Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In sede di riesame del sequestro probatorio, la sussistenza del "fumus commissi delicti" deve essere verificata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere sindacati sotto il profilo della concreta idoneità dimostrativa delle risultanze raccolte, ma vanno valutati così come esposti, al fine di stabilire se consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica. (Fattispecie nella quale - disposto dal pubblico ministero il sequestro dei beni "costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato" nella disponibilità dell'indagato per i delitti di cui agli art. 640 e 416 cod. pen. - si è ritenuto che l'ordinanza di rigetto del ricorso per riesame fosse stata adeguatamente motivata con l'indicazione degli elementi utili a legittimare la configurazione dei reati prospettati nel decreto impugnato e con una valutazione di ragionevolezza dell'ipotesi di pertinenza probatoria del materiale documentale ed informatico sequestrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2004, n. 12118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/1/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 181
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 28282/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC CE, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 28/3/2003 del tribunale di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
- Con ordinanza 28/3/03 il tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta da AN OP avverso il decreto 7/3/03, con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese aveva disposto "la perquisizione locale e il sequestro dei beni (in sua disponibilità) costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato", sulla base di un'ipotesi criminosa di cui agli artt. 416 e 640 CP. - Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del OP, deducendo "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Insussistenza dei requisiti previsti dallo art. 253 ss. c.p.p.":
mancherebbe l'indicazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento di perquisizione e sequestro;
l'avvocato OP si sarebbe limitato a svolgere lecitamente e correttamente la propria attività professionale (convocando degli investitori per aiutarli a recuperare le somme loro dovute e sequestrate in Inghilterra;
mantenendo contatti con l'avvocato inglese Dickinson, al fine di ottenere il dissequestro delle somme predette); l'organo precedente avrebbe omesso di indicare specificamente le cose da sequestrare, il programma criminale dell'associazione a delinquere ipotizzata, gli elementi a carico del professionista, i rapporti tra costui e gli altri accusati (dei quali conosceva solo OR OR (dal quale ricevuto un preciso mandato professionale) e AN LA (che, già suo cliente, aveva suggerito all'OR di farsi assistere da esso OP "allo scopo di trattenere con il legale inglese")), mancherebbe ogni prova della necessaria affectio socretatis scelerum;
unico elemento di sospetto sembrerebbe il fatto che "LA (avesse) partecipato a una riunione con alcuni investitori, con un nomignolo inventato lì per lì" (circostanza in realtà irrilevante e che lo stesso LA aveva spiegato "in quanto alla riunione partecipavano alcuni investitori che erano agenti di polizia, ed egli non voleva rischiare che questi scoprissero che lui stesso era stato in passato oggetto di indagini in Palermo"); il OP, dunque, lungi dal dover essere iscritto nel registro degli indagati, avrebbe dovuto essere sentito dal P.M. "quale persona informata sui fatti" (essendosi solo limitato a svolgere l'incarico professionale conferitogli). MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di AN OP non è fondato.
- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 5^, sent. 7278 del 21/2/01, Gandimonte e altri;
Cass. 1^, sent. 4496 del 27/7/99, Visconti e altri;
Cass. 6^, sent. 793 del 21/4/99, Molinaro Sonni M.), il sequestro probatorio - essendo un mezzo di ricerca della prova - non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dello oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato;
il Tribunale del riesame, peraltro, non deve limitarsi a "prendere atto "della tesi accusatoria (senza svolgere alcuna attività in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato;
in altre parole, l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzare la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica.
- È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che le doglianze proposte dal ricorrente devono essere disattese.
Il Tribunale del riesame, infatti, non mancò di porre - correttamente e convincentemente - in evidenza (tra l'altro): come gli elementi emersi (denunzie sporte da alcuni risparmiatori (circa il ritardo dell'OR nella restituzione promessa degli importi dovuti e le missive loro inviate dal OP, legale dell'OR), gli incontri e le riunioni svoltisi nello studio del legale;
gli interessi di costui in società alle quali erano in vario modo interessati il LA di un ruolo analogo a quello del OP nei rapporti con i risparmiatori coinvolti) integrassero certamente quel fumus necessario per ritenere giustificata l'adozione della misura cautelare in questione (volta all'evidenza "ad acquisire tutta la documentazione utile a conclamare i fatti contestati allo indagato in proprio e il suo cliente OR") e per affermare "l'astratta configurabilità della fattispecie criminose per le quali il OP è indagato" (anche di considerazione del contributo personale che il legale avrebbe potuto fornire al sodalizio criminoso;
dello stretto collegamento di esso OP con il LA e altri coindagati, sicuramente ipotizzabile in via astratta); come gli stessi elementi consentissero di ritenere che l'imputazione formulata nei confronti del OP "non fosse certo correlata alla attività professionale lecitamente in sè svolta dal suddetto"; come, d'altro canto, l'oggetto del provvedimento di sequestro fosse "ragionevolmente configurabile quale corpo del reato o quale cosa pertinente al reato", non apparendo revocabile in dubbio "che il sequestro disposto (muovesse9 dal convincimento che il materiale documentale e informatico (potesse) confermare la partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazione di truffe in danno dei risparmiatori"; come, pertanto, il decreto disposto dal Pubblico Ministero fosse meritevole di piena conferma.
- le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il tribunale del riesame abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei sottoposti alla sua valutazione;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto. - Al rigetto del ricorso consegue la condanna di AN OP al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004