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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 22.05.2025, alle ore 14,25 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3038 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2021, sono comparsi:
- l'avvocato Giovanni IO LAMPIS, procuratore della parte attrice, il quale:
o dichiara che, nella prospettiva di dar seguito alla seguito alla proposta conciliativa del giudice, il suo assistito ha rinunciato al patrocinio statale e pagato il contributo unificato o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Davide TOMBA, in sostituzione dell'avv. Marco TOMBA procuratore della parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3038 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato mediante delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RI resa il
17.03.2021, con il patrocinio dell'avv. Giovanni IO LAMPIS (C.F.
, elettivamente domiciliato in via Malta, 25, RI, presso il C.F._2
difensore;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco TOMBA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Alghero, C.F._3
54, RI, presso il difensore;
Eredi di (C.F. , deceduto il 18.12.2020), Persona_1 C.F._4 domiciliati per legge, entro l'anno dal decesso, presso l'ultimo domicilio del defunto, in via
Puccini, 11, Arbus (CA), contumaci;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 30.04.2021 alla – in seguito CP_1
a rinnovazione autorizzata dal Giudice, resasi necessaria per la sopravvenuta scoperta del decesso di avvenuto il 18.12.2020 – notificato il 24.11.2021 Persona_1
impersonalmente agli eredi di presso l'ultimo suo domicilio entro Persona_1
l'anno dal decesso, ha convenuto in giudizio i medesimi per Parte_1
ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 106.034,00 euro, oltre interessi e danno da ritardo, da questo subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 02.09.2014, alle ore 8:00 circa, sulla S.S. 126, esponendo e sostenendo quanto segue:
a. nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'attore percorreva la strada a bordo della sua bicicletta e, giunto all'altezza del Km. 94 +100, dopo averla presegnalata col braccio sinistro, eseguiva una manovra di svolta a sinistra portandosi all'interno della corsia di canalizzazione riservata a chi intende dirigersi verso la
S.P. n. 65;
b. in quel frangente venne urtato dal veicolo OPEL Corsa tg. BC772EE, di proprietà
e condotto da , diretto verso Terralba - San Nicolò Persona_1
D'DA, che “in violazione del limite di velocità e del divieto di sorpasso imposti nell'area dalla segnaletica verticale, nonché del divieto di impegnare la corsia di svolta (riservata, per l'appunto, agli utenti intenzionati a immettersi lungo la S.P. n. 65), lo urtava da tergo, caricandolo in area antero laterale destra per poi sbalzarlo al suolo”;
c. in seguito al sinistro, il riportò gravi lesioni che resero necessario Pt_1
l'immediato trasferimento presso il P.O. San Michele di RI ( ) Persona_2 dove arrivò “già intubato, in STATO DI COMA GCS3” e venne ricoverato in codice rosso presso il reparto di rianimazione “con prima diagnosi di Per_3
FACCIALE e ” (doc. 4
[...] Persona_4 attore); l'attore rimase ricoverato, sempre in stato di coma, per il periodo
02.09.2014 – 19.09.2014 (gg. 17), durante il quale venne sottoposto ai seguenti trattamenti:
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Verbale udienza - pagina 3 - tracheostomia temporanea;
- ventilazione meccanica continua;
- gastrostomia percutanea endoscopica (PEG);
- altra endoscopia dell'intestino tenue;
d. dopo essere stato dimesso dal reparto di rianimazione con diagnosi di
“EMORRAGIA SUBDURALE CONSECUTIVA A TRAUMATISMO, con condizione derivata di COMA, INSUFFICIENZA RESPIRATORIA,
TRAUMATISMO DEL TORACE e DISFAGIA” (doc. 4, pag. 221), il danneggiato fu ricoverato nel reparto di neuroriabilitazione del medesimo P.O. “San Michele”, dal 19.09.2014 al 22.11.2014, fino alla definitiva dimissione ospedaliera;
nel corso di tale lunga degenza, lo stesso venne sottoposto a (doc. 5 attore): trattamento di chirurgico di uretromia endoscopica e drenaggio transuretrale della vescica, una vasta serie di attività finalizzate al recupero riabilitativo neuropsicologico e del linguaggio, sintetizzate nelle relazioni logopedica, fisioterapica e neuropsicologica;
e. il 22.11.2014 fu dimesso con diagnosi di “postumi frattura Parte_1
del cranio, disfagia, emorragia subdurale, presenza di tracheostomia, gastrostomia, vescica neurogena” (doc. 5 attore) e annotazione di “orientamento
S/T/P migliorato rispetto all'ingresso” ma “deficit attentivi, mnesici, della capacità di pianificazione, non completa consapevolezza della propria condizione.
LCF (Livello del le Funzioni Cognitive) 6 = non appropriato”; nella relazione neuropsicologica allegata si leggeva inoltre che il danneggiato, in dipendenza del sinistro, evidenziava “tono dell'umore depresso, associato a crisi di pianto” con
“frasi di svalutazione e scarsa autostima” tali da determinare “contatto con lo psichiatra per la prescrizione della terapia stabilizzante per il tono dell'umore” e
“seguito l'iter per l'avvio delle pratiche per il riconoscimento dell'invalidità”;
f. a conclusione del lungo ciclo di terapie e cure assunte, l'attore si era rivolto al CTP
il quale, nella sua relazione (doc. 6 attore) aveva evidenziato la Persona_5
sussistenza di: un danno biologico permanente del 25%, una ITT per 80 gg, una
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Verbale udienza - pagina 4 ITP 75% per 30 gg, una ITP 50% per 30 gg e una ITP 25% per 30 gg;
quantificandolo in complessivi 132.034,00 euro (di cui 2.212,00 per danno patrimoniale per spese mediche);
g. inoltre, il complesso di lesioni riportate in dipendenza del sinistro aveva inciso anche sulla sua idoneità ad esercitare l'attività di lavoro precedentemente svolta come piccolo allevatore di ovini e bracciante agricolo e, in generale, quelle connesse al mondo dell'agro pastorizia, con attendibile minore reddito lavorativo
(“capacità di lavoro specifica e attitudinale”); per la corretta liquidazione di tale danno non patrimoniale l'attore ha richiesto l'ammissione di specifico quesito al
CTU;
h. la responsabilità del sinistro, e della causazione dei danni conseguenti, era da ascriversi a , proprietario-conducente del veicolo Persona_1 CP_2
sulla base delle rilevazioni tecnico-descrittive eseguite nell'immediatezza
[...]
del sinistro dai Carabinieri della Stazione di SP (doc. 1 attore), e, in particolare, dai seguenti elementi:
i. il luogo del sinistro, avvenuto nella carreggiata adibita alla sola svolta verso la S.P. 65 (cfr. pag. 32), che quindi doveva reputarsi preclusa al
, il quale era diretto, invece, verso Terralba - San Nicolò PE
D'DA (per ammissione dello stesso confermata anche PE
da un passeggero a bordo della medesima auto – cfr. pagg. 22 e 35);
ii. dalla traiettoria e dalla estensione delle tracce di frenata (mt. 40,70 – cfr. pag. 8);
iii. “dalla velocità del veicolo investitore, certamente superiore al limite di 50 km/h vigente in situ, come può ricavarsi sia dalla lunghezza della frenata
(supra) che dalla distanza alla quale è stato proiettato il corpo del danneggiato ad esito dell'impatto” (cfr. pag. 32); iv. dalla violazione, da parte del del previsto divieto di PE
effettuare sorpassi ricavabile dalla presenza del relativo cartello su quel tratto di strada (cfr. pag. 32) unitamente alla dichiarazione del passeggero
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Verbale udienza - pagina 5 di quest'ultimo, (cfr. pag. 35), il quale aveva dichiarato: Persona_6
“Il mio amico , già prima di effettuare il sorpasso, visto il ragazzo in PE bicicletta si allargava sulla sinistra”;
v. dalle sommarie informazioni rese da (cfr. pag. 33), Testimone_1
unico testimone terzo, in quanto automobilista in transito nell'area ed estraneo a rapporti con le parti coinvolte, il quale aveva dichiarato quanto segue: “Notavo che l'auto che mi precedeva si spostava leggermente sulla sinistra impegnando con le ruote lato sinistro la corsia destinata all'immissione nella S.P. 65. Subito dopo vedevo che l'Opel Corsa urtava un ragazzo a bordo della sua bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti”;
i. la responsabilità del sinistro era confermata anche dalla relazione del CTP ing.
(docc. 2 e 3 attore) che aveva concluso sostenendo che “la Persona_7 causa del sinistro in questione” fosse da imputarsi “in maniera esclusiva alla condotta gravemente imprudente del conducente dell'Opel Corsa”; relazione di cui l'attore ha riportato un lungo estratto nel corpo dell'atto di citazione;
nella stessa relazione, il CTP:
- aveva evidenziato che, secondo i suoi calcoli, il viaggiava alla PE
velocità di 90 Km/h, di molto superiore al limite di velocità di 50 Km/h previsto in quel tratto di strada dalla segnaletica verticale, precisando che, se il conducente avesse rispettato il limite, il sinistro non si sarebbe verificato;
- era da escludersi qualsiasi apporto concausale del nella Pt_1 determinazione del sinistro e, in particolare, doveva escludersi che l'innesco dell'evento potesse rinvenirsi – come dichiarato dal convenuto ai Carabinieri di SP – in un'ipotetica (improvvisa e non segnalata) manovra di svolta a sinistra eseguita dal danneggiato per immettersi nella S.P. n. 65;
j. (rectius i suoi eredi) e la in qualità, Persona_1 CP_1
rispettivamente, di proprietario-conducente e di assicurazione per la RCA (polizza n. 14158516507, con scadenza al 03.02.2015 e operatività della copertura
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Verbale udienza - pagina 6 all'epoca del sinistro) del veicolo OPEL erano quindi tenuti, in solido tra CP_2
loro, al risarcimento di tutti i danni causati dal sinistro oggetto di causa;
k. dopo numerosi solleciti rimasti inevasi, solo in seguito all'apertura di una
“procedura di reclamo interno” (doc. 9 attore) la aveva formulato CP_1 un'offerta reale di 26.000,00 euro che era stata versata e poi trattenuta dall'attore quale anticipo sul maggior danno patito e richiesto.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. condannare il sig. e la in Persona_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, da liquidarsi secondo i criteri medico legali in uso, ovvero equitativamente patiti dal sig. Parte_1
er effetto del sinistro sopra descritto e contestualizzato in misura pari ad euro
[...]
106.034,00 o a quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria;
2. condannare il sig. e la in Persona_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore sulla base delle argomentazioni diffusamente illustrate al punto 19) al risarcimento del danno da ritardato adempimento, originato dalla mancata disponibilità delle somme dovute dalla data del sinistro e fino al pagamento dell'acconto (il 04.09.2019) e poi, quanto al residuo, fino alla data di effettivo soddisfo, oltre a interessi in misura di legge.
3. Con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
3. Con comparsa di risposta, depositata in data 02.07.2021, si è tempestivamente costituita in giudizio la quale: Controparte_1
a. ha contestato la ricostruzione della dinamica e la quantificazione dei danni effettuate dall'attore e, in particolare: “a) che il convenuto prima Persona_1 dell'impatto viaggiasse sulla corsia riservata alla svolta a sinistra;
b) che egli tenesse una velocità non commisurata ai limiti previsti dal codice e dalla segnaletica stradale ivi presente;
c) che l'attore prima della collisione avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra e che questa fosse stata presegnalata;
d)
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Verbale udienza - pagina 7 che al IG dalle lesioni riportate nel sinistro per cui è Parte_1 causa siano derivati postumi”;
b. ha contestato le risultanze delle due perizie di parte, medico legale e cinematica ricostruttiva, prodotte insieme all'atto di citazione, “la prima poiché erronea per eccesso nella stima dei postumi conseguiti all'attore dalle lesioni riportate nel sinistro, la seconda in quanto opera una ricostruzione della dinamica dei fatti erronea, parziale, ipotetica e non supportata da dati tecnico scientifici ma frutto esclusivamente di una personale e opinabile valutazione del perito di parte attrice”;
c. ha sostenuto che la corretta dinamica del sinistro fosse quella indicata dai
Carabinieri di SP e dai testimoni intervenuti nell'immediatezza dei fatti e, cioè, la seguente:
“a) in data 2 settembre 2014, verso le ore 08.00 del mattino, il IG PE
, alla guida della sua Opel Corsa targata BC772EE, percorreva la Strada
[...]
Statale 126 sulla corsia di destra;
b) giunto all'altezza del km 94+100 circa, poco prima del bivio per la Strada provinciale n. 65, posta sulla sinistra, si trovava di fronte il IG che percorreva anch'egli la Statale 126 alla Parte_1
guida della sua bicicletta;
c) il IG azionava quindi Persona_1
l'indicatore direzionale sinistro e si accingeva a superare il ciclista quando quest'ultimo, senza alcuna preventiva segnalazione, svoltava sulla sinistra ponendosi di traverso davanti alla Opel Corsa del IG;
d) questi PE
reagiva frenando e sterzando ancor più verso la sua sinistra;
e) ma la troppo ravvicinata manovra di svolta iniziata dall'attore improvvisamente e senza alcuna segnalazione non consentiva al IG di evitare la collisione del suo PE veicolo con la bicicletta dell'attore”;
d. ha sostenuto che la corretta quantificazione del danno, effettuata sulla scorta di quanto rilevato dal proprio CTP, Dott. , era la seguente: Persona_8
“30 giorni di inabilità temporanea al 100 %, altri 30 giorni di inabilità temporanea al 75 %, altri 30 giorni di i.t. al 50 %, il 12 % di invalidità
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Verbale udienza - pagina 8 permanente solo biologica senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, e congrui
€ 1.000 circa al massimo di spese mediche”;
e. ha sostenuto che, sulla base delle precedenti considerazioni in punto di an e quantum debeatur, l'importo di 26.000,00 euro, già versato dall'assicurazione al danneggiato, doveva considerarsi “totalmente sattisfattivo ed estitntivo di ogni effettivo credito” per i danni derivati dal sinistro.
4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta l' ha rassegnato le CP_1
seguenti conclusioni:
“si conclude perché l'Ecc.mo Tribunale adìto tenuto conto del pagamento della somma di
€ 26.000 corrisposta dalla all'attore prima del presente Controparte_1
giudizio a titolo di risarcimento dei danni dal predetto patiti a seguito del sinistro in causa, voglia rigettare la domanda dal predetto proposta per ottenere un residuo risarcimento siccome infondata in fatto e in diritto, in punto di an e di quantum debeatur, rispetto alle risultanze di causa, con vittoria delle spese giudiziali in favore della
. Controparte_1
5. Nell'udienza del 09.03.2022 il Giudice ha dichiarato la contumacia di , CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , quali eredi di
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, essendo stato correttamente notificato impersonalmente l'atto di citazione PE presso l'ultimo domicilio del defunto entro l'anno dal decesso e che non si erano costituiti in giudizio.
6. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 08.04.2022,
l'attore ha, a sua volta, contestato la ricostruzione della dinamica e la quantificazione del danno effettuata da CP_1
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.05.2022,
l'attore ha reiterato quanto precedentemente esposto e ha prodotto nuovi documenti e chiesto l'ammissione di prova testimoniale a sostegno.
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata l'11.05.2022, ha contestato i nuovi mezzi di prova prodotti dall'attore, si è opposta CP_1
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 all'istanza di prova testimoniale e ha reiterato le precedenti istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione.
9. Con ordinanza del 26.11.2022, il Giudice si è pronunciato sui mezzi istruttori nel modo seguente:
“
1. Ammette la prova per testi chiesta dall'attore nella seconda memoria prevista Cont dall'articolo 183/6 , sui capitoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9.
2. Non la ammette sui restanti capitoli perché superflua e valutativa.
3. Ammette l'interrogatorio formale dell'attore chiesto dalla società convenuta nella comparsa di costituzione risposta, vertente sui capi 3-a, 3-b e 3-c della stessa, in quanto legale e rilevante;
4. Ammette la prova testimoniale chiesta dalla società convenuta nella comparsa di costituzione risposta, vertente sui capi 3-a, 3-b e 3-c della stessa, ln quanto legale e rilevante limitatamente ai testimoni e . Persona_6 Testimone_1
5. Non la ammette:
a. con riguardo al testimone trattandosi del carabiniere Testimone_2
intervenuto dopo il sinistro il quale, non avendovi assistito, non può riferire sulle circostanze capitolate, senza esprimere giudizi preclusi ai testimoni;
b. sul capitolo 3-d perché tendente a far esprimere giudizi preclusi ai testimoni;
6. Riserva all'esito della prova orale la valutazione circa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che ricostruisca la dinamica del sinistro e di altro consulente che accerti le conseguenze lesive riportate dall'attore in seguito al sinistro”.
10. La causa è stata istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, prova per testi (udienze del 26.01.2023 e 23.03.2023) e CTU medico legale collegiale (ortopedica e psichiatrica) sul seguente quesito: “accerti il collegio peritale quali conseguenze lesive dell'integrità psicofisica temporanee e permanenti abbia subito l'attore nel sinistro oggetto di causa, operando la valutazione unitaria del danno biologico” (depositata il
14.06.2024).
11. In seguito a diversi rinvii richiesti dalle parti al fine di coltivare trattative stragiudiziali, nell'udienza del 30.01.2025 la si è resa disponibile a “definire la causa CP_1
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Verbale udienza - pagina 10 riconoscendo un concorso di responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro e propone pertanto di conciliarla tramite il pagamento da parte di Controparte_1
in favore di dell'importo di 45.000 € ulteriori rispetto ai 26.000
[...] Parte_1
€ già versati prima dell'inizio della causa”; non ha accettato la Parte_1
proposta, in quanto non disponibile a riconoscere alcun concorso di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
12. Con ordinanza del 31.01.2025 – poi revocata e riformulata a causa di un errore materiale con successiva ordinanza del 10.03.2025 – il Giudice ha formulato dettagliata e motivata proposta conciliativa alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di causa, secondo la quale:
- la responsabilità del sinistro veniva attribuita interamente al conducente dell'autovettura Opel Corsa;
- il danno non patrimoniale veniva liquidato, applicando le ultime tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, in complessivi
123.885,50 euro (con personalizzazione massima);
- il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria veniva liquidato in complessivi 174.630,08 euro (capitale rivalutato + interessi);
- pagava in un'unica soluzione all'attore Controparte_1
l'importo di 174.630,08 euro, da ritenersi satisfattivo di tutte le pretese risarcitorie dell'attore, facendo così venire meno il loro interesse a che il giudice si pronunciasse sulla domanda risarcitoria e, quindi, determinando la cessazione della materia del contendere su di essa;
- nel caso l'attore avesse rinunciato al patrocinio a spese dello Stato, previo pagamento da parte dell'attore del contributo unificato e della marca di iscrizione della causa a ruolo, la società convenuta avrebbe rimborsato all'attore le spese delle prime tre fasi processuali, liquidate in complessivi 7.387,50 euro (applicando, ai fini conciliativi, una riduzione del 25% sul maggiore importo di 9.850,00 euro), oltre contributo unificato, marca, spese di notifica, spese generali 15%, CPA e
IVA; avrebbe pagato direttamente ai consulenti tecnici d'ufficio i loro compensi,
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Verbale udienza - pagina 11 qualora non ancora pagati dallo Stato oppure avrebbe rimborsato detti compensi allo Stato, qualora già da quest'ultimo pagati;
Nella medesima ordinanza il Giudice ha anche disposto “la correzione delle iscrizioni nel registro generale nel quale figurano come convenuti contumaci CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , quando invece, convenuti
[...] Controparte_8 Controparte_9
sono impersonalmente gli eredi di , deceduto il 18/12/2020, presso il Persona_1
cui ultimo domicilio in data 24/11/2020 è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, entro l'anno dal decesso”.
13. Nell'udienza del 10.04.2025 la ha dichiarato di non aderire alla proposta CP_1
conciliativa di cui al punto che precede e il Giudice ha fissato l'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
14. Nell'udienza odierna il difensore dell'attorte ha dichiarato che, in seguito alla proposta conciliativa del giudice il suo assistito ha rinunciato al patrocinio statale e pagato il contributo unificato;
le parti hanno quindi confermato le conclusioni e rinunciato alla discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
15. La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è fondata, e quindi deve essere accolta, per i motivi e nei termini che seguono.
15.1 La dinamica del sinistro deve essere così ricostruita.
In data 02.09.2014, alle ore 8:00 circa, stava percorrendo la S.S. Parte_1
126 a bordo della sua bicicletta e, giunto all'altezza del Km. 94 +100, eseguì, dopo averla presegnalata col braccio sinistro, una manovra di svolta a sinistra, portandosi all'interno della corsia di canalizzazione riservata a chi si deve dirigere verso la S.P. n. 65 (direzione
S. IO di Santadi).
Mentre si trovava sulla corsia riservata, il enne urtato da tergo dal veicolo Pt_1
OPEL Corsa tg. BC772EE, di proprietà e condotto da , che Persona_1
procedeva ad alta velocità diretto da SP verso Terralba - San Nicolò D'DA ed
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 effettuò una manovra di sorpasso illegale colpendo il ciclista e facendolo sbalzare per diversi metri.
15.2 Infatti, dalle risultanze di causa emerge che:
- è pacifico che l' prima dell'urto, procedesse dietro la bicicletta;
CP_2
- è pacifico che l' abbia urtato la bicicletta;
CP_2
- è pacifico – e comunque desumibile sia dai rilievi planimetrici effettuati dai
Carabinieri di SP (doc. 1 attore), sia dalla CTP sulla cinematica del sinistro prodotta dall'attore – che il sinistro sia avvenuto (rectius il punto d'urto tra i due veicoli sia individuabile) nella corsia di canalizzazione della S.S. 126 riservata a chi intende svoltare a sinistra e immettersi nella strada diretta a S. IO di Santadi (S.P.
65) e non nella corsia principale per procedere in direzione Terralba – San Nicolò
D'DA;
- è pacifico – e comunque desumibile sia dai rilievi planimetrici effettuati dai
Carabinieri di SP (doc. 1 attore), sia dalla CTP sulla cinematica del sinistro prodotta dall'attore – che, nel tratto di strada in questione, fosse presente un cartello di pericolo che presegnalava la presenza di un incrocio a raso, un cartello che imponeva un limite di velocità di 50 km/h.
15.3 Inoltre, la testimonianza resa da nell'udienza del 26.01.2023 – da Testimone_1
considerarsi altamente attendibile, in quanto trattasi di persona sconosciuta ad entrambe le parti coinvolte che è stato chiamato sia dall'attore che dalla convenuta e ha assistito al sinistro trovandosi dietro la condotta dal , che a sua volta era CP_2 PE preceduta dalla bicicletta condotta dal – fornisce ulteriori dettagli circa Pt_1
l'illegalità e l'imprudenza della condotta di guida del . PE
15.3.1 Nel verbale di escussione testimoniale si legge quanto segue.
Capi di prova ammessi della seconda memoria 183 attore:
“1) Vero che Lei il giorno 02.09.2014 alle ore 08.00 circa viaggiava a bordo della sua auto lungo la S.S. n. 1 26 in direzione SP -> San Nicolò d'DA?
2) Vero che Lei poteva osservare l'auto che la precedeva una Opel Corsa impegnare la corsi a destinata alla immissione dei veicoli sulla S.P. 65, che conduce
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 in direzione Sant'IO di Santadi?
3) Vero che subito dopo Lei vedeva che la Opel Corsa urtava un ragazzo a bordo della sua bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti?
4) Vero che Lei nella immediatezza e sul luogo dei fatti sopra descritti, qualificandosi come testimone oculare, rende va ai Carabinieri di SP le dichiarazioni verbalizzate nel documento che si rammostra, prodotto quale parte dell'All. 1 agli atti del presente giudizio?”
Risposte del teste:
“Capo 1): sì è vero;
Capo 2): ricordo che ero dietro la Opel Corsa e l'ho vista impegnare la corsia destinata alla immissione dei veicoli sulla S.P. 65 che conduce in direzione di
Sant'IO di Santadi;
Capo 3): subito dopo vedevo che la Corsa urtare un ragazzo a bordo della sua CP_2
bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti;
Capo 4): viene mostrato al teste il documento di cui al capo: “Confermo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di SP”.
Lo stesso teste, sentito sulle circostanze di cui ai punti 3a, 3b e 3c di cui alla comparsa di risposta della convenuta (vedi sopra nell'espositiva) ha dichiarato:
Capo 3a): ricordo che la mattina del 2 settembre 2014 percorrevo la strada Statale
126, direzione San Nicolò D'DA, a bordo della mia autovettura;
davanti a me ho notato una Opel Corsa che non si trovava sulla corsia di destra ma si trovava in parte nella corsia di sinistra di decelerazione;
non sono in grado di dire quali fossero le intenzioni del conducente della Opel Corsa, ossia se intendesse svoltare nella strada per Sant'IO di Santadi o se volesse sorpassare la bicicletta condotta dal IG (rectius MALACRI); Controparte_11
Capo 3b): ricordo che sulla strada statale 126 si trovava anche, davanti alla CP_2
, il IG sulla sua bicicletta;
[...] Parte_1
Capo 3c): ricordo che il conducente della Opel Corsa, prima di svoltare a sinistra, non ha azionato gli indicatori;
ricordo che ho notato il IG Parte_1
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 sulla sua bicicletta, quando questi si trovava già nella corsia di decelerazione per svoltare a sinistra e immettersi sulla strada per Sant'IO di Santadi;
indicava col braccio sinistro la predetta manovra, quando la Corsa ha urtato da dietro la CP_2 bicicletta su cui viaggiava il facendo sbalzare quest'ultimo per diversi metri;
Pt_1
a quel punto ho accostato la mia autovettura e sono sceso e ho visto, anche se non mi sono avvicinato, il a terra in stato di schoc;
ho quindi chiamato i Pt_1
Carabinieri”.
15.3.2 Dalla testimonianza in questione si desume che:
- l'autovettura Opel Corsa si trovava inizialmente nella corsia principale riservata a chi intende andare diritto verso Terralba - San Nicolò D'DA e, subito prima del sinistro, impegnò “con due ruote” – peraltro senza attivare gli indicatori di direzione e quindi senza segnalare la manovra – la corsia di “decelerazione”
(rectius canalizzazione) riservata a chi intende immettersi nella strada che conduce a S. IO di Santadi (S.P. 65) dove già si trovava la bicicletta;
- l'Opel Corsa travolse il ciclista mentre quest'ultimo “indicava col braccio sinistro” l'intenzione di svoltare a sinistra verso la S.P. 65;
- non era chiaro al teste se il avesse impegnato la corsia di PE canalizzazione per sorpassare il ciclista o per svoltare anch'egli nella S.P. 65.
15.4 La testimonianza resa da nell'udienza del 23.03.2023 può essere Persona_6
utilizzata solo nei limiti e per i motivi che seguono.
15.4.1 Nel verbale di escussione testimoniale si legge quanto segue.
Capi di prova ammessi della seconda memoria 183 attore:
“6) Vero che Lei il 02.09.2014 alle ore 08.00 circa viaggiava lungo la S.S. n. 126 in direzione SP San Nicolò d'DA a bordo del veicolo Opel Corsa condotto dal sig. ? Persona_1
7) Vero che il sig. , avvistato un ciclista che percorreva la Persona_1
carreggiata nella sua s tessa direzione e senso di marcia, già prima di effettuare il sorpasso, visto il ragazzo in bicicletta, si allargava sulla sinistra?
8) Vero che il ragazzo che viaggiava a bordo della bicicletta metteva in atto una
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 manovra di svolta per imboccare la S.P. 65 in direzione Sant'IO di Santadi?
9) Vero che Lei nella immediatezza e sul luogo dei fatti sopra descritti, qualificandosi come testimone oculare, rendeva ai Carabinieri di SP le dichiarazioni verbalizzate nel documento che si rammostra, prodotto quale parte dell'All. 1 agli atti del presente giudizio?”
Risposte del teste:
“Capo 6): il giorno di cui al capo, mi trovavo a bordo dell'autovettura del IG
; quest'ultimo era alla guida;
viaggiavamo da SP con Persona_1
destinazione Terralba;
Capo 7): percorrevamo la strada provinciale 126; all'altezza dello svincolo per
Sant'Antodio di Santadi abbiamo visto una persona su di una bicicletta che pedalava velocemente;
quest'ultimo si trovava sulla destra e noi eravamo a fianco a lui per sorpassarlo;
all'improvviso ha alzato la testa ed ha guardato davanti a lui e poi ha svoltato sulla sinistra, senza alcuna segnalazione della manovra;
a questo punto il IG , per evitarlo, si è spostato tutto sulla sinistra fino a salire Persona_1 sull'aiuola spartitraffico;
nonostante tale manovra ha ugualmente investito l'uomo sulla bicicletta;
Capo 8): ho già risposto;
Capo 9): viene mostrato al teste il documento di cui al capo: “Confermo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di SP di cui al verbale che mi viene mostrato;
riconosco la mia sottoscrizione”.
15.4.2 Questa ricostruzione della dinamica è chiaramente inattendibile soprattutto nella parte in cui il riferisce di una manovra di svolta a sinistra del ciclista, a suo dire non Per_6
presegnalata e posta repentinamente in essere quando l'auto aveva affiancato la bicicletta, perché è incompatibile con quanto emerso dai rilievi planimetrici e dalle altre risultanze processuali e precisamente:
- con la posizione di quiete dei veicoli;
- col punto d'urto nella corsia di canalizzazione;
- coi danni riportati dall'autovettura sulla parte anteriore e non sulla fiancata;
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 - con la lunghezza (40,70 metri) della frenata, da cui si desume che l'esigenza di azionare il freno venne avvertita dal molto prima di quanto riferito PE
dal teste e quindi quando il ciclista già occupava la corsia di canalizzazione;
- con la menzionata testimonianza del , circa la posizione dei veicoli Tes_1 coinvolti nel sinistro al momento dell'impatto e il fatto che il ciclista aveva presegnalato la manovra di svolta;
- con le argomentazioni e conclusioni della CTP prodotta dall'attore.
15.4.3 Tuttavia, dalla stessa testimonianza si desume con chiarezza che l'intenzione del conducente dell' era unicamente quella di sorpassare il ciclista – CP_2
“quest'ultimo (n.d.r. il ciclista) si trovava sulla destra e noi eravamo a fianco a lui per sorpassarlo”) – e non quella di svoltare a sinistra verso la S.P. 65 (verso S. IO di
Santadi) – “viaggiavamo da SP con destinazione Terralba” –.
15.5 Alla luce delle precedenti considerazioni si deve concludere che:
- il , avendo intenzione di sorpassare il ciclista, non aveva alcuna ragione PE
per impegnare la corsia di canalizzazione sulla quale si trovava il quindi Pt_1
ha compiuto una manovra di sorpasso in una parte della carreggiata dove era vietata;
- la condotta dell'automobilista è ancora più grave tenuto conto dell'altissima velocità a cui viaggiava (in violazione del divieto indicato dalla segnaletica verticale e in prossimità di un incrocio a raso) e della presegnalazione della manovra di svolta a sinistra da parte del ciclista.
15.6 Non essendo emersi in corso di causa ulteriori elementi che consentano di ipotizzare un concorso colposo da parte del ciclista investito, la responsabilità del sinistro non può che essere ascritta interamente a . Persona_1
16. Essendo pacifica l'esistenza di una valida copertura assicurativa RCA da parte della in favore dell'assicurato , la compagnia convenuta CP_1 Persona_1
deve essere condannata, in solido con l'assicurato, a risarcire tutti i danni patiti da in ragione del sinistro oggetto di causa. Parte_1
17. Per quanto attiene al quantum debeatur, valgono le seguenti precisazioni.
17.1 Il collegio dei CTU, con ampia e motivata argomentazione dalla quale non vi è, perciò,
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 ragione di discostarsi, ha accertato che il sinistro ha cagionato al e seguenti Pt_1
conseguenze lesive:
- ITT per ricovero ospedaliero 60 giorni, ITP al 75% 30 giorni e ITP al 50% 30 giorni;
- riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) del 20%;
- «incidenza marginale delle stesse menomazioni sulla normale “cenestesi lavorativa” del ricorrente da indennizzarsi attraverso il riconoscimento di un minimo
“appesantimento” del valore monetario di ciascun punto da calcolarsi nella misura che il IG Giudice vorrà considerare equa»;
17.2 L'incidenza sulla cenestesi lavorativa e l'esigenza di risarcire anche il danno morale, quale patimento psicologico per essere stato vittima di un reato caratterizzato da colpa grave del responsabile, rende necessario riconoscere al danneggiato la personalizzazione massima consentita dal sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, normalmente adottato da questo Tribunale per la liquidazione dei danni non patrimoniali.
17.3 Applicando i suddetti criteri si ottiene:
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale (DPR n. 12 del
13/01/2025)
DATI DEL DANNEGGIATO E INVALIDITA' età al momento del sinistro 32 anni percentuale di invalidità permanente 20% giorni di invalidità temporanea totale 60 giorni di invalidità temporanea al 75% 30 giorni di invalidità temporanea al 50% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_2 punto danno biologico permanente € 3.962,12 personalizzazione danno morale 40,7% (aumento massimo) € 1.612,58 punto danno non patrimoniale € 5.574,70 coefficiente di riduzione per età 0,846 indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 PROSPETTO DI RISARCIMENTO danno biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,846) € 67.039,07 danno morale nel valore massimo (€ 1.612,58 x 20 x 0,846) € 27.284,90
A) danno permanente complessivo (€ 111.494,06 x 0,846): € 94.323,97 invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 5.303,04 invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.988,64 invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.325,76
B) danno temporaneo totale: € 8.617,44 totale danno non patrimoniale (A + B): € 102.941,41
C) aumento ex art. 138, comma 3 cap (30% di € 102.941,41): € 30.882,42
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 133.823,83
17.4 Alla cifra così calcolata deve essere aggiunto l'importo complessivo di 2.212,00 euro per le spese sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, di seguito meglio dettagliate:
- 1.220,00 euro per consulenza medico legale del dott. (docc. 6 e 7); Persona_5
- 992,00 euro per consulenza neuropsicologica della dott.ssa (doc. 6 e Persona_9
8);
17.5 L'attore non ha chiesto alcun risarcimento per le spese che si suppone abbia sostenuto per la consulenza tecnica di parte sulla cinematica del sinistro redatta dall'ing.
[...]
Per_7
17.6 Il danno complessivo alla data odierna ammonta pertanto a (133.823,83 + 2. 212,00 =)
136.035,83 euro.
18. Danno da ritardo e acconti.
L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010, indirizzo interpretativo successivamente sempre confermato).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumento, in misura costante nel tempo, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento è liquidato ad oggi, l'importo va prima devalutato alla data del fatto illecito (02.09.2014) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C..
Nel caso in cui il debitore abbia pagato acconti, si segue il criterio dettato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23927 del 07/08/2023, e precisamente:
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.”
Seguendo questi criteri, si procede così:
a. si devaluta alla data del sinistro (02/09/2014) il danno liquidato alla data odierna, pari a
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 136.035,83 euro, ottenendo 112.055,87 euro;
b. si calcola il danno da ritardo (rivalutazione + interessi) dalla data del sinistro
(02/09/2014) alla data del pagamento dell'acconto (04/09/2019), ottenendo 5.034,77 euro;
c. si devaluta l'acconto (26.000 euro) dalla data del pagamento (04/09/2019) alla data del sinistro (02/09/2014), ottenendo 25.365,85 euro;
d. si detrae l'acconto devalutato (25.365,85 euro) dal danno devalutato (112.055,87 euro), ottenendo l'importo capitale devalutato ancora da pagare, pari a 86.689,98 euro;
e. si calcola il danno da ritardo su detta differenza (86.689,98 euro) dal pagamento dell'acconto (04/09/2019) alla sentenza, ottenendo 30.124,89 euro;
f. si somma l'importo capitale devalutato ancora da pagare (86.689,98 euro) ai danni da ritardo precedentemente calcolati (5.034,77 euro dal sinistro all'acconto e 30.124,89 euro dall'acconto ad oggi), ottenendo l'importo complessivo ad oggi dovuto per capitale e danno da ritardo, pari a 121.849,64 euro.
19. Infine, sull'importo complessivo di 121.849,64 euro competono all'attore gli interessi legali dalla decisione al saldo, perché con la liquidazione giudiziale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta.
20. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido, a carico degli eredi di
[...]
e di non ravvisandosi ragioni che PE Controparte_1
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'attore, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 22. Anche le spese per la CTU medico legale devono essere regolate seguendo il principio della soccombenza e, quindi, poste, in solido, a carico degli eredi di Persona_1
e di non ravvisandosi ragioni che possano Controparte_1
giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
23. Poiché le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono già state anticipate dallo Stato prima che l'attore rinunciasse al gratuito patrocinio, il rimborso va disposto a carico della convenuta in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
24. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a pagare ad l'importo di
[...] Parte_1
121.849,64 euro, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
b. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a rifondere l'attore delle spese processuali, così liquidate:
[...]
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.977,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
c. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a rifondere lo Stato delle spese di CTU, liquidate in corso
[...]
di causa, con decreto del 16.09.2024 (da leggersi in combinato disposto con la correzione di errore materiale contenuta nel successivo decreto del 17.09.2024), in
1.145,57 euro complessivi, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 22
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 22.05.2025, alle ore 14,25 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3038 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2021, sono comparsi:
- l'avvocato Giovanni IO LAMPIS, procuratore della parte attrice, il quale:
o dichiara che, nella prospettiva di dar seguito alla seguito alla proposta conciliativa del giudice, il suo assistito ha rinunciato al patrocinio statale e pagato il contributo unificato o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Davide TOMBA, in sostituzione dell'avv. Marco TOMBA procuratore della parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3038 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato mediante delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RI resa il
17.03.2021, con il patrocinio dell'avv. Giovanni IO LAMPIS (C.F.
, elettivamente domiciliato in via Malta, 25, RI, presso il C.F._2
difensore;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco TOMBA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Alghero, C.F._3
54, RI, presso il difensore;
Eredi di (C.F. , deceduto il 18.12.2020), Persona_1 C.F._4 domiciliati per legge, entro l'anno dal decesso, presso l'ultimo domicilio del defunto, in via
Puccini, 11, Arbus (CA), contumaci;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 30.04.2021 alla – in seguito CP_1
a rinnovazione autorizzata dal Giudice, resasi necessaria per la sopravvenuta scoperta del decesso di avvenuto il 18.12.2020 – notificato il 24.11.2021 Persona_1
impersonalmente agli eredi di presso l'ultimo suo domicilio entro Persona_1
l'anno dal decesso, ha convenuto in giudizio i medesimi per Parte_1
ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 106.034,00 euro, oltre interessi e danno da ritardo, da questo subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 02.09.2014, alle ore 8:00 circa, sulla S.S. 126, esponendo e sostenendo quanto segue:
a. nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'attore percorreva la strada a bordo della sua bicicletta e, giunto all'altezza del Km. 94 +100, dopo averla presegnalata col braccio sinistro, eseguiva una manovra di svolta a sinistra portandosi all'interno della corsia di canalizzazione riservata a chi intende dirigersi verso la
S.P. n. 65;
b. in quel frangente venne urtato dal veicolo OPEL Corsa tg. BC772EE, di proprietà
e condotto da , diretto verso Terralba - San Nicolò Persona_1
D'DA, che “in violazione del limite di velocità e del divieto di sorpasso imposti nell'area dalla segnaletica verticale, nonché del divieto di impegnare la corsia di svolta (riservata, per l'appunto, agli utenti intenzionati a immettersi lungo la S.P. n. 65), lo urtava da tergo, caricandolo in area antero laterale destra per poi sbalzarlo al suolo”;
c. in seguito al sinistro, il riportò gravi lesioni che resero necessario Pt_1
l'immediato trasferimento presso il P.O. San Michele di RI ( ) Persona_2 dove arrivò “già intubato, in STATO DI COMA GCS3” e venne ricoverato in codice rosso presso il reparto di rianimazione “con prima diagnosi di Per_3
FACCIALE e ” (doc. 4
[...] Persona_4 attore); l'attore rimase ricoverato, sempre in stato di coma, per il periodo
02.09.2014 – 19.09.2014 (gg. 17), durante il quale venne sottoposto ai seguenti trattamenti:
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 - tracheostomia temporanea;
- ventilazione meccanica continua;
- gastrostomia percutanea endoscopica (PEG);
- altra endoscopia dell'intestino tenue;
d. dopo essere stato dimesso dal reparto di rianimazione con diagnosi di
“EMORRAGIA SUBDURALE CONSECUTIVA A TRAUMATISMO, con condizione derivata di COMA, INSUFFICIENZA RESPIRATORIA,
TRAUMATISMO DEL TORACE e DISFAGIA” (doc. 4, pag. 221), il danneggiato fu ricoverato nel reparto di neuroriabilitazione del medesimo P.O. “San Michele”, dal 19.09.2014 al 22.11.2014, fino alla definitiva dimissione ospedaliera;
nel corso di tale lunga degenza, lo stesso venne sottoposto a (doc. 5 attore): trattamento di chirurgico di uretromia endoscopica e drenaggio transuretrale della vescica, una vasta serie di attività finalizzate al recupero riabilitativo neuropsicologico e del linguaggio, sintetizzate nelle relazioni logopedica, fisioterapica e neuropsicologica;
e. il 22.11.2014 fu dimesso con diagnosi di “postumi frattura Parte_1
del cranio, disfagia, emorragia subdurale, presenza di tracheostomia, gastrostomia, vescica neurogena” (doc. 5 attore) e annotazione di “orientamento
S/T/P migliorato rispetto all'ingresso” ma “deficit attentivi, mnesici, della capacità di pianificazione, non completa consapevolezza della propria condizione.
LCF (Livello del le Funzioni Cognitive) 6 = non appropriato”; nella relazione neuropsicologica allegata si leggeva inoltre che il danneggiato, in dipendenza del sinistro, evidenziava “tono dell'umore depresso, associato a crisi di pianto” con
“frasi di svalutazione e scarsa autostima” tali da determinare “contatto con lo psichiatra per la prescrizione della terapia stabilizzante per il tono dell'umore” e
“seguito l'iter per l'avvio delle pratiche per il riconoscimento dell'invalidità”;
f. a conclusione del lungo ciclo di terapie e cure assunte, l'attore si era rivolto al CTP
il quale, nella sua relazione (doc. 6 attore) aveva evidenziato la Persona_5
sussistenza di: un danno biologico permanente del 25%, una ITT per 80 gg, una
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 ITP 75% per 30 gg, una ITP 50% per 30 gg e una ITP 25% per 30 gg;
quantificandolo in complessivi 132.034,00 euro (di cui 2.212,00 per danno patrimoniale per spese mediche);
g. inoltre, il complesso di lesioni riportate in dipendenza del sinistro aveva inciso anche sulla sua idoneità ad esercitare l'attività di lavoro precedentemente svolta come piccolo allevatore di ovini e bracciante agricolo e, in generale, quelle connesse al mondo dell'agro pastorizia, con attendibile minore reddito lavorativo
(“capacità di lavoro specifica e attitudinale”); per la corretta liquidazione di tale danno non patrimoniale l'attore ha richiesto l'ammissione di specifico quesito al
CTU;
h. la responsabilità del sinistro, e della causazione dei danni conseguenti, era da ascriversi a , proprietario-conducente del veicolo Persona_1 CP_2
sulla base delle rilevazioni tecnico-descrittive eseguite nell'immediatezza
[...]
del sinistro dai Carabinieri della Stazione di SP (doc. 1 attore), e, in particolare, dai seguenti elementi:
i. il luogo del sinistro, avvenuto nella carreggiata adibita alla sola svolta verso la S.P. 65 (cfr. pag. 32), che quindi doveva reputarsi preclusa al
, il quale era diretto, invece, verso Terralba - San Nicolò PE
D'DA (per ammissione dello stesso confermata anche PE
da un passeggero a bordo della medesima auto – cfr. pagg. 22 e 35);
ii. dalla traiettoria e dalla estensione delle tracce di frenata (mt. 40,70 – cfr. pag. 8);
iii. “dalla velocità del veicolo investitore, certamente superiore al limite di 50 km/h vigente in situ, come può ricavarsi sia dalla lunghezza della frenata
(supra) che dalla distanza alla quale è stato proiettato il corpo del danneggiato ad esito dell'impatto” (cfr. pag. 32); iv. dalla violazione, da parte del del previsto divieto di PE
effettuare sorpassi ricavabile dalla presenza del relativo cartello su quel tratto di strada (cfr. pag. 32) unitamente alla dichiarazione del passeggero
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 di quest'ultimo, (cfr. pag. 35), il quale aveva dichiarato: Persona_6
“Il mio amico , già prima di effettuare il sorpasso, visto il ragazzo in PE bicicletta si allargava sulla sinistra”;
v. dalle sommarie informazioni rese da (cfr. pag. 33), Testimone_1
unico testimone terzo, in quanto automobilista in transito nell'area ed estraneo a rapporti con le parti coinvolte, il quale aveva dichiarato quanto segue: “Notavo che l'auto che mi precedeva si spostava leggermente sulla sinistra impegnando con le ruote lato sinistro la corsia destinata all'immissione nella S.P. 65. Subito dopo vedevo che l'Opel Corsa urtava un ragazzo a bordo della sua bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti”;
i. la responsabilità del sinistro era confermata anche dalla relazione del CTP ing.
(docc. 2 e 3 attore) che aveva concluso sostenendo che “la Persona_7 causa del sinistro in questione” fosse da imputarsi “in maniera esclusiva alla condotta gravemente imprudente del conducente dell'Opel Corsa”; relazione di cui l'attore ha riportato un lungo estratto nel corpo dell'atto di citazione;
nella stessa relazione, il CTP:
- aveva evidenziato che, secondo i suoi calcoli, il viaggiava alla PE
velocità di 90 Km/h, di molto superiore al limite di velocità di 50 Km/h previsto in quel tratto di strada dalla segnaletica verticale, precisando che, se il conducente avesse rispettato il limite, il sinistro non si sarebbe verificato;
- era da escludersi qualsiasi apporto concausale del nella Pt_1 determinazione del sinistro e, in particolare, doveva escludersi che l'innesco dell'evento potesse rinvenirsi – come dichiarato dal convenuto ai Carabinieri di SP – in un'ipotetica (improvvisa e non segnalata) manovra di svolta a sinistra eseguita dal danneggiato per immettersi nella S.P. n. 65;
j. (rectius i suoi eredi) e la in qualità, Persona_1 CP_1
rispettivamente, di proprietario-conducente e di assicurazione per la RCA (polizza n. 14158516507, con scadenza al 03.02.2015 e operatività della copertura
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 all'epoca del sinistro) del veicolo OPEL erano quindi tenuti, in solido tra CP_2
loro, al risarcimento di tutti i danni causati dal sinistro oggetto di causa;
k. dopo numerosi solleciti rimasti inevasi, solo in seguito all'apertura di una
“procedura di reclamo interno” (doc. 9 attore) la aveva formulato CP_1 un'offerta reale di 26.000,00 euro che era stata versata e poi trattenuta dall'attore quale anticipo sul maggior danno patito e richiesto.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. condannare il sig. e la in Persona_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, da liquidarsi secondo i criteri medico legali in uso, ovvero equitativamente patiti dal sig. Parte_1
er effetto del sinistro sopra descritto e contestualizzato in misura pari ad euro
[...]
106.034,00 o a quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria;
2. condannare il sig. e la in Persona_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore sulla base delle argomentazioni diffusamente illustrate al punto 19) al risarcimento del danno da ritardato adempimento, originato dalla mancata disponibilità delle somme dovute dalla data del sinistro e fino al pagamento dell'acconto (il 04.09.2019) e poi, quanto al residuo, fino alla data di effettivo soddisfo, oltre a interessi in misura di legge.
3. Con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
3. Con comparsa di risposta, depositata in data 02.07.2021, si è tempestivamente costituita in giudizio la quale: Controparte_1
a. ha contestato la ricostruzione della dinamica e la quantificazione dei danni effettuate dall'attore e, in particolare: “a) che il convenuto prima Persona_1 dell'impatto viaggiasse sulla corsia riservata alla svolta a sinistra;
b) che egli tenesse una velocità non commisurata ai limiti previsti dal codice e dalla segnaletica stradale ivi presente;
c) che l'attore prima della collisione avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra e che questa fosse stata presegnalata;
d)
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 che al IG dalle lesioni riportate nel sinistro per cui è Parte_1 causa siano derivati postumi”;
b. ha contestato le risultanze delle due perizie di parte, medico legale e cinematica ricostruttiva, prodotte insieme all'atto di citazione, “la prima poiché erronea per eccesso nella stima dei postumi conseguiti all'attore dalle lesioni riportate nel sinistro, la seconda in quanto opera una ricostruzione della dinamica dei fatti erronea, parziale, ipotetica e non supportata da dati tecnico scientifici ma frutto esclusivamente di una personale e opinabile valutazione del perito di parte attrice”;
c. ha sostenuto che la corretta dinamica del sinistro fosse quella indicata dai
Carabinieri di SP e dai testimoni intervenuti nell'immediatezza dei fatti e, cioè, la seguente:
“a) in data 2 settembre 2014, verso le ore 08.00 del mattino, il IG PE
, alla guida della sua Opel Corsa targata BC772EE, percorreva la Strada
[...]
Statale 126 sulla corsia di destra;
b) giunto all'altezza del km 94+100 circa, poco prima del bivio per la Strada provinciale n. 65, posta sulla sinistra, si trovava di fronte il IG che percorreva anch'egli la Statale 126 alla Parte_1
guida della sua bicicletta;
c) il IG azionava quindi Persona_1
l'indicatore direzionale sinistro e si accingeva a superare il ciclista quando quest'ultimo, senza alcuna preventiva segnalazione, svoltava sulla sinistra ponendosi di traverso davanti alla Opel Corsa del IG;
d) questi PE
reagiva frenando e sterzando ancor più verso la sua sinistra;
e) ma la troppo ravvicinata manovra di svolta iniziata dall'attore improvvisamente e senza alcuna segnalazione non consentiva al IG di evitare la collisione del suo PE veicolo con la bicicletta dell'attore”;
d. ha sostenuto che la corretta quantificazione del danno, effettuata sulla scorta di quanto rilevato dal proprio CTP, Dott. , era la seguente: Persona_8
“30 giorni di inabilità temporanea al 100 %, altri 30 giorni di inabilità temporanea al 75 %, altri 30 giorni di i.t. al 50 %, il 12 % di invalidità
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 permanente solo biologica senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, e congrui
€ 1.000 circa al massimo di spese mediche”;
e. ha sostenuto che, sulla base delle precedenti considerazioni in punto di an e quantum debeatur, l'importo di 26.000,00 euro, già versato dall'assicurazione al danneggiato, doveva considerarsi “totalmente sattisfattivo ed estitntivo di ogni effettivo credito” per i danni derivati dal sinistro.
4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta l' ha rassegnato le CP_1
seguenti conclusioni:
“si conclude perché l'Ecc.mo Tribunale adìto tenuto conto del pagamento della somma di
€ 26.000 corrisposta dalla all'attore prima del presente Controparte_1
giudizio a titolo di risarcimento dei danni dal predetto patiti a seguito del sinistro in causa, voglia rigettare la domanda dal predetto proposta per ottenere un residuo risarcimento siccome infondata in fatto e in diritto, in punto di an e di quantum debeatur, rispetto alle risultanze di causa, con vittoria delle spese giudiziali in favore della
. Controparte_1
5. Nell'udienza del 09.03.2022 il Giudice ha dichiarato la contumacia di , CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , quali eredi di
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, essendo stato correttamente notificato impersonalmente l'atto di citazione PE presso l'ultimo domicilio del defunto entro l'anno dal decesso e che non si erano costituiti in giudizio.
6. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 08.04.2022,
l'attore ha, a sua volta, contestato la ricostruzione della dinamica e la quantificazione del danno effettuata da CP_1
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.05.2022,
l'attore ha reiterato quanto precedentemente esposto e ha prodotto nuovi documenti e chiesto l'ammissione di prova testimoniale a sostegno.
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata l'11.05.2022, ha contestato i nuovi mezzi di prova prodotti dall'attore, si è opposta CP_1
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 all'istanza di prova testimoniale e ha reiterato le precedenti istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione.
9. Con ordinanza del 26.11.2022, il Giudice si è pronunciato sui mezzi istruttori nel modo seguente:
“
1. Ammette la prova per testi chiesta dall'attore nella seconda memoria prevista Cont dall'articolo 183/6 , sui capitoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9.
2. Non la ammette sui restanti capitoli perché superflua e valutativa.
3. Ammette l'interrogatorio formale dell'attore chiesto dalla società convenuta nella comparsa di costituzione risposta, vertente sui capi 3-a, 3-b e 3-c della stessa, in quanto legale e rilevante;
4. Ammette la prova testimoniale chiesta dalla società convenuta nella comparsa di costituzione risposta, vertente sui capi 3-a, 3-b e 3-c della stessa, ln quanto legale e rilevante limitatamente ai testimoni e . Persona_6 Testimone_1
5. Non la ammette:
a. con riguardo al testimone trattandosi del carabiniere Testimone_2
intervenuto dopo il sinistro il quale, non avendovi assistito, non può riferire sulle circostanze capitolate, senza esprimere giudizi preclusi ai testimoni;
b. sul capitolo 3-d perché tendente a far esprimere giudizi preclusi ai testimoni;
6. Riserva all'esito della prova orale la valutazione circa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che ricostruisca la dinamica del sinistro e di altro consulente che accerti le conseguenze lesive riportate dall'attore in seguito al sinistro”.
10. La causa è stata istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, prova per testi (udienze del 26.01.2023 e 23.03.2023) e CTU medico legale collegiale (ortopedica e psichiatrica) sul seguente quesito: “accerti il collegio peritale quali conseguenze lesive dell'integrità psicofisica temporanee e permanenti abbia subito l'attore nel sinistro oggetto di causa, operando la valutazione unitaria del danno biologico” (depositata il
14.06.2024).
11. In seguito a diversi rinvii richiesti dalle parti al fine di coltivare trattative stragiudiziali, nell'udienza del 30.01.2025 la si è resa disponibile a “definire la causa CP_1
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 riconoscendo un concorso di responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro e propone pertanto di conciliarla tramite il pagamento da parte di Controparte_1
in favore di dell'importo di 45.000 € ulteriori rispetto ai 26.000
[...] Parte_1
€ già versati prima dell'inizio della causa”; non ha accettato la Parte_1
proposta, in quanto non disponibile a riconoscere alcun concorso di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
12. Con ordinanza del 31.01.2025 – poi revocata e riformulata a causa di un errore materiale con successiva ordinanza del 10.03.2025 – il Giudice ha formulato dettagliata e motivata proposta conciliativa alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di causa, secondo la quale:
- la responsabilità del sinistro veniva attribuita interamente al conducente dell'autovettura Opel Corsa;
- il danno non patrimoniale veniva liquidato, applicando le ultime tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, in complessivi
123.885,50 euro (con personalizzazione massima);
- il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria veniva liquidato in complessivi 174.630,08 euro (capitale rivalutato + interessi);
- pagava in un'unica soluzione all'attore Controparte_1
l'importo di 174.630,08 euro, da ritenersi satisfattivo di tutte le pretese risarcitorie dell'attore, facendo così venire meno il loro interesse a che il giudice si pronunciasse sulla domanda risarcitoria e, quindi, determinando la cessazione della materia del contendere su di essa;
- nel caso l'attore avesse rinunciato al patrocinio a spese dello Stato, previo pagamento da parte dell'attore del contributo unificato e della marca di iscrizione della causa a ruolo, la società convenuta avrebbe rimborsato all'attore le spese delle prime tre fasi processuali, liquidate in complessivi 7.387,50 euro (applicando, ai fini conciliativi, una riduzione del 25% sul maggiore importo di 9.850,00 euro), oltre contributo unificato, marca, spese di notifica, spese generali 15%, CPA e
IVA; avrebbe pagato direttamente ai consulenti tecnici d'ufficio i loro compensi,
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 qualora non ancora pagati dallo Stato oppure avrebbe rimborsato detti compensi allo Stato, qualora già da quest'ultimo pagati;
Nella medesima ordinanza il Giudice ha anche disposto “la correzione delle iscrizioni nel registro generale nel quale figurano come convenuti contumaci CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , quando invece, convenuti
[...] Controparte_8 Controparte_9
sono impersonalmente gli eredi di , deceduto il 18/12/2020, presso il Persona_1
cui ultimo domicilio in data 24/11/2020 è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, entro l'anno dal decesso”.
13. Nell'udienza del 10.04.2025 la ha dichiarato di non aderire alla proposta CP_1
conciliativa di cui al punto che precede e il Giudice ha fissato l'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
14. Nell'udienza odierna il difensore dell'attorte ha dichiarato che, in seguito alla proposta conciliativa del giudice il suo assistito ha rinunciato al patrocinio statale e pagato il contributo unificato;
le parti hanno quindi confermato le conclusioni e rinunciato alla discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
15. La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è fondata, e quindi deve essere accolta, per i motivi e nei termini che seguono.
15.1 La dinamica del sinistro deve essere così ricostruita.
In data 02.09.2014, alle ore 8:00 circa, stava percorrendo la S.S. Parte_1
126 a bordo della sua bicicletta e, giunto all'altezza del Km. 94 +100, eseguì, dopo averla presegnalata col braccio sinistro, una manovra di svolta a sinistra, portandosi all'interno della corsia di canalizzazione riservata a chi si deve dirigere verso la S.P. n. 65 (direzione
S. IO di Santadi).
Mentre si trovava sulla corsia riservata, il enne urtato da tergo dal veicolo Pt_1
OPEL Corsa tg. BC772EE, di proprietà e condotto da , che Persona_1
procedeva ad alta velocità diretto da SP verso Terralba - San Nicolò D'DA ed
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 effettuò una manovra di sorpasso illegale colpendo il ciclista e facendolo sbalzare per diversi metri.
15.2 Infatti, dalle risultanze di causa emerge che:
- è pacifico che l' prima dell'urto, procedesse dietro la bicicletta;
CP_2
- è pacifico che l' abbia urtato la bicicletta;
CP_2
- è pacifico – e comunque desumibile sia dai rilievi planimetrici effettuati dai
Carabinieri di SP (doc. 1 attore), sia dalla CTP sulla cinematica del sinistro prodotta dall'attore – che il sinistro sia avvenuto (rectius il punto d'urto tra i due veicoli sia individuabile) nella corsia di canalizzazione della S.S. 126 riservata a chi intende svoltare a sinistra e immettersi nella strada diretta a S. IO di Santadi (S.P.
65) e non nella corsia principale per procedere in direzione Terralba – San Nicolò
D'DA;
- è pacifico – e comunque desumibile sia dai rilievi planimetrici effettuati dai
Carabinieri di SP (doc. 1 attore), sia dalla CTP sulla cinematica del sinistro prodotta dall'attore – che, nel tratto di strada in questione, fosse presente un cartello di pericolo che presegnalava la presenza di un incrocio a raso, un cartello che imponeva un limite di velocità di 50 km/h.
15.3 Inoltre, la testimonianza resa da nell'udienza del 26.01.2023 – da Testimone_1
considerarsi altamente attendibile, in quanto trattasi di persona sconosciuta ad entrambe le parti coinvolte che è stato chiamato sia dall'attore che dalla convenuta e ha assistito al sinistro trovandosi dietro la condotta dal , che a sua volta era CP_2 PE preceduta dalla bicicletta condotta dal – fornisce ulteriori dettagli circa Pt_1
l'illegalità e l'imprudenza della condotta di guida del . PE
15.3.1 Nel verbale di escussione testimoniale si legge quanto segue.
Capi di prova ammessi della seconda memoria 183 attore:
“1) Vero che Lei il giorno 02.09.2014 alle ore 08.00 circa viaggiava a bordo della sua auto lungo la S.S. n. 1 26 in direzione SP -> San Nicolò d'DA?
2) Vero che Lei poteva osservare l'auto che la precedeva una Opel Corsa impegnare la corsi a destinata alla immissione dei veicoli sulla S.P. 65, che conduce
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 in direzione Sant'IO di Santadi?
3) Vero che subito dopo Lei vedeva che la Opel Corsa urtava un ragazzo a bordo della sua bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti?
4) Vero che Lei nella immediatezza e sul luogo dei fatti sopra descritti, qualificandosi come testimone oculare, rende va ai Carabinieri di SP le dichiarazioni verbalizzate nel documento che si rammostra, prodotto quale parte dell'All. 1 agli atti del presente giudizio?”
Risposte del teste:
“Capo 1): sì è vero;
Capo 2): ricordo che ero dietro la Opel Corsa e l'ho vista impegnare la corsia destinata alla immissione dei veicoli sulla S.P. 65 che conduce in direzione di
Sant'IO di Santadi;
Capo 3): subito dopo vedevo che la Corsa urtare un ragazzo a bordo della sua CP_2
bicicletta facendolo sbalzare qualche metro più avanti;
Capo 4): viene mostrato al teste il documento di cui al capo: “Confermo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di SP”.
Lo stesso teste, sentito sulle circostanze di cui ai punti 3a, 3b e 3c di cui alla comparsa di risposta della convenuta (vedi sopra nell'espositiva) ha dichiarato:
Capo 3a): ricordo che la mattina del 2 settembre 2014 percorrevo la strada Statale
126, direzione San Nicolò D'DA, a bordo della mia autovettura;
davanti a me ho notato una Opel Corsa che non si trovava sulla corsia di destra ma si trovava in parte nella corsia di sinistra di decelerazione;
non sono in grado di dire quali fossero le intenzioni del conducente della Opel Corsa, ossia se intendesse svoltare nella strada per Sant'IO di Santadi o se volesse sorpassare la bicicletta condotta dal IG (rectius MALACRI); Controparte_11
Capo 3b): ricordo che sulla strada statale 126 si trovava anche, davanti alla CP_2
, il IG sulla sua bicicletta;
[...] Parte_1
Capo 3c): ricordo che il conducente della Opel Corsa, prima di svoltare a sinistra, non ha azionato gli indicatori;
ricordo che ho notato il IG Parte_1
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 sulla sua bicicletta, quando questi si trovava già nella corsia di decelerazione per svoltare a sinistra e immettersi sulla strada per Sant'IO di Santadi;
indicava col braccio sinistro la predetta manovra, quando la Corsa ha urtato da dietro la CP_2 bicicletta su cui viaggiava il facendo sbalzare quest'ultimo per diversi metri;
Pt_1
a quel punto ho accostato la mia autovettura e sono sceso e ho visto, anche se non mi sono avvicinato, il a terra in stato di schoc;
ho quindi chiamato i Pt_1
Carabinieri”.
15.3.2 Dalla testimonianza in questione si desume che:
- l'autovettura Opel Corsa si trovava inizialmente nella corsia principale riservata a chi intende andare diritto verso Terralba - San Nicolò D'DA e, subito prima del sinistro, impegnò “con due ruote” – peraltro senza attivare gli indicatori di direzione e quindi senza segnalare la manovra – la corsia di “decelerazione”
(rectius canalizzazione) riservata a chi intende immettersi nella strada che conduce a S. IO di Santadi (S.P. 65) dove già si trovava la bicicletta;
- l'Opel Corsa travolse il ciclista mentre quest'ultimo “indicava col braccio sinistro” l'intenzione di svoltare a sinistra verso la S.P. 65;
- non era chiaro al teste se il avesse impegnato la corsia di PE canalizzazione per sorpassare il ciclista o per svoltare anch'egli nella S.P. 65.
15.4 La testimonianza resa da nell'udienza del 23.03.2023 può essere Persona_6
utilizzata solo nei limiti e per i motivi che seguono.
15.4.1 Nel verbale di escussione testimoniale si legge quanto segue.
Capi di prova ammessi della seconda memoria 183 attore:
“6) Vero che Lei il 02.09.2014 alle ore 08.00 circa viaggiava lungo la S.S. n. 126 in direzione SP San Nicolò d'DA a bordo del veicolo Opel Corsa condotto dal sig. ? Persona_1
7) Vero che il sig. , avvistato un ciclista che percorreva la Persona_1
carreggiata nella sua s tessa direzione e senso di marcia, già prima di effettuare il sorpasso, visto il ragazzo in bicicletta, si allargava sulla sinistra?
8) Vero che il ragazzo che viaggiava a bordo della bicicletta metteva in atto una
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Verbale udienza - pagina 15 manovra di svolta per imboccare la S.P. 65 in direzione Sant'IO di Santadi?
9) Vero che Lei nella immediatezza e sul luogo dei fatti sopra descritti, qualificandosi come testimone oculare, rendeva ai Carabinieri di SP le dichiarazioni verbalizzate nel documento che si rammostra, prodotto quale parte dell'All. 1 agli atti del presente giudizio?”
Risposte del teste:
“Capo 6): il giorno di cui al capo, mi trovavo a bordo dell'autovettura del IG
; quest'ultimo era alla guida;
viaggiavamo da SP con Persona_1
destinazione Terralba;
Capo 7): percorrevamo la strada provinciale 126; all'altezza dello svincolo per
Sant'Antodio di Santadi abbiamo visto una persona su di una bicicletta che pedalava velocemente;
quest'ultimo si trovava sulla destra e noi eravamo a fianco a lui per sorpassarlo;
all'improvviso ha alzato la testa ed ha guardato davanti a lui e poi ha svoltato sulla sinistra, senza alcuna segnalazione della manovra;
a questo punto il IG , per evitarlo, si è spostato tutto sulla sinistra fino a salire Persona_1 sull'aiuola spartitraffico;
nonostante tale manovra ha ugualmente investito l'uomo sulla bicicletta;
Capo 8): ho già risposto;
Capo 9): viene mostrato al teste il documento di cui al capo: “Confermo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di SP di cui al verbale che mi viene mostrato;
riconosco la mia sottoscrizione”.
15.4.2 Questa ricostruzione della dinamica è chiaramente inattendibile soprattutto nella parte in cui il riferisce di una manovra di svolta a sinistra del ciclista, a suo dire non Per_6
presegnalata e posta repentinamente in essere quando l'auto aveva affiancato la bicicletta, perché è incompatibile con quanto emerso dai rilievi planimetrici e dalle altre risultanze processuali e precisamente:
- con la posizione di quiete dei veicoli;
- col punto d'urto nella corsia di canalizzazione;
- coi danni riportati dall'autovettura sulla parte anteriore e non sulla fiancata;
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 - con la lunghezza (40,70 metri) della frenata, da cui si desume che l'esigenza di azionare il freno venne avvertita dal molto prima di quanto riferito PE
dal teste e quindi quando il ciclista già occupava la corsia di canalizzazione;
- con la menzionata testimonianza del , circa la posizione dei veicoli Tes_1 coinvolti nel sinistro al momento dell'impatto e il fatto che il ciclista aveva presegnalato la manovra di svolta;
- con le argomentazioni e conclusioni della CTP prodotta dall'attore.
15.4.3 Tuttavia, dalla stessa testimonianza si desume con chiarezza che l'intenzione del conducente dell' era unicamente quella di sorpassare il ciclista – CP_2
“quest'ultimo (n.d.r. il ciclista) si trovava sulla destra e noi eravamo a fianco a lui per sorpassarlo”) – e non quella di svoltare a sinistra verso la S.P. 65 (verso S. IO di
Santadi) – “viaggiavamo da SP con destinazione Terralba” –.
15.5 Alla luce delle precedenti considerazioni si deve concludere che:
- il , avendo intenzione di sorpassare il ciclista, non aveva alcuna ragione PE
per impegnare la corsia di canalizzazione sulla quale si trovava il quindi Pt_1
ha compiuto una manovra di sorpasso in una parte della carreggiata dove era vietata;
- la condotta dell'automobilista è ancora più grave tenuto conto dell'altissima velocità a cui viaggiava (in violazione del divieto indicato dalla segnaletica verticale e in prossimità di un incrocio a raso) e della presegnalazione della manovra di svolta a sinistra da parte del ciclista.
15.6 Non essendo emersi in corso di causa ulteriori elementi che consentano di ipotizzare un concorso colposo da parte del ciclista investito, la responsabilità del sinistro non può che essere ascritta interamente a . Persona_1
16. Essendo pacifica l'esistenza di una valida copertura assicurativa RCA da parte della in favore dell'assicurato , la compagnia convenuta CP_1 Persona_1
deve essere condannata, in solido con l'assicurato, a risarcire tutti i danni patiti da in ragione del sinistro oggetto di causa. Parte_1
17. Per quanto attiene al quantum debeatur, valgono le seguenti precisazioni.
17.1 Il collegio dei CTU, con ampia e motivata argomentazione dalla quale non vi è, perciò,
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 ragione di discostarsi, ha accertato che il sinistro ha cagionato al e seguenti Pt_1
conseguenze lesive:
- ITT per ricovero ospedaliero 60 giorni, ITP al 75% 30 giorni e ITP al 50% 30 giorni;
- riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) del 20%;
- «incidenza marginale delle stesse menomazioni sulla normale “cenestesi lavorativa” del ricorrente da indennizzarsi attraverso il riconoscimento di un minimo
“appesantimento” del valore monetario di ciascun punto da calcolarsi nella misura che il IG Giudice vorrà considerare equa»;
17.2 L'incidenza sulla cenestesi lavorativa e l'esigenza di risarcire anche il danno morale, quale patimento psicologico per essere stato vittima di un reato caratterizzato da colpa grave del responsabile, rende necessario riconoscere al danneggiato la personalizzazione massima consentita dal sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, normalmente adottato da questo Tribunale per la liquidazione dei danni non patrimoniali.
17.3 Applicando i suddetti criteri si ottiene:
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale (DPR n. 12 del
13/01/2025)
DATI DEL DANNEGGIATO E INVALIDITA' età al momento del sinistro 32 anni percentuale di invalidità permanente 20% giorni di invalidità temporanea totale 60 giorni di invalidità temporanea al 75% 30 giorni di invalidità temporanea al 50% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_2 punto danno biologico permanente € 3.962,12 personalizzazione danno morale 40,7% (aumento massimo) € 1.612,58 punto danno non patrimoniale € 5.574,70 coefficiente di riduzione per età 0,846 indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 PROSPETTO DI RISARCIMENTO danno biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,846) € 67.039,07 danno morale nel valore massimo (€ 1.612,58 x 20 x 0,846) € 27.284,90
A) danno permanente complessivo (€ 111.494,06 x 0,846): € 94.323,97 invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 5.303,04 invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.988,64 invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.325,76
B) danno temporaneo totale: € 8.617,44 totale danno non patrimoniale (A + B): € 102.941,41
C) aumento ex art. 138, comma 3 cap (30% di € 102.941,41): € 30.882,42
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 133.823,83
17.4 Alla cifra così calcolata deve essere aggiunto l'importo complessivo di 2.212,00 euro per le spese sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, di seguito meglio dettagliate:
- 1.220,00 euro per consulenza medico legale del dott. (docc. 6 e 7); Persona_5
- 992,00 euro per consulenza neuropsicologica della dott.ssa (doc. 6 e Persona_9
8);
17.5 L'attore non ha chiesto alcun risarcimento per le spese che si suppone abbia sostenuto per la consulenza tecnica di parte sulla cinematica del sinistro redatta dall'ing.
[...]
Per_7
17.6 Il danno complessivo alla data odierna ammonta pertanto a (133.823,83 + 2. 212,00 =)
136.035,83 euro.
18. Danno da ritardo e acconti.
L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene
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Verbale udienza - pagina 19 perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010, indirizzo interpretativo successivamente sempre confermato).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumento, in misura costante nel tempo, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento è liquidato ad oggi, l'importo va prima devalutato alla data del fatto illecito (02.09.2014) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C..
Nel caso in cui il debitore abbia pagato acconti, si segue il criterio dettato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23927 del 07/08/2023, e precisamente:
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.”
Seguendo questi criteri, si procede così:
a. si devaluta alla data del sinistro (02/09/2014) il danno liquidato alla data odierna, pari a
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Verbale udienza - pagina 20 136.035,83 euro, ottenendo 112.055,87 euro;
b. si calcola il danno da ritardo (rivalutazione + interessi) dalla data del sinistro
(02/09/2014) alla data del pagamento dell'acconto (04/09/2019), ottenendo 5.034,77 euro;
c. si devaluta l'acconto (26.000 euro) dalla data del pagamento (04/09/2019) alla data del sinistro (02/09/2014), ottenendo 25.365,85 euro;
d. si detrae l'acconto devalutato (25.365,85 euro) dal danno devalutato (112.055,87 euro), ottenendo l'importo capitale devalutato ancora da pagare, pari a 86.689,98 euro;
e. si calcola il danno da ritardo su detta differenza (86.689,98 euro) dal pagamento dell'acconto (04/09/2019) alla sentenza, ottenendo 30.124,89 euro;
f. si somma l'importo capitale devalutato ancora da pagare (86.689,98 euro) ai danni da ritardo precedentemente calcolati (5.034,77 euro dal sinistro all'acconto e 30.124,89 euro dall'acconto ad oggi), ottenendo l'importo complessivo ad oggi dovuto per capitale e danno da ritardo, pari a 121.849,64 euro.
19. Infine, sull'importo complessivo di 121.849,64 euro competono all'attore gli interessi legali dalla decisione al saldo, perché con la liquidazione giudiziale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta.
20. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido, a carico degli eredi di
[...]
e di non ravvisandosi ragioni che PE Controparte_1
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'attore, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
Tribunale Ordinario di RI Proc. n. 3038/2021 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 22. Anche le spese per la CTU medico legale devono essere regolate seguendo il principio della soccombenza e, quindi, poste, in solido, a carico degli eredi di Persona_1
e di non ravvisandosi ragioni che possano Controparte_1
giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
23. Poiché le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono già state anticipate dallo Stato prima che l'attore rinunciasse al gratuito patrocinio, il rimborso va disposto a carico della convenuta in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
24. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a pagare ad l'importo di
[...] Parte_1
121.849,64 euro, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
b. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a rifondere l'attore delle spese processuali, così liquidate:
[...]
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.977,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
c. condanna gli eredi di e la Persona_1 Controparte_1
in solido fra loro, a rifondere lo Stato delle spese di CTU, liquidate in corso
[...]
di causa, con decreto del 16.09.2024 (da leggersi in combinato disposto con la correzione di errore materiale contenuta nel successivo decreto del 17.09.2024), in
1.145,57 euro complessivi, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
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