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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/09/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1816 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI MARIAROSARIA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. MINNITI MARIAROSARIA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ANGELA PIZZIMENTI per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
22.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 429 I° comma c.p.c., nella causa iscritta al n. 1816 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025,
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Minniti Mariarosaria, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP assegno invalidità ordinaria art. 1 legge 222/84
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 comma 6 bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse accertato in capo al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 dalla data della domanda di presentazione di domanda, contestando nel merito le risultanze medico-legali a cui era pervenuto il
CTU in sede di esperimento di ATP.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1
ricorso e l'improcedibilità della domanda, nel merito il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa dalle parti e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
* * * * * *
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni cui è affetta la ricorrente in contrasto con la documentazione medica in atti.
Nel merito la domanda non è fondata.
Il CTU nominato in fase di ATPO dott.ssa , all'esito delle Persona_1
operazioni peritali, ha ritenuto che la ricorrente non presenti una compromissione della capacità lavorativa in occupazione confacenti alle attitudini personali ridotta a meno di un terzo ai sensi della legge 222/84.
In particolare, l'ausiliare, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata in atti e dai rilievi raccolti in sede di visita, ha dichiarato l'istante affetto dalle seguenti patologie: “Asma da probabile RGE, cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA, nodulo tiroideo, lieve deficit percettivo sulle alte frequenze, rinocongiuntivite allergica, anemia sideropenica, alluce valgo, stato ansioso, riferita cervicalgia e lombalgia persistente”.
Veniva trasmessa alle parti la bozza e l'istante non ha mosso alcuna osservazione.
Il Consulente, tenuto conto delle risultanze dell'esame obiettivo e delle visite effettuate, ritiene che il complesso patologico di cui è affetta la Sig.ra non Pt_1
integra gli estremi per raggiungere la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini a meno di1/3 necessaria alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Si precisa altresì che, di recente, la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione.
Con l'opposizione, l'istante non ha dunque evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine, in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né ha rilevato un contrasto con la documentazione medica agli atti.
Il ricorrente, infatti, si è limitato genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie riscontrate, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sull'attività lavorativa espletata (operaio).
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, quindi nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Va ricordato, altresì, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e integrato in sede di opposizione, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva rilevato che dalle motivazioni dell'opposizione non emerge alcuna indicazione che giustifichi lo scostamento dalle valutazioni svolte dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le censure sono infondate e pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico di parte resistente, stante la dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in Parte_2
opposizione ad ATP n. 2156/2024 contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda. - Compensa le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione.
- Pone le spese di CTU del procedimento di ATPO a carico dell' che liquida come CP_1
da separato decreto.
Reggio Calabria, 22.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/09/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1816 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI MARIAROSARIA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. MINNITI MARIAROSARIA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ANGELA PIZZIMENTI per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
22.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 429 I° comma c.p.c., nella causa iscritta al n. 1816 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025,
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Minniti Mariarosaria, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP assegno invalidità ordinaria art. 1 legge 222/84
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 comma 6 bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse accertato in capo al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 dalla data della domanda di presentazione di domanda, contestando nel merito le risultanze medico-legali a cui era pervenuto il
CTU in sede di esperimento di ATP.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1
ricorso e l'improcedibilità della domanda, nel merito il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa dalle parti e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
* * * * * *
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni cui è affetta la ricorrente in contrasto con la documentazione medica in atti.
Nel merito la domanda non è fondata.
Il CTU nominato in fase di ATPO dott.ssa , all'esito delle Persona_1
operazioni peritali, ha ritenuto che la ricorrente non presenti una compromissione della capacità lavorativa in occupazione confacenti alle attitudini personali ridotta a meno di un terzo ai sensi della legge 222/84.
In particolare, l'ausiliare, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata in atti e dai rilievi raccolti in sede di visita, ha dichiarato l'istante affetto dalle seguenti patologie: “Asma da probabile RGE, cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA, nodulo tiroideo, lieve deficit percettivo sulle alte frequenze, rinocongiuntivite allergica, anemia sideropenica, alluce valgo, stato ansioso, riferita cervicalgia e lombalgia persistente”.
Veniva trasmessa alle parti la bozza e l'istante non ha mosso alcuna osservazione.
Il Consulente, tenuto conto delle risultanze dell'esame obiettivo e delle visite effettuate, ritiene che il complesso patologico di cui è affetta la Sig.ra non Pt_1
integra gli estremi per raggiungere la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini a meno di1/3 necessaria alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Si precisa altresì che, di recente, la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione.
Con l'opposizione, l'istante non ha dunque evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine, in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né ha rilevato un contrasto con la documentazione medica agli atti.
Il ricorrente, infatti, si è limitato genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie riscontrate, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sull'attività lavorativa espletata (operaio).
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, quindi nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Va ricordato, altresì, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e integrato in sede di opposizione, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva rilevato che dalle motivazioni dell'opposizione non emerge alcuna indicazione che giustifichi lo scostamento dalle valutazioni svolte dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le censure sono infondate e pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico di parte resistente, stante la dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in Parte_2
opposizione ad ATP n. 2156/2024 contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda. - Compensa le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione.
- Pone le spese di CTU del procedimento di ATPO a carico dell' che liquida come CP_1
da separato decreto.
Reggio Calabria, 22.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia