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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.614 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021.
TRA
, nato ad [...] il Parte_1
03/02/1967 (C.F. ); C.F._1
, nata a [...] l'[...] Parte_2
(C.F. ), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Riesi, via Roma, 97/99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sanfilippo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva CP_1
), con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Enna, via Roma n.135, presso lo studio legale
Polizzotto, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo Christian, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura agli atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 15 novembre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 21/26 aprile 2021, e Parte_1
convenivano in giudizio la adducendo Parte_2 CP_1
taluni profili di illegittimità in relazione al contratto di mutuo a tasso fisso per l'importo di 51.645,68 euro, da essi stipulato con l'allora Controparte_2
(ora ) in data 14 febbraio 2002. Controparte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo :””1: Accertare e dichiarare che il contratto
di mutuo di cui è causa intercorso tra le parti sia usurario per il travalicamento
del tasso soglia di riferimento, come da perizia allegata;
2: Accertare e dichiarare
la usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo del 14/02/2002,
stipulato dai sig.ri e con il Parte_1 Parte_2
– filiale di Riesi, oggi p. iva Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1
in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori, della somma di € 14.560,59
(totale degli interessi versati dal 14/02/2002 al 13/12/2018) cui aggiungasi €
2.097,65 (la differenza tra gli interessi contrattualmente convenuti e versati, al
tasso del 3,50%, e gli interessi ricalcolati al tasso minimo dei BOT a 12 mesi
dell'anno 2001, anno precedente la sottoscrizione del contratto, che era pari al
2,98%), salva la maggior o minor somma accertata in giudizio, oltre interessi
legali dalla data della domanda al soddisfo, oltre le somme derivanti dalla
ripetizione degli interessi avvenuta in ogni trimestre (anatocismo), quantificate in sede Giudiziale oltre le spese sostenute per la CTP pari ad € 200,00; 3. condannare, altresì, la convenuta, quale conseguenza dell'accertata CP_3
responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, da
determinarsi in via equitativa;
In ogni caso, con condanna della soccombente al
pagamento delle spese e competenze di lite.””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando in toto la CP_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
2 Conclusasi la fase istruttoria, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, veniva posta in decisione, con i termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Giova osservare, in proposito, che allorquando il correntista e/o il mutuatario agisca in giudizio per la ripetizione delle somme che ritiene indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe sul medesimo - attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.- l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda ovvero l'onere di dimostrare con adeguata documentazione l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari che avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Sotto l'aspetto della corretta distribuzione degli oneri probatori, dunque, si rileva che spetta alla parte che ha iniziato il giudizio provare l'indebito pagamento attraverso la dimostrazione sia del titolo negoziale di quel rapporto sia dell'andamento del medesimo, attraverso l'indicazione delle singole rimesse (cfr.
Cass. Sez. I, sentenza del 07.05.2015 n. 9201).
In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che nei rapporti bancari in conto corrente ovvero nei contratti di mutuo chi agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione dei relativi estratti e, quindi, consentire di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che nella produzione documentale di parte attrice si rinviene unicamente il contratto di mutuo e, soprattutto, non è
stato depositato alcun piano di ammortamento analitico.
Tale circostanza emerge chiaramente anche dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio laddove il consulente nominato, rispondendo ai quesiti formulati dal
Magistrato, rappresenta la assenza della predetta documentazione.
3 Si legge, infatti, a pag. ad es pag.5 dell'elaborato peritale ““ Si evidenzia fin da ora l'assenza nel fascicolo telematico del piano di ammortamento (con elenco
specifico di tutte le rate da pagare/pagate) e la puntuale applicazione per ogni rata in scadenza del tasso d'interesse corrispettivo applicato e/o di eventuali
interessi di mora corrisposti. Come si analizzerà meglio nel dettaglio nelle sezioni
dedicate, tale mancanza avrà degli effetti tanto in termini di calcolo dell'usurarietà dei tassi corrispettivi applicati quanto in termini di accertamento di fenomeni di anatocismo bancario””
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "nel caso in cui (come nella specie) parte attrice non produca la documentazione contabile a sostegno
della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la
richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver
ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. , in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante" ( cfr. ex pluribus Cass.
24641/2021 -Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 29/01/2013, n. 79).
Né tantomeno è consentito al consulente nominato dal giudice sostituirsi alla parte, andando a ricercare ed esaminare quei documenti che, concernendo fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, la parte ha l'onere di produrre tempestivamente, in ottemperanza all'onere di allegazione della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò detto, occorre rilevare che il CTU, le cui conclusioni sul punto possono essere recepite in questa sede, essendo fondate su un compiuto esame obiettivo ed una valutazione adeguata e coerente degli elementi desunti dall' esame della sola documentazione agli atti, ha cosi concluso: “”In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Tribunale., seppur con le mancanze documentali richiamate, lo
scrivente C.T.U.………. rappresenta che la banca non ha previsto contrattualmente la determinazione e quindi l'applicazione di tassi di interesse
4 usurai……. che sulla base del calcolo del tasso teorico applicato, la banca non è
tenuta ad effettuare alcun rimborso stante il mancato superamento dei tassi
soglia, attestante la non usurarietà del rapporto di mutuo concluso…. Dalla
documentazione disponibile nel fascicolo telematico del suddetto procedimento, non è stato possibile verificare l'applicazione di interessi anatocistici, nè quindi tantomeno verificare l'eventuale rideterminazione dell'ammontare del saldo
debitorio””.
Rebus sic stantibus, ritiene questo Giudice che la domanda di parte attrice non sia meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22.
Le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico dell'erario, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando.
- rigetta la domanda attorea.
- Condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
rimborso in favore della società convenuta delle spese di lite che liquida in
2.538,50, oltre spese generali ed accessori di legge.
-Pone le spese di ctu a carico dell'erario.
Così deciso in Caltanissetta, in data 3 aprile 2025.
Il GOP
Elvira Gambino
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