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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- AR PO Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1482/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente a [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via XX Settembre n.c. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Napolitano del Foro di Lucca (c.f. – – CodiceFiscale_2 Email_1
FAX 0584.338205) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Firenze in
Via dei Servi n. 49, il tutto in forza di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, Controparte_1
in persona del dott. in qualità di procuratore speciale della Banca in forza CP_2
dei poteri conferiti con procura speciale in data 14.04.2021, n. 6745 Rep. e n. 4734 Racc.
1 Notaio di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Persona_1
TO TI (cod. fisc.: – pec: CodiceFiscale_3 Email_2
vvocati.prato.it) in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
[...]
in appello, domiciliata per la lite presso e nel suo studio del difensore in Prato, via Giusep- pe Valentini nc. 23/A.
APPELLATA
E con sede legale in Napoli, via Controparte_3
Santa Brigida 39, C.F. , che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio P.IVA_1
Destinato denominato “ , costituito con il DM 22 febbraio 2018, emanato CP_4 in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017, in persona del suo Procuratore dott.ssa a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato Controparte_5
per notaio in data 21.01.2022 rep. 53.130, racc. 24.635, registrata a Milano Persona_2 il 26.01.2022 al n. 5000/1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo A. TI (cod. fisc.:
– pec: vvocati.prato.it) come da procura CodiceFiscale_3 Email_3
speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, via G. Valentini nc. 23/A.
INTERVENUTA ex art.111 cpc
E
Controparte_6
, con sede legale in Via Battaglione Framarin n18, in persona del li-
[...] CP_4
quidatore p.t.
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Prato, pubblicata il 09/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia Codesta On.le Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione avversaria disattesa e reietta, per i motivi di cui al presente atto, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado e in riforma della senten-
2 za impugnata: NEL MERITO a) Sulla nullità della fideiussione a.1) IN VIA PRINCIPALE
REVOCARE e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore opponente, stante la contrarietà alla normativa anticoncorren- ziale (L. 287 / 1990) della fideiussione del 3.4.15 e quindi la sua nullità totale, ovvero quantomeno parziale degli artt.2, 6, 8 con conseguente intervenuta estinzione della garan- zia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dall'op- ponente dovuto alla opposta e/o ai suoi aventi causa;
a.2) IN VIA SUBORDINATA Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non riconoscere la propria competenza in merito alle eccezioni del fideiussore, si chiede ex art 34 cpc la remissione dell'intera controversia al Tribunale delle Imprese di Roma previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine previa sospensione sia del processo ai sensi dell'art.295 cpc che della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. b)
Sull'annullabilità della fideiussione, in subordine rispetto alle precedenti domande sub a)
b.1) ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui alla premessa, che il consenso del
Sig. espresso al momento della sottoscrizione della fideiussione di data Parte_1
03.04.2015 è stato carpito con dolo ex art. 1439 e segg. c.c e, per l'effetto ANNULLARE il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in data 03.04.2015 e, conse- Parte_1
guentemente, DICHIARARE nullo e di nessun effetto e comunque revocare il Decreto In- giuntivo n. 1428/2016 opposto in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, DICHIARANDO che nessuna som- ma risulta dovuta alla e/o a , Controparte_7 Controparte_1 [...]
, altresì, , in persona del proprio legale rappresentante CP_8 Controparte_9
pro tempore e/o ai suoi aventi causa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conse- guente all'illecito della controparte, lesivo della sua libertà negoziale, da determinarsi in via equitativa;
b.2) in via subordinata: ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui alla premessa, che il consenso del Sig. espresso al momento della sotto- Parte_1
scrizione della fideiussione di data 03.04.2015 è stato dato per errore ex art. 1428 e segg.
c.c e, per l'effetto ANNULLARE il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. Pt_1
in data 03.04.2015 e, conseguentemente, DICHIARARE nullo e di nessun effetto e
[...]
comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1428/2016 opposto in quanto del tutto infonda-
3 to, in fatto e in diritto, DICHIARANDO che nessuna somma risulta dovuta alla
[...]
e/o a per tutte le motivazioni espresse nella Controparte_10 Controparte_9
narrativa del presente atto;
c) in ogni caso: - CONDANNARE Controparte_11 al risarcimento dei danni patiti dal Sig. – per le ragioni di cui alla narra- Parte_1
tiva del presente atto – _in relazione agli artt. 1175, 1337 e art. 1338 c.c. - da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarre al procuratore antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze rigettare integral- mente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Parte_1
25/2023 perché inammissibile ed infondato. Con conferma integrale della sentenza qui im- pugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della compa- rente”.
Per la parte intervenuta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze rigettare inte- gralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Prato n. 25/2023 perché inammissibile ed infondato. Con conferma integrale della senten- za qui impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del- la comparente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha appellato la sentenza del tribunale di Prato n.25/2023 che, Parte_1 decidendo in via definitiva l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1428-2016, ha respinto l' azione di annullamento per vizio del consenso (dolo o errore essenziale) della fideiussione specifica sottoscritta in data 03.04.2015, con la quale egli si era costituito garante della so- cietà in relazione al fido concesso dalla società ingiungente, CP_12 Parte_2 [...]
contestualmente al rilascio della garanzia personale, sino Parte_3 all'importo di euro 100.000,00, per utilizzo: “PROMISCUO AUTOLIQUIDANTE con scadenza 03.09.2015; ANTICIPI C/C SBF GIRO SU DISPOSIZIONE con scadenza
03.09.2015; ANTICIPO FATTURE IN C/C CON DOMIC. MANDATO CESSIONE con scadenza 03.09.2015; DIVISA SU COPIA FATT. B/T e con scadenza CP_13
03.09.2015”, nonché l'eccezione di nullità (totale o parziale) della predetta fideiussione per
4 violazione della normativa antitrust, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente a pagare le spese di lite.
Detta sentenza fa seguito ad altra, non definitiva (n.563/2020), emessa dal Tribunale nel medesimo giudizio di opposizione, con la quale:
(i) era stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva sollevata da alla quale era stata notificato l'atto di Controparte_14 riassunzione del giudizio d'opposizione interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della;
Controparte_7
(ii) era stata dichiarata “la improcedibilità temporanea delle domande proposte nei confronti della , per l'intera durata della procedura ammi- Controparte_7
nistrativa di liquidazione coatta amministrativa dichiarata ai sensi dell'art.80, comma 1, del T.U.B. e dell'art 2, comma 1, lettera a) del Decreto legge D.L. n 99 del 25 giugno 2017,
n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n 121”.
L'impugnante articola tre motivi d'appello, con i quali denuncia (in sintesi):
a) la violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1175, 1337, 1427 e 1439
c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione - violazione di legge in merito all'annullabilità per vizio del consenso – erroneità nella valutazione delle prove.
Con il primo motivo l'appellante aggredisce la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto le azioni di annullamento con questa motivazione: “[…] In rife- rimento a tale negozio, l'opponente ha sollevato la questione relativa alla invalidità della fideiussione prestata per vizio del consenso, ai sensi dell'art 1439 c.c. A tal proposito, as- sumendo di essere socio per una quota del 30 % della società debitrice principale, ha evi- denziato come nel tempo siano stati utilizzati differenti strumenti di credito e come, nell'ambito di tali rapporti, sarebbe stato vittima di una condotta coercitiva diretta a co- stringerlo a sottoscrivere la garanzia personale, attraverso la minaccia di non ottenere ul- teriori linee di finanziamento e la falsa rappresentazione delle reali intenzioni dell'istituto di credito. Siffatte condotte, richiamate nella denuncia -querela indirizzata alla locale Pro- cura nell'agosto 2016, tuttavia, sono state meramente affermate dall'opponente, ma sono
5 rimaste del tutto sfornite di riscontri istruttori, così che non possono in alcun modo sorreg- gere la domanda di annullamento della garanzia prestata. […]”.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di valorizzare, in fatto,
l'evidenza probatoria disponibile (in particolare, le deposizioni della teste e del Tes_1
teste , circa le modalità di sottoscrizione della fideiussione, che rende invece chiaro Tes_2
che lui era stato indotto a concedere la garanzia de qua sul presupposto che la banca avreb- be rinnovato, senza garanzie, un'ulteriore linea di credito in scadenza per l'importo di euro
180.000,00; in diritto, la banca aveva omesso informazioni essenziali sul fatto che tale linea di credito in scadenza non sarebbe stata rinnovata se non in presenza di ulteriori garanzie personali. Se egli avesse saputo ciò, non avrebbe concesso la garanzia richiesta. In questo modo operando la banca, contravvenendo anche alle clausole generali di buona fede e cor- rettezza, aveva ottenuto unicamente la ristrutturazione di una parte debito esistente: l'unico intento dell'istituto bancario era stato di sostituire un finanziamento a scadenza non garanti- to (quello pari ad euro 180.000,00) con strumenti finanziati garantiti da fideiussione perso- nale e con scadenza assai più breve e non quello di concedere nuova finanzia. In ipotesi, egli era caduto in errore essenziale.
b) La violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1175, 1337, 1427 e 1439
c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale qualifica come parziale la domanda di annullamento.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione a questo passaggio argomentativo “L'analisi della documentazione prodotta dalla parte op- posta porta ad escludere rilevanza in concreto alla questione sollevata in quanto a soste- gno del ricorso monitorio la Banca ha allegato una pretesa di credito ammontante ad €
514.036,26, quale esposizione debitoria della così che l'ap- Parte_4
pellante non può lamentare - sotto questo profilo- alcun pregiudizio derivante dalla con- dotta della banca. …E così, una volta esclusa l'assoluta autonomia del rapporto di garan- zia, la prospettata nullità parziale delle clausole sopra richiamate, avrebbe invero legitti- mato l'opponente a sollevare eccezioni e contestazioni anche in ordine al titolo costitutivo del debito principale, costituito, come detto, dal rapporto di conto corrente. E tuttavia, poi- ché il garante, attraverso la lettera di fideiussione sopra richiamata ha sottoscritto specifi-
6 che clausole limitative - a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, la risoluzione della validità del negozio costitutivo della garanzia o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni appare pregiudiziale, sia per individuare la sussistenza dello stesso vincolo solidale, sia - secondo il contenuto degli obblighi nego- ziali assunti- la possibilità di contestare l'esistenza ed entità del debito della società garan- tita”.
Risulta evidente, secondo l'appellante, come il Giudice di prime cure abbia erro- neamente ritenuto la domanda di annullamento per vizi del consenso limitata solo ad alcune clausole e non a tutto il contratto di fideiussione.
Ma così facendo, continua l'appellante, il Tribunale aveva confuso la domanda di annullamento del contratto di fideiussione per dolo o errore essenziale (in cui tutte le clau- sole, ovviamente, sono da ritenersi affette dai vizi del consenso) con l'eccezione di nullità parziale delle clausole che ledono i dettami della normativa anticoncorrenziale (art. 2 legge
287/90).
c) La violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1957 c.c. e art. 2 L.
287/90 c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione - vio- lazione di legge in merito alla declaratoria di nullità (almeno parziale) della fideiussione.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, venendo in rilievo un'ipotesi di fideiussione specifica, la parte non potesse avvalersi della presunzione di illecito anticoncorrenziale ricollegabile al delibe- rato della Banca d'Italia n.55/2005, emesso in relazione alla diversa fattispecie della fi- deiussione omnibus, e che la parte non aveva offerto prova di altro illecito anticoncorren- ziale.
Secondo l'appellante, la delibera della Banca d'Italia del 2005 è applicabile anche alle fideiussioni specifiche che riproducano le medesime clausole di quelle omnibus e, in ogni caso, in primo grado erano state prodotte numerose fideiussioni specifiche (il cui esa- me era stato omesso dal tribunale), rilasciate su modulistica di altre banche, dal contenuto pressoché identico a quello del modulo predisposto dalla banca opposta, circostanza che da sola dimostrava l'esistenza di un illecito anticoncorrenziale.
7 In forza di tali motivi chiede la riforma della sentenza di primo grado, instando per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Assistite dal medesimo difensore, con due comparse dell'identico contenuto, si sono costituite nel giudizio d'appello e Controparte_1 Controparte_15
(già ), quest'ultima quale successore a titolo particolare di
[...] CP_16 [...]
contestando i motivi d'appello e chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'impugnazione.
3. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10/12/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. Nell'esaminare il primo motivo d'appello va dato conto, anzitutto, della mancata ammissione delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante.
Questi ha concluso nell'atto d'appello insistendo “nelle istanze istruttorie già for- mulate in primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. e non ammesse dal Giudice di primo grado, secondo quanto sopra illustrato o secondo quanto ritenuto ri- levante e provato in fase di primo grado di giudizio”.
Tale generica richiesta si correla con quanto dedotto a pag. 26 dell'atto d'appello, ove il ha contestato l'ordinanza del 28.08.2021, emessa dal giudice istruttore in Pt_1
primo grado a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.05.2021 (con la quale era stato confermato il rigetto dell'esame del teste con Testimone_3
l'argomento che il teste non risultava indicato nella seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, ivi essendo indicato altro nominativo), sull'assunto che era incorso in un mero lapsus calami, come evincibile da altri atti processuali.
La richiesta è inammissibile siccome non reiterata con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in primo grado in data 12.5.2022, ove la parte si limitava “IN VIA
ISTRUTTORIA” ad insistere “per l'ammissione delle istanze istruttore richieste e non am- messe nel presente giudizio”. Formula generica con la quale nessuna contestazione specifi- ca era mossa all'ordinanza 28.8.2021, né era richiesta l'assunzione del teste non Tes_3
escusso siccome non indicato nella memoria istruttoria. Conferma della conclusione si rica-
8 va dagli scritti conclusionali depositati in primo grado, nei quali – tanto nella comparsa conclusionale quanto nella memoria di replica – nessun accenno è fatto alla mancata escus- sione del teste Ne risulta, secondo il pacifico orientamento della corte di cassa- Tes_3
zione, la implicita rinuncia al mezzo istruttorio.
Ciò premesso, il motivo in esame è infondato e va respinto.
La sentenza di primo grado può essere confermata con un'integrazione della moti- vazione.
Corretta la valutazione di sintesi del materiale probatorio compiuta dal giudice di primo grado, che ha ritenuto non dimostrati i fatti posti a fondamento dell'azione di annul- lamento per vizio del consenso (dolo) del contratto di fideiussione in atti, va meglio artico- lato il percorso motivazionale.
Secondo gli assunti dell'appellante, così come coltivati in primo grado, la società garantita, di cui egli era socio per una quota pari al 30% del capitale sociale ed era ammini- stratore delegato, aveva diverse linee di credito in essere con CP_7 Controparte_7
, e tra queste quella di euro 180.000,00 con scadenza in data 30.4.2015.
[...]
Nell'approssimarsi della scadenza della predetta linea di credito, la società debitrice principale, per mezzo del socio e legale rappresentante (figlio Testimone_4 dell'appellante, ndr), si attivava per richiedere il rinnovo del finanziamento e una nuova li- nea di credito di euro 100.000,00, avendo bisogno di maggiore liquidità. La banca aveva al- lora espresso informalmente a il proprio parere favorevole sia al rinnovo Testimone_4
della precedente linea di credito, sia ad accordare una nuova linea di credito, disponibilità tuttavia subordinata al rilascio di fideiussione personale da parte del socio Parte_1
Egli aveva, quindi, sottoscritto in data 3.4.2015 (antivigilia di Pasqua) la fideiussione speci- fica a garanzia del nuovo affidamento sul presupposto che anche quello in essere, scadente il 30.4.2015, sarebbe stato rinnovato. Invece era accaduto che la banca non avesse poi rin- novato tale linea di credito, anzi richiedendo per il rinnovo (in tutto o in parte) il rilascio di altra garanzia personale. Se egli avesse saputo delle reali intenzioni della banca non avreb- be sottoscritto la fideiussione de qua. Era evidente, secondo l'appellante, che il suo consen- so era stato carpito con inganno dalla banca, la cui unica intenzione era stata quella di sosti-
9 tuire una linea di credito non garantita con altra, di minore importo e di più breve durata, assistita da garanzia personale.
Nell'atto di citazione d'appello, il nuovo difensore dell'opponente sembra invece spostare il tiro, assumendo che la banca sarebbe incorsa in dolo omissivo, non avendo in- formato il cliente, come avrebbe dovuto in applicazione delle clausole generali di buona fe- de e correttezza, della propria intenzione di non rinnovare la linea di credito in essere.
Ora è evidente che quest'ultimo assunto è in contraddizione con quelli articolati in primo grado, dove il dolo viene rappresentato come commissivo (in forma di assicurazioni date dal funzionario bancario istruttore della pratica sul rinnovo della linea di credito e sulla concessione di nuova linea a condizione del rilascio, a garanzia del rimborso di quest'ultima, di una fideiussione specifica).
Tale contraddizione negli asserti difensivi è di per se stessa un elemento ostativo all'accoglimento della domanda.
D'altro canto, ha facile gioco parte appellata a replicare all'argomento della buona fede e del dolo omissivo, richiamando quanto indicato a pagina 13 della relazione del
Commissario Giudiziale del Concordato preventivo della debitrice principale: “Il sottoscrit- to commissario ha tuttavia appurato che: - (…) - nei mesi immediatamente precedenti alla proposizione del ricorso la società ha presentato ad alcuni istituti finanziari (principalmen- te presso la ) alcune fatture “allo sconto” che non state reperite Controparte_7
alla contabilità aziendale. Dalle analisi svolte è stato appurato che trattasi di almeno Euro
250.000,00 di anticipi a fronte di fatture mai emesse. Di tale fatto non è mai stata fatta menzione al sottoscritto, né nel ricorso (e/o nei relativi allegati), né durante gli incontri avuti con il liquidatore. E' emerso, inoltre, che neppure i professionisti che hanno assistito la presentazione del ricorso fossero stati a conoscenza di tale aspetto. Il sottoscritto ritiene quindi di evidenziare che tale condotta potrebbe essere oggetto di diversa valutazione ed invita l'eccellentissimo Tribunale di Prato a valutarla anche alla luce del disposto di cui all'art. 173 l. fall. In ogni caso il commissario non ha effettuato ulteriori specifici appro- fondimenti, considerato che eventuali azioni di responsabilità sarebbero comunque esperi- bili anche dal liquidatore giudiziale”.
10 Inoltre, nessun documento supporta in via diretta o indiretta (c.d. prova logica)
l'asserto sostenuto in primo grado.
L'esame delle prove orali non conduce a miglior risultato.
La teste dipendente della società e socia per una quo- Tes_2 Parte_4
ta del 10% della stessa, sentita all'udienza del 26-5-2021 sul cap. 9 di parte opponente (se- conda memoria ex art.183, co.6 cpc) – così formulato: “D.C.V. che venerdì 03 Aprile 2015
– giorno dell'antivigilia di Pasqua - la sig.ra si recava, senza preav- Controparte_17 viso, presso l'abitazione del Sig. posta in Vaiano, Via XX Settembre n. 21, Parte_1
al fine di far sottoscrivere allo stesso il contratto di finanziamento che Le si mostra (doc. 3 citazione in opposizione a d.i.) evidenziando che detta sottoscrizione avrebbe consentito il rinnovo del finanziamento di € 180.000,00 nonché il rilascio di ulteriore liquidità per
100.000,00” – ha confermato il capitolo di prova, precisando: “ Ricordo che essendo
l'antivigilia di Pasqua avevamo lavorato soltanto metà giornata. Intorno alle ore 15,00 mi sono recata presso l'abitazione di per prendere un dono da portare ad Parte_1
un cliente. Dopo poco tempo dal mio arrivo è sopraggiunta la signora Parte_5 per far sottoscrivere la fideiussione al . E' arrivata intorno al-
[...] Parte_1
le 15,30 con i modelli già predisposti. Ho chiesto spiegazioni a il qua- Parte_1
le mi ha riferito che la aveva parlato con il figlio per fare firmare Tes_1 Tes_4
al padre la fideiussione. Quando arrivai era ancora in pigiama ed ave- Parte_1
va da poco ricevuto una telefonata dal figlio che lo avvertiva che sarebbe passata la spiegandogli che era necessario sottoscrivere la fideiussione per € Tes_1
100.00,00 al fine di ottenere un finanziamento ulteriore di € 100,000, 00, con decorrenza 3 aprile 2015 e scadenza 3 settembre 2015 e dando per scontato – per come espressamente chiarito dalla che il prestito già ottenuto di € 180.000,00 sarebbe stato rin- Tes_1
novato. La ha confermato che la banca avrebbe deliberato la proroga del Tes_1 finanziamento di € 180.000,00 entro il 30 aprile 2015. Devo dire che, in quanto socia, ne avevo già parlato con e la stessa almeno un mese pri- Testimone_4 Tes_1
ma dei fatti di cui ho oggi riferito. AD dell'avv. PULITI: i particolari erano già stati riferiti dal figlio , almeno per quanto mi ha detto . Non ero nel consiglio direttivo Tes_4 Pt_1 del ”. CP_12
11 La teste dipendente all'epoca dei fatti di Controparte_17 Controparte_7
e poi di , che si occupò dell'istruttoria della pratica del
[...] Controparte_9 [...]
sentita alla stessa udienza, ha riferito sulle medesime circostanze: “Per Persona_3
quanto io oggi ricordo, i termini degli accordi vennero comunicati al cliente Tes_4
il quale aveva fatto un fido aggiuntivo rispetto a quello in essere, di € 100,000,
[...]
poiché la società non era in grado di rimborsare il fido già in essere . All'epoca, infatti, vi era uno scoperto, o meglio di un fido in conto corrente intestato al Parte_4
che era già scaduto. Mi pare che si trattasse di € 80.000,00 sicché Testimone_4
aveva richiesto un ulteriore finanziamento di € 100.000,00 con una scadenza più lunga, in sostituzione del precedente. Venne deliberata una linea di finanziamento a scadenza più lunga con garanzia prestata da come le precedenti. Non avevo alcun Parte_1
potere di delibera, ma dovevo soltanto raccogliere i dati da presentare agli organi delibe- ranti. Non ricordo le circostanza specifiche, ma posso dire che quando si sottoscrivono i contratti è già tutto deciso e definito. Peraltro posso anche aggiungere che posso stampare
i modelli da sottoscrivere solo se sia in precedenza intervenuta la delibera della Banca.
Per quanto ricordo, anche il fido che era già scaduto alle fine del marzo 2015 ed era ga- rantito da . Mi risulta che la all'epoca avesse Parte_1 Parte_4
diverse linee di fido con in particolare, fido con scadenza che, di volta in CP_7
volta, avrebbero potuto essere rinnovati o meno, sempre con delibera da parte degli organi bancari, ed una linea di fido a revoca, senza una scadenza preordinata, con possibilità di revoca. In quel periodo avevano bisogno di un fido in più e per questo era stata richiesta la fideiussione. Non avrei potuto quindi, a mia iniziativa, assicurare il rinnovo di un finan- ziamento e non l'ho fatto. Non ricordo l'episodi in particolare, e non escludo che sia stato possibile che la sottoscrizione sia avvenuta presso l'abitazione del , an- Parte_1
che se devo dire che - secondo i miei ricordi - mi sono sempre recata solo per prendere do- cumenti-E' escluso che io possa essermi recata senza un preventivo accordo e con indica- zioni precise in ordine ai documenti da firmare. I sig. avevano certamente premu- Pt_1
ra ma io non mi sono mai presentata senza preventivo appuntamento, che veniva preso dal- la dall'amministratore, e non direttamente con il sig. Tes_2 Testimone_4 CP_18
[.
, con il quale non ricordo di avere prima parlato”.
12 La deposizione della teste non avvalora la tesi di parte appellante. Tes_2
Al di là delle singolari ragioni per le quali ella sarebbe stata presente il pomeriggio del venerdì di Pasqua 2015 presso l'abitazione dell'appellante, ben evidenziate nelle difese di parte appellata, e al di là delle altre circostanze evidenziate dall'appellata che sembrano inficiare la stessa attendibilità del teste, il punto è che, come risulta dalla domanda a chia- rimenti formulata dal difensore di parte opposta, la teste riferisce de relato, riferisce di fatti a lei detti da Parte_1
Ad esempio, dice: “Quando arrivai era ancora in pigiama ed Parte_1
aveva da poco ricevuto una telefonata dal figlio che lo avvertiva che sarebbe passata la spiegandogli che era necessario sottoscrivere la fideiussione per € Tes_1
100.00,00 al fine di ottenere un finanziamento ulteriore di € 100,000, 00, con decorrenza 3 aprile 2015 e scadenza 3 settembre 2015 e dando per scontato – per come espressamente chiarito dalla che il prestito già ottenuto di € 180.000,00 sarebbe stato rin- Tes_1 novato”.
Ella riferisce, quindi, quanto a lei detto da che, a sua volta, riferi- Parte_1
sce quanto dettogli dal figlio nel corso di una telefonata avvenuta poco prima Tes_4 dell'arrivo della presso l'abitazione del ovvero che era necessario sottoscri- Tes_2 Pt_1
vere la fideiussione per euro 100.0000,00 al fine di ottenere un finanziamento di ulteriori
100.000,00 euro con decorrenza 3.4.2015 e scadenza 3.9.2015 “dando per scontato – per come chiarito dalla – che il prestito di euro 180.000,00 sarebbe stato rinnovato”. Tes_1
Ora, nella stessa deposizione del teste, che è una deposizione de relato ex latere ex parte actoris e perciò non utile ai fini probatori a favore dell'attore, appare evidente che il rilascio della fideiussione era necessario per ottenere nuova liquidità ma non per mantenere la linea di credito in essere, di prossima scadenza, in relazione alla quale la teste riferisce che il (non si sa se il padre o il figlio) dava per scontato che la linea di credito sa- Pt_1
rebbe stata rinnovata.
La teste aggiunge “La a confermato che la banca avrebbe delibera- Tes_1 to la proroga del finanziamento di € 180.000,00 entro il 30 aprile 2015. Devo dire che, in quanto socia, ne avevo già parlato con e la stessa al- Testimone_4 Tes_1 meno un mese prima dei fatti di cui ho oggi riferito”.
13 Ma tale aggiunta perde di significato alla luce della risposta data dalla teste alla do- manda a chiarimenti dell'avv. PULITI: “i particolari erano già stati riferiti dal figlio
[...]
Per_
, almeno per quanto mi ha detto . Non ero nel consiglio direttivo del Pt_1 Per_3
”.
[...]
In altre parole, la teste continua a deporre de relato ex parte actoris.
D'altro canto, la teste ha escluso di avere dato rassicurazioni sul rinnovo Tes_1
della linea di credito di euro 180.000,00 scadente in data 30.4.2015, ciò non rientrando nei suoi poteri, essendo unicamente il funzionario istruttore della pratica e non quello delibe- rante.
La teste ha confermato, inoltre, che l'ulteriore fido fu richiesto alla banca Tes_1 dal come nuova finanza, perché “la società non era in grado di rimborsa- Parte_4 re il fido già in essere”.
E tale circostanza appare in linea con la situazione finanziaria della società debitrice principale che l'avrebbe portata dopo meno di due mesi (in data 22.5.2015) a presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, poi esitata in fallimento.
In sintesi, non vi è prova del dolo commissivo e la prospettazione, in questo grado, di una fattispecie di dolo omissivo è in contraddizione con le allegazioni sviluppate in pri- mo grado.
Nessun elemento di prova depone poi per la dimostrazione dell'esistenza di un vizio di consenso per errore essenziale. Invero, nella stessa prospettazione di parte appellante “la banca lo ha indotto in errore. Ma se non fosse ritenuto dimostrato ciò, comunque l'errore rimaneva” (così testualmente). Ma a ben vedere – e al di là della contraddizione tra le alle- gazioni – l'errore non sarebbe stato né essenziale, non vertendosi nella fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi regolate dall'art.1429 c.c. (ma piuttosto sui motivi che spinsero l'opponente a rilasciare la fideiussione: egli dava per scontato il rinnovo di altra linea di credito), né riconoscibile, non potendo la banca apprezzare l'esistenza dell'errore in cui sa- rebbe caduto l'appellante.
In conclusione, il motivo d'appello in esame va respinto.
5. Il secondo motivo d'appello è inammissibile
14 Il passaggio della decisione censurato dall'appellante non configura un'autonoma ratio decidendi contraria alla posizione dell'appellante, ma è anzi funzionale ad illustrare le ragioni per le quali è possibile esaminare l'eccezione di nullità (totale o parziale) della fi- deiussione specifica in atti da lui proposta.
6. Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui è nulla la fideiussione specifica da lui presta- ta (nullità totale o parziale) per violazione – da parte delle clausole 2, 6, 8 – della normativa antitrust in quanto conformi al modello ABI, già oggetto del deliberato della Banca d'Italia
n.55/2005, non merita condivisione, sia perché la fideiussione in atti è una fideiussione spe- cifica, sia perché essa è stata rilasciata nell'anno 2015, in data cioè ben successiva al prov- vedimento della Banca d'Italia.
Per meglio illustrare le ragioni della conferma della decisione di primo grado occor- re premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'appellante violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (1322 cc).
La pattuizione di tali clausole non è quindi, di per sé, illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art.2, co.2 lett.a L.287/1990). In base a quest'ultima legge sono considerate intese “gli accordi e/o le pratiche concordati tra impre- se nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamen- tari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'invocato provvedimento della Banca d'Italia intervenne in relazione allo schema di fideiussione omnibus concordato nel mese di ottobre 2002 dall' Controparte_19
(infra, ABI) con alcune organizzazioni di consumatori e sul presupposto che l'ABI
[...]
rientrasse tra le associazioni di imprese e che quindi una deliberazione (o circolare) di tale ente potesse rientrare nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990.
La Banca d'Italia, con il provvedimento 55/2005, ritenne che gli artt.2, 6, 8 dello schema de quo contenessero disposizioni restrittive della concorrenza ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a) L.287/1990.
15 Con lo stesso provvedimento la Banca d'Italia dispose che l'ABI fosse tenuta a tra- smetterle le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo schema con- trattuale oggetto dell'istruttoria sarebbe stato diffuso al sistema bancario. Per le fideiussioni omnibus rilasciate prima del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 la conformità del- la fideiussione allo schema ABI fa presumere iuris tantum che la fideiussione sia l'effetto a valle della circolare ABI e, quindi, di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Tale presunzione non può operare, invece, per le fideiussioni specifiche e, in ogni caso, per quelle (omnibus) rilasciate a distanza di anni dal provvedimento della Banca
d'Italia.
In relazione al primo, dirimente, profilo va considerato che il provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005 riguarda unicamente lo schema di fideiussione omnibus concorda- to nel mese di ottobre 2002 dall' (infra, ABI) con alcune or- Controparte_19
ganizzazioni di consumatori.
Tale decisione non può essere estesa alle fideiussioni specifiche, sia perché non fu fatta alcuna indagine relativamente a queste ultime, sia perché manca la stessa circolare
(deliberazione, provvedimento) dell'ABI che abbia consigliato ai propri associati di adotta- re il modello de quo, circolare (indicazione, provvedimento) che possa farsi rientrare, quin- di, nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. Invero, non risulta a questa Cor- te, né è stato allegato dall'opponente, che, anche dopo il provvedimento della Banca
d'Italia, l'ABI abbia adottato delibere e/o circolari o altri atti con i quali ha consigliato ai propri iscritti di usare il modello di fideiussione del 2002 o altro analogo per le fideiussioni specifiche (cfr., in termini, Cass. civ. 21841-24 e 26847-24, secondo cui: “La natura anti- concorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro esten- sione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le con- seguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
16 giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche al- le fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
La decisione n.55/2005 non ha quindi fede privilegiata nel presente giudizio. E
l'esistenza di un eventuale, ulteriore, diverso, illecito antitrust va dimostrato da chi ne invo- ca l'esistenza.
Sotto altro profilo, la circostanza che una banca utilizzi nel 2015 (o nel 2018, o
2023) una modulistica che presenti clausole identiche o simili a quelle dello schema ABI del 2002 per le fideiussioni omnibus nel contesto di fideiussioni specifiche, si pone sul pia- no dell'iniziativa individuale della singola impresa e non è il portato di un deliberato (o di altra forma di condotta) dell'associazione di categoria che abbia l'effetto di limitare la con- correnza.
In altre parole, quando vengano in rilievo fideiussioni rilasciate post 2005 l'intesa restrittiva della concorrenza non può essere individuata nel deliberato ABI del 2002, perché quel deliberato, per effetto del provvedimento della Banca d'Italia, non ha avuto un seguito come iniziativa dell'associazione di imprese.
In simili casi è necessario allora che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di una diversa intesa restrittiva della concorrenza, che può essere costituita o da un accordo tra al- cune banche o da pratiche concordate tra alcune imprese bancarie o da una nuova delibera- zione/circolare/condotta di un'associazione di imprese (ad esempio, l'ABI) o di un organi- smo similare.
Ora, l'opponente/appellante ha prodotto in primo grado diverse fideiussioni specifi- che rilasciate tra il 2005 e il 2017 da varie banche. Da ciò vuole desumere la prova dell'illecito antitrust. Ma l'assunto non può essere condiviso: a) manca a monte, anzitutto, la stessa allegazione dell'illecito antitrust: non è allegato se trattasi di un accordo tra banche
(e quali) o di pratiche commerciali concordate tra alcune banche (e quali) o di una nuova deliberazione/circolare/condotta dell'ABI o di altra associazione di imprese bancarie;
b)
l'uso da parte di alcuni di istituti di credito di modelli in cui sono presenti clausole di dero- ga all'art.1957 cc e clausole di sopravvivenza, non è conseguenza necessaria di un patto an- titrust, ma ben può essere semplicemente il frutto di una scelta, consentita dall'ordinamento
(ove, come già sopra ricordato, non sia frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza), di
17 rafforzare la propria posizione a dispetto di quella del fideiussore (scelta che qualsiasi cre- ditore avveduto farebbe). Tutte le disposizioni del codice civile derogate da tali clausole dettano, infatti, norme derogabili dall'autonomia privata, salvo la tutela accordata al clien- te/consumatore, qui non invocabile (l'opponente/appellante era socio e amministratore de- legato della società garantita, fatto pacifico in causa e risultante dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado).
Pertanto, dall'esistenza delle deroghe e dall'uso di clausole e formulari più o meno simili diffusi nella prassi di alcune banche non può desumersi, perciò stesso, l'esistenza di un illecito antitrust.
Proprio perché la prova di simile illecito è complessa esistono autorità indipendenti apposite, che possono all'uopo essere interessate dalle associazioni dei consumatori o dai singoli utenti.
In conclusione, non è provato l'illecito antitrust e da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità (totale e parziale) della fideiussione specifica in atti.
Peraltro, se anche l'illecito antitrust fosse stato dimostrato, occorrerebbe rilevare che l'eccezione di decadenza è un'eccezione in senso stretto che andava proposta con l'atto d'opposizione, mentre nel giudizio di primo grado è stata proposta tardivamente soltanto con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc.
Ne risulta, quindi, che è anche insussistente l'interesse a porre la questione della nullità (parziale) della fideiussione, almeno in relazione alla clausola di deroga all'art.1957
c.c.
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo sulla base della notula in atti.
Nella liquidazione occorre tenere conto del fatto che tanto l'appellata CP_14
, quanto intervenuta ex art.111 cpc, sono assistite dallo stesso difensore e
[...] CP_3
hanno depositato atti (comparse di risposta, conclusionali e note spese) dal contenuto so- stanzialmente identico, sicché può farsi applicazione dell'art.4, co.2 DM 55/2014 (che non si riferisce alle parti in senso proprio ma ai soggetti assistiti dal medesimo difensore, se- condo quanto chiarito da Cass. civ.18047/22) e dunque, procedersi alla liquidazione di un compenso unico aumentato del 30%.
18 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il secondo motivo d'appello;
- respinge i rimanenti motivi (primo e terzo), confermando, per l'effetto, la sen- tenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata e all'intervenuta, assistite dallo stesso difensore, le spese di questo grado di giudizio, che liquida in un unico compenso, ex art.4, co.2 DM 55/2014, quantificato in euro € 12.974,00
(importo già comprensivo dell'aumento del 30%), oltre al rimborso (15%) delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR PO
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- AR PO Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1482/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente a [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via XX Settembre n.c. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Napolitano del Foro di Lucca (c.f. – – CodiceFiscale_2 Email_1
FAX 0584.338205) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Firenze in
Via dei Servi n. 49, il tutto in forza di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, Controparte_1
in persona del dott. in qualità di procuratore speciale della Banca in forza CP_2
dei poteri conferiti con procura speciale in data 14.04.2021, n. 6745 Rep. e n. 4734 Racc.
1 Notaio di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Persona_1
TO TI (cod. fisc.: – pec: CodiceFiscale_3 Email_2
vvocati.prato.it) in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
[...]
in appello, domiciliata per la lite presso e nel suo studio del difensore in Prato, via Giusep- pe Valentini nc. 23/A.
APPELLATA
E con sede legale in Napoli, via Controparte_3
Santa Brigida 39, C.F. , che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio P.IVA_1
Destinato denominato “ , costituito con il DM 22 febbraio 2018, emanato CP_4 in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017, in persona del suo Procuratore dott.ssa a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato Controparte_5
per notaio in data 21.01.2022 rep. 53.130, racc. 24.635, registrata a Milano Persona_2 il 26.01.2022 al n. 5000/1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo A. TI (cod. fisc.:
– pec: vvocati.prato.it) come da procura CodiceFiscale_3 Email_3
speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, via G. Valentini nc. 23/A.
INTERVENUTA ex art.111 cpc
E
Controparte_6
, con sede legale in Via Battaglione Framarin n18, in persona del li-
[...] CP_4
quidatore p.t.
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Prato, pubblicata il 09/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia Codesta On.le Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione avversaria disattesa e reietta, per i motivi di cui al presente atto, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado e in riforma della senten-
2 za impugnata: NEL MERITO a) Sulla nullità della fideiussione a.1) IN VIA PRINCIPALE
REVOCARE e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore opponente, stante la contrarietà alla normativa anticoncorren- ziale (L. 287 / 1990) della fideiussione del 3.4.15 e quindi la sua nullità totale, ovvero quantomeno parziale degli artt.2, 6, 8 con conseguente intervenuta estinzione della garan- zia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dall'op- ponente dovuto alla opposta e/o ai suoi aventi causa;
a.2) IN VIA SUBORDINATA Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non riconoscere la propria competenza in merito alle eccezioni del fideiussore, si chiede ex art 34 cpc la remissione dell'intera controversia al Tribunale delle Imprese di Roma previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine previa sospensione sia del processo ai sensi dell'art.295 cpc che della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. b)
Sull'annullabilità della fideiussione, in subordine rispetto alle precedenti domande sub a)
b.1) ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui alla premessa, che il consenso del
Sig. espresso al momento della sottoscrizione della fideiussione di data Parte_1
03.04.2015 è stato carpito con dolo ex art. 1439 e segg. c.c e, per l'effetto ANNULLARE il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in data 03.04.2015 e, conse- Parte_1
guentemente, DICHIARARE nullo e di nessun effetto e comunque revocare il Decreto In- giuntivo n. 1428/2016 opposto in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, DICHIARANDO che nessuna som- ma risulta dovuta alla e/o a , Controparte_7 Controparte_1 [...]
, altresì, , in persona del proprio legale rappresentante CP_8 Controparte_9
pro tempore e/o ai suoi aventi causa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conse- guente all'illecito della controparte, lesivo della sua libertà negoziale, da determinarsi in via equitativa;
b.2) in via subordinata: ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui alla premessa, che il consenso del Sig. espresso al momento della sotto- Parte_1
scrizione della fideiussione di data 03.04.2015 è stato dato per errore ex art. 1428 e segg.
c.c e, per l'effetto ANNULLARE il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. Pt_1
in data 03.04.2015 e, conseguentemente, DICHIARARE nullo e di nessun effetto e
[...]
comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1428/2016 opposto in quanto del tutto infonda-
3 to, in fatto e in diritto, DICHIARANDO che nessuna somma risulta dovuta alla
[...]
e/o a per tutte le motivazioni espresse nella Controparte_10 Controparte_9
narrativa del presente atto;
c) in ogni caso: - CONDANNARE Controparte_11 al risarcimento dei danni patiti dal Sig. – per le ragioni di cui alla narra- Parte_1
tiva del presente atto – _in relazione agli artt. 1175, 1337 e art. 1338 c.c. - da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarre al procuratore antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze rigettare integral- mente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Parte_1
25/2023 perché inammissibile ed infondato. Con conferma integrale della sentenza qui im- pugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della compa- rente”.
Per la parte intervenuta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze rigettare inte- gralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Prato n. 25/2023 perché inammissibile ed infondato. Con conferma integrale della senten- za qui impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del- la comparente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha appellato la sentenza del tribunale di Prato n.25/2023 che, Parte_1 decidendo in via definitiva l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1428-2016, ha respinto l' azione di annullamento per vizio del consenso (dolo o errore essenziale) della fideiussione specifica sottoscritta in data 03.04.2015, con la quale egli si era costituito garante della so- cietà in relazione al fido concesso dalla società ingiungente, CP_12 Parte_2 [...]
contestualmente al rilascio della garanzia personale, sino Parte_3 all'importo di euro 100.000,00, per utilizzo: “PROMISCUO AUTOLIQUIDANTE con scadenza 03.09.2015; ANTICIPI C/C SBF GIRO SU DISPOSIZIONE con scadenza
03.09.2015; ANTICIPO FATTURE IN C/C CON DOMIC. MANDATO CESSIONE con scadenza 03.09.2015; DIVISA SU COPIA FATT. B/T e con scadenza CP_13
03.09.2015”, nonché l'eccezione di nullità (totale o parziale) della predetta fideiussione per
4 violazione della normativa antitrust, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente a pagare le spese di lite.
Detta sentenza fa seguito ad altra, non definitiva (n.563/2020), emessa dal Tribunale nel medesimo giudizio di opposizione, con la quale:
(i) era stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva sollevata da alla quale era stata notificato l'atto di Controparte_14 riassunzione del giudizio d'opposizione interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della;
Controparte_7
(ii) era stata dichiarata “la improcedibilità temporanea delle domande proposte nei confronti della , per l'intera durata della procedura ammi- Controparte_7
nistrativa di liquidazione coatta amministrativa dichiarata ai sensi dell'art.80, comma 1, del T.U.B. e dell'art 2, comma 1, lettera a) del Decreto legge D.L. n 99 del 25 giugno 2017,
n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n 121”.
L'impugnante articola tre motivi d'appello, con i quali denuncia (in sintesi):
a) la violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1175, 1337, 1427 e 1439
c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione - violazione di legge in merito all'annullabilità per vizio del consenso – erroneità nella valutazione delle prove.
Con il primo motivo l'appellante aggredisce la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto le azioni di annullamento con questa motivazione: “[…] In rife- rimento a tale negozio, l'opponente ha sollevato la questione relativa alla invalidità della fideiussione prestata per vizio del consenso, ai sensi dell'art 1439 c.c. A tal proposito, as- sumendo di essere socio per una quota del 30 % della società debitrice principale, ha evi- denziato come nel tempo siano stati utilizzati differenti strumenti di credito e come, nell'ambito di tali rapporti, sarebbe stato vittima di una condotta coercitiva diretta a co- stringerlo a sottoscrivere la garanzia personale, attraverso la minaccia di non ottenere ul- teriori linee di finanziamento e la falsa rappresentazione delle reali intenzioni dell'istituto di credito. Siffatte condotte, richiamate nella denuncia -querela indirizzata alla locale Pro- cura nell'agosto 2016, tuttavia, sono state meramente affermate dall'opponente, ma sono
5 rimaste del tutto sfornite di riscontri istruttori, così che non possono in alcun modo sorreg- gere la domanda di annullamento della garanzia prestata. […]”.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di valorizzare, in fatto,
l'evidenza probatoria disponibile (in particolare, le deposizioni della teste e del Tes_1
teste , circa le modalità di sottoscrizione della fideiussione, che rende invece chiaro Tes_2
che lui era stato indotto a concedere la garanzia de qua sul presupposto che la banca avreb- be rinnovato, senza garanzie, un'ulteriore linea di credito in scadenza per l'importo di euro
180.000,00; in diritto, la banca aveva omesso informazioni essenziali sul fatto che tale linea di credito in scadenza non sarebbe stata rinnovata se non in presenza di ulteriori garanzie personali. Se egli avesse saputo ciò, non avrebbe concesso la garanzia richiesta. In questo modo operando la banca, contravvenendo anche alle clausole generali di buona fede e cor- rettezza, aveva ottenuto unicamente la ristrutturazione di una parte debito esistente: l'unico intento dell'istituto bancario era stato di sostituire un finanziamento a scadenza non garanti- to (quello pari ad euro 180.000,00) con strumenti finanziati garantiti da fideiussione perso- nale e con scadenza assai più breve e non quello di concedere nuova finanzia. In ipotesi, egli era caduto in errore essenziale.
b) La violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1175, 1337, 1427 e 1439
c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale qualifica come parziale la domanda di annullamento.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione a questo passaggio argomentativo “L'analisi della documentazione prodotta dalla parte op- posta porta ad escludere rilevanza in concreto alla questione sollevata in quanto a soste- gno del ricorso monitorio la Banca ha allegato una pretesa di credito ammontante ad €
514.036,26, quale esposizione debitoria della così che l'ap- Parte_4
pellante non può lamentare - sotto questo profilo- alcun pregiudizio derivante dalla con- dotta della banca. …E così, una volta esclusa l'assoluta autonomia del rapporto di garan- zia, la prospettata nullità parziale delle clausole sopra richiamate, avrebbe invero legitti- mato l'opponente a sollevare eccezioni e contestazioni anche in ordine al titolo costitutivo del debito principale, costituito, come detto, dal rapporto di conto corrente. E tuttavia, poi- ché il garante, attraverso la lettera di fideiussione sopra richiamata ha sottoscritto specifi-
6 che clausole limitative - a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, la risoluzione della validità del negozio costitutivo della garanzia o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni appare pregiudiziale, sia per individuare la sussistenza dello stesso vincolo solidale, sia - secondo il contenuto degli obblighi nego- ziali assunti- la possibilità di contestare l'esistenza ed entità del debito della società garan- tita”.
Risulta evidente, secondo l'appellante, come il Giudice di prime cure abbia erro- neamente ritenuto la domanda di annullamento per vizi del consenso limitata solo ad alcune clausole e non a tutto il contratto di fideiussione.
Ma così facendo, continua l'appellante, il Tribunale aveva confuso la domanda di annullamento del contratto di fideiussione per dolo o errore essenziale (in cui tutte le clau- sole, ovviamente, sono da ritenersi affette dai vizi del consenso) con l'eccezione di nullità parziale delle clausole che ledono i dettami della normativa anticoncorrenziale (art. 2 legge
287/90).
c) La violazione degli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 1957 c.c. e art. 2 L.
287/90 c.c. – Omessa, insufficiente e comunque contraddittorietà della motivazione - vio- lazione di legge in merito alla declaratoria di nullità (almeno parziale) della fideiussione.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, venendo in rilievo un'ipotesi di fideiussione specifica, la parte non potesse avvalersi della presunzione di illecito anticoncorrenziale ricollegabile al delibe- rato della Banca d'Italia n.55/2005, emesso in relazione alla diversa fattispecie della fi- deiussione omnibus, e che la parte non aveva offerto prova di altro illecito anticoncorren- ziale.
Secondo l'appellante, la delibera della Banca d'Italia del 2005 è applicabile anche alle fideiussioni specifiche che riproducano le medesime clausole di quelle omnibus e, in ogni caso, in primo grado erano state prodotte numerose fideiussioni specifiche (il cui esa- me era stato omesso dal tribunale), rilasciate su modulistica di altre banche, dal contenuto pressoché identico a quello del modulo predisposto dalla banca opposta, circostanza che da sola dimostrava l'esistenza di un illecito anticoncorrenziale.
7 In forza di tali motivi chiede la riforma della sentenza di primo grado, instando per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Assistite dal medesimo difensore, con due comparse dell'identico contenuto, si sono costituite nel giudizio d'appello e Controparte_1 Controparte_15
(già ), quest'ultima quale successore a titolo particolare di
[...] CP_16 [...]
contestando i motivi d'appello e chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'impugnazione.
3. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10/12/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. Nell'esaminare il primo motivo d'appello va dato conto, anzitutto, della mancata ammissione delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante.
Questi ha concluso nell'atto d'appello insistendo “nelle istanze istruttorie già for- mulate in primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. e non ammesse dal Giudice di primo grado, secondo quanto sopra illustrato o secondo quanto ritenuto ri- levante e provato in fase di primo grado di giudizio”.
Tale generica richiesta si correla con quanto dedotto a pag. 26 dell'atto d'appello, ove il ha contestato l'ordinanza del 28.08.2021, emessa dal giudice istruttore in Pt_1
primo grado a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.05.2021 (con la quale era stato confermato il rigetto dell'esame del teste con Testimone_3
l'argomento che il teste non risultava indicato nella seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, ivi essendo indicato altro nominativo), sull'assunto che era incorso in un mero lapsus calami, come evincibile da altri atti processuali.
La richiesta è inammissibile siccome non reiterata con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in primo grado in data 12.5.2022, ove la parte si limitava “IN VIA
ISTRUTTORIA” ad insistere “per l'ammissione delle istanze istruttore richieste e non am- messe nel presente giudizio”. Formula generica con la quale nessuna contestazione specifi- ca era mossa all'ordinanza 28.8.2021, né era richiesta l'assunzione del teste non Tes_3
escusso siccome non indicato nella memoria istruttoria. Conferma della conclusione si rica-
8 va dagli scritti conclusionali depositati in primo grado, nei quali – tanto nella comparsa conclusionale quanto nella memoria di replica – nessun accenno è fatto alla mancata escus- sione del teste Ne risulta, secondo il pacifico orientamento della corte di cassa- Tes_3
zione, la implicita rinuncia al mezzo istruttorio.
Ciò premesso, il motivo in esame è infondato e va respinto.
La sentenza di primo grado può essere confermata con un'integrazione della moti- vazione.
Corretta la valutazione di sintesi del materiale probatorio compiuta dal giudice di primo grado, che ha ritenuto non dimostrati i fatti posti a fondamento dell'azione di annul- lamento per vizio del consenso (dolo) del contratto di fideiussione in atti, va meglio artico- lato il percorso motivazionale.
Secondo gli assunti dell'appellante, così come coltivati in primo grado, la società garantita, di cui egli era socio per una quota pari al 30% del capitale sociale ed era ammini- stratore delegato, aveva diverse linee di credito in essere con CP_7 Controparte_7
, e tra queste quella di euro 180.000,00 con scadenza in data 30.4.2015.
[...]
Nell'approssimarsi della scadenza della predetta linea di credito, la società debitrice principale, per mezzo del socio e legale rappresentante (figlio Testimone_4 dell'appellante, ndr), si attivava per richiedere il rinnovo del finanziamento e una nuova li- nea di credito di euro 100.000,00, avendo bisogno di maggiore liquidità. La banca aveva al- lora espresso informalmente a il proprio parere favorevole sia al rinnovo Testimone_4
della precedente linea di credito, sia ad accordare una nuova linea di credito, disponibilità tuttavia subordinata al rilascio di fideiussione personale da parte del socio Parte_1
Egli aveva, quindi, sottoscritto in data 3.4.2015 (antivigilia di Pasqua) la fideiussione speci- fica a garanzia del nuovo affidamento sul presupposto che anche quello in essere, scadente il 30.4.2015, sarebbe stato rinnovato. Invece era accaduto che la banca non avesse poi rin- novato tale linea di credito, anzi richiedendo per il rinnovo (in tutto o in parte) il rilascio di altra garanzia personale. Se egli avesse saputo delle reali intenzioni della banca non avreb- be sottoscritto la fideiussione de qua. Era evidente, secondo l'appellante, che il suo consen- so era stato carpito con inganno dalla banca, la cui unica intenzione era stata quella di sosti-
9 tuire una linea di credito non garantita con altra, di minore importo e di più breve durata, assistita da garanzia personale.
Nell'atto di citazione d'appello, il nuovo difensore dell'opponente sembra invece spostare il tiro, assumendo che la banca sarebbe incorsa in dolo omissivo, non avendo in- formato il cliente, come avrebbe dovuto in applicazione delle clausole generali di buona fe- de e correttezza, della propria intenzione di non rinnovare la linea di credito in essere.
Ora è evidente che quest'ultimo assunto è in contraddizione con quelli articolati in primo grado, dove il dolo viene rappresentato come commissivo (in forma di assicurazioni date dal funzionario bancario istruttore della pratica sul rinnovo della linea di credito e sulla concessione di nuova linea a condizione del rilascio, a garanzia del rimborso di quest'ultima, di una fideiussione specifica).
Tale contraddizione negli asserti difensivi è di per se stessa un elemento ostativo all'accoglimento della domanda.
D'altro canto, ha facile gioco parte appellata a replicare all'argomento della buona fede e del dolo omissivo, richiamando quanto indicato a pagina 13 della relazione del
Commissario Giudiziale del Concordato preventivo della debitrice principale: “Il sottoscrit- to commissario ha tuttavia appurato che: - (…) - nei mesi immediatamente precedenti alla proposizione del ricorso la società ha presentato ad alcuni istituti finanziari (principalmen- te presso la ) alcune fatture “allo sconto” che non state reperite Controparte_7
alla contabilità aziendale. Dalle analisi svolte è stato appurato che trattasi di almeno Euro
250.000,00 di anticipi a fronte di fatture mai emesse. Di tale fatto non è mai stata fatta menzione al sottoscritto, né nel ricorso (e/o nei relativi allegati), né durante gli incontri avuti con il liquidatore. E' emerso, inoltre, che neppure i professionisti che hanno assistito la presentazione del ricorso fossero stati a conoscenza di tale aspetto. Il sottoscritto ritiene quindi di evidenziare che tale condotta potrebbe essere oggetto di diversa valutazione ed invita l'eccellentissimo Tribunale di Prato a valutarla anche alla luce del disposto di cui all'art. 173 l. fall. In ogni caso il commissario non ha effettuato ulteriori specifici appro- fondimenti, considerato che eventuali azioni di responsabilità sarebbero comunque esperi- bili anche dal liquidatore giudiziale”.
10 Inoltre, nessun documento supporta in via diretta o indiretta (c.d. prova logica)
l'asserto sostenuto in primo grado.
L'esame delle prove orali non conduce a miglior risultato.
La teste dipendente della società e socia per una quo- Tes_2 Parte_4
ta del 10% della stessa, sentita all'udienza del 26-5-2021 sul cap. 9 di parte opponente (se- conda memoria ex art.183, co.6 cpc) – così formulato: “D.C.V. che venerdì 03 Aprile 2015
– giorno dell'antivigilia di Pasqua - la sig.ra si recava, senza preav- Controparte_17 viso, presso l'abitazione del Sig. posta in Vaiano, Via XX Settembre n. 21, Parte_1
al fine di far sottoscrivere allo stesso il contratto di finanziamento che Le si mostra (doc. 3 citazione in opposizione a d.i.) evidenziando che detta sottoscrizione avrebbe consentito il rinnovo del finanziamento di € 180.000,00 nonché il rilascio di ulteriore liquidità per
100.000,00” – ha confermato il capitolo di prova, precisando: “ Ricordo che essendo
l'antivigilia di Pasqua avevamo lavorato soltanto metà giornata. Intorno alle ore 15,00 mi sono recata presso l'abitazione di per prendere un dono da portare ad Parte_1
un cliente. Dopo poco tempo dal mio arrivo è sopraggiunta la signora Parte_5 per far sottoscrivere la fideiussione al . E' arrivata intorno al-
[...] Parte_1
le 15,30 con i modelli già predisposti. Ho chiesto spiegazioni a il qua- Parte_1
le mi ha riferito che la aveva parlato con il figlio per fare firmare Tes_1 Tes_4
al padre la fideiussione. Quando arrivai era ancora in pigiama ed ave- Parte_1
va da poco ricevuto una telefonata dal figlio che lo avvertiva che sarebbe passata la spiegandogli che era necessario sottoscrivere la fideiussione per € Tes_1
100.00,00 al fine di ottenere un finanziamento ulteriore di € 100,000, 00, con decorrenza 3 aprile 2015 e scadenza 3 settembre 2015 e dando per scontato – per come espressamente chiarito dalla che il prestito già ottenuto di € 180.000,00 sarebbe stato rin- Tes_1
novato. La ha confermato che la banca avrebbe deliberato la proroga del Tes_1 finanziamento di € 180.000,00 entro il 30 aprile 2015. Devo dire che, in quanto socia, ne avevo già parlato con e la stessa almeno un mese pri- Testimone_4 Tes_1
ma dei fatti di cui ho oggi riferito. AD dell'avv. PULITI: i particolari erano già stati riferiti dal figlio , almeno per quanto mi ha detto . Non ero nel consiglio direttivo Tes_4 Pt_1 del ”. CP_12
11 La teste dipendente all'epoca dei fatti di Controparte_17 Controparte_7
e poi di , che si occupò dell'istruttoria della pratica del
[...] Controparte_9 [...]
sentita alla stessa udienza, ha riferito sulle medesime circostanze: “Per Persona_3
quanto io oggi ricordo, i termini degli accordi vennero comunicati al cliente Tes_4
il quale aveva fatto un fido aggiuntivo rispetto a quello in essere, di € 100,000,
[...]
poiché la società non era in grado di rimborsare il fido già in essere . All'epoca, infatti, vi era uno scoperto, o meglio di un fido in conto corrente intestato al Parte_4
che era già scaduto. Mi pare che si trattasse di € 80.000,00 sicché Testimone_4
aveva richiesto un ulteriore finanziamento di € 100.000,00 con una scadenza più lunga, in sostituzione del precedente. Venne deliberata una linea di finanziamento a scadenza più lunga con garanzia prestata da come le precedenti. Non avevo alcun Parte_1
potere di delibera, ma dovevo soltanto raccogliere i dati da presentare agli organi delibe- ranti. Non ricordo le circostanza specifiche, ma posso dire che quando si sottoscrivono i contratti è già tutto deciso e definito. Peraltro posso anche aggiungere che posso stampare
i modelli da sottoscrivere solo se sia in precedenza intervenuta la delibera della Banca.
Per quanto ricordo, anche il fido che era già scaduto alle fine del marzo 2015 ed era ga- rantito da . Mi risulta che la all'epoca avesse Parte_1 Parte_4
diverse linee di fido con in particolare, fido con scadenza che, di volta in CP_7
volta, avrebbero potuto essere rinnovati o meno, sempre con delibera da parte degli organi bancari, ed una linea di fido a revoca, senza una scadenza preordinata, con possibilità di revoca. In quel periodo avevano bisogno di un fido in più e per questo era stata richiesta la fideiussione. Non avrei potuto quindi, a mia iniziativa, assicurare il rinnovo di un finan- ziamento e non l'ho fatto. Non ricordo l'episodi in particolare, e non escludo che sia stato possibile che la sottoscrizione sia avvenuta presso l'abitazione del , an- Parte_1
che se devo dire che - secondo i miei ricordi - mi sono sempre recata solo per prendere do- cumenti-E' escluso che io possa essermi recata senza un preventivo accordo e con indica- zioni precise in ordine ai documenti da firmare. I sig. avevano certamente premu- Pt_1
ra ma io non mi sono mai presentata senza preventivo appuntamento, che veniva preso dal- la dall'amministratore, e non direttamente con il sig. Tes_2 Testimone_4 CP_18
[.
, con il quale non ricordo di avere prima parlato”.
12 La deposizione della teste non avvalora la tesi di parte appellante. Tes_2
Al di là delle singolari ragioni per le quali ella sarebbe stata presente il pomeriggio del venerdì di Pasqua 2015 presso l'abitazione dell'appellante, ben evidenziate nelle difese di parte appellata, e al di là delle altre circostanze evidenziate dall'appellata che sembrano inficiare la stessa attendibilità del teste, il punto è che, come risulta dalla domanda a chia- rimenti formulata dal difensore di parte opposta, la teste riferisce de relato, riferisce di fatti a lei detti da Parte_1
Ad esempio, dice: “Quando arrivai era ancora in pigiama ed Parte_1
aveva da poco ricevuto una telefonata dal figlio che lo avvertiva che sarebbe passata la spiegandogli che era necessario sottoscrivere la fideiussione per € Tes_1
100.00,00 al fine di ottenere un finanziamento ulteriore di € 100,000, 00, con decorrenza 3 aprile 2015 e scadenza 3 settembre 2015 e dando per scontato – per come espressamente chiarito dalla che il prestito già ottenuto di € 180.000,00 sarebbe stato rin- Tes_1 novato”.
Ella riferisce, quindi, quanto a lei detto da che, a sua volta, riferi- Parte_1
sce quanto dettogli dal figlio nel corso di una telefonata avvenuta poco prima Tes_4 dell'arrivo della presso l'abitazione del ovvero che era necessario sottoscri- Tes_2 Pt_1
vere la fideiussione per euro 100.0000,00 al fine di ottenere un finanziamento di ulteriori
100.000,00 euro con decorrenza 3.4.2015 e scadenza 3.9.2015 “dando per scontato – per come chiarito dalla – che il prestito di euro 180.000,00 sarebbe stato rinnovato”. Tes_1
Ora, nella stessa deposizione del teste, che è una deposizione de relato ex latere ex parte actoris e perciò non utile ai fini probatori a favore dell'attore, appare evidente che il rilascio della fideiussione era necessario per ottenere nuova liquidità ma non per mantenere la linea di credito in essere, di prossima scadenza, in relazione alla quale la teste riferisce che il (non si sa se il padre o il figlio) dava per scontato che la linea di credito sa- Pt_1
rebbe stata rinnovata.
La teste aggiunge “La a confermato che la banca avrebbe delibera- Tes_1 to la proroga del finanziamento di € 180.000,00 entro il 30 aprile 2015. Devo dire che, in quanto socia, ne avevo già parlato con e la stessa al- Testimone_4 Tes_1 meno un mese prima dei fatti di cui ho oggi riferito”.
13 Ma tale aggiunta perde di significato alla luce della risposta data dalla teste alla do- manda a chiarimenti dell'avv. PULITI: “i particolari erano già stati riferiti dal figlio
[...]
Per_
, almeno per quanto mi ha detto . Non ero nel consiglio direttivo del Pt_1 Per_3
”.
[...]
In altre parole, la teste continua a deporre de relato ex parte actoris.
D'altro canto, la teste ha escluso di avere dato rassicurazioni sul rinnovo Tes_1
della linea di credito di euro 180.000,00 scadente in data 30.4.2015, ciò non rientrando nei suoi poteri, essendo unicamente il funzionario istruttore della pratica e non quello delibe- rante.
La teste ha confermato, inoltre, che l'ulteriore fido fu richiesto alla banca Tes_1 dal come nuova finanza, perché “la società non era in grado di rimborsa- Parte_4 re il fido già in essere”.
E tale circostanza appare in linea con la situazione finanziaria della società debitrice principale che l'avrebbe portata dopo meno di due mesi (in data 22.5.2015) a presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, poi esitata in fallimento.
In sintesi, non vi è prova del dolo commissivo e la prospettazione, in questo grado, di una fattispecie di dolo omissivo è in contraddizione con le allegazioni sviluppate in pri- mo grado.
Nessun elemento di prova depone poi per la dimostrazione dell'esistenza di un vizio di consenso per errore essenziale. Invero, nella stessa prospettazione di parte appellante “la banca lo ha indotto in errore. Ma se non fosse ritenuto dimostrato ciò, comunque l'errore rimaneva” (così testualmente). Ma a ben vedere – e al di là della contraddizione tra le alle- gazioni – l'errore non sarebbe stato né essenziale, non vertendosi nella fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi regolate dall'art.1429 c.c. (ma piuttosto sui motivi che spinsero l'opponente a rilasciare la fideiussione: egli dava per scontato il rinnovo di altra linea di credito), né riconoscibile, non potendo la banca apprezzare l'esistenza dell'errore in cui sa- rebbe caduto l'appellante.
In conclusione, il motivo d'appello in esame va respinto.
5. Il secondo motivo d'appello è inammissibile
14 Il passaggio della decisione censurato dall'appellante non configura un'autonoma ratio decidendi contraria alla posizione dell'appellante, ma è anzi funzionale ad illustrare le ragioni per le quali è possibile esaminare l'eccezione di nullità (totale o parziale) della fi- deiussione specifica in atti da lui proposta.
6. Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui è nulla la fideiussione specifica da lui presta- ta (nullità totale o parziale) per violazione – da parte delle clausole 2, 6, 8 – della normativa antitrust in quanto conformi al modello ABI, già oggetto del deliberato della Banca d'Italia
n.55/2005, non merita condivisione, sia perché la fideiussione in atti è una fideiussione spe- cifica, sia perché essa è stata rilasciata nell'anno 2015, in data cioè ben successiva al prov- vedimento della Banca d'Italia.
Per meglio illustrare le ragioni della conferma della decisione di primo grado occor- re premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'appellante violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (1322 cc).
La pattuizione di tali clausole non è quindi, di per sé, illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art.2, co.2 lett.a L.287/1990). In base a quest'ultima legge sono considerate intese “gli accordi e/o le pratiche concordati tra impre- se nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamen- tari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'invocato provvedimento della Banca d'Italia intervenne in relazione allo schema di fideiussione omnibus concordato nel mese di ottobre 2002 dall' Controparte_19
(infra, ABI) con alcune organizzazioni di consumatori e sul presupposto che l'ABI
[...]
rientrasse tra le associazioni di imprese e che quindi una deliberazione (o circolare) di tale ente potesse rientrare nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990.
La Banca d'Italia, con il provvedimento 55/2005, ritenne che gli artt.2, 6, 8 dello schema de quo contenessero disposizioni restrittive della concorrenza ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a) L.287/1990.
15 Con lo stesso provvedimento la Banca d'Italia dispose che l'ABI fosse tenuta a tra- smetterle le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo schema con- trattuale oggetto dell'istruttoria sarebbe stato diffuso al sistema bancario. Per le fideiussioni omnibus rilasciate prima del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 la conformità del- la fideiussione allo schema ABI fa presumere iuris tantum che la fideiussione sia l'effetto a valle della circolare ABI e, quindi, di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Tale presunzione non può operare, invece, per le fideiussioni specifiche e, in ogni caso, per quelle (omnibus) rilasciate a distanza di anni dal provvedimento della Banca
d'Italia.
In relazione al primo, dirimente, profilo va considerato che il provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005 riguarda unicamente lo schema di fideiussione omnibus concorda- to nel mese di ottobre 2002 dall' (infra, ABI) con alcune or- Controparte_19
ganizzazioni di consumatori.
Tale decisione non può essere estesa alle fideiussioni specifiche, sia perché non fu fatta alcuna indagine relativamente a queste ultime, sia perché manca la stessa circolare
(deliberazione, provvedimento) dell'ABI che abbia consigliato ai propri associati di adotta- re il modello de quo, circolare (indicazione, provvedimento) che possa farsi rientrare, quin- di, nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. Invero, non risulta a questa Cor- te, né è stato allegato dall'opponente, che, anche dopo il provvedimento della Banca
d'Italia, l'ABI abbia adottato delibere e/o circolari o altri atti con i quali ha consigliato ai propri iscritti di usare il modello di fideiussione del 2002 o altro analogo per le fideiussioni specifiche (cfr., in termini, Cass. civ. 21841-24 e 26847-24, secondo cui: “La natura anti- concorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro esten- sione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le con- seguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
16 giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche al- le fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
La decisione n.55/2005 non ha quindi fede privilegiata nel presente giudizio. E
l'esistenza di un eventuale, ulteriore, diverso, illecito antitrust va dimostrato da chi ne invo- ca l'esistenza.
Sotto altro profilo, la circostanza che una banca utilizzi nel 2015 (o nel 2018, o
2023) una modulistica che presenti clausole identiche o simili a quelle dello schema ABI del 2002 per le fideiussioni omnibus nel contesto di fideiussioni specifiche, si pone sul pia- no dell'iniziativa individuale della singola impresa e non è il portato di un deliberato (o di altra forma di condotta) dell'associazione di categoria che abbia l'effetto di limitare la con- correnza.
In altre parole, quando vengano in rilievo fideiussioni rilasciate post 2005 l'intesa restrittiva della concorrenza non può essere individuata nel deliberato ABI del 2002, perché quel deliberato, per effetto del provvedimento della Banca d'Italia, non ha avuto un seguito come iniziativa dell'associazione di imprese.
In simili casi è necessario allora che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di una diversa intesa restrittiva della concorrenza, che può essere costituita o da un accordo tra al- cune banche o da pratiche concordate tra alcune imprese bancarie o da una nuova delibera- zione/circolare/condotta di un'associazione di imprese (ad esempio, l'ABI) o di un organi- smo similare.
Ora, l'opponente/appellante ha prodotto in primo grado diverse fideiussioni specifi- che rilasciate tra il 2005 e il 2017 da varie banche. Da ciò vuole desumere la prova dell'illecito antitrust. Ma l'assunto non può essere condiviso: a) manca a monte, anzitutto, la stessa allegazione dell'illecito antitrust: non è allegato se trattasi di un accordo tra banche
(e quali) o di pratiche commerciali concordate tra alcune banche (e quali) o di una nuova deliberazione/circolare/condotta dell'ABI o di altra associazione di imprese bancarie;
b)
l'uso da parte di alcuni di istituti di credito di modelli in cui sono presenti clausole di dero- ga all'art.1957 cc e clausole di sopravvivenza, non è conseguenza necessaria di un patto an- titrust, ma ben può essere semplicemente il frutto di una scelta, consentita dall'ordinamento
(ove, come già sopra ricordato, non sia frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza), di
17 rafforzare la propria posizione a dispetto di quella del fideiussore (scelta che qualsiasi cre- ditore avveduto farebbe). Tutte le disposizioni del codice civile derogate da tali clausole dettano, infatti, norme derogabili dall'autonomia privata, salvo la tutela accordata al clien- te/consumatore, qui non invocabile (l'opponente/appellante era socio e amministratore de- legato della società garantita, fatto pacifico in causa e risultante dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado).
Pertanto, dall'esistenza delle deroghe e dall'uso di clausole e formulari più o meno simili diffusi nella prassi di alcune banche non può desumersi, perciò stesso, l'esistenza di un illecito antitrust.
Proprio perché la prova di simile illecito è complessa esistono autorità indipendenti apposite, che possono all'uopo essere interessate dalle associazioni dei consumatori o dai singoli utenti.
In conclusione, non è provato l'illecito antitrust e da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità (totale e parziale) della fideiussione specifica in atti.
Peraltro, se anche l'illecito antitrust fosse stato dimostrato, occorrerebbe rilevare che l'eccezione di decadenza è un'eccezione in senso stretto che andava proposta con l'atto d'opposizione, mentre nel giudizio di primo grado è stata proposta tardivamente soltanto con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc.
Ne risulta, quindi, che è anche insussistente l'interesse a porre la questione della nullità (parziale) della fideiussione, almeno in relazione alla clausola di deroga all'art.1957
c.c.
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo sulla base della notula in atti.
Nella liquidazione occorre tenere conto del fatto che tanto l'appellata CP_14
, quanto intervenuta ex art.111 cpc, sono assistite dallo stesso difensore e
[...] CP_3
hanno depositato atti (comparse di risposta, conclusionali e note spese) dal contenuto so- stanzialmente identico, sicché può farsi applicazione dell'art.4, co.2 DM 55/2014 (che non si riferisce alle parti in senso proprio ma ai soggetti assistiti dal medesimo difensore, se- condo quanto chiarito da Cass. civ.18047/22) e dunque, procedersi alla liquidazione di un compenso unico aumentato del 30%.
18 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il secondo motivo d'appello;
- respinge i rimanenti motivi (primo e terzo), confermando, per l'effetto, la sen- tenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata e all'intervenuta, assistite dallo stesso difensore, le spese di questo grado di giudizio, che liquida in un unico compenso, ex art.4, co.2 DM 55/2014, quantificato in euro € 12.974,00
(importo già comprensivo dell'aumento del 30%), oltre al rimborso (15%) delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR PO
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
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