Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1966, n. 2311
CASS
Sentenza 3 settembre 1966

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L'art.83 del regolamento 26 gennaio 1940, n.10, sull' i G e prevede il sistema di corresponsione dell'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, disponendo l'Obbligo di denunzia del contribuente all'ufficio del registro. Se la denunzia non venga presentata, a norma dell'art.85 del regolamento citato, gli uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano al contribuente,con invito a stipulare la convenzione nel termine di venti giorni,salva la applicazione delle sanzioni previste dal d.l.9 gennaio 1940, n.2, il cui art.37 importa l'applicazione di una pena pecuniaria e di una sopratassa. Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dal decreto e dal regolamento, giusta l'art.52 del decreto medesimo, sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n.4, secondo cui (art.55) l'atto, con il quale la pena pecuniaria e la sopratassa vengono irrogate al trasgressore, e costituito da una ordinanza dell' intendente di finanza.*

L'accertamento di una dedotta duplicazione di accertamenti fiscali e devoluta al giudizio del giudice di merito,in quanto implica la preliminare e necessaria ricerca dei relativi presupposti di fatto sulla identita dei due accertamenti in relazione alla medesima imposta, al medesimo periodo di imposta ed al medesimo cespite tassabilè ed il relativo apprezzamento, in ordine all'inesistenza della supplicazione, e insindacabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato e scevro da errori di diritto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1966, n. 2311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2311
    Data del deposito : 3 settembre 1966

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