TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 664
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
>
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. La compressione del diritto di difesa è bilanciata dal ricorso gerarchico al Prefetto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 D.Lgs. 159/11 per mancanza dell'ordine di rimpatrio

    La giurisprudenza amministrativa distingue il caso di specie dal contesto penalistico in cui l'assenza dell'ordine di rientro potrebbe incidere sulla validità del provvedimento. Nel caso di specie, la mancanza dell'ordine di rimpatrio nel comune di residenza è più favorevole all'interessato e non vulnera la sua sfera giuridica. L'oggetto del provvedimento è comunque individuabile nel divieto di far ritorno nel territorio indicato.

  • Rigettato
    Nullità per inconferente riferimento ai precedenti di polizia e mancanza di giudizio di pericolosità

    Il ricorrente annovera precedenti di polizia in materia di stupefacenti, oltraggio a pubblico ufficiale, furto, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ed era già destinatario della misura del divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro. Il fermo in zona spaccio, unitamente ad altro soggetto con precedenti, rende non irragionevole il provvedimento impugnato. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione è debole.

  • Rigettato
    Violazione del diritto convenzionale alla libertà di circolazione (art. 2 Protocollo n. 4 CEDU)

    L'art. 1 lett. c) del D.Lgs. 159/11 è assistito da un sufficiente grado di precisione, individuando specificamente il 'tipo di comportamento' (dedizione alla commissione di reati) e le categorie di fatti rilevanti (reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), da provare sulla base di precisi 'elementi di fatto'.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 664
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 664
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo