Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
La impugnazione del lodo per nullità non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità ne consegue che colui che impugna la sentenza arbitrale ha l'onere di identificare il principio di diritto che assume violato, e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare.( Nella fattispecie,alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la censura con la quale si era lamentato il livello elevato delle spese liquidate dall'arbitro,censura proposta esclusivamente in base al rilievo della mancata indicazione, nel lodo, dei parametri cui era stato fatto riferimento nel determinare le singole voci relative agli onorari e ai diritti.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Fabrizio FORTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
EFIMPIANTI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore prof.avv. Riccardo Alessi, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo 6, presso l'avv. Prof. Umberto Morera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO C.I.S.A., Consorzio per Impiantistica e Servizi Aerospaziali, in persona del presidente dott. Giorgio Toscani, elettivamente domiciliato in Roma, via dell'Orso 74, presso gli avv.ti Paolo Di Martino e Bruno Cimadomo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.1598 del 29.5/07.06.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del 1 o 2 motivo, inammissibilità del 3^ motivo o in subordine rigetto ed accoglimento del 4^ motivo;
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 29.517.6.96 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Napoli il 12.2/3.3.95 tra la Efimpianti s.p.a. in l.c.a. ed il C.I.S.A., condannando la Efimpianti alle spese del giudizio di impugnazione. Esponeva la sentenza che l'Efimpianti aveva impugnato il lodo, sostenendo che la integrale condanna alle spese del giudizio arbitrale, pronunciata dall'arbitro nei suoi confronti, era viziata da violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, censure che la Corte napoletana respingeva, affermando che il richiamo alla soccombenza, posto dal lodo a motivo della condanna, era sufficiente a giustificarla e costituiva, per implicito, apprezzamento negativo di eventuali ragioni di compensazione;
che il valore della controversia risultava dalla specifica depositata dalla parte vincitrice C.I.S.A., mentre l'errore di calcolo in cui era incorso l'arbitro nella determinazione delle spese vive da rimborsare non comportava nullità del lodo e poteva essere corretto ai sensi dell'art. 826 cpc. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione la Efimpianti s.p.a. in l.c.a. avanzando, con atto notificato l'11.3.97, quattro motivi di censura. Resiste il C.I.S.A. con controricorso.
Ricorrente e resistente hanno depositato memorie. Motivi della decisione Col primo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc. Sostiene la ricorrente che il governo delle spese, nel processo civile come nell'arbitrato, è affidato ad un giudizio complesso nel quale, oltre alla soccombenza processuale, confluiscono anche apprezzamenti della condotta delle parti prima e durante il processo e quindi una valutazione dell'elemento soggettivo, dovendo il giudice accertare il distorto impiego del processo ad opera del soccombente.
Ove tale esame fosse intervenuto, sarebbe emersa sia la particolare complessità e novità della questione sia il carattere necessario dell'azione, dovendo il liquidatore perseguire lo scopo di migliorare le componenti dell'attivo da distribuire.
La censura è infondata. Poiché, ai sensi dell'art. 816 cpc, se non sono le parti a dettare le regole processuali all'arbitro è l'arbitro a regolare il giudizio nel modo che più ritiene opportuno, l'impostazione del ricorso permette di escludere che le parti avessero posto, all'arbitro rituale, regole processuali e consente di affermare che l'arbitro ritenne di regolarsi, nel decidere sulle spese, secondo le norme del codice di procedura civile: in tali limiti appare giustificato il richiamo agli artt. 91 e 92 cpc da parte del ricorrente.
La dedotta violazione, da parte della Corte d'appello, di tali norme -qui dedotte come errores in iudicando e non in procedendo, poiché in sede di legittimità vengono dedotti i vizi della decisione impugnata e non le pretese nullità del lodo- si appoggia ad una ricostruzione della disciplina delle spese nel processo civile non condivisibile.
La pronuncia sulle spese, nel giudizio civile ordinario, interviene d'ufficio (S.U. 9859/97) e non a domanda: lo riconosce lo stesso ricorrente, quando osserva che sulla notula non può formarsi il contraddittorio, perché (art. 75 disp. att. cpc) va unita al fascicolo di parte "al momento del passaggio in decisione della causa" e viene quindi sottratta al previo esame della controparte. Il potere del giudice di provvedere sulle spese è però vincolato nell'attribuzione (ovverosia nell'individuazione dell'obbligato):
dall'art. 91 cpc, che ne dispone il rimborso a carico del soccombente e dall'art. 92 cpc, che consente deroghe motivate a tale regola, sino al limite della compensazione, rimanendo quindi escluso che al rimborso delle spese alla controparte possa essere condannato il vincitore.
La possibilità, per le parti, di intervenire su tale regime, rinunciando al rimborso o sollecitando la compensazione non risulta che sia stata esercitata nel caso in esame ed è quindi del tutto coerente con i principi il rilievo della sentenza impugnata che l'obbligo di motivazione del lodo, nei limiti previsti dall'art. 829 n.5 in relazione all'art. 823 n. 3 cpc risultava soddisfatto dal richiamo al principio della soccombenza.
Col secondo motivo di censura si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n.5 cpc in relazione all'art. 8233.2 n.3 cpc per non aver la Corte di appello ritenuto la mancanza sostanziale di motivazione in ordine al regolamento delle spese, che necessita di specifica giustificazione, nel lodo invece assente. Nè la giurisprudenza -Cass. lav. 588/1998; Cass. sez.I, 9419/97- ne' la dottrina sono univocamente orientate per l'applicazione del principio di causalità e non è quindi censurabile la sentenza impugnata per aver considerato soddisfatto l'obbligo di succintamente motivare il lodo anche in assenza di rilievi sul comportamento processuale del soccombente. Se la pronuncia sulle spese si giustifica sulla base dell'intera motivazione della sentenza (Cass. 1887/98), se la compensazione, esprimendo un giudizio di merito, non
è censurabile in sede di legittimità ( 9840/96), la Corte d'appello, chiamata in sede rescindente ad un giudizio di legittimità del lodo, non poteva sindacarne il merito ne' poteva, senza prima pronunciare la nullità del lodo, sostituire il proprio giudizio sulle spese a quello espresso dall'arbitro. Va riaffermato, in sostanza, che il principio normativo che regola la condanna al rimborso è costituito dalla soccombenza e che solo la deroga a tale principio -nei limiti consentiti- va giustificata, ben potendo, peraltro, i "giusti motivi" emergere dalla pronuncia nel suo complesso.
Col terzo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione del dm 5.10.94 n. 585 e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La sentenza impugnata ha escluso che risultassero incerti i parametri usati dall'arbitro per liquidare onorari e diritti, assumendo un difetto di specificità del motivo, mentre era onere dell'impugnante indicare un diverso valore della causa e contestare le singole voci dei diritti ed onorari esposti nella specifica.
Deduce il ricorrente che il valore della causa non doveva essere individuato in 39,6 mld., ma doveva essere considerato indeterminabile;
che, specificato il motivo, non era onere della parte dettagliare le singole voci ritenute incongrue. 4 La configurazione dell'impugnazione di nullità del lodo come giudizio di nullità anziché come giudizio di gravame, comporta che colui che impugna debba identificare il principio di diritto che assume violato e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare. In conseguenza, era generica e perciò inammissibile la censura di eccessività delle spese liquidate dall'arbitro, proposta affermando unicamente (c.3 dell'atto di impugnazione del lodo) che "b) manca l'indicazione dei parametri cui l'Arbitro ha fatto riferimento nel determinare le somme relative agli onorari ed ai diritti".
Neppure la censura di omessa motivazione è fondata.
Oltre che nell'attribuzione, il giudice civile -e quindi l'arbitro, per il caso in esame- incontra vincoli anche nella liquidazione perché, secondo il vigente sistema -la cui legittimità costituzionale e comunitaria non viene qui in discussione- con periodici decreti ministeriali di approvazione di corrispondenti delibere del Consiglio nazionale forense, emanati in forza delle leggi 794/1942 e 957/1949, vengono fissate delle tariffe differenziate per scaglioni rapportati al valore della causa e caratterizzate, quanto ai diritti, dalla determinazione di importi fissi e, quanto agli onorari, di importi oscillanti tra un minimo ed un massimo. Ne consegue che, una volta determinato il valore della causa, l'ammontare delle singole voci procuratorie è inderogabile mentre, per gli onorari, è consentita una limitata oscillazione. Perciò, la liquidazione delle voci procuratorie nella misura richiesta dal C.I.S.A. indicava lo scaglione ritenuto congruo dall'arbitro ed escludeva il difetto di motivazione del lodo: nel pronunciare in tal senso la Corte d'appello non è perciò incorsa nè in violazione di legge, ne' in difetto di motivazione. Col quarto motivo del ricorso si deduce nuovamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dm 5.10.94 n. 585 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 826 cpc, in relazione all'art. 360 n.3 cpc. Si censura, in questa sede, la decisione della Corte d'appello di considerare errore materiale suscettibile di correzione e non di impugnazione la liquidazione, operata dagli arbitri, delle spese generali in ammontare superiore al 10% della somma degli onorari e dei diritti liquidati;
ed altresì di non provvedere alla correzione, nell'errato presupposto che occorresse specifica istanza. L'errore commesso dagli arbitri non costituiva sicuramente un errore materiale, nel senso che non si concretava in una errata percezione della realtà o nel consueto lapsus calami, ma rappresentava un tipico errore di diritto perché l'apprezzamento delle spese rimborsabilì avveniva in violazione del limite posto alla recuperabilità delle spese non specificate. La decisione della Corte d'appello sul punto incorre quindi in errore di giudizio e difetto di motivazione, vizi a cui peraltro il giudice di legittimità può ovviare, giudicando nel merito, dal momento che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto per stabilire che, ridotti gli onorari richiesti da lire 217.595.200 a lire 175.000.000, doveva corrispondentemente esser ridotto l'importo richiesto a titolo di spese generali da lire 22.07-3.820 a lire 17.814.3300. A tale importo va sommato quanto liquidato per spese specifiche (lire 250.000) e quindi le spese complessive vanno determinate in lire 18.064.300. Il limitato accoglimento del ricorso non incide sulla disciplina delle spese del giudizio d'appello, che rimane invariata;
le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per un quarto, ponendo il residuo a carico del ricorrente, liquidato come nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito ex art. 38'4.1 cpc, determina in lire 18.064.300 l'importo delle spese liquidate dal lodo;
compensa per un quarto le spese del giudizio di cassazione, liquidate per i restanti tre quarti in lire 6.132.200 di cui lire 6.000.000 per onorari, e le pone a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999