Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2004, n. 12118
CASS
Sentenza 27 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In sede di riesame del sequestro probatorio, la sussistenza del "fumus commissi delicti" deve essere verificata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere sindacati sotto il profilo della concreta idoneità dimostrativa delle risultanze raccolte, ma vanno valutati così come esposti, al fine di stabilire se consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica. (Fattispecie nella quale - disposto dal pubblico ministero il sequestro dei beni "costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato" nella disponibilità dell'indagato per i delitti di cui agli art. 640 e 416 cod. pen. - si è ritenuto che l'ordinanza di rigetto del ricorso per riesame fosse stata adeguatamente motivata con l'indicazione degli elementi utili a legittimare la configurazione dei reati prospettati nel decreto impugnato e con una valutazione di ragionevolezza dell'ipotesi di pertinenza probatoria del materiale documentale ed informatico sequestrato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2004, n. 12118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12118
    Data del deposito : 27 gennaio 2004

    Testo completo