Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2006, n. 13431
CASS
Sentenza 9 giugno 2006
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CS
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2010

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Posto che nell'accertamento e nella determinazione degli effetti del giudicato amministrativo da eseguire il giudice dell'ottemperanza ha poteri integrativi della sentenza da adempiere e può quindi adottare statuizioni analoghe a quelle che avrebbe potuto emettere il giudice della cognizione con gli stessi limiti di ogni altra decisione del giudice amministrativo, è questione di giurisdizione, soggetta al sindacato delle Sezioni Unite, la decisione del Consiglio di Stato che, decidendo su ricorso diretto all'adempimento dell'obbligo per l'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, abbia esercitato poteri cognitivi e non meramente esecutivi (nella specie il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, aveva conosciuto dei danni derivanti dall'occupazione usurpativa di beni privati, quindi anteriori all'ordine di restituzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, nell'ambito di una procedura espropriativa i cui atti erano stati annullati da quella sentenza, della cui ottemperanza il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi).

Nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione usurpativa, in cui sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di trasformazione di beni privati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un comportamento illecito "ab origine", di carattere permanente, fonte di responsabilità extracontrattuale, per lesione del diritto di proprietà, sicché ove venga successivamente chiesta, anche in sede di ottemperanza dell'ordine di restituzione contenuto nella sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato la dichiarazione di pubblica utilità, la liquidazione dei danni per l'illegittima occupazione "ab origine", sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 cod. proc. civ., ma se la conoscenza della sentenza da impugnare derivi da altre circostanze, non necessariamente si verificano effetti equipollenti alla notificazione di un atto, come nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non notificata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2006, n. 13431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13431
Data del deposito : 9 giugno 2006

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