Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da:
La Pulita & Service S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0F90EC7CD, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo, Laura La Selva, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Bari, via Abate Gimma n. 142 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Comuni Associati di Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari e ASP "Monte dei Poveri", non costituita in giudizio;
Comune di Rutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sialia S.C. A R.L., non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023:
- della parziale ed omessa ostensione da parte della Stazione appaltante, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, dell’offerta tecnica della ditta SIALIA S.c. a r.l., aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili del Comune di Rutigliano - CIG: B0F90EC7CD e delle giustificazioni dalla stessa rese nell’ambito del sub procedimento di verifica dell’anomalia;
- nonché della mancata indicazione da parte della Stazione appaltante nell’avviso esito gara del 3 febbraio 2025 delle motivazioni in merito all’oscuramento di parti dell’offerta tecnica della controinteressata;
e, conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del diritto di accesso della ditta La Pulita & Service S.c.a.r.l., in quanto seconda classificata, dell’offerta tecnica integrale e non oscurata, della ditta risultata aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili del Comune di Rutigliano - CIG: B0F90EC7CD;
con conseguente ordine alla Stazione appaltante di assicurare l’ostensione integrale, mediante pubblicazione sulla piattaforma, dell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria,
oltre che della documentazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia; ed in particolare dei giustificativi forniti della controinteressata;
ove occorra, per l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ex L. n. 241/1990 formulata da La Pulita & Service S.c.a.r.l. con nota/p.e.c. del 7 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano;
Vista la nota depositata il 19 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RI IG, nessuno comparso per le parti ma preso atto della richiesta di passaggi in decisione, da entrambe le parti costituite, depositata il 6 ottobre 2025.
Premesso che:
- la ricorrente La Pulita & Service s.c. a r.l., con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 13 febbraio 2025, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, ha impugnato la parziale ed omessa ostensione da parte della Stazione appaltante, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata ditta SIALIA S.c. a r.l., aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili del Comune di Rutigliano, nonché delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia.
- Ha dedotto la mancata indicazione, nell’avviso di esito gara del 3 febbraio 2025, delle motivazioni
poste a fondamento dell’oscuramento di parti dell’offerta;
- ha quindi chiesto l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto, in quanto seconda classificata, ad accedere all’offerta tecnica integrale e non oscurata della ditta aggiudicataria e alla documentazione del subprocedimento di verifica, con conseguente ordine alla Stazione appaltante di assicurarne la piena ostensione, ed ove occorra, l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 7 febbraio 2025.
- in attesa della camera di consiglio, fissata il 25 febbraio 2025, il precedente 19 il Comune di Rutigliano ha riscontrato l’istanza di accesso con la nota prot. n. 4217/2025, trasmettendo la documentazione richiesta;
- il Comune di Rutigliano si è successivamente costituito, in data 7 marzo 2025, con atto formale;
- la causa, originariamente fissata all’udienza camerale del 25 febbraio 2025 è stata rinviata all’udienza camerale del 7 ottobre 2025;
- nel frattempo parte ricorrente, in data 19 febbraio 2025, ha depositato nota con la quale ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione richiesta e che, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Di quanto sopra il Collegio ne prende atto; si ravvisano i giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione all’esito della controversia e della relativa celere disponibilità dimostrata dalla Stazione appaltante nel venire incontro alle richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IG |
IL SEGRETARIO