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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11568 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8621 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare”, riservata per la decisione in data 14.11.25,
TRA
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. MARGHERITA Parte_1 C.F._1
MORETTA, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SALVATORE CAIAZZO, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1 [...]
impugnava la delibera assembleare del 17.11.23, per i seguenti motivi: Parte_1
1) con riferimento al capo 1) all'o.d.g., l'assemblea, pur avendo inizialmente adottato una decisione, successivamente, quando alcuni condomini erano andati via, adottava, una
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 delibera difforme rispetto a quanto già deciso. In tale votazione, inoltre, la delegata dell'attrice si era astenuta, mentre veniva riportato il suo voto favorevole, voto che aveva avuto rilevanza marginale ai fini della formazione del quorum deliberativo. Parimenti, non doveva essere considerato il voto dei condomini allontanatisi prima Persona_1
della votazione;
2) con riferimento ai capi 2 e 4 all'o.d.g., parimenti, era stato riportato il voto favorevole dell'istante, pur essendosi la delegata dell'attrice astenuta.
Evidenziava, inoltre, di essersi sempre astenuta nelle precedenti riunioni aventi analogo o.d.g.
e di essere all'oscuro del procedimento in corso del quale si discuteva nella delibera, avendo, all'atto del suo acquisto dell'immobile, ricevuto una “liberatoria condominiale”, con la quale l'amministratore attestava che il Condominio non aveva vertenze in corso. Contestava, inoltre, la violazione delle maggioranze di cui all'art. 1136 c.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità dell'impugnata delibera, in relazione ai capi 1,2 e 4, ovvero di annullare la stessa, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il , il quale evidenziava che, nel corso dell'assemblea del 17.11.23, CP_1
tutte le votazioni erano state approvate all'unanimità dei presenti e, quindi, con il voto favorevole dell'attrice, la quale non era legittimata ad impugnare la relativa delibera.
Con riferimento al punto 1) all'o.d.g., evidenziava che l'adunanza, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo sulla vertenza in corso, era tornata a deliberare in merito a tale punto all'o.d.g. dopo avere statuito sugli altri punti.
In relazione ai punti 2) e 4), precisava che, avendo la delibera natura programmatica, alcun interesse ad impugnala sussisteva in capo all'attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare improcedibili, improponibili ed inammissibili le avverse domande e, in subordine, di rigettare le stesse, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 14.11.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile.
Dal verbale del 17.11.23, infatti, risulta che le decisioni relative ai punti 1),2) e 4) all'o.d.g. venivano approvate all'unanimità dei presenti e, quindi, con voto favorevole dell'istante, presente per delega.
La circostanza relativa al fatto che la delegata dell'attrice non avesse espresso voto favorevole e che, nel verbale, la sua volontà sia stata erroneamente riportata, infatti, non risulta in alcun modo provata.
Invero, irrilevante risulta la comparazione tra la delibera oggetto di causa e le precedenti delibere, non potendosi desumere la volontà dell'attrice dalla sua volontà espressa in precedenti verbali e dovendosi, invece, indagare solo sul voto espresso nell'adunanza oggetto di causa.
Per lo stesso motivo, con ordinanza emessa in data 14.11.24, non venivano ammessi i capitoli della prova testimoniale articolata dalla parte attrice (Vero che la sig. Parte_1
nelle assemblee condominiali si è sempre astenuta dalla discussione e conseguente deliberazione su problematiche esistenti prima dell'acquisto del proprio immobile? 2) Vero che la sig. era all'oscuro della problematica relativa alla lite indicata nel Parte_1
punto n. 1 della convocazione assembleare del 17.11.2023? 3) Vero che la sig. Parte_1
ha ricevuto solo la convocazione assembleare del 17.11.2023 con raccomandata
[...]
postale del 25.10.2023 senza alcun allegato relativo ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea?), in quanto vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della presente decisione, nella quale, si ribadisce, rileva il voto favorevole dell'istante all'assemblea del 17.11.23, a prescindere dal suo voto in altre assemblee e da ogni eventuale vizio di convocazione, sanato dal voto favorevole espresso.
In merito alla difformità tra il voto espresso in assemblea dalla delegata dell'attrice ed il voto riportato nel verbale, la parte istante, su cui gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova.
E' appena il caso di precisare che le dichiarazioni rese dall'amministratore del nel CP_1
corso dell'interrogatorio formale, non essendo sfavorevoli all'Ente, non assumono valore confessorio e sono irrilevanti ai fini della decisione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Conseguentemente, essendo censurati solo profili di annullabilità della delibera e non motivi di nullità della stessa, ritiene il Tribunale che non sussista la legittimazione attiva, essendo l'azione riservata, ex art. 1137 II comma c.c., ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
La domanda attorea va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 52.000,00 euro), con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Caiazzo, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore
Caiazzo.
Così deciso in Napoli in data 10/12/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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