Articolo 1 della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 2
Versione
5 febbraio 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2003