Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2015, n. 15254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15254 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 588
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 42664/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RE N. IL 16/11/1965;
avverso l'ordinanza n. 78/2014 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 25/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio V. annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 25/7/2014 ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso, in data 1/7/2014, dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, concernente i prodotti denominati "Preparazione biodinamica corroborante", "Boundary SW" e "Blocks", nonché dei prodotti commercializzati ottenuti da estratti vegetali e/o prodotti derivanti dalla specie "Sophora fiascens" ed eseguito il 7/7/2014 presso il deposito ed il magazzino della "ICAS s.r.l.", della quale è legale rappresentante TE OR, indagato per il reato di cui all'art. 444 c.p.. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il Tribunale, pur riqualificando il fatto, ritenendo integrato il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6 avrebbe errato nella valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, effettuando una lettura in parte errata della disciplina di settore ed equivocando sulla pericolosità della "matrina", alcaloide rinvenuto all'interno dei prodotti commercializzati, desunta sulla base della documentazione acquisita agli atti.
Lamenta, inoltre, la contraddittorietà ed equivocità della motivazione del provvedimento impugnato, tale da non consentire alcuna comprensione dell'iter valutativo seguito dal Tribunale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha valutato come legittimo il sequestro probatorio, effettuato sui prodotti commercializzati dalla società del ricorrente, in quanto contenenti "MATRINA", sostanza ritenuta pericolosa e, indicando come "meritevole di approfondimento" la riconducibilità della condotta denunciata nella fattispecie contemplata dall'art. 444 c.p., ha comunque rilevato la sussistenza, allo stato, del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art.
6. Nel giungere a tali conclusioni il Tribunale ha fornito risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame, analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti.
2. Ciò posto, deve rilevarsi che la dedotta censura concernente il difetto del fumus del reato ipotizzato risulta infondata. Come è dato rilevare dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, il fatto storico, nella sua oggettiva unicità, risulta compiutamente descritto e, alla luce di tale descrizione, il Tribunale ha proceduto ad una legittima, differente qualificazione giuridica, senza porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso.
Si tratta di una possibilità senz'altro consentita al giudice del riesame, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide (Sez. 6, n. 18767 del 18/2/2014, Giacchetto, Rv. 259679; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069; Sez. 6, n. 24126 del 8/5/2008, Fratello, Rv. 240370; Sez. 5, n. 49376 del 18/11/2004, Manieri, Rv. 230428).
3. Va inoltre rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032) e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300).
Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458).
4. Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, va rilevato che il Tribunale ha correttamente valutato il fumus del reato, considerando le finalità del provvedimento di sequestro e, sulla base della documentazione a sua disposizione, ha qualificato la condotta oggetto di provvisoria imputazione come riconducibile, quanto meno, alla contravvenzione sanzionata dalla L. n. 283 del 1962, art.
6. L'accesso alla documentazione apprezzata dal Tribunale è, come è noto, precluso a questa Corte di legittimità, ma deve ritenersi, sulla base di quanto illustrato nel provvedimento impugnato, che il Tribunale, sulla base della composizione dei prodotti sequestrati come accertata all'esito delle prime indagini, li abbia collocati nel novero dei "presidi" di cui tratta il menzionato art. 6 cit. L.. Tale valutazione, peraltro, risulta effettuata considerando le esigenze probatorie sottese all'apposizione del vincolo, che i giudici hanno doverosamente indicato, individuandole nella necessità di "stabilire, come prospettato nella relazione tecnica prodotta dai difensori, la nocività della sostanza in questione in funzione della purezza dell'estratto, della qualità, della concentrazione di utilizzo, della fase e delle modalità con cui entra nel ciclo della catena alimentare".
Per contro, il provvedimento impugnato viene censurato, in ricorso, con argomenti articolati prevalentemente in fatto, focalizzati, in particolare, sulla natura e composizione dei prodotti commercializzati e sulla pericolosità della "matrina", che attengono, però, al merito della vicenda e per l'accertamento dei quali sono richieste quelle verifiche, anche di natura tecnica, che giustificano il vincolo, mediante il quale ne viene assicurata la materiale disponibilità all'organo inquirente.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2015