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
44/2024 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 804,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale e a quello proposto in via incidentale.
Trento, 14 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo