Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice "de libertate".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13500 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 380
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 042305/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI NI N. IL 11/04/1976;
avverso ORDINANZA del 25/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO NI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Raffaele Quarta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 25-10-2007, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame dell'indagato, annullava l'ordinanza del locale G.I.P. in data 28-9-2007 nei confronti di MI NI, limitatamente alla contestazione dei reati di cui ai capi A) (ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5) e C) della rubrica (ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80);
rigettava, invece, l'istanza di riesame relativamente all'altro reato contestato al capo sub B) (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, commi 1, 2 e 3). Secondo l'ipotesi accusatoria - per la parte recepita dal Tribunale del riesame - il MI NI aveva fatto parte dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo B), costituente articolazione operativa dell'associazione mafiosa contestata al capo A), compagine criminale, riconducibile a MI EU, formatasi per distacco dal c.d. clan PARISI, sodalizio criminale, la cui mafiosità risultava accertata con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale sintetizzava, in premessa, gli esiti delle indagini, che avevano fruito del contributo di diversi collaboratori di giustizia, del contenuto di numerosissime intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche, nonché dei risultati dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo, provenienti anche da altri procedimenti (uno dei quali il processo Fourth veniva individuato come l'antecedente logico del presente procedimento, per avere svelato l'attività di narcotraffico, cui era dedita l'associazione contestata al capo B).
Sulla base di tali risultanze procedimentali il Tribunale rinveniva le ragioni della genesi della "nuova" formazione associativa di cui al capo A), nel progressivo ridimensionamento, dopo l'operazione Blue Moon, del clan PARISI, che aveva consentito ad alcuni sotto-gruppi di svincolarsi dalle rigide direttive del PARISI Savino e, in particolare, a quello facente capo al MI EU, di acquisire autonomia gestionale, sia pure in un ambito territoriale più ristretto rispetto all'originario clan;
in particolare MI EU, avvalendosi della "competenza" di QU LU, soggetto indicato da molti collaboratori come un suo affiliato, aveva assunto il controllo del commercio della droga, un tempo gestito in modo capillare dalla malavita organizzata del quartiere Japigia, reperendo nuovi canali di approvvigionamento e allacciando rapporti con la criminalità organizzata napoletana e con fornitori olandesi.
Con specifico riferimento alla posizione del MI NI il Tribunale riteneva, peraltro, che gli elementi descritti nell'ordinanza custodiale non assurgessero al livello di gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione al sodalizio mafioso sub A), nonché allo specifico reato-fine sub C);
osservava che neppure vi erano elementi sufficienti per sostenere che il complesso delle attività legate alla direzione, al coordinamento e alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti da parte del prevenuto fosse improntato ad una metodologia mafiosa (come, invece, risultava chiaramente per il padre EU), ancorché potesse costituire una pista investigativa quanto emerso in ordine all'uso di armi, per il quale, però, non era stata formulata specifica contestazione.
Al contrario il Tribunale rilevava che il quadro accusatorio a carico del MI NI, con riferimento alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, era idoneo a integrare il livello probatorio di cui all'art. 273 c.p.p., risultando costituito dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di MI EU (UR Piero, DI ST ANTONIO, BA TO MA) - di cui l'ordinanza impugnata riporta ampi stralci, richiamando l'ordinanza del G.I.P. - dai verbali di intercettazione telefonica estrapolati da altri procedimenti penali, da altri elementi emersi dalle indagini patrimoniali effettuate nei suoi confronti.
Le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di cui all'art.274 c.p.p., lett. c) avuto riguardo alla gravità e alle modalità
del fatto, nonché alla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti concreti, che ad onta della formale incensuratezza, concorrevano alla prognosi di reiterazione del reato.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MI NI, deducendo:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (violazione dell'art. 273 c.p.p.), violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. c) bis. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fatto ricorso ad una mera riproduzione dell'ordinanza custodiale, limitandosi a svolgere alcune asserzioni prive di qualsiasi addentellato con le dichiarazioni accusatorie, senza prendere in esame le deduzioni difensive che ponevano in evidenza l'assenza di elementi di interesse nelle intercettazioni telefoniche effettuate nel processo Fourth con riguardo alla persona del prevenuto e l'insufficienza degli elementi provenienti dalle sole dichiarazioni dei collaboranti UR, DI ST e BA TO MA.
2. Va premesso che, in materia di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass. pen., Sez. 2^, 17/12/2004, n. 3240). Va, altresì, evidenziato, in conformità al costante orientamento di questa S.C., che la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, (in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato) non impone al giudice, in sede di applicazione della misura, l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive, in sede di riesame della cautela, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obbiettivamente con gli elementi accusatori (Cass. sez. 6^, 6 luglio 2004, n, 35675). Invero nella nozione di "elementi di favore", di cui alla norma indicata, rientrano solo gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative sugli elementi indiziari e gli assunti assertori e defatigatori;
giacche questi ultimi elementi restano assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera quando qualifica un quadro indiziario come grave e in base a tale valutazione applica la misura cautelare (ex plurimis: Cass. sez. 4^, 10 giugno 2003 n. 34911). Per altro verso va rammentato il costante indirizzo ermeneutico, secondo cui in materia cautelare è legittimo il richiamo, anche per relationem ad altro provvedimento attinente gli stessi fatti, allorché il giudice abbia cura di "qualificare", agli effetti del quadro di gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari, gli elementi già indicati in precedenza, così dimostrando non una supina, apodittica ed immotivata adesione al precedente provvedimento, ma una sia pur sintetica e sommaria valutazione dei contenuti di questo, agli effetti della legittimità della misura cautelare imposta (Cass. sez. 6^, 29-2-2000, n. 1072). In particolare le SS.UU. hanno precisato che nel provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento (sentenza 26-11-2003 - 19/01/2004 n. 919). Ciò premesso in via di principio, ritiene il Collegio che i motivi di ricorso - ancorché prospettati sotto il profilo della carenza motivazionale e della violazione di legge - rapportati ai contenuti concreti del provvedimento impugnato, si rivelano, per un verso, generici per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e, per altro verso, funzionali ad una rivisitazione dell'iter argomentativo e delle stesse risultanze fattuali, che non è consentita in questa sede.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale non si è limitato a riprodurre l'ordinanza del G.I.P. (dalla quale, anzi, si è discostato almeno per quanto riguarda i reati contestati sub A) e C) della provvisoria incolpazione), ma ha dato conto della conferma della misura custodiale relativamente all'ipotesi delittuosa sub B), segnatamente fondandosi sull'esame delle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboranti, ritenute intrinsecamente attendibili e idonee a costituire convergente riscontro, sì da assumere idoneità dimostrativa, secondo il canone di probabilità richiesto dall'art. 273 c.p.p.. A tal riguardo l'ordinanza impugnata valorizza i puntuali riferimenti alla persona del prevenuto contenuti nelle dichiarazioni del UR (cfr. pag. 18: "...EU continua a spacciare con il figlio AN ... MANDÒ IL FIGLIO A PRENDERE DEI CAMPIONI..."), del DI ST (cfr. pag.20: "Le quattro persone fondamentali erano:
EU MI ... e poi c'era il figlio che era la persona di fiducia....io so che VI mi raccontò che si divisero 500 milioni a testa quando fecero quest'affare dei 70 chilogrammi di cocaina in quattro persone"), del BA TO MA (cfr. pag. 21, nella parte in cui vengono richiamate le dichiarazioni del collaborante, relativamente all'organizzazione di un viaggio per il recupero di un quantitativo di cocaina in Spagna;
all'episodio della consegna del danaro da parte di QU LU a MI AN per la vendita di cocaina;
alla gestione dell'"attività" da parte dello stesso prevenuto nei periodi di detenzione del padre EU), in tal modo delineando una seria piattaforma indiziaria dell'accusa sub lett. B), in ragione sia della rilevabilità, anche per facta concludentia, della struttura organizzativa e del programma criminoso perseguito, sia del preciso riscontro dei contatti del prevenuto con altri trafficanti e con uomini addetti al prelievo e al trasporto degli stupefacenti, dei frequenti viaggi per il rifornimento della droga, se non addirittura della diretta gestione dell'"attività".
A fronte di tale compendio indiziario si rivelano privi di qualsivoglia valenza di elisione i rilievi del ricorrente che muovono dalla mera esaltazione di dati marginali, quali la data indicata dal UR per l'inizio della "collaborazione" del MI NI al sodalizio ("Dopo il 92 ..." e non nel 1992, come sembrerebbe ritenere il ricorrente) ovvero il "dissidio" evidenziato dal BA (che, per quanto riferito dal collaborante, riguardava la gestione di una discoteca);
così come risulta irrilevante la circostanza del riconoscimento da parte del G.I.P. di un ruolo scarsamente significativo delle intercettazioni telefoniche con riguardo alla posizione del MI NI (pag. 140 dell'ordinanza genetica), trattandosi di osservazione che non infirma la tenuta logica dell'ordinanza impugnata, ne' collide con l'attribuzione da parte del Tribunale di un ruolo decisivo delle intercettazioni nel processo Fourth per l'individuazione del sodalizio dedito al narcotraffico. Ciò posto e considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, il Collegio deve rilevare che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dell'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008