Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2025REG.PROV.COLL.
N. 02493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2024, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Telepass S.p.A., non costituito in giudizio;
Consorzio Lingam, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudi Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 03369/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Lingam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso del Consorzio Lingam contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti di Telepass s.p.a. avverso la deliberazione ministeriale n. 6/2023 in data 4 maggio 2023 recante “ Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2022 ”, nella parte in cui non consente di accedere a dette riduzioni ad autotrasportatori che utilizzano mezzi aventi targa emessa da uno Stato non appartenente all’Unione europea.
1.1. La delibera in questione definisce la procedura per accedere alla riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto, in attuazione della direttiva del Ministro n. 140 del 2022, a sua volta applicativa dell’art. 2, comma 3, del d.l. 28 dicembre 1998, n. 451 e dell’art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che hanno reso strutturale tale misura, finalizzata alla “ protezione ambientale e alla sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture ”. L’ an e il quantum del rimborso sono in funzione principalmente della classe ambientale dei veicoli e del fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle imprese, fermo restando il limite massimo del contributo che non può superare il 13 per cento del pedaggio pagato. La delibera, oggetto del gravame di primo grado, ammette al rimborso solamente i veicoli di imprese aventi sede nell’Unione europea o comunque titolari di licenze comunitarie rilasciate ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (e dunque della Gran Bretagna e della Svizzera).
Con il ricorso in primo grado il Consorzio - dopo avere esposto di avere contestato la legittimità della deliberazione ministeriale n. 4/2021, relativa alla riduzione dei pedaggi 2021, annullata dal T.a.r. con sentenza n. 8809 del 28 giugno 2022, appellata dal Ministero - ha dedotto l’illegittimità, per violazione dell’art. 3, commi 1 e 3 del d.l. n. 7/2010, dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 451/1998, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, nonché difetto di motivazione, disparità di trattamento ed illogicità manifesta, della deliberazione in quanto non consente il rimborso dei pedaggi alle imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli immatricolati in uno Stato non appartenente all’Unione europea (e cioè, in ragione delle regole vigenti in materia di immatricolazione, alle imprese non aventi sede nell’U.E.).
1.2. La sentenza appellata, disattesa l’istanza del Ministero di rinvio della trattazione in attesa della decisione dell’appello proposto avverso la citata sentenza n. 8809/2022, ha accolto il ricorso ribadendo la motivazione di quest’ultima, secondo cui la prevista esclusione dal beneficio, basata sul luogo di immatricolazione dell’autoveicolo, non appare conforme alla disciplina di fonte primaria in materia, costituita essenzialmente dal d.l. 28 dicembre 1998, n. 451 e dal successivo d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 7 (art. 3, commi 1 e 3), che vieta discriminazioni fondate, tra l’altro, sul luogo di immatricolazione dell’autoveicolo, oltre a non essere coerente con i requisiti di ammissione al beneficio.
1.3. Accolto l’appello, la deliberazione impugnata è stata annullata in parte qua .
1.4. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate nell’importo di € 3.000,00 in favore del ricorrente.
2. Con il ricorso in appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formulato censure coincidenti con quelle contenute nell’appello avverso la sentenza n. 8809/2022, iscritto al n. 6708/2022, con udienza già fissata per il 4 luglio 2024.
2.1. Il Consorzio Lingam si è costituito per resistere all’appello e ne ha chiesto la reiezione.
2.2. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con l’unico motivo di appello ( Error in judicando. Violazione di legge ), il Ministero lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, nell’assunto che la deliberazione impugnata in tema di riduzione dei pedaggi abbia natura vincolata dalle leggi e dalla direttiva ministeriale n.140/2022, della quale costituirebbe attuazione e declinazione operativa ed alla quale è conforme.
3.1. Deduce il Ministero che l’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada è disciplinato in ambito europeo dal regolamento CE n. 1072 del 21 ottobre 2009, il quale mira ad assicurare un quadro normativo coerente e finalizzato ad escludere qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità; al contrario, il trasporto verso paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra i medesimi Stati membri e i Paesi terzi; ne deriva, per l’appellante, che scopo della modifica, rispetto alla preesistente disciplina in vigore dal 2000 al 2020, è quello di escludere dall’accesso al beneficio economico le imprese aventi sede in Paesi extra UE, allo scopo di garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore.
4. L’appello è infondato, per ragioni coincidenti con quelle esposte da questa Sezione, nella sentenza 13 gennaio 2025, n. 166, con la quale è stato respinto l’appello proposto dal Ministero contro la sentenza n. 8809 del 2022 del T.a.r. del Lazio.
4.1. Come già ritenuto nei precedenti appena citati, nonché nella sentenza di primo grado qui appellata, va anzitutto rilevato che l’impugnata deliberazione n. 6/2023 non ha un contenuto rigidamente vincolato dalla direttiva ministeriale n. 140 del maggio 2022.
La direttiva ministeriale n. 140 del 2022 dispone che « è fatta salva l’attribuzione della parte residua di tali fondi [n.d.r. le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’annualità 2023, in misura pari a euro 2.500.000,00, destinate dal Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti] alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati negli anni 2019 e 2020, delle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di cose ».
Come chiarito nel citato precedente n. 166/2025, “ la direttiva, ai fini della riduzione compensata dei pedaggi, diversificata per classi di veicoli industriali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale, richiede che le imprese che effettuano autotrasporto di cose abbiano sede nell’Unione europea, ma non pone alcuna limitazione che esclude il beneficio per gli autoveicoli con targa emessa da un Paese extra UE. ”.
4.2. Ciò premesso, l’assunto espresso dal Ministero, secondo cui scopo della delibera impugnata, caratterizzata da una soluzione di continuità rispetto alla previgente disciplina in vigore dal 2000 al 2020, sarebbe quello di escludere dall’accesso al beneficio economico le imprese aventi sede in Paesi extra UE, appare privo di base legale.
In particolare l’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2010 (di attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture), nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2014, prevede, al comma 1, che « l’imposizione di pedaggi e diritti di utenza su altre strade non deve risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non deve provocare distorsioni della concorrenza tra operatori »; ancora più significativamente, il comma 3 dispone che « i pedaggi e i diritti d’utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza del trasportatore, lo Stato membro o il Paese terzo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell’autoveicolo oppure sull’origine o la destinazione dell’operazione di trasporto, e senza provocare distorsioni della concorrenza tra operatori ».
Ne consegue che - secondo quanto affermato dalla Sezione con la detta sentenza n. 166/2025 - l’esclusione dei veicoli con targhe emesse da Stati non appartenenti all’UE dalla riduzione del pedaggio autostradale viola la norma di legge da ultimo ricordata (la quale non pone limitazioni in materia di pedaggi autostradali, e anzi prevede il divieto di discriminazione nei confronti del trasportatore, anche in relazione all’immatricolazione del proprio veicolo), e per tale ragione è illegittima.
4.3. Siffatta conclusione è assorbente ai fini del decidere e non consente l’interpretazione funzionale prospettata dall’amministrazione appellante, alla cui stregua l’esclusione dall’accesso al beneficio delle imprese aventi sede in Paesi extra UE sarebbe finalizzata a garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore.
4.4. Può, inoltre, convenirsi con i citati precedenti giurisprudenziali in ordine al fatto che la contestata limitazione della riduzione del pedaggio autostradale non è rispondente « alla “ratio” della misura di agevolazione in questione, desumibile dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 451/1998 […], riconducibile all’esigenza di assicurare la promozione e la cura di valori di interesse pubblico quali la “protezione ambientale” e la “sicurezza della circolazione” relativamente all’utilizzo delle infrastrutture stradali nell’esercizio delle attività di autotrasporto da parte degli operatori economici ».
5. Il ricorso in appello va quindi respinto.
5.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del Consorzio Lingam nell’importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori come per legg.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO