Sentenza 28 febbraio 2005
Massime • 4
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura anche nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti - ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio - da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari.
La norma di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari.
In tema di utilizzabilità ai fini della emissione di un'ordinanza cautelare, la relazione dell'ufficio ispettorato del Ministero della giustizia è atto amministrativo extraprocessuale e, come tale, è acquisibile al procedimento ed utilizzabile ai fini probatori, limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti documentali in essa rappresentati. Ciò in quanto la relazione documenta l'attività' di inchiesta svolta da pubblici funzionari su incarico del Ministro della giustizia o del Cons. Sup. Magistratura che, per essere svolta da organi tecnici e nel corso di attività ispettive disposte per finalità' disciplinari, si caratterizza per contenuti e modalità' espositive tipiche della fonte dalla quale proviene.
È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella condotta del giudice delegato ai fallimenti a carico del quale siano state accertate reiterate violazioni dei doveri nell'esecuzione della funzione giudiziaria, anche se non siano individuati singoli fatti corruttivi ma una disponibilità continuativa ad elargire benefici a singoli o a gruppi dietro contropartita economica con danno patrimoniale per i creditori dei fallimenti trattati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2005, n. 13919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13919 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ IO S. - Presidente - del 28/02/2005
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 350
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 3190/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IG, nato in [...] il [...];
contro la ordinanza 23 dicembre 2004 del Tribunale di Perugia. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. CIANI Gianfranco, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di fiducia, avv.to MARCHIOLO Carlo Francesco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1.- IG AC propone ricorso contro la decisione 23 dicembre 2004 del Tribunale di Perugia con la quale è stata accolta, limitatamente alla sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, la richiesta di riesame, presentata avverso la ordinanza cautelare 27 aprile 2004 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, e così confermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio e in atti giudiziari in relazione a numerose procedure concorsuali nelle quali svolgeva le funzioni giudice delegato.
1.2.- Il giudice del riesame ha preliminarmente respinto due eccezioni processuali relative: l'una, alla nullità della ordinanza custodiale ex art. 292, comma 2, c.p.p. per omessa trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, al giudice per le indagini preliminari di memorie difensive e produzioni documentali concernenti il fallimento "Immobiliare Europa s.r.l." presentate da AC in altro procedimento nel quale egli era indagato per abuso d'ufficio;
l'altra, alla inutilizzabilità di una rogatoria all'estero, mediante la quale è stata acquisita la documentazione bancaria presso un istituto di credito di Nizza, in quanto la relativa richiesta è stata fondata su dichiarazioni riportate in una informativa della polizia giudiziaria acquisite agli atti di un diverso procedimento. Quanto alla prima questione, il Tribunale ha escluso ogni defit valutativo da parte del giudice cautelare, anzitutto perché il contenuto della documentazione, tra cui quella concernente il fallimento "Immobiliare Europa s.r.l.", è stata oggetto di chiarimenti nel corso di interrogatori di AC in altro procedimento e i relativi verbali sono stati trasmessi con la richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero;
poi, perché le anomalie delle procedure fallimentari sono state soltanto delineate genericamente nella ordinanza cautelare che invece posto in risalto, al di là di alcuni profili delle procedure de quibus, altri elementi indizianti di diversa natura.
Peraltro, il Tribunale rileva che le memorie in parola sono state poi prodotte in sede di sede di riesame e valutate ai fini della decisione.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità della rogatoria, il giudice del riesame ha rilevato che l'acquisizione della documentazione non è in contrasto con alcuna disposizione processuale e, in ogni caso, non è avvenuta in violazione del diritto di difesa.
1.3.- Il giudice del riesame ripercorre l'iter argomentativo sviluppato, oltre che, nella ordinanza custodiale, anche nella richiesta formulata dal pubblico ministero e ravvisa una convergenza di elementi dai quali emerge una elevata prognosi indiziaria in ordine ai fatti contestati.
Il giudizio complessivo, pone in risalto il Tribunale, va espresso in base a parametri normativi che impongono di tenere conto di una valutazione di insieme dei singoli elementi i quali, pur se da vagliare individualmente, non possono essere rappresentati frammentariamente e devono invece essere reciprocamente integrati in modo da verificarne la capacità di rappresentare come altamente probabile la commissione dei fatti da parte degli indagati. La prognosi formulata dal giudice del riesame, in base ai dati oggettivi emersi dalle relazioni dell'ispettorato del ministero della giustizia e de loro sviluppo in sede di indagine, pone in risalto che IG AC, nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato, ha commesso reiterate violazione ai doveri di lealtà e imparzialità tanto da consentire la conclusione che l'incarico presso la sezione fallimentare "era in sè stesso un canale sicuro di entrate integrative per il magistrato".
L'indagine, i cui esiti sono descritti specificamente nella ordinanza impugnata, ad avviso del Tribunale, dimostrato non solo singoli e occasionali fatti corruttivi, bensì la disponibilità "... continuativa ad elargire benefici ingiustificati a singoli o gruppi, con danno economico per i creditori dei fallimenti ..." nei quali IG AC ha svolto le proprie funzioni. Nonostante una completa identificazione di alcuni concorrenti, il giudice del riesame rileva che vi è la rappresentazione di univoci elementi indiziari a fondamento della ipotesi corruttiva contestata e, in tale contesto, si inseriscono le condotte del correo CO ES per il quale si pone in risalto l'alta probabilità fornita dai dati indizianti acquisiti di un ulteriori sviluppi delle indagini per definire i contorni dei suoi comportamenti orientati a favorire oltre sè stesso anche altri.
Oltre al dato oggettivo della assegnazione dei procedimenti in violazione dei criteri automatici, l'ordinanza impugnata analizza l'addebito concernente la nomina di curatori, coadiutori, consulenti o commissari giudiziali, ricondotto alla reiterata violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, e conferma che esse erano orientate, in favore di un numero ristretto e stabile di professionisti - CO ES, CI DR e IO UG LI - cui si faceva ricorso senza necessità rispetto alle esigenze delle singole procedure concorsuali e in alcuni casi si provvedeva alla nomina di coadiutori, familiari e collaboratori di studio dei medesimi professionisti. Nell'ordinanza impugnata sono enumerate le singole procedure concorsuali e per ciascuna di esse sono descritte le anomalie riscontrate nelle operazioni di vendita di cespiti patrimoniali e le nomine, ristrette agli stessi professionisti, di curatori, coadiutori contabile, coadiutori fiscali e legali per la costituzione in giudizio dei fallimenti. A tale ultimo riguardo, si pongono in risalto, oltre le nomine di professionisti nell'ambito delle medesime procedure con ruoli diversi e con la sovrapposizione delle medesime competenze, anche le nomine di consulenti senza il prescritto parere del comitato dei creditori e di coadiutori in difformità del parere del curatore da coadiuvare. Il quadro indiziario, rileva il giudice del riesame, si completa nella sua consistenza all'esito degli accertamenti sulla situazione patrimoniale e finanziaria di IG AC dai quali è emersa una disponibilità economica notevolmente rilevante e non ricostruibile nella loro provenienze. Al riguardo, nella ordinanza si sottolinea che non soltanto in presenza di entrate sospette e non chiarite anche in sede di interrogatorio dall'indagato, bensì di un complessivo quadro indiziante rappresentato dai provvedimenti anomali adottati nelle procedure concorsuali elencate e da operazioni finanziarie e patrimoniali - costituite da consistenti investimenti immobiliari della famiglia AC in Italia e all'estero e l'instaurazione di conti finanziari con diversi istituti di credito italiani e con il "Credit Agricole" di Nizza - realizzate nel ristretto arco temporale di due anni e con tipiche modalità dirette a mascherarne la provenienza.
2.- Con il ricorso si deduce:
la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2 ter, c.p.p., per la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari di due memorie depositate nel corso dell'interrogatorio del 10 ottobre 2003 e di quello del 15 settembre 2004, nonché di una sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stata rigettata l'opposizione al fallimento;
tali produzioni documentali erano datti oggettivi che fornivano la prova della correttezza dell'operato nel fallimento "IMMOBILIARE EUROPA" e controdeducevano specificamente ai rilievi dell'ispezione ministeriale e del consulente del Pubblico Ministero;
la violazione di legge e il difetto di motivazione, per l'erroneo rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle risultanze di una rogatoria all'estero disposta dalla procura della Repubblica di Perugia in base ad elementi acquisiti nel corso di altro procedimento e illegittimamente transitati nell'attuale procedimento in epoca successiva a quella in cui è stata disposta la rogatoria all'estero da parte del pubblico ministero;
la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p. ed all'art. 319 ter c.p.p., in quanto gli argomenti posti a fondamento del provvedimento impositivo risultano erronei, contraddittori e, in ogni caso, carenti in relazione alla fattispecie incriminatrice contestata: il giudice del riesame non ha reso motivazione alcuna in ordine al valore della ispezione ministeriale della quale sono stati utilizzati non soltanto elementi oggettivi, ma ipotesi ricostruttive e interpretazioni di norme non conformi alla prassi applicativa della sezione fallimentare, come contestato con la memoria difensiva alla quale sono state allegate le dichiarazioni di altri magistrati della sezione;
le assegnazioni di procedimenti, cui la ispezione ministeriale attribuisce il significato di gravi irregolarità, sono stati adottati dal collegio e, come tali, provvedimenti di natura giurisdizionale;
le deroghe ai criteri automatici di assegnazione per connessione o riunione avrebbero riguardato non solo AC ma anche altri magistrati;
le nomine di professionisti a incarichi nelle procedure fallimentari sarebbero state del tutto regolari e non in violazione della disciplina fallimentare e, in ogni caso, disposte nel rispetto della turnazione, anche più rigorosa rispetto a quello degli altri magistrati della sezione e per soddisfare necessarie esigenze delle procedure fallimentari;
ad avviso del ricorrente, il giudice del riesame, ha omesso di motivare su tali punti nonostante posti alla sua attenzione con la richiesta di riesame, questioni che, là dove fossero state correttamente e adeguatamente approfondite, avrebbero escluso la contesta condotta di favore nei confronti di alcuni professionisti;
per il ricorrente, un punto critico della motivazione, che ne dimostra la manifesta illogicità, riguarda anche l'asserita sproporzione del patrimonio immobiliare della famiglia AC rispetto ai redditi personali;
tale circostanza non è elemento costitutivo del reato di corruzione e, nonostante il Tribunale lo ammetta e rilevi la impossibilità di delineare singoli atti corruttivi, poi giunge alla conclusione della configurabilità del reato de quo e del concorso anche di ES nel medesimo reato, senza definire però i versamenti di danaro da costui effettuati;
infine, il ricorrente pone in risalto la irritualità delle fonti dichiarative che hanno determinato gli accertamenti patrimoniali, in quanto assolutamente generiche, consistenti in mere voci di corridoi e, i alcuni casi, riportano dichiarazioni de relato di contenuti assolutamente irrilevanti ai fini del thema probandum e peraltro privi di riscontro;
con un ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., in quanto la misura custodiale sarebbe stata disposta in violazione del principio della "personalizzazione delle esigenze cautelari" che impone non una mera elencazione degli atti di indagine da compiere, bensì di individuare specifiche e individuali circostanze che possano arrecare pregiudizio alle indagini;
indagini, si sottolinea, in corso dal dicembre 2002 per il reato di abuso d'ufficio e conosciute da AC sin dal 2003; infine, le circostanze poste a fondamento del pericolo di reiterazione sarebbero smentite dalla considerazione che AC è stato sospeso dalle funzioni e non potrà svolgere alcuna attività professionale.
2.1.- IG AC ha presentato motivi aggiunti al ricorso proposto dal proprio difensore con i quali deduce e illustra:
a. la violazione dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. per la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari delle memorie e della produzione documentale presentata nel corso degli interrogatori al Pubblico Ministero;
b. l'erroneità dell'assunzione quali dati certi e provati del contenuto delle relazioni degli ispettori ministeriali, senza tenere conto che tali relazioni non costituiscono prova dei fatti in esse affermati, bensì mere ipotesi, peraltro formulate in assenza di contraddittorio, da sottoporre alla valutazione degli organi competenti;
c. la mancanza di una risposta alle contestazioni svolte in sede di riesame circa la carenza di prova per le deduzioni ispettive e circa la loro attendibilità ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 ter, c.p.p., non essendosi tenuto conto del lavoro svolto da altri magistrati e dell'adeguamento, da parte dello stesso AC, alla prassi della sezione fallimentare;
d. la mancata individuazione di atti contrari ai doveri d'ufficio ed erronea attribuzione soltanto a AC di decisioni adottate invece dal collegio e riconducibili all'esercizio di potere giurisdizionale e, come tali, incensurabili e non interpretabili con elementi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nella motivazione delle decisioni;
e. la mancata indicazione delle norme o regole violate nei pretesi atti contrari ai doveri di ufficio;
con particolare riferimento alla designazione di AC, per le istruttorie prefallimentari o per la riassegnazione di fallimenti, non risulta violata alcuna disposizione;
f. la mancata indicazione delle procedure in cui esistano pretese illiceità e delle pretese condotte irregolari riferite alla assegnazione dei ricorsi;
le circostanze riferite alla condotta dell'indagato, di ottenere l'assegnazione di determinate procedure importanti, resta soltanto una mera ipotesi non sostenuta da alcuna elemento di prova e anzi smentita dal fatto che le riunioni e rassegnazioni erano adottate con decisione collegiale;
in tale contesto si ripercorrono i rilevi mossi all'esito della ispezione ministeriale in ordine alle irregolarità dell'andamento delle singole procedure;
g. la mancata indicazione delle procedure in cui esistano pretese illiceità e delle pretese condotte irregolari: la rassegnazione dei fallimenti dei magistrati destinati ad altra unzione;
h. l'erronea considerazione del conferimento di incarichi da parte del giudice delegato, in quanto la maggior parte degli incarichi sono stati assegnati dal collegio e, in ogni caso, è stata rispettata la regola della rotazione e non si è tenuto conto degli incarichi di altri magistrati della sezione;
i. la mancanza di specifici atti illeciti nelle singole procedure trattate da AC, quale giudice delegato;
l'ordinanza impugnata non ha enucleato le condotte criminose riassunte nella generica affermazione di avere danneggiato i creditori vendendo i beni delle aziende fallite a prezzi sottostimati e in violazione delle prescritte procedure: il riferimento è soltanto a tre procedure, mentre poi nella motivazione della ordinanza custodiale si descrive una diversa procedura;
il ricorrente ripercorre la procedura fallimentare relativa alla S.r.l. "Immobiliare Europa" per sostenere la regolarità della sua trattazione e delle ragioni della assegnazione al medesimo giudice delegato nonché della insussistenza dei rilievi circa la rapidità della decisione;
si deduce che nella ordinanza impugnata non è descritta alcuna ipotesi di corruzione riferibile alla procedura fallimentare "S.p.a. GO"; infine si rileva che per i fallimenti "s.r.l. AN" e "Immobiliare parco ducale", nonostante siano state indicate due ipotesi di vendite illegittime compiute dall'indagato, non si indica una specifica violazione di legge e non è descritto alcun vantaggio in favore di AC per la vendita irregolare dei beni aziendali. 2.2.- L'avvocato Carlo Francesco Marchialo, altro difensore di fiducia di IG AC, ha presentato motivi aggiunti. Un primo motivo propone ulteriori argomenti a sostegno della dedotta violazione ed erronea applicazione degli articoli 319 e 319 ter c.p.p. e della censura di difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà, della prognosi indiziaria. Ad avviso della difesa, mancano dati indizianti certi sugli elementi strutturali dei reati oggetto di contestazione.
Nonostante l'ordinanza ponga in risalto il rapporto fra il magistrato e il Dr. ES nel suo ruolo di collettore di tangenti per conto di magistrati della fallimentare tra cui IG AC, manca l'indicazione di episodi di alto valore indiziante, convergenti ed in equivoci, circa la asserita illiceità dei rapporti e la altrettanto illecita ripetuta dazione di danaro da parte di CO ES a IG AC, per conto anche di altre persone e non soltanto in proprio.
Nessun valore indiziante, per la difesa, ha l'episodio della presenza, nel medesimo giorno presso la stessa banca in Nizza, di CO ES e di IG AC e di sua moglie per operazioni bancarie tra le quali non vi è alcun elemento che le colleghi e, in ogni caso, per la molteplicità di ragioni che avrebbero potuto giustificare l'incontro in Nizza. L'episodio in questione non può essere assunto come spiegazione e chiave di lettura dei rapporti che si assumono intercorsi con una carattere di sistematicità tra il magistrato e il Dr. ES.
Un diverso inquadramento della originaria contestazione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p.p. in quella di corruzione avrebbe dovuto essere fondata su inequivoci dati indizianti riguardanti ciascuno gli elementi costitutivi del reato de quo, quali accordo corruttivo per atti determinati e la definizione della promessa e della dazione illecita.
Anche i rapporti con gli altri due professionisti, DR e ES LI, non sono descritti nella loro consistenza e manca ogni elemento che possa inquadrarli nella fattispecie corruttiva, tenuto conto anche delle conclusioni raggiunte dal Tribunale sulla posizione di DR.
Altra questione, ad avviso della difesa, assolutamente carente riguarda la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziario. Il Tribunale avrebbe omesso di rendere spiegazione alcuna sul dolo specifico di danno o di vantaggio ingiusto ad una delle parti del procedimento, ammesso che la procedura fallimentare possa assimilarsi ad un giudizio civile tra parti contrapposte. Il fine del delitto di corruzione in atti giudiziari non può essere quello di una locupletazione propria o di altri che non rivestono la qualità di parte, come appunto i legali e i consulenti.
Nelle procedure fallimentari indicate nel capo di imputazione - RC AL, AN e GO -, ad avviso della difesa, manca ogni riferimento al fini perseguito da AC nei termini indicati nella fattispecie criminosa.
Nelle procedure fallimentari "RC AL" e "AN" si sottolinea anzitutto che nessuno dei professionisti indagati risulta avere rivestito incarichi, circostanza che, pur dando per scontate le irregolarità rilevate dalla ispezione ministeriale e riportate nella ordinanza cautelare, rende assolutamente non individuabile la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto di corruzione.
Quanto al fallimento "GO" si pone in risalto che gli atti processuali dimostrano il coinvolgimento di altre persone in vicende corruttive, mentre AC risulta assolutamente estraneo a episodi corruttivi e a dazioni illecite.
Le dichiarazioni dell'avv. Troianiello sarebbero mere illazioni prive di significato indiziante per il delitto di corruzione che richiede ben altri elementi caratterizzati da chiari e in equivoci rapporti tra corrotto e corruttore che sarebbero circoscritti ad altre persone e non coinvolgerebbero affatto AC.
Con un secondo motivo, la difesa ritorna sulla violazione degli artt. 274 e 292 lett. c) e d) c.p.p..
Il pericolo di reiterazione avrebbe dovuto essere escluso dopo la sospensione dalle funzioni di IG AC, in quanto la sua rimessione in libertà renderebbe del tutto privo di reale consistenza il pericolo di commissioni di reati collegati alle funzioni giudiziarie. Il rischio che la rimessione in libertà potrebbe compromettere il recupero del provento dei reati è da ricondurre all'esigenza probatoria e non avrebbe alcuna incidenza al fine del pericolo di reiterazione. Pertanto, il diverso inquadramento della esigenza avrebbe dovuto imporre l'indicazione di un termine di durata, la cui mancanza comporta la nullità della ordinanza custodiale.
3 - Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato in ogni sua articolazione. Il giudice del riesame ha correttamente risolto le questioni di natura processuale riproposte col ricorso e ha reso, nei limiti del potere di cognizione riconosciutogli, una altrettanto corretta qualificazione giuridica dei fatti come ricostruiti in base alle enunciate risultanze degli atti di indagine.
1.2.- La denunciata nullità della ordinanza custodiale per violazione dell'art. 292, comma 2 ter c.p.p. è infondata in fatto e in diritto.
Come posto in risalto dal giudice del riesame e peraltro non contestato dal ricorrente, il pubblico ministero ha trasmesso al giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di applicazione della misura custodiate, i verbali di interrogatorio di IG AC nei quali si dava atto della presentazione di memorie e controdeduzioni ai rilievi mossi all'esito delle ispezioni ministeriali con riferimento alla procedura "immobiliare Europa". Il giudice cautelare era stato in tal modo messo a conoscenza di circostanze emerse nel corso delle indagini condotte dal Pubblico Ministero.
Il giudice del riesame ha poi escluso che vi sia stato un deficit valutativo da parte del giudice cautelare, in quanto la relativa ordinanza aveva sviluppato un percorso argomentativo su elementi ulteriori e diversi rispetto alle anomalie delle procedure concorsuale delle quali ha posto in rilievo talune caratteristiche esterne.
Peraltro, il Tribunale ha avuto cura di precisare che le memorie sono state poi trasmesse in sede di riesame ed è stata così consentita una complessiva valutazione della impostazione difensiva dell'indagato. Pertanto, la decisione è stata resa all'esito di tale ulteriore approfondimento.
L'art. 292 comma secondo ter c.p.p. impone espressamente di valutare anche gli elementi a favore dell'indagato, tale valutazione tuttavia va fatta solo nel caso in cui la singola circostanza o il singolo fatto storico assuma o possa assumere una sua rilevanza nell'apparato argomentativo della decisione. Il giudice del riesame da conto della selezione degli argomenti operata dal giudice cautelare e della marginale rilevanza riconosciuta alle anomalia delle singole procedure fallimentari, in tal modo mettendo in risalto che la impostazione difensiva, come risultante dai verbali di interrogatorio trasmessi dal Pubblico Ministero, è stata oggetto di valutazione e considerata tale da non smentire il quadro indiziario posto a fondamento della richiesta cautelare.
La disposizione in parola, dunque, non impone al giudice - in sede di applicazione della misura - la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti da fondamento delle decisioni cautelari.
Il giudice del riesame ha dato conto, nei limiti imposti dalla fase cautelare, delle valutazioni compiute anche all'esito della documentazione difensiva e così reso una adeguata motivazione e complessivamente esaustiva delle istanze rappresentate dalla difesa. 1.2. - Altrettanto infondata la dedotta inutilizzabilità degli accertamenti effettuati presso il Credit Agricole di Nizza mediante rogatoria all'estero.
La richiesta è stata avanzata dal Pubblico Ministero nel rispetto delle norme di processuali e in applicazione dell'art. 53 Convenzione di Shenghen che ne autorizza l'inoltro diretto alla autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Le indicazioni delle ragioni della richiesta, comunicate dal pubblico ministero allo Stato estero, sono in realtà le risultanze di atti di indagini ricollegabili alla vicenda per la quale si è ritenuto utile l'accertamento disposto. Indipendentemente dall'epoca in cui la informativa di polizia giudiziaria è transitata dal procedimento originario per abuso d'ufficio a quello attuale, dato incontrovertibile è che le notizie in essa contenute sono state poste a conoscenza del Pubblico Ministero titolare dell'indagine che opportunamente e tempestivamente ha compiuto gli ulteriori atti di ricerca cui essa avrebbe dovuto legittimamente dar corso.
Del resto, l'accertamento disposto e la documentazione acquisita si caratterizzano come mezzi di ricerca della prova che, qualora non riconducibile a schemi tipici delineati dalla disciplina processuale, non sono soggetti a formalità ulteriori rispetto a quelle imposte da convenzioni internazionali, nel nostro caso correttamente osservate. 1.3.- Il ricorrente rileva che l'ordinanza cautelare e quella del giudice del riesame hanno seguito il percorso argomentativo sviluppato nelle relazioni ispettive dell'Ispettorato del ministero della giustizia, facendo proprie le conclusioni raggiunte sulle anomalie riscontrate nelle procedure fallimentari e considerandole come prove dei fatti in esse contenuti.
La questione non ha fondamento.
La relazione dell'ispettorato documenta l'attività di inchiesta svolta da pubblici funzionari su incarico del Ministro della Giustizia o del Consiglio superiore della magistratura che, per essere svolta da organi tecnici e nel corso di attività ispettive disposte per finalità disciplinari, si caratterizza per contenuti e modalità espositive tipiche della fonte dalla quale proviene. Le relazioni ispettive sono, dunque, atti amministrativi extraprocessuali e come tali acquisibili al procedimento e utilizzabili ai fini probatori, limitatamente a dati oggettivi in esse contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti documentali in essi rappresentati.
Nel nostro caso, l'indagine giudiziaria ha avuto un suo autonomo sviluppo anche attraverso una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel corso della quale sono state oggetto di autonoma valutazione i dati documentali acquisiti dagli ispettori ministeriali. L'ordinanza impugnata, sebbene riporti alcuni punti delle relazioni de quibus, peraltro riferiti essenzialmente a dati oggettivi, sviluppa un corretto apprezzamento critico delle relazioni che valuta unitamente agli accertamenti compiuti e alle acquisizioni effettuate alla luce di fonti dichiarative, delle posizioni di altri coindagati e degli accertamenti patrimoniali e finanziari. 2. - Le altre censure non sono altro che una riproposizione di questioni di merito poste all'esame del Tribunale ed alle quali è stata fornita ampia e coerente risposta, che conferma la fondatezza della prognosi formulata dal giudice cautelare e giustifica ampiamente, nei limiti di una gravità indiziaria, la custodia cautelare disposta.
Si caratterizzano come ipotesi ricostruttive alternative le altre deduzioni del ricorso originario e quelle contenute nei motivi aggiunti presentati personalmente dall'indagato e dalla difesa. I motivi aggiunti proposti dalla difesa deducono tra l'altro la mancanza di dati certi sulla sussistenza degli elementi strutturali dei reati contestati nonché il mancato approfondimento, sotto il profilo indiziario, del dolo specifico dal quale deve essere connotato l'accordo criminoso indirizzato e funzionale rispetto alla finalità di favorire o danneggiare una parte del processo civile, penale o amministrativo.
Le censure, attraverso una selezione dei dati indizianti e una ricostruzione alternativa rispetto a quelle operate dal giudice del riesame, pongono in risalto che, affinché il fatto possa configurare il delitto di corruzione in atti giudiziari, occorre che sia commesso "... nel deliberato proposito di recare un vantaggio o un danno ingiusto ad una parte in causa e non per altri fini, ivi compreso quello di una locupletazione propria o di altri che non rivestono la qualità di parte, come appunto i legali e consulenti...". La deduzione, pur corretta nella sua astratta e teorica enunciazione, non tiene conto della plausibile ipotesi ricostruttiva operata dal giudice del riesame in base ad un lettura unitaria del quadro indiziario che, oltre alle anomalie delle procedure fallimentari specificamente descritte e documentate, è costituito dall'esito delle "...indagini patrimoniali sul magistrato e la sua famiglia..." dalle quali emerge una disponibilità cospicua di provenienza diversa dai redditi di lavoro o da entrate conosciute o ricostruibili...". Posto che gli impegni finanziari assunti da IG AC sono, in base agli accertamenti bancari effettuati in Italia e all'estero, risultati assolutamente sproporzionati rispetto alle fonti lecite di guadagno di cui AC e sua moglie possono disporre, il giudice cautelare e poi il giudice del riesame giungono alla conclusione che IG AC, nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato, ha commesso reiterate violazione ai doveri di lealtà e imparzialità tanto da consentire la conclusione che l'incarico presso la sezione fallimentare "era in sè stesso un canale sicuro di entrate integrative per il magistrato".
Su tali elementi di elevato significato indiziante, come già si è descritto in narrativa, il giudice del riesame giunge a due conclusioni decisive ai fini della configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziari: l'una, AC è raggiunto da gravi indizi di reità che lo vede protagonista di reiterate violazioni dei doveri di lealtà e imparzialità nell'assolvimento dei suoi compiti con adeguata contropartita economica;
l'altra, la indagine non delinea singoli e occasionali fatti corruttivi ma disponibilità continuativa a elargire benefici a singoli o a gruppi con danno economico per i creditori dei fallimenti trattati.
In questo contesto si inserisce la analisi delle procedure fallimentari "EUROPA IMMOBILIARE", "DRAGOMAR", "PARCO DUCALE", e "JONATHAN".
In ciascuna di esse, il giudice di riesame delinea anomalie che si caratterizzano per atti in favore di una delle parti della procedura e vedono coinvolti i professionisti privilegiati da AC:
trattazione celere della istanza di fallimento con pregiudizio dei diritti di difesa della società fallenda "Immobiliare Europa" e coinvolgimento diretto di DR per la insolita tempestività nella trattazione del processo e l'esito favorevole per la parte ricorrente;
per il fallimento "AN" i rilevi della consulenza tecnica riguardano la congruità del prezzo per il quale il complesso immobiliare "i giardini dell'Arcadia" risulta venduto a prezzo di molto inferiore al valore di altra precedente stima del creditore ipotecario e a quello di iscrizione del bene nell'ultimo bilancio, e anche qui il curatore è affiancato da CO ES, in qualità di coadiutore contabile, che non svolge alcuna attività relativa alla ricostruzione contabile;
il fallimento "PARCO DUCALE" nel quale si pongono in risalto le anomalie accertate dalla consulenza tecnica nelle modalità di vendita del patrimonio della fallita svincolate dagli interessi, modalità specificamente riportate nella ordinanza con dovizia di particolari e riferite fondamentalmente alla pubblicità della vendita effettuate in zone diverse rispetto a quelle in cui erano ubicati gli immobili;
infine, il fallimento "GO", del quale, dopo una rigorosa descrizione degli elementi indizianti, si pone in risalto che dalla lettura dei verbali di interrogatorio di imputati di reati connessi si rileva la conferma "... del fatto che la assegnazione a AC della istanza, dopo la archiviazione per desistenza, fosse pilotata a garantire un fallimento soft, con l'individuazione da parte del giudice dello staff (AL e Ricci, oltre a ES), che si riunisce ancora prima della dichiarazione di fallimento e di come il magistrato fosse consapevolmente protagonista della manovra ...".
La sintesi delineata giustifica la conclusione per la quale "... ES viene ad essere individuato come soggetto attivo della corruttela, a vantaggio proprio e presumibilmente di altri (quale collettore) da numerose indicazioni disseminate in atti di indagine che provengono da fonti diverse e finiscono per convergere nello stesso senso ...".
Il collegamento costante e intenso è dimostrato, per il giudice di riesame, dall'episodio della presenza, nel medesimo giorno presso la stessa banca in Nizza, di CO ES e di IG AC e di sua moglie per operazioni bancarie che sono state documentalmente accertate. Tale episodio conferma quanto riferito dal teste Franceschelli sul ruolo di ES e sulla frequentazione di istituti di credito per conto, tra l'altro, di AC. Entrambi, però, dopo l'avvio dell'ispezione e dopo i primi interrogatori - si pone in risalto nella ordinanza - "... hanno una inversione di rotta nella gestione delle finanze, per il AC registrandosi una brusca contrazione dei versamenti che affluivano sui conti mentre da parte del ES si procede alla chiusura dei conti presso l'istituto bancario di Nizza, primo fra tutti quello acceso il 2 novembre 2000 ...", giorno in cui in Nizza e nello stesso istituto di credito vi erano anche AC e sua moglie per una analoga operazione.
La sintesi degli elementi descritti nella ordinanza impugnata giustifica ampiamente la prognosi indiziaria formulata dal giudice cautelare e ridefinita, nei suoi contorni di rilievo per la configurazione giuridica dei fatti, dal giudice del riesame. I fatti descritti, oltre a costituire gravi indizi della esistenza degli elementi strutturali del delitto di corruzione in atti giudiziari, dimostrano l'inequivoca sussistenza del dolo specifico che caratterizza, come noto, la peculiare e diversa offensività del reato.
2.1.- Una convergenza di dati indizianti, dunque, delineata con cura e coerenza argomentativa dal giudice del riesame che definisce i contorni e i contenuti del delitto di corruzione in atti giudiziari, enucleato in termini generici nel capo di imputazione e da completare all'esito del complessivo sviluppo investigativo, e che così da concreta consistenza alla fattispecie incriminatrice nei suoi profili oggettivi e soggettivi. Accordi criminosi - che coinvolgono come protagonisti IG AC e i professionisti nominati nelle procedure descritte nei segmenti significativi dal giudice dei riesame e le parti acquirenti dei beni della massa attiva fallimentare, ancora in corso di definitiva identificazione - dai quali emergono gli elementi strutturali della fattispecie delittuosa:
il dolo generico orientato, nel sinallagma corruttivo dei delitti di cui all'artt. 318 e 319 c.p., al mercimonio della funzione pubblica e quel quid pluris, il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte del processo, rispetto al quale è essenziale il valore strumentale che la realizzazione del fatto di base riveste rispetto al conseguimento dell'obiettivo finale. Obiettivo finale che, nella ricostruzione della ordinanza impugnata, è quello di favorire una parte del "processo" esecutivo" fallimentare;
obbiettivo, rispetto al quale, l'accordo corruttivo si pone come strumento per il suo raggiungimento. Inoltre, non è da revocare in dubbio che il processo fallimentare abbia natura e garanzie proprie di "processo civile" e che i soggetti interessati si configurano come parti formali e sostanziali: a) il fallito, non semplice soggetto passivo del processo, bensì parte sostanziale passiva la cui sfera giuridica viene direttamente a subire gli effetti del processo rispetto ai quali egli può esperire azione a tutela e garanzia della propria posizione soggettiva;
b) i creditori che, in qualità di parti titolari dell'azione esecutiva fallimentare, determina la prosecuzione del processo "fallimentare", del quale sono i diretti destinatari dei risultati economici e giuridici;
risultati che, oltre ad essere caratterizzati dalla convergente tutela di posizioni soggettive contrapposte a quella del fallito, devono essere attuati in ossequio alla garanzia della par condicio nel cui ambito ciascun creditore reciprocamente nei confronti dell'altro riveste il ruolo di "parte sostanziale"; c) gli acquirenti dei beni della massa attiva, parti della procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare e specificamente della fase esecutiva cui è preposto il giudice delegato in funzione di "giudice dell'esecuzione" per garantire le posizioni soggettive delle parti nella "vendita fallimentare" che non può che configurarsi come "vendita coattiva giudiziaria". 2.2. - Corretta, sotto il profilo giuridico, è la configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziari anche per la nomina di curatori, coadiutori, consulenti o commissari giudiziali, ricondotto alla reiterata violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, orientata in favore di un numero ristretto e stabile di professionisti, CO ES, CI DR e IO UG LI. Nomine, come già si è posto in risalto in narrativa, cui si faceva ricorso senza necessità rispetto alle esigenze delle singole procedure concorsuali e, in alcuni casi, adottate nell'ambito delle medesime procedure con ruoli diversi e con la sovrapposizione delle medesime competenze senza il prescritto parere del comitato dei creditori e in difformità del parere del curatore da coadiuvare. Questa Corte ha al riguardo affermato che il delitto de quo si configura anche nella riputa dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti, ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del proprio ufficio, da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari (Sez. 6^, 4 febbraio 2004, Drassich, dep. 17 maggio 2004, n. 23024). Il fondamento di tale soluzione è stato ravvisato nella considerazione che nella nozione di "atti giudiziari", oggetto dell'accordo corruttivo, debbono essere annoverati gli atti di esercizio della "funzione giudiziaria", qualora commessa per "favorire o danneggiare una parte del processo", considerata nel suo complessivo svolgimento.
Nel nostro caso, la funzione giudiziaria si è estrinsecata nella nomina -ingiustificata ed anch'essa dovuta, nella prospettazione accusatoria, a dazioni di utilità economiche al giudice delegato - di professionisti a rivestire i più diversi ruoli di soggetti processuali della procedura fallimentare, oltre in favore degli stessi, in danno dei creditori e della "massa attiva". 2.3. - In conclusione, il giudice del riesame ha ricostruito, attraverso una corretta esposizione e descrizione dei molteplici e convergenti dati indizianti, la condotta di AC e dei suoi correi nel rispetto dei parametri normativi indicati dalla fattispecie incriminatrice.
2.4. - Quanto alle altre censure, sviluppate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, e delle quali si è dato conto nella sintesi esposta in narrativa, va ribadito che hanno ad oggetto valutazioni e interpretazioni di dati indizianti e di ipotesi ricostruttive alternative rispetto a quelle sviluppate con cura e coerenza argomentativi dal giudice del riesame sulla gravità e concludenza della prognosi formulata.
Come noto, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art. 273, comma primo, c.p.p. l'adozione della misura coercitiva,
travalicando i limiti, del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare.
3. - Infondate, infine, le censure riferite alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, sulle quali il giudice del riesame si è correttamente espresso.
Il giudice del riesame si è adeguato alla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (ex plurimis e da ultimo, Sez. 6^, 21 novembre 2001, Russo, rv. 220331; id. 20 febbraio 2002, Frascheri, rv. 222242). Inoltre, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto. Anche qui, il Tribunale del riesame ha condiviso le conclusioni raggiunte dal giudice cautelare secondo cui IG AC, nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato, ha commesso reiterate violazione ai doveri di lealtà e imparzialità tanto da consentire la conclusione che l'incarico presso la sezione fallimentare "era in sè stesso un canale sicuro di entrate integrative per il magistrato". Gli impegni finanziari assunti da IG AC - pone in risalto il giudice cautelare - sono risultati assolutamente sproporzionati rispetto alle fonti lecite di guadagno di cui AC e sua moglie possono disporre, e ciò costituisce una notevole sollecitazione a condotte criminose orientate ad evitare che il flusso di illeciti proventi non si interrompa. Concretezza e attualità delle esigenze cautelari espressa, si legge nella ordinanza impositiva, dalla circostanza che, nonostante l'attivazione di ispezioni amministrative e l'inizio di indagini penali non hanno indotto IG AC a recedere dai propri comportamenti (la vicenda del fallimento AN si colloca alla fine dell'anno 2003), rendendolo invece più accorto nel cercare di dissimulare le proprie operazioni finanziarie attraverso la interruzione dei versamenti sui propri conti correnti. Un insieme di circostanze che, valutate unitariamente a quella della prosecuzione dell'attività professionale dello stesso AC e dei suoi correi, per il giudice del riesame rendono incontrovertibile la permanenza di pericolo di reiterazione e giustificano la prosecuzione della custodia pur nella forma attenuata degli arresti domiciliari.
Nè rilievo alcuno ha la sospensione dalle funzioni giudiziarie dell'indagato Indipendentemente dalla corretta osservazione del Procuratore generale della operatività ipso ture della sospensione disposta in caso di arresto del pubblico dipendente e della riammissione in servizio dello stesso al momento della rimessione in libertà prima della adozione di altro provvedimento di sospensione da parte dell'Organo disciplinare, è principio di diritto oramai uniforme che nei reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata (Sez. 6^ 10 marzo 2004, Pierri, dep. 11 maggio 2004, n. 22377; id. 28 gennaio 1997 Ortolano, dep. 14 maggio 1997, n. 285). Non è da dubitare che la validità di tale principio debba essere rapportata al caso concreto.
Nel nostro caso, le conclusioni del giudice cautelare e del giudice del riesame, unitariamente considerate, sono tali da confermare il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata. 4.- Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005