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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1 appellante nei confronti di nato in [...] il [...], C.F. , difeso dagli Controparte_1 C.F._1 avvocati Francesca Flossi e Francesca Borsadoli appellato avverso la sentenza n. 425/2023 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 11.6.2024, Pt_1 con la quale è stato definito il giudizio (R.G. 4688/2023) avente a oggetto l'opposizione proposta dall'appellato avverso l'ordinanza del Prefetto di Brescia prot. n. 1111/2023/AREA
III del 13.6.2023 sulle conclusioni
a. di parte appellante: dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di , a favore del Pt_1
Giudice di Pace di Chiari, e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 425/2023 del Giudice di
Pace di , con vittoria di spese e onorari;
in subordine, nel merito, annullare la Pt_1
sentenza n. 425/2023 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione Pt_1
proposta dal sig. avverso l'ordinanza prefettizia prot. n. 1111/2023/AREA Controparte_1
III del 13/06/2023, confermandone la legittimità, con vittoria di spese e onorari.
b. di parte appellata:
1. In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'appello proposto dalla
, come rappresentata e difesa, inammissibile e/o improcedibile per i Parte_1
motivi esposti in narrativa 2. In caso di mancata dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere, valutata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Chiari disporre la riassunzione del procedimento avanti al Giudice ritenuto competente;
in ogni caso, anche nel caso in cui il Tribunale decidesse di valutare l'appello nel merito, rigettare nel merito le domande proposte dalla in primo grado e in appello Parte_1 confermando la Sentenza del Giudice di Pace di n. 425/2023 che ha annullato Pt_1
l'Ordinanza Prot. n. 1111/23/AREA III/C.T. del 13.06.202311 per il venir meno delle esigenze cautelari.
3. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'Appello proposto dalla , accogliere Parte_1 la difesa dell'Appellato e, tenuto conto del provvedimento di cui all'Ordinanza del Tribunale di Brescia, Sezione G.I.P.-G.U.P. del 17/4/2025, mantenere la misura dallo stesso stabilita per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, scorporata del periodo di sospensione presofferto.
4. Condannare ex art 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del processo nelle condizioni esposte nella narrativa e per i motivi ivi dedotti. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge. ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta con l'atto di appello e non esaminata nella sentenza di primo grado.
L'articolo 223 ultimo comma Codice della Strada richiama l'articolo 205 Codice della Strada, che, a sua volta, fa rinvio all'articolo 6 comma 2 decreto legislativo 150/2011 che prevede che l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il luogo di commissione della violazione è sito nel Comune di Chiari.
Di conseguenza, competente per l'opposizione avrebbe dovuto essere il Giudice di Pace di
Chiari.
La sentenza va, dunque, annullata e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Chiari.
L'incompetenza impedisce una pronuncia sul merito del giudizio, compresa quella avente a oggetto la cessata materia del contendere.
In primo grado di giudizio l'appellato non si è opposto all'eccezione di incompetenza. condotta è stata tenuta nel presente grado. Tale profilo è valorizzabile ai fini della CP_2 compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, mentre per il primo grado in cui l'amministrazione è stata difesa da suo funzionario nulla va disposto sulle spese.
Per questi motivi
1. Annulla la sentenza impugnata.
2. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Chiari.
3. Nulla sulle spese processuali del primo grado del processo.
4. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Brescia, 19.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1 appellante nei confronti di nato in [...] il [...], C.F. , difeso dagli Controparte_1 C.F._1 avvocati Francesca Flossi e Francesca Borsadoli appellato avverso la sentenza n. 425/2023 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 11.6.2024, Pt_1 con la quale è stato definito il giudizio (R.G. 4688/2023) avente a oggetto l'opposizione proposta dall'appellato avverso l'ordinanza del Prefetto di Brescia prot. n. 1111/2023/AREA
III del 13.6.2023 sulle conclusioni
a. di parte appellante: dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di , a favore del Pt_1
Giudice di Pace di Chiari, e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 425/2023 del Giudice di
Pace di , con vittoria di spese e onorari;
in subordine, nel merito, annullare la Pt_1
sentenza n. 425/2023 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione Pt_1
proposta dal sig. avverso l'ordinanza prefettizia prot. n. 1111/2023/AREA Controparte_1
III del 13/06/2023, confermandone la legittimità, con vittoria di spese e onorari.
b. di parte appellata:
1. In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'appello proposto dalla
, come rappresentata e difesa, inammissibile e/o improcedibile per i Parte_1
motivi esposti in narrativa 2. In caso di mancata dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere, valutata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Chiari disporre la riassunzione del procedimento avanti al Giudice ritenuto competente;
in ogni caso, anche nel caso in cui il Tribunale decidesse di valutare l'appello nel merito, rigettare nel merito le domande proposte dalla in primo grado e in appello Parte_1 confermando la Sentenza del Giudice di Pace di n. 425/2023 che ha annullato Pt_1
l'Ordinanza Prot. n. 1111/23/AREA III/C.T. del 13.06.202311 per il venir meno delle esigenze cautelari.
3. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'Appello proposto dalla , accogliere Parte_1 la difesa dell'Appellato e, tenuto conto del provvedimento di cui all'Ordinanza del Tribunale di Brescia, Sezione G.I.P.-G.U.P. del 17/4/2025, mantenere la misura dallo stesso stabilita per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, scorporata del periodo di sospensione presofferto.
4. Condannare ex art 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del processo nelle condizioni esposte nella narrativa e per i motivi ivi dedotti. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge. ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta con l'atto di appello e non esaminata nella sentenza di primo grado.
L'articolo 223 ultimo comma Codice della Strada richiama l'articolo 205 Codice della Strada, che, a sua volta, fa rinvio all'articolo 6 comma 2 decreto legislativo 150/2011 che prevede che l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il luogo di commissione della violazione è sito nel Comune di Chiari.
Di conseguenza, competente per l'opposizione avrebbe dovuto essere il Giudice di Pace di
Chiari.
La sentenza va, dunque, annullata e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Chiari.
L'incompetenza impedisce una pronuncia sul merito del giudizio, compresa quella avente a oggetto la cessata materia del contendere.
In primo grado di giudizio l'appellato non si è opposto all'eccezione di incompetenza. condotta è stata tenuta nel presente grado. Tale profilo è valorizzabile ai fini della CP_2 compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, mentre per il primo grado in cui l'amministrazione è stata difesa da suo funzionario nulla va disposto sulle spese.
Per questi motivi
1. Annulla la sentenza impugnata.
2. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Chiari.
3. Nulla sulle spese processuali del primo grado del processo.
4. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Brescia, 19.6.2025
Il giudice
Christian Colombo