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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 6956/2023
Oggi 23.9.2025 h.13,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi l'avv Bologna ed Uuriselli per parte attrice e l'avv Picotti Savelli per parte convenuta
Le parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi atti e memorie conclusive
Il giudice pronuncia sentenza come di seguito allevata al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8853/2023 il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa tra
(C.F. ), con gli avv.ti residente Corrado Bologna (C.F. Parte_1 C.F._1
) e Assunta Uriselli (C. F. , C.F._2 C.F._3 ricorrente contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro-tempore, con gli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Stefano Picotti Savelli (C.F. ) e Roberta Rencurosi (C.F. C.F._4
), C.F._5
resistente
Conclusioni delle parti Per Parte_1 voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la provenienza, la causa e la natura delle infiltrazioni di acqua ed umidità, con formazione di crepe sull'intonaco, verificatesi a partire dal mese di dicembre 2018 nei locali dalla camera da letto, soggiorno e cucina, ovvero in tutti i locali con la medesima esposizione, dell'unità immobiliare di proprietà del Sig. Parte_1
- per l'effetto, condannare il convenuto all'esecuzione delle conseguenti opere CP_1 rimediali di impermeabilizzazione e ripristino a propria esclusiva cura e spese, individuandone la tipologia e la tempistica, da eseguirsi sia sulle parti comuni che sull'immobile di proprietà del Sig. prevedendo altresì un'indennità a titolo di risarcimento da rapportarsi al Parte_1 periodo di inagibilità del predetto immobile in conseguenza dei lavori da effettuarsi;
- condannare il Condominio al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprendendo i danni alla vita di relazione, derivati al Sig. ed alla signora Parte_1 in conseguenza dei fatti. Parte_2
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, determinate ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, accessori di legge, successive e occorrende e integrale addebito spese CTU a carico del e relativo rimborso. CP_1 in via istruttoria, in via principale si chiede che codesto Ill.mo Giudice valuti la necessità e l'urgenza di una rinnovazione istruttoria disponendo, previa una nuova verifica dello stato dei luoghi, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, incaricando un diverso professionista, al fine di accertare la reale causa delle infiltrazioni e di stimare correttamente la natura, l'estensione dei danni occorsi e le opere indispensabili per il ripristino dell'abitabilità dell'immobile del ricorrente e degli altri condomini coinvolti, acquisendo altresì, ove occorra, qualsiasi altra documentazione e testimonianza utile anche alla luce dei recenti eventi meteorici e delle conseguenti deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale;
In via istruttoria, in via subordinata ove non si ritenga di procedere a nuova CTU, si chiede che codesto Ill.mo Giudice fissi udienza avanti a sé disponendo la convocazione del CTU già nominato, geom. al fine Persona_1 di fornire i necessari chiarimenti e delucidazioni in ordine alle conclusioni rassegnate nella propria relazione, anche in considerazione degli elementi di fatto e probatori di recente emersione.
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
pag. 2/11 In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. a Pt_1 chiedere il ristoro dei supposti danni alla vita di relazione patiti dalla Sig.ra Parte_2
Nel merito: respingere tutte le domande proposte dal ricorrente giacché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in atti e stanti le risultanze della CTU ovvero, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del , accertare e CP_1 dichiarare in capo al ricorrente un suo concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella causazione di tutti i danni lamentati a seguito dell'accertata, in sede di operazioni peritali, mal conduzione del suo appartamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da nota spese;
Motivi di fatto e di diritto
1-Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06.10.2023, , il sig. conveniva dinanzi Pt_1 al Tribunale in intestazione il ubicato in US AT (MB) alla Via Controparte_1 A.Casati n. 21, in persona dell'amministratore pro-tempore, per chiederne la condanna a titolo di effettuazione opere di ripristino e risarcimento danni occorsi al proprio appartamento.
Allegava il ricorrente di essere proprietario all'ultimo piano del predetto e CP_1 lamentava che a far data dal dicembre 2018 riscontrava la presenza di macchie di umidità sul soffitto, nonché sulle pareti della camera da letto, che a suo dire erano riconducibili ad infiltrazioni provenienti dal sovrastante tetto . Sosteneva che detti fenomeni, a CP_2 partire da novembre 2021 si erano aggravati, espandendosi dalla camera da letto ai vani soggiorno e cucina, ossia a tutti i locali aventi la medesima esposizione, “originandosi sinanche delle crepe sull'intonaco…. ; di avere più volte, con comunicazioni formali all'amministratore, richiesto l'intervento del resistente, il quale dopo alcuni sopralluoghi effettuati dai CP_1 propri tecnici al sottotetto e al tetto, aveva escluso la presenza di infiltrazioni o perdite originati dalle parti comuni, imputandone la presenza alla insufficiente e inidonea aerazione nei locali di proprietà del resistente. Il ricorrente lamentava inoltre che le condizioni igienico-sanitarie insalubri dell'abitazione (“…persistente umidità, la presenza sempre più invasiva delle muffe ed il drastico abbassamento della temperatura, in particolar modo nei mesi più freddi”) avevano messo a repentaglio e inciso negativamente sulla salute della sua compagna, signora Parte_2
che a causa della sua allergia accusava frequenti episodi asmatici, e sulla salute del
[...] figlioletto di pochi anni.
Parte attrice produceva una perizia di parte a firma dell'Arch. , e denunciava, in Persona_2 ultimo, la mancata trasmissione, da parte dell'amministrazione del condominio, dei bilanci relativi alle gestioni 2019/2020, 2020/2021, allegando che tanto gli aveva reso impossibile
“…la messa sul mercato dell'immobile…”.
Si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria CP_1 di carenza di legittimazione attiva del ricorrente quanto al risarcimento dei (presunti danni) alla vita di relazione patiti dalla Sig.ra e dichiarando, altresì, di non accettare il Parte_2 contraddittorio sulla (assunta) mancata comunicazione dei bilanci da parte dell'amministratore pro tempore, trattandosi di vicenda del tutto estranea ai fatti del contendere;
pag. 3/11 Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che la causa dei fenomeni di infiltrazione e delle macchie di muffa, andava rinvenuta nella scorretta conduzione dell'appartamento da parte del ricorrente e della sua famiglia, che non lasciava arieggiare l'immobile nei tempi e modi dovuti.
Deduceva – disconoscendo l'inerzia lamentata da parte ricorrente - di aver dato incarico ai suoi tecnici, dapprima al geom. e successivamente al geom. di verificare lo stato del CP_3 CP_4 tetto e del sottotetto, che confermavano la insussistenza di percolamenti e infiltrazioni dalle parti comuni (cfr. doc. 6 e docc. da 13 a 17 di parte resistente) ed imputavano la “macchie funginee” presenti nell'abitazione alla grave insufficienza di aerazione all'interno della stessa, oltre che alla presenza di ponti termici.
Pur tuttavia, si provvedeva a far intervenire la di IO (doc. 18) al fine Controparte_5 di ripulire i canali di gronda e rifissare le poche tegole a porzioni di scossaline che si presentavano ammalorate dal tempo, mentre il tetto di copertura non veniva toccato perché assolutamente integro. Assumeva infine, parte resistente, che se l'indennità di euro 150,00 liquidata dalla a fronte della prima lamentela avanzata dal ricorrente nel Controparte_6 lontano dicembre 2018, e liquidata per la sola “imbiancatura” della macchia di umidità, non era stata versata dall'amministrazione di condominio al ricorrente, era perché questi si era sempre rifiutato di ricevere la somma.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva CTU, diretta ad accertare la causa o le cause delle infiltrazioni dedotte, la loro riconducibilità al tetto di proprietà o ad altra struttura, CP_2 nonché “…l'eventuale danno subito dall'immobile del ricorrente per effetto delle suddette infiltrazioni” con l'indicazione delle opere necessarie alla loro eliminazione.
Depositato l'elaborato peritale all'udienza del 25.02.2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale .
Questioni pregiudiziali.
2 -Il difetto di legittimazione attiva per la domanda di risarcimento danni in capo alla sig.ra Parte_2
Come sopra evidenziato, per le condizioni di insalubrità dell'immobile, il ricorrente ha richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, e in particolare quelli derivanti da pregiudizio alla vita di relazione del ricorrente e della sua compagna (“…ivi comprendendo i danni alla vita di relazione, derivati al Sig. ed alla signora Parte_1 Parte_2 in conseguenza dei fatti”)
L'eccezione di difetto di legittimazione, limitatamente alla domanda proposta nell'interesse della sig.ra è fondata e deve essere accolta. Parte_2
Secondo pacifico orientamento (Cass. SS. UU. 2951/2016), , per quel che rileva ai nostri fini e distinguendosi la legittimazione ad agire dall'accertamento della effettiva titolarità del diritto , la prima , quale “condizione dell'azione” ed espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice. Mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta. All'esito del processo dunque , ben pag. 4/11 può accadere che si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
Ed in ogni caso ( Cass.ordinanza n. 15088 del 05.06.2025) essendo “una cosa la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo,: ciò che rileva “è la prospettazione delle parti”
Venendo al caso concreto, non v'è dubbio che il sig. , compagno della sig.ra Parte_1
non rientri in alcune delle categorie di soggetti, per i quali, in forza di una Parte_2 norma di legge (tutore, curatore, amministratore di società o enti) o di fonte negoziale (procura) possa dirsi legittimato ad esercitare in nome proprio un diritto altrui. Egli, cioè, non è titolare del diritto azionato in giudizio, spettante alla compagna, che è l'unico soggetto legittimato a farlo valere.
Ne segue che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali azionata per conto della signora ancor prima che infondata nel merito, deve essere Parte_2 dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
3- I principi di diritto applicabili alla fattispecie
Il ricorrente, a fondamento e titolo delle sue domande allega la responsabilità ex ertt. 2051e 2043 c.c., per i danni da cose in custodia ovvero secondo le regole generali dell'illecito aquiliano.
Quanto al criterio di imputazione di cui all'art.2051 c.c. di recente, come noto, è stato ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione il dubbio interpretativo a lungo perpetuatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode ( cfr. Cass. Sez.Unite ord.n.20943 del 30.6.2022).
Nell'un caso- in breve - il custode si riteneva soggetto ad una presunzione di responsabilità tale da ammettere prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, consistente non già nella prova dell'interruzione del nesso causale bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza della prova – di aver espletato , con la diligenza adeguata alla natura e funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sul medesimo incombenti, in modo che il fatto non appaia ascrivibile a sua colpa (sul punto tra le tante Cass. sez.III sent. n.3651 del 20.2.2006 e Cass sez.III, sent n.2308 del 2.2.2007 per cui, secondo la norma, si realizzerebbe un'inversione dell'onere della prova essendo il custode tenuto a dimostrare la propria mancanza di colpa, e, più di recente Cass.sez.III sent. 08.05.2013 n.10898 ).
Nell'altro invece, è venuta affermandosi l'irrilevanza – sotto il profilo causalistico – di ogni indagine quanto alle condotte del custode, di vigilanza e prevenzione, dovendosene affermare viceversa la responsabilità ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez.III ord. n.27724 del 30.10.2018, Cass .sez.III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez.III sent. 4476 del 24.2.2011).
pag. 5/11 Dunque, sulla scorta tra l'altro di un precedente e compiuto intervento della terza sezione (Cfr. Cass.sez.III, n. 2480 del 1.2.2018), le Sezioni unite del 2022 hanno affermato la validità di tale secondo orientamento quanto all'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale, relegando le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza al solo fine di
“dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” . A conferma di tali principi generali si richiama poi di recente la pronuncia n.11152 del 27.4.2023 per cui , quanto alla definizione di fortuito: “Nel caso di condotta del danneggiato, questa deve avere efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento per integrare il caso fortuito;
in caso contrario, la condotta colposa del danneggiato va valutata secondo i criteri dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost. La mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad integrare il caso fortuito, dovendo il giudice accertare se essa abbia reso del tutto ininfluente la situazione della cosa custodita, degradandola a mera occasione dell'evento dannoso. In mancanza di tale prova liberatoria da parte del custode, deve essere valutato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.).
Dunque il fatto costituente caso fortuito, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quando sia rappresentato dalla condotta del danneggiato o del terzo che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente- sempre secondo le Sezioni Unite e per quel che interessa ai presenti fini - a seconda del grado di incidenza causale sull'evento, in applicazione anche officiosa dell'art 1227 c.c. e tenuto in debito conto il dovere di ragionevole cautela ex art 2 della Costituzione : “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno “interrompendo detto comportamento il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso “quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Quanto alla qualità di custode la giurisprudenza la ha pacificamente riconosciuta in una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - tale da rendere attuale e diretto il potere anche fisico sulla cosa custodita (e le sue dirette pertinenze) - incombendo al custode medesimo di vigilarla e mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, eliminando le situazioni di pericolo ed escludendone il contatto con i terzi medesimi.
Salvo poi affermarsi proprio con la pronuncia n.20943 del 2022 e con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, “… che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c….”
Quanto poi all'affermazione in giudizio della responsabilità del , ai sensi del diverso CP_1 titolo ex art.2043 c.c., effettivamente la giurisprudenza univoca e consolidata del Supremo Collegio ha sempre ammesso la possibilità di concorso e cumulo dei due titoli di responsabilità di fronte ad unico fatto dannoso, statuendo, tra l'altro che (“… non rileva l'unicità della fonte
pag. 6/11 contrattuale o meno della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria”. ( Cfr. Cass. sez.unite n.13143 del 27.4.2022).
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi come, con riguardo all'onus probandi imposto al ricorrente, difettino i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c e all'art 2043 c.c.,, ossia la prova della sussistenza del rapporto di causalità fra la cosa comune (tetto dello stabile) e il danno, ovvero con riguardo all'art. 2043 c.c., pure invocato dal ricorrente, fra la condotta o omissione colpevole del (nella manutenzione e CP_1 conservazione del tetto) e i danni patiti dall'odierno istante (in particolare con riguardo a danni alla salute della compagna e del figlioletto).
Tanto si ricava dalla relazione di seguito esaminata.
2) Le risultanze della CTU.
L'istruttoria di causa ha escluso la riconducibilità delle infiltrazioni lamentate alle condizioni e allo stato del tetto dell'edificio.
Si premette che questo giudice ritiene di dover recepire integralmente le risultanze della CTU, ponendola a fondamento della sua decisione, stante la dovizia di accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la tenuta del solaio dell'edificio e la mancanza di percolamenti e infiltrazioni a fronte di anche di future e abbondanti precipitazioni - sì da renderla priva di vizi logici e tecnici e immune da censure di sorta in relazione alle conclusioni adottate.
Stante l' esaustività si ritiene di dover confermare il rigetto della istanza di rinnovazione e o integrazione della medesima
Richiamate le tabelle allegate alla relazione attestanti i valori concernenti le temperature e il grado di umidità riscontrati nell'appartamento del il tecnico incaricato ha sottolineato Pt_1 che :
“…Necessita osservare come nell'interstizio pareti/plafoni a partire salendo dal cassonetto, che ospita gli avvolgibili, insistono delle “colonie funginee” in cucina, soggiorno e camera. Quanto Persona_3 alla cucina, si riferisce che l'estensione di umidità, intesa quale rigonfiamento (leggero dell'intonaco) e aloni con macchiature rossobrunastro del plafone (sempre della cucina), interessa una superficie sull'ordine di 60-70 cm. circa, così come rilevabile dagli scatti fotografici. All'uopo è stato strumentalmente rilevato il grado di umidità della porzione di parte della cucina e del plafone, restituendo igrometricamente valori del 52% (cinquantaduepercento) a scemare al 22% circa verso il centro. Quanto al soggiorno, nonostante le evidenti macchiature evidenzianti le fenomenologie di cui alle foto e nonostante la giornata piovosa i valori si quantificano nel 12% di umidità. In merito alla
“copertura” trattasi di struttura prefabbricata poggiante sulla trave centrale in c.a. con la parte terminale di gronda (in aggetto) dotata di lattonerie e manto in tegole di cemento T.M. della “ditta Cementegola”.
Si è nel contraddittorio ispezionato il sottotetto per visionare lo stato del manto rilevando nell'intradosso alcune “trasudazioni” dei singoli elementi che coinvolgono alcune tegole adiacenti. Ritenendo conclusa la prima fase di sopralluogo in attesa delle evoluzioni climatiche attive per alcune prossime giornate si concorda sulla possibilità di ulteriori verifiche.
F. LE CONDIZIONI IGROMETRICHE AMBIENTALI
Nel corso dei sopralluoghi lo scrivente CTU provvedeva ad effettuare alcune misurazioni igrometriche sulle murature interessate dai fenomeni muffoidi e termoigrometriche ambientali con specifica
pag. 7/11 strumentazione elettronica, confermando quanto segue: i fenomeni muffoidi lamentati non dipendono da infiltrazioni originate da acque meteoriche e da perdite di tubazioni.
L'insorgere delle muffe è piuttosto da imputare alle condizioni termoigrometriche ambientali interne in
“presenza di ponti termici”.
In data 03.12.2024, in accordo coi CTP il CTU ha installato n°3 data logger (in soggiorno, cucina e camera da letto), tutti mono esposti (NordEst), i cui risultati trovano riferimento nell'All.”D”, al quale si rimanda. I valori sono indicativamente in linea con quelli igrometrici e le temperature estemporaneamente rilevate strumentalmente dallo scrivente durante le OO.PP. e riportate nel verbale all'uopo redatto (cfr. All.”A”).
Lo scopo del rilievo continuativo di poco più di 48 ore, era volto a verificare le condizioni termiche, igrometriche e di ventilazione ai sensi della normativa vigente: Temperatura Ambiente interna = 20°C; Umidità Relativa interna Ui = 50%; numero di volumi d'aria ricambiati in un ora n = 0,5 ora. Dalla lettura del grafico (cfr. All.”D”)emerge che i ricambi d'aria non siano avvenuti, o quantomeno abbiano trovato concretizzazione in modo e/o tempo limitato, così di fatto non completando il ciclo, ma essenziale per il rispetto della concretizzazione del “confort abitativo”, tenuto conto della ridotta temperatura interna...
Sorprende alla luce di questa più o meno omogeneità fenomenologica il fatto che il locale “bagno” interposto tra soggiorno e camera da letto matrimoniale in continuità coi citati ambienti, sia esente da tale accadimento, quando in realtà avrebbe dovuto essere il più interessato…
Si rammenta inoltre come la parte muraria sovrastante il rivestimento ceramico non è a base di gesso ma intonacata al civile, di gran lunga più traspirante e di conseguenza meno intaccabile da muffe e/o forme funginee, con complicazioni sulla salute degli occupanti”.
Pertanto “…Queste situazioni molto spesso riguardano appartamenti posti all'ultimo piano interessati da una sovrastante copertura (sottotetti non riscaldati o sottostanti a terrazzi) che vengono imputati come prime ipotesi a generiche infiltrazioni, determinati da vizi o difetti della sovradorsale impermeabilizzazione non a totale “tenuta idrica” in ragione delle situazioni in essere non ben circostanziate, persino nelle responsabilità.
Accertato che le problematiche non derivano dallo stillicidio di acqua meteorica dal manto di tegole del sovrastante tetto quantunque, ad una presa di coscienza visiva, alcuni elementi (tegole) presentano sbocconcellature di piccole porzioni che fanno filtrare luce e fors'anche una minima quantità di pioggia (ridotta a qualche goccia) e pertanto necessitano di sostituzione (scorta di tegole presente nel sottotetto), come da foto, soprattutto in presenza di precipitazioni poco intense e perduranti.
I punti di permeazione non corrispondono alla verticale delle pareti perimetrali dell'alloggio, così come rispetto a quanto riferito dal CTP attoreo, anche perché secondo logica deduttiva un non dissimile fenomeno avrebbe dovuto svilupparsi anche nell'altro lato dell'appartamento, laddove insiste la seconda camera da letto, al di sopra della porta finestra, anche se viene dichiarata poco utilizzata.
Evidente invece appare il “ponte termico” creato dalla trave di bordo in cemento armato verso l'orizzontamento (soletta/plafone) che nel volume di “sottotetto non riscaldato”, produce inevitabili ripercussioni nel corrispondente sottostante appartamento interessato dalla presenza del nucleo famigliare che lo occupa. Peraltro i “noccioli” murature/orizzontamento con strutture a telaio, come questo in esame, in cemento armato (pilastri e travi di bordo, fors'anche ribassate), per cui più
“freddi”, finiscono col conformare/incrementare altrettanti “ponti termici”. Gli incrementi dei fenomeni muffoidi si verificano proprio laddove sono presenti i “cassonetti” nei quali insistono gli avvolgibili (tapparelle) al di sopra dei serramenti.
Trattasi peraltro di unità abitativa senza possibilità di confronto con altre grazie alla sua unica posizione e sviluppo che non trova uguali nell'intero condominio, per cui non è stato deduttivamente possibile effettuare riscontri/confronti con altre unità nelle medesime condizioni espositive e chiaramente di piano.
pag. 8/11 Ulteriore problema è dato dalla “cappa della cucina” che non risulta collegata alla “colonna di esalazione condominiale”, all'uopo originariamente costruita per la raccolta e fuoriuscita dei vapori in copertura dall'apposito torrino, come da normativa, che invece li riversa in parte nel settore giorno (cucina, disimpegno e soggiorno)…
Tengo peraltro ad osservare che in generale l'attore o chi per esso non si sia mai attivato per rimuovere le muffe nel tentativo di cercare di risolvere anche solo temporaneamente le problematiche, una volta fotodocumentate e segnalate ufficialmente all'amministratore pro-tempore. Va sottolineato e non dimenticato che i problemi dello sviluppo di muffe possono trovare origine con l'avvento dei primi freddi ed accensione programmata dell'impianto di riscaldamento, nel nostro caso centralizzato, con termosifoni dotati di valvole termostatiche sino alla primavera, come da disposizioni della Regione Lombardia.
In pratica il problema della formazione delle muffe dipende dalla presenza dei “ponti termici”.
Quanto alla rimozione delle muffe all'interno dell'unità attorea, così come descritto, stabilito che non esistono responsabilità da parte del condominio (infiltrazioni meteoriche dal manto di copertura), non si comprende il motivo per cui, stante la presenza di 2 condizionatori l'attore non si sia adoperato con la specifica di deumidificazione e purificazione dell'aria...”.
Secondo la relazione tecnica dunque va escluso il nesso eziologico fra la cosa e il danno, reputandosi lo stato e le condizioni e la manutenzione del tetto di copertura del tutto estranee e
“irrilevanti” rispetto ai fenomeni muffoidi e alle macchie funginee, e individuandone la causa efficiente e determinante nella mancanza (colpevole da parte del ricorrente) di giusta aerazione all'interno dell'appartamento, accompagnata alla presenza di ponti termici sul quel lato dell'edificio, originati da conformazione strutturale degli edifici risalenti agli anni settanta.
In definitiva e pur riconosciuta in capo al la qualifica di custode alla stregua dei CP_1 criteri più sopra evidenziati . parte attrice non ha offerto la prova – sotto il primo profilo di responsabilità prospettato - del nesso causale tra la cosa ed il danno evidenziandosi piuttosto una condotta del proprietario, sotto il profilo di autoresponsabilità più sopra richiamato, idonea ad interrompere qualunque derivazione eziologica in tal senso.
Quanto alla responsabilità ex art.2043 cc ancora una volta si ribadisce che l'attore non ha dimostrato non solo il nesso eziologico ma anche la colpa quanto ai doveri di manutenzione ad esso incombenti in relazione allo stato del tetto medesimo.
Invero per le ipotesi di obbligo di intervento e manutenzione risultanti in atti ( nella specie sostituzione tegole e ripulitura gronde: doc.18) parte convenuta ha dimostrato di evr posto ine ssere gli interventi necessari.
Quanto poi all'ipotesi di responsabilità - e legittimazione passiva - per i vizi e difetti dell'edificio che generano danni ai singoli condomini, essa è infondata e non può essere condivisa.
Tali vizi e difetti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., possono essere fatti valere, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla norma, nei confronti del costruttore o venditore, e altresì ex art. 2043, nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, ma non certo nei confronti del condominio ex art 2051 c.c. non ricorrendo alcun obbligo di custodia per il condominio al momento della costruzione di un immobile, né ai sensi dell'art 2043 c.c., non ricorrendo alcun elemento di colpa addebitabile alla compagine condominiale stante anche la costituzione successiva all 'edificazione di uno stabile.
pag. 9/11 Le sentenze richiamate da parte resistente nelle note conclusive riguardano la diversa ipotesi della legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore di cui all'articolo 1669 c.c., o del direttore dei lavori ex art 2043 c.c., tesa a far rimuovere i gravi difetti di costruzione, e ciò anche nel caso in cui i difetti riguardino non solo parti comuni dell'edificio condominiale, nella specie non prospettata ab initio.
3. la richiesta di rinnovazione
Con istanza 16.07.2025 parte ricorrente ha depositato una richiesta “di rimessione della causa in istruttoria e di chiarimenti del C.T.U. ed eventuale rinnovazione o integrazione della perizia” sulla base di eventi occorsi il 7 luglio 2025 ad US AT ( nella specie un violento nubifragio, il quale avrebbe determinato – e tanto confermerebbe a suo dire la derivazione delle infiltrazioni dal cattivo stato di conservazione del tetto di dell'edificio e quindi la erroneità delle conclusioni formulate dal c.t.u. – “una espansione delle macchie di umidità” in corrispondenza dell'angolo cottura dell'entità immobiliare di sua proprietà ( affermazione confortata ancora una volta da una relazione di parte)
. A sostegno della sua richiesta (di rinnovazione, con sostituzione della persona del c.t.u. o integrazione a mezzo chiarimenti da parte dello stesso) il medesimo ricorrente ha allegato un Per_ succinto elaborato del suo c.t.p. arch. (cfr. doc. 15) che ribadisce la necessità la necessità di provvedere al ripristino del manto di copertura del solaio, in considerazione di quanto accaduto, nonché n. 8 foto ritraenti la situazione aggiornata del suo appartamento (cfr. doc.14)
Deve ritenersi la irritualità e inammissibilità dei documenti e dell'istanza prodotta, per essere tardive (“…dopo la chiusura dell'istruttoria”) e comunque l'eccezionalità del fatto tale da non poter avere rilevamza probatoria quanto alle circostanze inizialmente allegate.
, e nel merito ha comunque sottolineato l'eccezionalità e straordinarietà dell'evento, tali da integrare l'esimente del “caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., come comprovato dalle ordinanze urgenti adottate dal Sindaco di US AT, per la chiusura dei parchi e dei cimiteri.
Rientra in ogni caso nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17906 del 25 novembre 2003; Cass. civ. n. 20227/2010).
Differentemente ove il giudice di merito intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto pag. 10/11 anche dei tempi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che non possono risultare sprecati. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18410 del 01.08.2013)
Orbene, è di tutta evidenza che l'istanza di rinnovo non può scaturire unicamente dalla sussistenza di divergenze tra i contenuti della consulenza del CTU e quelli dell'elaborato del CTP.
Per quanto già precedentemente evidenziato l'irrilevanza probatoria della circostanza sopravvenuta non consente la rimessione in istruttoria dovendosi confermare la precedente decisione.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ottemperanza alla regola di cui all'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo per quattro fasi di giudizio e su parametri medi in base a valore indeterminabile.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N. R.G. 8853/2023, rigettata ogni altra domanda, eccezione e conclusione
-Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da a nome e Parte_1 nell'interesse di Parte_2
Rigetta nel merito ogni altra domanda di parte attrice nei confronti del per le CP_1 ragioni di cui in parte motiva
Rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta in giudizio e
Condanna parte attrice alla rifusone delle spese legali in favore del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, che liquida in euro 7700,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Monza, 23.9.2025
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 11/11
Seconda Sezione
R.G. 6956/2023
Oggi 23.9.2025 h.13,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi l'avv Bologna ed Uuriselli per parte attrice e l'avv Picotti Savelli per parte convenuta
Le parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi atti e memorie conclusive
Il giudice pronuncia sentenza come di seguito allevata al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8853/2023 il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa tra
(C.F. ), con gli avv.ti residente Corrado Bologna (C.F. Parte_1 C.F._1
) e Assunta Uriselli (C. F. , C.F._2 C.F._3 ricorrente contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro-tempore, con gli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Stefano Picotti Savelli (C.F. ) e Roberta Rencurosi (C.F. C.F._4
), C.F._5
resistente
Conclusioni delle parti Per Parte_1 voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la provenienza, la causa e la natura delle infiltrazioni di acqua ed umidità, con formazione di crepe sull'intonaco, verificatesi a partire dal mese di dicembre 2018 nei locali dalla camera da letto, soggiorno e cucina, ovvero in tutti i locali con la medesima esposizione, dell'unità immobiliare di proprietà del Sig. Parte_1
- per l'effetto, condannare il convenuto all'esecuzione delle conseguenti opere CP_1 rimediali di impermeabilizzazione e ripristino a propria esclusiva cura e spese, individuandone la tipologia e la tempistica, da eseguirsi sia sulle parti comuni che sull'immobile di proprietà del Sig. prevedendo altresì un'indennità a titolo di risarcimento da rapportarsi al Parte_1 periodo di inagibilità del predetto immobile in conseguenza dei lavori da effettuarsi;
- condannare il Condominio al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprendendo i danni alla vita di relazione, derivati al Sig. ed alla signora Parte_1 in conseguenza dei fatti. Parte_2
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, determinate ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, accessori di legge, successive e occorrende e integrale addebito spese CTU a carico del e relativo rimborso. CP_1 in via istruttoria, in via principale si chiede che codesto Ill.mo Giudice valuti la necessità e l'urgenza di una rinnovazione istruttoria disponendo, previa una nuova verifica dello stato dei luoghi, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, incaricando un diverso professionista, al fine di accertare la reale causa delle infiltrazioni e di stimare correttamente la natura, l'estensione dei danni occorsi e le opere indispensabili per il ripristino dell'abitabilità dell'immobile del ricorrente e degli altri condomini coinvolti, acquisendo altresì, ove occorra, qualsiasi altra documentazione e testimonianza utile anche alla luce dei recenti eventi meteorici e delle conseguenti deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale;
In via istruttoria, in via subordinata ove non si ritenga di procedere a nuova CTU, si chiede che codesto Ill.mo Giudice fissi udienza avanti a sé disponendo la convocazione del CTU già nominato, geom. al fine Persona_1 di fornire i necessari chiarimenti e delucidazioni in ordine alle conclusioni rassegnate nella propria relazione, anche in considerazione degli elementi di fatto e probatori di recente emersione.
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
pag. 2/11 In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. a Pt_1 chiedere il ristoro dei supposti danni alla vita di relazione patiti dalla Sig.ra Parte_2
Nel merito: respingere tutte le domande proposte dal ricorrente giacché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in atti e stanti le risultanze della CTU ovvero, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del , accertare e CP_1 dichiarare in capo al ricorrente un suo concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella causazione di tutti i danni lamentati a seguito dell'accertata, in sede di operazioni peritali, mal conduzione del suo appartamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da nota spese;
Motivi di fatto e di diritto
1-Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06.10.2023, , il sig. conveniva dinanzi Pt_1 al Tribunale in intestazione il ubicato in US AT (MB) alla Via Controparte_1 A.Casati n. 21, in persona dell'amministratore pro-tempore, per chiederne la condanna a titolo di effettuazione opere di ripristino e risarcimento danni occorsi al proprio appartamento.
Allegava il ricorrente di essere proprietario all'ultimo piano del predetto e CP_1 lamentava che a far data dal dicembre 2018 riscontrava la presenza di macchie di umidità sul soffitto, nonché sulle pareti della camera da letto, che a suo dire erano riconducibili ad infiltrazioni provenienti dal sovrastante tetto . Sosteneva che detti fenomeni, a CP_2 partire da novembre 2021 si erano aggravati, espandendosi dalla camera da letto ai vani soggiorno e cucina, ossia a tutti i locali aventi la medesima esposizione, “originandosi sinanche delle crepe sull'intonaco…. ; di avere più volte, con comunicazioni formali all'amministratore, richiesto l'intervento del resistente, il quale dopo alcuni sopralluoghi effettuati dai CP_1 propri tecnici al sottotetto e al tetto, aveva escluso la presenza di infiltrazioni o perdite originati dalle parti comuni, imputandone la presenza alla insufficiente e inidonea aerazione nei locali di proprietà del resistente. Il ricorrente lamentava inoltre che le condizioni igienico-sanitarie insalubri dell'abitazione (“…persistente umidità, la presenza sempre più invasiva delle muffe ed il drastico abbassamento della temperatura, in particolar modo nei mesi più freddi”) avevano messo a repentaglio e inciso negativamente sulla salute della sua compagna, signora Parte_2
che a causa della sua allergia accusava frequenti episodi asmatici, e sulla salute del
[...] figlioletto di pochi anni.
Parte attrice produceva una perizia di parte a firma dell'Arch. , e denunciava, in Persona_2 ultimo, la mancata trasmissione, da parte dell'amministrazione del condominio, dei bilanci relativi alle gestioni 2019/2020, 2020/2021, allegando che tanto gli aveva reso impossibile
“…la messa sul mercato dell'immobile…”.
Si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria CP_1 di carenza di legittimazione attiva del ricorrente quanto al risarcimento dei (presunti danni) alla vita di relazione patiti dalla Sig.ra e dichiarando, altresì, di non accettare il Parte_2 contraddittorio sulla (assunta) mancata comunicazione dei bilanci da parte dell'amministratore pro tempore, trattandosi di vicenda del tutto estranea ai fatti del contendere;
pag. 3/11 Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che la causa dei fenomeni di infiltrazione e delle macchie di muffa, andava rinvenuta nella scorretta conduzione dell'appartamento da parte del ricorrente e della sua famiglia, che non lasciava arieggiare l'immobile nei tempi e modi dovuti.
Deduceva – disconoscendo l'inerzia lamentata da parte ricorrente - di aver dato incarico ai suoi tecnici, dapprima al geom. e successivamente al geom. di verificare lo stato del CP_3 CP_4 tetto e del sottotetto, che confermavano la insussistenza di percolamenti e infiltrazioni dalle parti comuni (cfr. doc. 6 e docc. da 13 a 17 di parte resistente) ed imputavano la “macchie funginee” presenti nell'abitazione alla grave insufficienza di aerazione all'interno della stessa, oltre che alla presenza di ponti termici.
Pur tuttavia, si provvedeva a far intervenire la di IO (doc. 18) al fine Controparte_5 di ripulire i canali di gronda e rifissare le poche tegole a porzioni di scossaline che si presentavano ammalorate dal tempo, mentre il tetto di copertura non veniva toccato perché assolutamente integro. Assumeva infine, parte resistente, che se l'indennità di euro 150,00 liquidata dalla a fronte della prima lamentela avanzata dal ricorrente nel Controparte_6 lontano dicembre 2018, e liquidata per la sola “imbiancatura” della macchia di umidità, non era stata versata dall'amministrazione di condominio al ricorrente, era perché questi si era sempre rifiutato di ricevere la somma.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva CTU, diretta ad accertare la causa o le cause delle infiltrazioni dedotte, la loro riconducibilità al tetto di proprietà o ad altra struttura, CP_2 nonché “…l'eventuale danno subito dall'immobile del ricorrente per effetto delle suddette infiltrazioni” con l'indicazione delle opere necessarie alla loro eliminazione.
Depositato l'elaborato peritale all'udienza del 25.02.2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale .
Questioni pregiudiziali.
2 -Il difetto di legittimazione attiva per la domanda di risarcimento danni in capo alla sig.ra Parte_2
Come sopra evidenziato, per le condizioni di insalubrità dell'immobile, il ricorrente ha richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, e in particolare quelli derivanti da pregiudizio alla vita di relazione del ricorrente e della sua compagna (“…ivi comprendendo i danni alla vita di relazione, derivati al Sig. ed alla signora Parte_1 Parte_2 in conseguenza dei fatti”)
L'eccezione di difetto di legittimazione, limitatamente alla domanda proposta nell'interesse della sig.ra è fondata e deve essere accolta. Parte_2
Secondo pacifico orientamento (Cass. SS. UU. 2951/2016), , per quel che rileva ai nostri fini e distinguendosi la legittimazione ad agire dall'accertamento della effettiva titolarità del diritto , la prima , quale “condizione dell'azione” ed espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice. Mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta. All'esito del processo dunque , ben pag. 4/11 può accadere che si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
Ed in ogni caso ( Cass.ordinanza n. 15088 del 05.06.2025) essendo “una cosa la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo,: ciò che rileva “è la prospettazione delle parti”
Venendo al caso concreto, non v'è dubbio che il sig. , compagno della sig.ra Parte_1
non rientri in alcune delle categorie di soggetti, per i quali, in forza di una Parte_2 norma di legge (tutore, curatore, amministratore di società o enti) o di fonte negoziale (procura) possa dirsi legittimato ad esercitare in nome proprio un diritto altrui. Egli, cioè, non è titolare del diritto azionato in giudizio, spettante alla compagna, che è l'unico soggetto legittimato a farlo valere.
Ne segue che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali azionata per conto della signora ancor prima che infondata nel merito, deve essere Parte_2 dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
3- I principi di diritto applicabili alla fattispecie
Il ricorrente, a fondamento e titolo delle sue domande allega la responsabilità ex ertt. 2051e 2043 c.c., per i danni da cose in custodia ovvero secondo le regole generali dell'illecito aquiliano.
Quanto al criterio di imputazione di cui all'art.2051 c.c. di recente, come noto, è stato ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione il dubbio interpretativo a lungo perpetuatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode ( cfr. Cass. Sez.Unite ord.n.20943 del 30.6.2022).
Nell'un caso- in breve - il custode si riteneva soggetto ad una presunzione di responsabilità tale da ammettere prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, consistente non già nella prova dell'interruzione del nesso causale bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza della prova – di aver espletato , con la diligenza adeguata alla natura e funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sul medesimo incombenti, in modo che il fatto non appaia ascrivibile a sua colpa (sul punto tra le tante Cass. sez.III sent. n.3651 del 20.2.2006 e Cass sez.III, sent n.2308 del 2.2.2007 per cui, secondo la norma, si realizzerebbe un'inversione dell'onere della prova essendo il custode tenuto a dimostrare la propria mancanza di colpa, e, più di recente Cass.sez.III sent. 08.05.2013 n.10898 ).
Nell'altro invece, è venuta affermandosi l'irrilevanza – sotto il profilo causalistico – di ogni indagine quanto alle condotte del custode, di vigilanza e prevenzione, dovendosene affermare viceversa la responsabilità ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez.III ord. n.27724 del 30.10.2018, Cass .sez.III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez.III sent. 4476 del 24.2.2011).
pag. 5/11 Dunque, sulla scorta tra l'altro di un precedente e compiuto intervento della terza sezione (Cfr. Cass.sez.III, n. 2480 del 1.2.2018), le Sezioni unite del 2022 hanno affermato la validità di tale secondo orientamento quanto all'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale, relegando le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza al solo fine di
“dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” . A conferma di tali principi generali si richiama poi di recente la pronuncia n.11152 del 27.4.2023 per cui , quanto alla definizione di fortuito: “Nel caso di condotta del danneggiato, questa deve avere efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento per integrare il caso fortuito;
in caso contrario, la condotta colposa del danneggiato va valutata secondo i criteri dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost. La mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad integrare il caso fortuito, dovendo il giudice accertare se essa abbia reso del tutto ininfluente la situazione della cosa custodita, degradandola a mera occasione dell'evento dannoso. In mancanza di tale prova liberatoria da parte del custode, deve essere valutato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.).
Dunque il fatto costituente caso fortuito, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quando sia rappresentato dalla condotta del danneggiato o del terzo che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente- sempre secondo le Sezioni Unite e per quel che interessa ai presenti fini - a seconda del grado di incidenza causale sull'evento, in applicazione anche officiosa dell'art 1227 c.c. e tenuto in debito conto il dovere di ragionevole cautela ex art 2 della Costituzione : “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno “interrompendo detto comportamento il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso “quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Quanto alla qualità di custode la giurisprudenza la ha pacificamente riconosciuta in una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - tale da rendere attuale e diretto il potere anche fisico sulla cosa custodita (e le sue dirette pertinenze) - incombendo al custode medesimo di vigilarla e mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, eliminando le situazioni di pericolo ed escludendone il contatto con i terzi medesimi.
Salvo poi affermarsi proprio con la pronuncia n.20943 del 2022 e con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, “… che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c….”
Quanto poi all'affermazione in giudizio della responsabilità del , ai sensi del diverso CP_1 titolo ex art.2043 c.c., effettivamente la giurisprudenza univoca e consolidata del Supremo Collegio ha sempre ammesso la possibilità di concorso e cumulo dei due titoli di responsabilità di fronte ad unico fatto dannoso, statuendo, tra l'altro che (“… non rileva l'unicità della fonte
pag. 6/11 contrattuale o meno della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria”. ( Cfr. Cass. sez.unite n.13143 del 27.4.2022).
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi come, con riguardo all'onus probandi imposto al ricorrente, difettino i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c e all'art 2043 c.c.,, ossia la prova della sussistenza del rapporto di causalità fra la cosa comune (tetto dello stabile) e il danno, ovvero con riguardo all'art. 2043 c.c., pure invocato dal ricorrente, fra la condotta o omissione colpevole del (nella manutenzione e CP_1 conservazione del tetto) e i danni patiti dall'odierno istante (in particolare con riguardo a danni alla salute della compagna e del figlioletto).
Tanto si ricava dalla relazione di seguito esaminata.
2) Le risultanze della CTU.
L'istruttoria di causa ha escluso la riconducibilità delle infiltrazioni lamentate alle condizioni e allo stato del tetto dell'edificio.
Si premette che questo giudice ritiene di dover recepire integralmente le risultanze della CTU, ponendola a fondamento della sua decisione, stante la dovizia di accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la tenuta del solaio dell'edificio e la mancanza di percolamenti e infiltrazioni a fronte di anche di future e abbondanti precipitazioni - sì da renderla priva di vizi logici e tecnici e immune da censure di sorta in relazione alle conclusioni adottate.
Stante l' esaustività si ritiene di dover confermare il rigetto della istanza di rinnovazione e o integrazione della medesima
Richiamate le tabelle allegate alla relazione attestanti i valori concernenti le temperature e il grado di umidità riscontrati nell'appartamento del il tecnico incaricato ha sottolineato Pt_1 che :
“…Necessita osservare come nell'interstizio pareti/plafoni a partire salendo dal cassonetto, che ospita gli avvolgibili, insistono delle “colonie funginee” in cucina, soggiorno e camera. Quanto Persona_3 alla cucina, si riferisce che l'estensione di umidità, intesa quale rigonfiamento (leggero dell'intonaco) e aloni con macchiature rossobrunastro del plafone (sempre della cucina), interessa una superficie sull'ordine di 60-70 cm. circa, così come rilevabile dagli scatti fotografici. All'uopo è stato strumentalmente rilevato il grado di umidità della porzione di parte della cucina e del plafone, restituendo igrometricamente valori del 52% (cinquantaduepercento) a scemare al 22% circa verso il centro. Quanto al soggiorno, nonostante le evidenti macchiature evidenzianti le fenomenologie di cui alle foto e nonostante la giornata piovosa i valori si quantificano nel 12% di umidità. In merito alla
“copertura” trattasi di struttura prefabbricata poggiante sulla trave centrale in c.a. con la parte terminale di gronda (in aggetto) dotata di lattonerie e manto in tegole di cemento T.M. della “ditta Cementegola”.
Si è nel contraddittorio ispezionato il sottotetto per visionare lo stato del manto rilevando nell'intradosso alcune “trasudazioni” dei singoli elementi che coinvolgono alcune tegole adiacenti. Ritenendo conclusa la prima fase di sopralluogo in attesa delle evoluzioni climatiche attive per alcune prossime giornate si concorda sulla possibilità di ulteriori verifiche.
F. LE CONDIZIONI IGROMETRICHE AMBIENTALI
Nel corso dei sopralluoghi lo scrivente CTU provvedeva ad effettuare alcune misurazioni igrometriche sulle murature interessate dai fenomeni muffoidi e termoigrometriche ambientali con specifica
pag. 7/11 strumentazione elettronica, confermando quanto segue: i fenomeni muffoidi lamentati non dipendono da infiltrazioni originate da acque meteoriche e da perdite di tubazioni.
L'insorgere delle muffe è piuttosto da imputare alle condizioni termoigrometriche ambientali interne in
“presenza di ponti termici”.
In data 03.12.2024, in accordo coi CTP il CTU ha installato n°3 data logger (in soggiorno, cucina e camera da letto), tutti mono esposti (NordEst), i cui risultati trovano riferimento nell'All.”D”, al quale si rimanda. I valori sono indicativamente in linea con quelli igrometrici e le temperature estemporaneamente rilevate strumentalmente dallo scrivente durante le OO.PP. e riportate nel verbale all'uopo redatto (cfr. All.”A”).
Lo scopo del rilievo continuativo di poco più di 48 ore, era volto a verificare le condizioni termiche, igrometriche e di ventilazione ai sensi della normativa vigente: Temperatura Ambiente interna = 20°C; Umidità Relativa interna Ui = 50%; numero di volumi d'aria ricambiati in un ora n = 0,5 ora. Dalla lettura del grafico (cfr. All.”D”)emerge che i ricambi d'aria non siano avvenuti, o quantomeno abbiano trovato concretizzazione in modo e/o tempo limitato, così di fatto non completando il ciclo, ma essenziale per il rispetto della concretizzazione del “confort abitativo”, tenuto conto della ridotta temperatura interna...
Sorprende alla luce di questa più o meno omogeneità fenomenologica il fatto che il locale “bagno” interposto tra soggiorno e camera da letto matrimoniale in continuità coi citati ambienti, sia esente da tale accadimento, quando in realtà avrebbe dovuto essere il più interessato…
Si rammenta inoltre come la parte muraria sovrastante il rivestimento ceramico non è a base di gesso ma intonacata al civile, di gran lunga più traspirante e di conseguenza meno intaccabile da muffe e/o forme funginee, con complicazioni sulla salute degli occupanti”.
Pertanto “…Queste situazioni molto spesso riguardano appartamenti posti all'ultimo piano interessati da una sovrastante copertura (sottotetti non riscaldati o sottostanti a terrazzi) che vengono imputati come prime ipotesi a generiche infiltrazioni, determinati da vizi o difetti della sovradorsale impermeabilizzazione non a totale “tenuta idrica” in ragione delle situazioni in essere non ben circostanziate, persino nelle responsabilità.
Accertato che le problematiche non derivano dallo stillicidio di acqua meteorica dal manto di tegole del sovrastante tetto quantunque, ad una presa di coscienza visiva, alcuni elementi (tegole) presentano sbocconcellature di piccole porzioni che fanno filtrare luce e fors'anche una minima quantità di pioggia (ridotta a qualche goccia) e pertanto necessitano di sostituzione (scorta di tegole presente nel sottotetto), come da foto, soprattutto in presenza di precipitazioni poco intense e perduranti.
I punti di permeazione non corrispondono alla verticale delle pareti perimetrali dell'alloggio, così come rispetto a quanto riferito dal CTP attoreo, anche perché secondo logica deduttiva un non dissimile fenomeno avrebbe dovuto svilupparsi anche nell'altro lato dell'appartamento, laddove insiste la seconda camera da letto, al di sopra della porta finestra, anche se viene dichiarata poco utilizzata.
Evidente invece appare il “ponte termico” creato dalla trave di bordo in cemento armato verso l'orizzontamento (soletta/plafone) che nel volume di “sottotetto non riscaldato”, produce inevitabili ripercussioni nel corrispondente sottostante appartamento interessato dalla presenza del nucleo famigliare che lo occupa. Peraltro i “noccioli” murature/orizzontamento con strutture a telaio, come questo in esame, in cemento armato (pilastri e travi di bordo, fors'anche ribassate), per cui più
“freddi”, finiscono col conformare/incrementare altrettanti “ponti termici”. Gli incrementi dei fenomeni muffoidi si verificano proprio laddove sono presenti i “cassonetti” nei quali insistono gli avvolgibili (tapparelle) al di sopra dei serramenti.
Trattasi peraltro di unità abitativa senza possibilità di confronto con altre grazie alla sua unica posizione e sviluppo che non trova uguali nell'intero condominio, per cui non è stato deduttivamente possibile effettuare riscontri/confronti con altre unità nelle medesime condizioni espositive e chiaramente di piano.
pag. 8/11 Ulteriore problema è dato dalla “cappa della cucina” che non risulta collegata alla “colonna di esalazione condominiale”, all'uopo originariamente costruita per la raccolta e fuoriuscita dei vapori in copertura dall'apposito torrino, come da normativa, che invece li riversa in parte nel settore giorno (cucina, disimpegno e soggiorno)…
Tengo peraltro ad osservare che in generale l'attore o chi per esso non si sia mai attivato per rimuovere le muffe nel tentativo di cercare di risolvere anche solo temporaneamente le problematiche, una volta fotodocumentate e segnalate ufficialmente all'amministratore pro-tempore. Va sottolineato e non dimenticato che i problemi dello sviluppo di muffe possono trovare origine con l'avvento dei primi freddi ed accensione programmata dell'impianto di riscaldamento, nel nostro caso centralizzato, con termosifoni dotati di valvole termostatiche sino alla primavera, come da disposizioni della Regione Lombardia.
In pratica il problema della formazione delle muffe dipende dalla presenza dei “ponti termici”.
Quanto alla rimozione delle muffe all'interno dell'unità attorea, così come descritto, stabilito che non esistono responsabilità da parte del condominio (infiltrazioni meteoriche dal manto di copertura), non si comprende il motivo per cui, stante la presenza di 2 condizionatori l'attore non si sia adoperato con la specifica di deumidificazione e purificazione dell'aria...”.
Secondo la relazione tecnica dunque va escluso il nesso eziologico fra la cosa e il danno, reputandosi lo stato e le condizioni e la manutenzione del tetto di copertura del tutto estranee e
“irrilevanti” rispetto ai fenomeni muffoidi e alle macchie funginee, e individuandone la causa efficiente e determinante nella mancanza (colpevole da parte del ricorrente) di giusta aerazione all'interno dell'appartamento, accompagnata alla presenza di ponti termici sul quel lato dell'edificio, originati da conformazione strutturale degli edifici risalenti agli anni settanta.
In definitiva e pur riconosciuta in capo al la qualifica di custode alla stregua dei CP_1 criteri più sopra evidenziati . parte attrice non ha offerto la prova – sotto il primo profilo di responsabilità prospettato - del nesso causale tra la cosa ed il danno evidenziandosi piuttosto una condotta del proprietario, sotto il profilo di autoresponsabilità più sopra richiamato, idonea ad interrompere qualunque derivazione eziologica in tal senso.
Quanto alla responsabilità ex art.2043 cc ancora una volta si ribadisce che l'attore non ha dimostrato non solo il nesso eziologico ma anche la colpa quanto ai doveri di manutenzione ad esso incombenti in relazione allo stato del tetto medesimo.
Invero per le ipotesi di obbligo di intervento e manutenzione risultanti in atti ( nella specie sostituzione tegole e ripulitura gronde: doc.18) parte convenuta ha dimostrato di evr posto ine ssere gli interventi necessari.
Quanto poi all'ipotesi di responsabilità - e legittimazione passiva - per i vizi e difetti dell'edificio che generano danni ai singoli condomini, essa è infondata e non può essere condivisa.
Tali vizi e difetti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., possono essere fatti valere, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla norma, nei confronti del costruttore o venditore, e altresì ex art. 2043, nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, ma non certo nei confronti del condominio ex art 2051 c.c. non ricorrendo alcun obbligo di custodia per il condominio al momento della costruzione di un immobile, né ai sensi dell'art 2043 c.c., non ricorrendo alcun elemento di colpa addebitabile alla compagine condominiale stante anche la costituzione successiva all 'edificazione di uno stabile.
pag. 9/11 Le sentenze richiamate da parte resistente nelle note conclusive riguardano la diversa ipotesi della legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore di cui all'articolo 1669 c.c., o del direttore dei lavori ex art 2043 c.c., tesa a far rimuovere i gravi difetti di costruzione, e ciò anche nel caso in cui i difetti riguardino non solo parti comuni dell'edificio condominiale, nella specie non prospettata ab initio.
3. la richiesta di rinnovazione
Con istanza 16.07.2025 parte ricorrente ha depositato una richiesta “di rimessione della causa in istruttoria e di chiarimenti del C.T.U. ed eventuale rinnovazione o integrazione della perizia” sulla base di eventi occorsi il 7 luglio 2025 ad US AT ( nella specie un violento nubifragio, il quale avrebbe determinato – e tanto confermerebbe a suo dire la derivazione delle infiltrazioni dal cattivo stato di conservazione del tetto di dell'edificio e quindi la erroneità delle conclusioni formulate dal c.t.u. – “una espansione delle macchie di umidità” in corrispondenza dell'angolo cottura dell'entità immobiliare di sua proprietà ( affermazione confortata ancora una volta da una relazione di parte)
. A sostegno della sua richiesta (di rinnovazione, con sostituzione della persona del c.t.u. o integrazione a mezzo chiarimenti da parte dello stesso) il medesimo ricorrente ha allegato un Per_ succinto elaborato del suo c.t.p. arch. (cfr. doc. 15) che ribadisce la necessità la necessità di provvedere al ripristino del manto di copertura del solaio, in considerazione di quanto accaduto, nonché n. 8 foto ritraenti la situazione aggiornata del suo appartamento (cfr. doc.14)
Deve ritenersi la irritualità e inammissibilità dei documenti e dell'istanza prodotta, per essere tardive (“…dopo la chiusura dell'istruttoria”) e comunque l'eccezionalità del fatto tale da non poter avere rilevamza probatoria quanto alle circostanze inizialmente allegate.
, e nel merito ha comunque sottolineato l'eccezionalità e straordinarietà dell'evento, tali da integrare l'esimente del “caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., come comprovato dalle ordinanze urgenti adottate dal Sindaco di US AT, per la chiusura dei parchi e dei cimiteri.
Rientra in ogni caso nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17906 del 25 novembre 2003; Cass. civ. n. 20227/2010).
Differentemente ove il giudice di merito intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto pag. 10/11 anche dei tempi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che non possono risultare sprecati. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18410 del 01.08.2013)
Orbene, è di tutta evidenza che l'istanza di rinnovo non può scaturire unicamente dalla sussistenza di divergenze tra i contenuti della consulenza del CTU e quelli dell'elaborato del CTP.
Per quanto già precedentemente evidenziato l'irrilevanza probatoria della circostanza sopravvenuta non consente la rimessione in istruttoria dovendosi confermare la precedente decisione.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ottemperanza alla regola di cui all'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo per quattro fasi di giudizio e su parametri medi in base a valore indeterminabile.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N. R.G. 8853/2023, rigettata ogni altra domanda, eccezione e conclusione
-Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da a nome e Parte_1 nell'interesse di Parte_2
Rigetta nel merito ogni altra domanda di parte attrice nei confronti del per le CP_1 ragioni di cui in parte motiva
Rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta in giudizio e
Condanna parte attrice alla rifusone delle spese legali in favore del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, che liquida in euro 7700,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Monza, 23.9.2025
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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