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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 931/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MANUELA ORGIU e Parte_1 C.F._1
MARIA ANTONIETTA BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
Ricorrente
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALDO GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
MURRU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Verbale di udienza del 19.03.2025 e di seguito riportate:
“-assegna la casa coniugale di Alghero via XX Settembre n. 17 alla sig.ra che ivi vi risiederà Parte_1
insieme alla figlia e al figlio Persona_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 -il padre terrà con sé il figlio a settimane alternate, la prima settimana il mercoledì e il venerdì dalle CP_2
17.00 alle 21.00 (accompagnandolo anche alle attività che frequenta) e la settimana successiva (quando spetta il weekend al padre) il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 19.00 (quando finisce l'attività
sportiva) alla domenica sera alle 21.00 [ciò alla luce della difficoltà del padre di recarsi ad Alghero il sabato mattina alle 10.00]. Durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche (considerando che entrambi i coniugi sono insegnanti) trascorrerà le vacanze di Natale (23-30 dicembre) (il primo anno CP_2
con la madre) e quelle di capodanno (31 dicembre-6 gennaio) (il primo anno con il padre), secondo il criterio dell'alternanza, fatto salvo naturalmente ogni diverso accordo tra i genitori. In relazione alle festività pasquali
(intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni), trascorrerà le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, a CP_2
partire dal primo anno con il padre;
il giorno di compleanno di verrà trascorso con uno dei genitori, CP_2
secondo il criterio di alternanza;
durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno seguente alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo) trascorrerà con il padre almeno una settimana consecutiva di vacanza a giugno, almeno una settimana consecutiva di vacanza a luglio e almeno due settimane anche non consecutive ad agosto;
-determina a carico del sig. l'obbligo di versare - entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra Controparte_1
la somma di euro 1.500,00 (1.000,00 euro per e 500,00 euro per ) oltre rivalutazione Pt_1 CP_2 Per_1
ISTAT a titolo di mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie dei figli (di cui al protocollo C.N.F.) sono poste al 50% a carico dei genitori, ad eccezione dei costi relativi alle tasse universitarie di che sono posti a carico del padre nella misura del Per_1
100%”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art.
pagina 2 di 3 ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative alla separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti all'udienza del 19.03.2025 (che richiamano il contenuto dei provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 23.09.2024, con le modifiche e precisazioni di cui al verbale di udienza del 19.03.2025), e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO - Anno 2007 - Atto 15 - Parte 2 - Serie A - Uff.1).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19.03.2025 come trascritte in epigrafe.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di