Articolo 22 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 21Articolo 23
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5 giugno 1971
Art. 22. (Modificazioni statutarie)

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile , essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Entrata in vigore il 5 giugno 1971