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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1151/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1151/2023 RG Lav. promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. A. Righi
ricorrente
Contro
P.IV ) CP_1 P.IV_1
Con gli Avv. L. Saviero e A. Tiso
resistente
Oggetto: retribuzioni
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 27/03/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc pagina 1 di 6 Premesso che:
• Il ricorrente domandava: 1. l'accertamento della cessione d'azienda tra (già e la CP_2 Controparte_3 convenuta 2. la conseguente dichiarazione della CP_1 continuità del rapporto di lavoro del ricorrente dal 04/11/2019
(data di assunzione in al 11/09/2021 (data di dimissione CP_2 in;
la condanna della convenuta al pagamento della CP_1 somma complessiva di € 8.828,30 lorda (a titolo di differenze retributive e TFR), oltre alla condanna della rivalutazione e degli interessi ex art. 429 cpc;
il tutto con vittoria delle spese di lite con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 37/2018.
• Precisava il ricorrente: a. di aver ottenuto in data 28/03/2023 la sentenza nr. 157/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza nella causa nr. 588/2022 RGL con cui la società (già CP_5
veniva condannata a pagare in favore Controparte_6 dell'odierno ricorrente la somma di € 8.828,30 (quali differenze retributive e TFR maturato in forza dell'errato inquadramento); b. di aver tentato l'esecuzione contro la società . senza esito alcuno;
c. di aver diritto di vedersi riconosciuto la continuità del rapporto di lavoro tra la società e ai CP_5 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cc – stente lo svolgimento della medesima attività lavorativa per entrambe le società
(autista di camion); l'identità della sede di lavoro indicata con la
“zona industriale di Padova”; l'utilizzo per entrambe le società dello stesso mezzo tg. DW574VD.
• Concludeva, quindi, il ricorrente con la necessità di vedere estesa alla cessionaria tutti i debiti della società CP_1 ceduta , tra cui figurava pure il credito riconosciuto CP_2 all'odierno ricorrente in virtù della sentenza del Giudice del Lavoro di Vicenza nr. 157/2023.-
• Parte resistente si costituiva contestando l'asserito trasferimento aziendale;
precisando nello specifico come il ricorrente non pagina 2 di 6 avesse fornito alcuna prova dell'asserito trasferimento ex art. 2112 cc, in quanto: a. con riferimento all'identità di attività lavorativa, oltre alla genericità delle mansioni descritte in ricorso,
l'inquadramento del dipendente presso le due società era diverso (profilo 6J presso livello B3 presso;
b. CP_7 CP_1 quanto alla sede di lavoro il ricorrente si è limitato ad identificare la medesima sede aziendale con la “zona industriale di Padova” senza null'altro precisare con riferimento alle aziende ove il lavoratore caricava le merci e/o gli itinerari di lavoro;
c. riguardo all'identità del mezzo condotto evidenziava la resistente la contraddittorietà delle asserzioni del ricorrente laddove confrontando la documentazione dimessa dal Sig. (sub Pt_1 doc. 8,9 e 16) emergeva che il mezzo diveniva di proprietà dell'odierna resistente solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, sicché mai avrebbe potuto condurlo.
• Concludeva quindi la resistente per il rigetto delle domande di cui al ricorso e la condanna alle spese di lite.
• All'udienza del 07/03/2024, parte ricorrente chiedeva di essere autorizzato a depositare la visura della società Logika Servizi Srl;
insisteva affinché venisse ordinato alla resistente il deposito della carta di circolazione autocarro TG DW574VD; chiedeva infine venissero ammesse tutte le richieste istruttorie di cui al ricorso con particolare riferimento alla produzione del per l'individuazione dei testi.
• Il GL con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 07/03/2024 dando atto della tardività della richiesta di produzione documentale di parte ricorrente, (richiamando all'uopo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte sentenza n. 25346 del 09.10.2019 ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33393 sentenza n. 3467 del 06/02/2019), e rilevando la genericità delle circostanze di fatto indicate in ricorso, formulava alle parti - ex art. 91 cpc - la proposta conciliativa che prevedeva l'abbandono pagina 3 di 6 del giudizio a spese compensate, e rinviava per discussione concedendo alle parti i termini per il deposito di brevi note.
• Parte ricorrente accettava, con nota del 15/07/2024 la proposta conciliativa del giudice;
parte resistente la rifiutava rendendosi disponibile a ridurre le spese ai minimi tabellari.
• La causa veniva, pertanto, discussa – dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti – all'udienza del 27/03/2025 da remoto - ex art. 127 comma 3 e 127 bis cpc - mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, ove entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
Considerato che:
✓ Le domande di parte ricorrente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni che seguono.
✓ Pacifica è l'eccezione sollevata dalla resistente in merito alla carenza di allegazione e di prova da parte ricorrente.
✓ Infatti in atti non è stata dimessa alcuna prova che possa giustificare l'esistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda tra le società (già e CP_2 Controparte_3
l'odierna convenuta CP_1
✓ Precisamente, l'art. 2112 4 comma chiarisce che per trasferimento d'azienda si intende “..qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il
trasferimento è attuato..” ed ancora secondo la norma citata “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento”.
pagina 4 di 6 ✓ Analizzando il caso di specie, in primo luogo, non esiste in atti (in quanto non allegata dal ricorrente) alcuna comunicazione datoriale dell'asserito trasferimento ex art. 2112 cc (comunicazione che la società cedente ossia la – già CP_5
- aveva tutto l'interesse a manifestare, Controparte_3 considerata la responsabilità solidale tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 2 comma cc).
✓ Come se ciò non bastasse, parte ricorrente tenta - in maniera del tutto generica - di individuare l'asserito trasferimento d'azienda negli indici che seguono: 1. l'identità delle mansioni svolte presso entrambe le società;, 2. l'identità della sede di lavoro indicata - genericamente - nella zona industriale di
Padova; 3. l'identità del mezzo condotto.
✓ Ora secondo la giurisprudenza di legittimità (valga per tutte Cass. civ. 7364/2021) è configurabile la cessione del ramo d'azienda
“ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi”.
✓ Nel caso di specie, invece il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la cessione di uno o più beni aziendali da ad e detta cessione non può di certo ritenersi dimostrata CP_1 dagli indici sopra richiamati da parte ricorrente quali l'asserita identità di mansioni, della sede di lavoro e del mezzo utilizzato.
✓ Inoltre, parte ricorrente omette di considerare che: 1. il livello di inquadramento presso le due società era diverso (6J in SM. e
B3 in;
2. nulla viene documentato in merito alla sede CP_1 di lavoro che viene genericamente indicata nella zona industriale di Padova, senza null'altro specificare;
3. nessuna allegazione e prova viene infine fornita in merito alla circostanza dell'identità del mezzo condotto presso le due società, considerato che i documenti dimessi dal ricorrente (sub doc. 8,9 e 16) dimostrano solo che ha acquistato il mezzo nel 2022 ossia CP_1
pagina 5 di 6 nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di avvenuta l'11/09/2021. Pt_1
✓ Alla luce delle riferite considerazioni non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un trasferimento d'azienda tra le società CP_2
e e pertanto le domande del ricorrente
[...] CP_1 andranno respinte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
✓ Riguardo, invece, le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della resistente, con la precisazione che l'importo liquidato ha tenuto conto dell'adesione del ricorrente alla proposta conciliativa del giudice di cui all'ordinanza allegata al verbale d'udienza del 07/03/2024 e della mancata adesione di parte resistente.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ RIGETTA il ricorso;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 1.200,00= (già comprensivo del rimb. forf. 15%), oltre cpa ed Iva se dovuta.-
Vicenza, 27/03/2025 Il Giudice Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1151/2023 RG Lav. promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. A. Righi
ricorrente
Contro
P.IV ) CP_1 P.IV_1
Con gli Avv. L. Saviero e A. Tiso
resistente
Oggetto: retribuzioni
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 27/03/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc pagina 1 di 6 Premesso che:
• Il ricorrente domandava: 1. l'accertamento della cessione d'azienda tra (già e la CP_2 Controparte_3 convenuta 2. la conseguente dichiarazione della CP_1 continuità del rapporto di lavoro del ricorrente dal 04/11/2019
(data di assunzione in al 11/09/2021 (data di dimissione CP_2 in;
la condanna della convenuta al pagamento della CP_1 somma complessiva di € 8.828,30 lorda (a titolo di differenze retributive e TFR), oltre alla condanna della rivalutazione e degli interessi ex art. 429 cpc;
il tutto con vittoria delle spese di lite con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 37/2018.
• Precisava il ricorrente: a. di aver ottenuto in data 28/03/2023 la sentenza nr. 157/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza nella causa nr. 588/2022 RGL con cui la società (già CP_5
veniva condannata a pagare in favore Controparte_6 dell'odierno ricorrente la somma di € 8.828,30 (quali differenze retributive e TFR maturato in forza dell'errato inquadramento); b. di aver tentato l'esecuzione contro la società . senza esito alcuno;
c. di aver diritto di vedersi riconosciuto la continuità del rapporto di lavoro tra la società e ai CP_5 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cc – stente lo svolgimento della medesima attività lavorativa per entrambe le società
(autista di camion); l'identità della sede di lavoro indicata con la
“zona industriale di Padova”; l'utilizzo per entrambe le società dello stesso mezzo tg. DW574VD.
• Concludeva, quindi, il ricorrente con la necessità di vedere estesa alla cessionaria tutti i debiti della società CP_1 ceduta , tra cui figurava pure il credito riconosciuto CP_2 all'odierno ricorrente in virtù della sentenza del Giudice del Lavoro di Vicenza nr. 157/2023.-
• Parte resistente si costituiva contestando l'asserito trasferimento aziendale;
precisando nello specifico come il ricorrente non pagina 2 di 6 avesse fornito alcuna prova dell'asserito trasferimento ex art. 2112 cc, in quanto: a. con riferimento all'identità di attività lavorativa, oltre alla genericità delle mansioni descritte in ricorso,
l'inquadramento del dipendente presso le due società era diverso (profilo 6J presso livello B3 presso;
b. CP_7 CP_1 quanto alla sede di lavoro il ricorrente si è limitato ad identificare la medesima sede aziendale con la “zona industriale di Padova” senza null'altro precisare con riferimento alle aziende ove il lavoratore caricava le merci e/o gli itinerari di lavoro;
c. riguardo all'identità del mezzo condotto evidenziava la resistente la contraddittorietà delle asserzioni del ricorrente laddove confrontando la documentazione dimessa dal Sig. (sub Pt_1 doc. 8,9 e 16) emergeva che il mezzo diveniva di proprietà dell'odierna resistente solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, sicché mai avrebbe potuto condurlo.
• Concludeva quindi la resistente per il rigetto delle domande di cui al ricorso e la condanna alle spese di lite.
• All'udienza del 07/03/2024, parte ricorrente chiedeva di essere autorizzato a depositare la visura della società Logika Servizi Srl;
insisteva affinché venisse ordinato alla resistente il deposito della carta di circolazione autocarro TG DW574VD; chiedeva infine venissero ammesse tutte le richieste istruttorie di cui al ricorso con particolare riferimento alla produzione del per l'individuazione dei testi.
• Il GL con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 07/03/2024 dando atto della tardività della richiesta di produzione documentale di parte ricorrente, (richiamando all'uopo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte sentenza n. 25346 del 09.10.2019 ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33393 sentenza n. 3467 del 06/02/2019), e rilevando la genericità delle circostanze di fatto indicate in ricorso, formulava alle parti - ex art. 91 cpc - la proposta conciliativa che prevedeva l'abbandono pagina 3 di 6 del giudizio a spese compensate, e rinviava per discussione concedendo alle parti i termini per il deposito di brevi note.
• Parte ricorrente accettava, con nota del 15/07/2024 la proposta conciliativa del giudice;
parte resistente la rifiutava rendendosi disponibile a ridurre le spese ai minimi tabellari.
• La causa veniva, pertanto, discussa – dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti – all'udienza del 27/03/2025 da remoto - ex art. 127 comma 3 e 127 bis cpc - mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, ove entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
Considerato che:
✓ Le domande di parte ricorrente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni che seguono.
✓ Pacifica è l'eccezione sollevata dalla resistente in merito alla carenza di allegazione e di prova da parte ricorrente.
✓ Infatti in atti non è stata dimessa alcuna prova che possa giustificare l'esistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda tra le società (già e CP_2 Controparte_3
l'odierna convenuta CP_1
✓ Precisamente, l'art. 2112 4 comma chiarisce che per trasferimento d'azienda si intende “..qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il
trasferimento è attuato..” ed ancora secondo la norma citata “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento”.
pagina 4 di 6 ✓ Analizzando il caso di specie, in primo luogo, non esiste in atti (in quanto non allegata dal ricorrente) alcuna comunicazione datoriale dell'asserito trasferimento ex art. 2112 cc (comunicazione che la società cedente ossia la – già CP_5
- aveva tutto l'interesse a manifestare, Controparte_3 considerata la responsabilità solidale tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 2 comma cc).
✓ Come se ciò non bastasse, parte ricorrente tenta - in maniera del tutto generica - di individuare l'asserito trasferimento d'azienda negli indici che seguono: 1. l'identità delle mansioni svolte presso entrambe le società;, 2. l'identità della sede di lavoro indicata - genericamente - nella zona industriale di
Padova; 3. l'identità del mezzo condotto.
✓ Ora secondo la giurisprudenza di legittimità (valga per tutte Cass. civ. 7364/2021) è configurabile la cessione del ramo d'azienda
“ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi”.
✓ Nel caso di specie, invece il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la cessione di uno o più beni aziendali da ad e detta cessione non può di certo ritenersi dimostrata CP_1 dagli indici sopra richiamati da parte ricorrente quali l'asserita identità di mansioni, della sede di lavoro e del mezzo utilizzato.
✓ Inoltre, parte ricorrente omette di considerare che: 1. il livello di inquadramento presso le due società era diverso (6J in SM. e
B3 in;
2. nulla viene documentato in merito alla sede CP_1 di lavoro che viene genericamente indicata nella zona industriale di Padova, senza null'altro specificare;
3. nessuna allegazione e prova viene infine fornita in merito alla circostanza dell'identità del mezzo condotto presso le due società, considerato che i documenti dimessi dal ricorrente (sub doc. 8,9 e 16) dimostrano solo che ha acquistato il mezzo nel 2022 ossia CP_1
pagina 5 di 6 nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di avvenuta l'11/09/2021. Pt_1
✓ Alla luce delle riferite considerazioni non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un trasferimento d'azienda tra le società CP_2
e e pertanto le domande del ricorrente
[...] CP_1 andranno respinte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
✓ Riguardo, invece, le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della resistente, con la precisazione che l'importo liquidato ha tenuto conto dell'adesione del ricorrente alla proposta conciliativa del giudice di cui all'ordinanza allegata al verbale d'udienza del 07/03/2024 e della mancata adesione di parte resistente.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ RIGETTA il ricorso;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 1.200,00= (già comprensivo del rimb. forf. 15%), oltre cpa ed Iva se dovuta.-
Vicenza, 27/03/2025 Il Giudice Dott.ssa Marialuisa Nitti
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