Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di reati depenalizzati ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 102 dello stesso d.lgs. per la trasmissione degli atti relativi agli illeciti depenalizzati alla competente autorità amministrativa, da parte dell'autorità giudiziaria, non ha carattere perentorio (non essendo la perentorietà espressamente prevista dalla legge, ne' essendo invocabile l'analogia con il termine per la contestazione delle violazioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto tale ultimo termine ha una funzione di garanzia, essendo finalizzato ad un tempestivo esercizio del diritto di difesa, mentre il termine per la trasmissione degli atti dall'una all'altra autorità ha una funzione meramente organizzativa), e il termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve gli atti trasmessile dall'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GIUBA 4, presso l'avvocato MARIA ASSUNTA BILOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato TO LEONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 121/01 del Giudice di pace di FILADELFIA, depositata il 25/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Filadelfia ha annullato l'ordinanza con la quale il Prefetto di Vibo Valentia aveva ingiunto a AL AP il pagamento della somma di L.
4.000.000 per emissione di un assegno bancario senza autorizzazione del trattario.
Ha ritenuto il giudice del merito che l'art. 102 del d. lgs. n. 507 del 1999, di depenalizzazione dell'abusiva emissione di assegni bancari, nel prevedere che l'Autorità Giudiziaria avrebbe dovuto trasmettere entro novanta giorni all'Amministrazione competente gli atti dagli illeciti depenalizzati, ha richiamato anche l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che impone la contestazione degli addebiti entro il termine perentorio di novanta giorni. Sicché, dovendo considerarsi perentorio anche il termine previsto per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, si è estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata. Ricorre per Cassazione la Prefettura di Vibo Valentia con un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso AL AP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente deduce violazione dell'art. 102 d. lgs. n. 507 del 1999 e dell'art. 14 l. n. 689 del 1981, vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che la perentorietà del termine per la contestazione dell'illecito amministrativo, prevista dall'art. 14 della legge n. 681 del 1989, non può estendersi al termine previsto dall'art. 102 del d. lgs. n. 507 del 199 per la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'Autorità Giudiziaria all'Autorità Amministrativa.
Il ricorso è fondato.
Come si legge nella stessa sentenza impugnata, invero, un termine non può essere considerato perentorio se non è espressamente così definito dalla legge.
Nel caso in esame il giudice del merito ha ritenuto che l'espressa previsione della perentorietà del termine previsto per la contestazione dell'illecito amministrativo valesse anche per il termine previsto per la trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all'Autorità Amministrativa. Ma questa analogia è del tutta priva di fondamento, perché il termine per la contestazione ha una funzione di garanzia, essendo destinato a un tempestivo esercizio del diritto di difesa, mentre il termine per la trasmissione degli atti dall'una all'altra autorità ha una funzione meramente organizzativa, essendo destinato ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione. Sicché deve escludersi che il termine previsto dall'art. 102 del d. lgs. n. 507 del 1999 sia perentorio;
mentre il termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1989 decorre, nel caso di illeciti depenalizzati, dal giorno in cui la Pubblica Amministrazione riceva gli atti trasmessile dall'Autorità Giudiziaria.
E poiché, nel caso in esame, quest'ultimo termine risulta rispettato, come dedotto senza contestazioni dall'amministrazione ricorrente, ne consegue che la sentenza impugnata va cassata. D'altro canto, non essendo in discussione altri profili di legittimità dell'ingiunzione controversa, questa Corte deve decidere nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., rigettando l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna AL AP al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione ricorrente, liquidando quelle del giudizio di primo grado in complessivi Euro 410,00, di cui Euro 60,00 per spese ed Euro 50,00 per diritti;
quelle del giudizio di Cassazione in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 300,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004