Art. 22. (Modificazioni statutarie)
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile , essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile , essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.