Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13500
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Sentenza 13 marzo 2008

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La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice "de libertate".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13500
    Data del deposito : 13 marzo 2008

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