Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2005, n. 13919
CASS
Sentenza 28 febbraio 2005

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Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura anche nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti - ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio - da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari.

La norma di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari.

In tema di utilizzabilità ai fini della emissione di un'ordinanza cautelare, la relazione dell'ufficio ispettorato del Ministero della giustizia è atto amministrativo extraprocessuale e, come tale, è acquisibile al procedimento ed utilizzabile ai fini probatori, limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti documentali in essa rappresentati. Ciò in quanto la relazione documenta l'attività' di inchiesta svolta da pubblici funzionari su incarico del Ministro della giustizia o del Cons. Sup. Magistratura che, per essere svolta da organi tecnici e nel corso di attività ispettive disposte per finalità' disciplinari, si caratterizza per contenuti e modalità' espositive tipiche della fonte dalla quale proviene.

È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella condotta del giudice delegato ai fallimenti a carico del quale siano state accertate reiterate violazioni dei doveri nell'esecuzione della funzione giudiziaria, anche se non siano individuati singoli fatti corruttivi ma una disponibilità continuativa ad elargire benefici a singoli o a gruppi dietro contropartita economica con danno patrimoniale per i creditori dei fallimenti trattati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2005, n. 13919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13919
Data del deposito : 28 febbraio 2005

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