Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati, in quanto, in caso contrario, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 25/6/1999
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4496
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 8498/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SC NI n. il 7-9-1965
2) LV CA n. il 13-7-1971
3) LV SE n. il 18-6-1970
4) SC SE n. il 8-11-1971
avverso l'ordinanza del 5-1-1999 TRIBUNALE LIBERTÀ di NAPOLI Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso, udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. E. DELEHAYE
Udite le conclusioni del P.G., Dr. G. GALATI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 5-11-999 il Tribunale di Napoli sez. riesame rigettava l'appello, proposto nell'interesse di VI ON, RI EL, RI GI e VI GI avverso il provvedimento, emesso da altra sezione dello stesso Tribunale, con cui era stato mantenuto il sequestro preventivo della società "Panificio RI e C. s.a.s.", disposto in relazione al reato di riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti.
La difesa aveva sostenuto che sarebbero venuti meno i presupposti del sequestro, in quanto non si poteva più rinvenire alcun elemento indiziario in ordine a tale imputazione, essendo stata revocata dal Tribunale della Libertà la custodia in carcere nei confronti di RI ON e VI ON ed essendo tale misura cautelare strettamente collegata a quella in esame. Il Tribunale invece evidenziava come tale provvedimento, riguardante la libertà personale e specificamente il venire meno delle esigenze cautelari, fosse sorretto da presupposti di natura diversa, dai quali non si poteva far discendere come conseguenza l'insussistenza del fumus del reato contestato, posto a base del decreto di sequestro preventivo, e per il quale gli indagati erano stati anche rinviati a giudizio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore degli appellanti, eccependo che erroneamente non sarebbe stata rivisitata criticamente la sussistenza di gravi indizi, ma sarebbe stata valutata solamente l'astratta configurabilità del reato costituente l'ipotesi di accusa senza esercitare una concreta verifica della sua fondatezza. Si lamenta inoltre che non sarebbe stata acquisita la documentazione contabile, prodotta dalla difesa, in quanto non avrebbe formato oggetto di valutazione da parte del giudice procedente, nonostante che essa facesse parte integrante della consulenza svolta dal prof. Cianniello, regolarmente acquisita. Con i motivi nuovi, depositati in cancelleria il 17-5-1999, si ribadisce la rilevanza anche nel presente procedimento dell'ordinanza del Tribunale della Libertà, che già ha ritenuto "possibile che l'incremento del giro d'affari della società Panificio RI sia avvenuto con capitali lecitamente disponibili e con il ricorso al sistema del funzionamento tramite prestiti concessi da istituti di credito e la stipula di contratti di leasing."
Si evidenzia in proposito come anche per le misure cautelari reali sia necessaria la sussistenza di gravi indizi e come, pur volendo ritenere che il sequestro sia stato disposto anche in vista della confisca, sia necessaria la qualità di indagati dei soggetti passivi, mentre nel caso in esame sono state investite anche le quote sociali di persone estranee.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato infatti eccepito che il Tribunale avrebbe omesso un riesame critico sulla sussistenza di gravi indizi, limitandosi a valutare la configurabilità del reato senza verificarne la sua fondatezza, ma tale censura non considera che tale controllo è precluso al giudice investito del gravame relativo alle misure cautelari di natura reale, come appunto il sequestro probatorio e quello preventivo, diversamente da quanto previsto per quelle cautelari personali.
Il codice di rito non ha infatti riprodotto le condizioni sancite dagli artt. 273 e 274 c.p.p. in considerazione della natura e della funzione delle predette misure cautelari reali, sicché esse prescindono totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione preventiva non attiene all'autore del fatto criminoso, ma concerne solo il tasso di "pericolosità" di alcune cose in quanto si pongono con un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato, tanto che il sequestro preventivo ben può prescindere da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa. (così Cass. Sez. VI, 28-5-1996 n. 932, Manelli, RV. 204.799).
Tuttavia questa limitazione, secondo la sentenza n. 48 del 1994 della Corte Costituzionale, non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perché non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perché, per altro verso, è consentito al giudice a quo, quantomeno, il controllo sulla astratta configurabilità del reato contestato.
In conformità del principio enunciato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro." (Sez. Un. 29-1-1997 n. 23, Bassi e altri RV. 206.657).
Nel caso di specie tale controllo è stato effettuato dal giudice del riesame, che ha regolarmente verificato la possibilità di sussumere il fatto attribuito agli indagati nell'ipotesi di reato loro ascritto nonché l'esattezza della qualificazione della società in sequestro come "corpus delicti" o di cui sarebbe comunque consentita la confisca, secondo i poteri che la legge gli attribuisce in questa materia. (vedi in proposito Cass. Sez. I, 27-3-1997 n. 1810, P.M. in proc. Canadzich, RV. 207.194) Questi elementi peraltro non vengono contestati dalla difesa, la quale ha invece affermato che anche nel presente procedimento sarebbe determinante l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale della Libertà ha ritenuto "possibile che l'incremento del giro d'affari della società Panificio RI sia avvenuto con capitali lecitamente disponibili" ed ha lamentato la mancata acquisizione della documentazione contabile, prodotta dalla difesa e già parte integrante della relazione svolta dal consulente tecnico, prof. Cianniello.
Si tratta però di rilievi che, alla luce dei principi suesposti, vertono solamente sul merito, poiché finiscono col chiedere un sostanziale riesame dei fatti, più favorevole alla difesa, ed un controllo su doglianze non desumibili solo dal testo del provvedimento impugnato, che esulano completamente dai compiti assegnati dal vigente codice di procedura penale a questa Corte. Questo principio deve essere applicato in maniera particolarmente rigorosa per i provvedimenti, emessi in materia cautelare, in quanto in caso contrario il giudizio di legittimità finirebbe col condizionare, attraverso un procedimento necessariamente sommario, la successiva fase dibattimentale, nella quale in maniera preminente dovrebbe accertarsi la verità processuale.
L'ordinanza impugnata appare peraltro validamente motivata ed immune da vizi logico giuridici poiché si evidenzia come dal provvedimento esibito, in quanto attinente la libertà personale, non possa derivare una conseguenza del tutto diversa "ossia la presunta insussistenza del fumus del reato contestato, posta a base del decreto di sequestro preventivo" e come il rinvio a giudizio degli indagati per tale imputazione rafforzi l'ipotesi accusatoria. Del pari infondata appare l'ulteriore doglianza sul fatto che il sequestro, pur se disposto in vista della confisca, non avrebbe comunque potuto investire le quote sociali di persone estranee, in quanto "il sequestro preventivo, come si desume anche dal contenuto degli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen., i quali legittimano all'impugnazione del provvedimento le persone diverse dall'imputato che abbiano diritto alla restituzione, può avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati;
e ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato." (Sez. II, 11-8-1997 n. 1565, Cinque, RV. 208.463) Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999