Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il tribunale in sede di riesame non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcuna attività di controllo ma deve esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l' astratta configurabilità del reato ipotizzato. In sostanza, alla giurisdizione compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità: l' accertamento del fumus commissi delicti va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l' ipotesi considerata in quella tipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1..1999
1. Dott. SC Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 793
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 32928/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NA NI LE,
avverso l'ordinanza 16 luglio 1998 del Tribunale di Imperia. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il 16 giugno 1998 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, nel corso delle indagini preliminari a carico di NA SC - cui venivano provvisoriamente addebitati i reati di cui agli artt. 416, 644 e 629 c.p. - disponeva, a seguito di perquisizione, il sequestro probatorio di numerosi titoli di Stato nella disponibilità del NA, da ritenere corpo dei reati di ricettazione e di usura, atteso che "oltre che di dubbia origine soggettiva e presumibile provento di reato o comunque prodotto di attività usuraria, si rivelano incompatibili per disponibilità con le condizioni del detentore, ufficialmente nullatenente e non svolgente alcuna attività che ne giustifichi il possesso". Il sequestro veniva impropriamente convalidato dallo stesso Pubblico ministero con provvedimento del 17 giugno 1998, "ritenuto che trattasi di corpo di reato utile come prova della perpetrazione dello stesso".
A seguito di ricorso dell'interessato, il Tribunale di Imperia confermava il provvedimento impugnato.
Riteneva il giudice del riesame che pur non risultando acquisiti "atti specifici" circa gli elementi a carico del NA, il provvedimento si giustifica per la presenza di tre condizioni: il rilevante importo dei titoli sequestrati, in presenza di un indagato non svolgente alcuna attività lavorativa;
la necessità di verificare il ruolo di persona offesa del NA;
l'essere l'importo complessivo dei titoli "forse" superiore al rapporto posto in essere con altro indagato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NA deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è privo di fondamento.
In sede di riesame il tribunale è tenuto ad accertare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato;
non nel senso che tale giudice deve soltanto "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcuna attività di controllo, ma nel senso dell'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa. Conseguentemente alla giurisdizione compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità: l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica.
Il tribunale, quindi, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integrabilità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi). Un'operazione correttamente compiuta dal giudice a quo il quale, pur dando atto dell'assenza di elementi specifici a carico del ricorrente, ha indicato le ragioni che rendono necessario il provvedimento di sequestro.
Il tutto pure considerando che il ricorso per cassazione è consentito, in subiecta materia soltanto per violazione di legge e che i motivi di ricorso, essenzialmente incentrati sulla motivazione, restano apprezzabili esclusivamente come diretti a sindacare il meritum causae.
5. Il ricorso deve, dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999